IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25; Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione dell'area tecnicoindustriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 1998 concernente la nomina del Ministro della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1998 con il quale il sig. Paolo Guerrini e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa; Decreta: Art. 1. Il Sottosegretario di Stato sig. Paolo Guerrini e' delegato: a presiedere il consiglio di amministrazione del personale civile della Difesa; a presiedere il comitato per la casa di cui all'art. 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497; alla approvazione dei bilanci degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela dell'amministrazione della Difesa; per il contenzioso in merito agli alloggi di servizio ed ai provvedimenti relativi al recupero degli stessi; alla trattazione, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con al regione Lazio e con il comune di Roma, degli argomenti concernenti "Roma Capitale" e "Giubileo"; alla trattazione delle problematiche derivanti dall'impiego di personale con contratto individuale addetto ai servizi generali ed alle lavorazioni, nonche' di personale delle ditte assuntrici di servizi generali e di manovalanza presso il Ministero della difesa. Al Sottosegretario di Stato medesimo e' delegata altresi' la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, per il personale civile di qualifica non dirigenziale ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3.