Il Ministero per le politiche agricole, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta "Bergamotto di Calabria" ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, d'intesa con le regione Calabria, formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato. Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta devono, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, essere inviate dagli interessati al Ministero per politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole agroindustriali nazionali - ex Div. VI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trascorso tale termine, in assenza di istanze e controdeduzioni, la domanda sara' inviata alla Commissione della Unione europea ai fini dell'espletamento della procedura prevista per la sua registrazione. Proposta di disciplinare della denominazione di origine protetta "Bergamotto di Calabria" Art. 1. La denominazione di origine protetta "Bergamotto di Calabria" e' riservata all'olio essenziale di bergamotto rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel seguente disciplinare di produzione.