IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto l'art.  2 del  regio decreto-legge 10  luglio 1924,  n. 1100,
recante norme sulla  costituzione dei Gabinetti dei  Ministri e delle
segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;
  Visto il decreto del Capo  provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947,
n.  17,  che ha  riunito  in  un  unico  Ministero (della  difesa)  i
Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 18 novembre 1965,
n. 1478,  sulla riorganizzazione degli uffici  centrali del Ministero
della difesa;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modifiche  ed integrazioni,  concernente  la razionalizzazione  delle
amministrazioni pubbliche e revisione  della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25;
  Visto il  decreto legislativo  16 luglio 1997,  n. 264,  recante la
riorganizzazione  dell'area centrale  del Ministero  della difesa,  a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995,
n. 549;
  Visto il decreto  legislativo 28 novembre 1997, n.  459, recante la
riorganizzazione  dell'area  tecnicoindustriale del  Ministero  della
difesa, a  norma dell'art.  1, comma  1, lettera  c), della  legge 28
dicembre 1995, n. 549;
  Visto il decreto  legislativo 28 novembre 1997, n.  464, recante la
riforma strutturale delle Forze armate,  a norma dell'art. 1, lettere
a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
1998 concernente la nomina del Ministro della difesa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre
1998  con  il  quale  il   sig.  Paolo  Guerrini  e'  stato  nominato
Sottosegretario di Stato alla difesa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il Sottosegretario di Stato sig. Paolo Guerrini e' delegato:
  a presiedere  il consiglio di amministrazione  del personale civile
della Difesa;
  a presiedere il comitato per la casa di cui all'art. 23 della legge
18 agosto 1978, n. 497;
  alla approvazione dei bilanci  degli enti sottoposti alla vigilanza
e tutela dell'amministrazione della Difesa;
  per  il  contenzioso in  merito  agli  alloggi  di servizio  ed  ai
provvedimenti relativi al recupero degli stessi;
  alla trattazione, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
al regione Lazio e con il comune di Roma, degli argomenti concernenti
"Roma Capitale" e "Giubileo";
  alla  trattazione  delle  problematiche derivanti  dall'impiego  di
personale con  contratto individuale  addetto ai servizi  generali ed
alle  lavorazioni, nonche'  di  personale delle  ditte assuntrici  di
servizi generali e di manovalanza presso il Ministero della difesa.
  Al Sottosegretario di Stato medesimo  e' delegata altresi' la firma
dei  decreti,  degli  atti  e dei  provvedimenti  di  competenza  del
Ministro  della difesa,  per  il personale  civile  di qualifica  non
dirigenziale ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3.