Il Ministero per le  politiche agricole, esaminata l'istanza intesa
ad  ottenere la  protezione della  denominazione di  origine protetta
"Bergamotto di Calabria"  ai sensi del regolamento  (CEE) n. 2081/92,
d'intesa con le regione Calabria, formula la proposta di disciplinare
di produzione nel testo appresso indicato.
  Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta
devono,  nel  rispetto  della  disciplina  fissata  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 26  ottobre  1972,  n. 642  "disciplina
dell'imposta di  bollo" e successive modifiche,  essere inviate dagli
interessati al Ministero per  politiche agricole - Direzione generale
delle  politiche agricole  agroindustriali  nazionali -  ex Div.  VI,
entro  trenta  giorni  dalla  data di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana. Trascorso  tale  termine,  in
assenza di istanze  e controdeduzioni, la domanda  sara' inviata alla
Commissione  della Unione  europea  ai  fini dell'espletamento  della
procedura prevista per la sua registrazione.
             Proposta di disciplinare della denominazione
            di origine protetta "Bergamotto di Calabria"
                               Art. 1.
  La denominazione  di origine  protetta "Bergamotto di  Calabria" e'
riservata   all'olio  essenziale   di  bergamotto   rispondente  alle
condizioni  ed ai  requisiti stabiliti  nel seguente  disciplinare di
produzione.