IL COMMISSARIO GOVERNATIVO Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale e' stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999; Visto il decreto interministeriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale e' stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, con il compito di coadiuvare il commissario delegato ai fini della pianificazione degli interventi nella fase di emergenza; Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il commissario governativo e' stato delegato a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, intervenuta in data 7 luglio 1995, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza; Atteso che il commissario governativo, con nota n. 67 del 6 settembre 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il programma di interventi ai competenti organi ministeriali, ai fini della preventiva presa d'atto, ed al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per la prevista informativa; Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, e' stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto; Vista la propria ordinanza n. 42, in data 20 maggio 1996, con la quale, e' stato reso esecutivo il secondo stralcio operativo del programma predetto; Atteso che tra le opere previste dal secondo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori "Costruzione dell'impianto di depurazione centralizzata al servizio dei comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu"; Atteso che nel secondo stralcio operativo succitato, l'Ente sardo acquedotti e fognature, in prosieguo denominato E.S.A.F., e' stato individuato, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per l'attuazione dell'opera di che trattasi; e che, conseguentemente le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice saranno affidate a personale dell'E.S.A.F. medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo e secondo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995; Atteso che tale intervento, per l'importo di lire 14.800.000.000 e' finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera c), su contabilita' speciale di Tesoreria intestata a "Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica"; Atteso che il predetto importo e' disponibile sulla citata contabilita' speciale aperta con il n. 1690/3, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari - Banca d'Italia; Atteso che con nota n. 660344, in data 26 giugno 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilita' speciale da alimentare con girofondi dalla contabilita' speciale n. 1690/3 sopra menzionata: "Presidente E.S.A.F. per costruzione dell'impianto di depurazione centralizzato dei comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu"; Atteso che tale contabilita' speciale e' stata attivata con il n. 1713/3; Atteso che su tale contabilita' vengono riversate, a valere sulla contabilita' speciale n. 1690/3, alle condizioni indicate dalla presente ordinanza, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato; Atteso che titolare di detta contabilita' e', ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente protempore dell'E.S.A.F.; Atteso che con ordinanza n. 53 del 9 agosto 1996 e' stato approvato il progetto esecutivo dell'opera di che trattasi, ed affidato al contempo all'E.S.A.F. l'incarico di realizzarla; Considerato che successivamente a tale approvazione, l'amministrazione di San Giovanni Suergiu nel rilasciare il nullaosta di competenza ha richiesto all'E.S.A.F. di verificare la possibilita' di modificare il percorso del collettore fognario di adduzione dei reflui che, in pressione, dal centro urbano porta all'impianto di depurazione, al fine di non attraversare il centro abitato; Atteso che l'E.S.A.F. ha riformulato il progetto in parola quale "definitivo", in quanto redatto prima dell'entrata in vigore della legge n. 109/1994, al fine di procedere alla realizzazione dell'opera con il sistema dell'appalto integrato, ed al contempo ha apportato la modifica di tracciato del collettore fognario di adduzione dei reflui, proposta dal comune di San Giovanni Suergiu con il rilascio del nullaosta sopracitato, n. 7683 del 30 settembre 1996; Atteso che su tale progetto "definitivo" si e' espresso favorevolmente il Comitato tecnico amministrativo regionale con il voto n. 548, reso nell'adunanza del 23 dicembre 1998; Ritenuto di dover approvare la riformulazione del progetto dell'opera di che trattasi; Vista l'ordinanza del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, con la quale il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 2409/95, e' stato nominato subcommissario governativo per gli atti di gestione della contabilita' speciale di tesoreria intestata al "Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica"; Atteso che, all'approvazione della riformulazione progettuale in parola provvede il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, trattandosi di opera finanziata con i fondi messi a disposizione del commissario con la piu' volte citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95 all'art. 6, lettera c); Ordina: Art. 1. Approvazione riformulazione progetto e procedure ablative 1. Sulla base del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 24/87 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, e' approvata la riformulazione del progetto dei lavori di "Costruzione dell'impianto di depurazione centralizzata al servizio dei comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu" dell'importo complessivo di L. 14.800.000.000 cosi' ripartito: Lavori a corpo ................................. L. 11.881.632.569 oneri di capitolato ... L. 30.000.000 oneri di manutenzione ed avviamento ........ L. 180.000.000 ________________ L. 210.000.000 _________________ Importo lavori a base d'asta ......................................... L. 12.091.632.569 Somme a disposizione: I.V.A. 10% sui lavori . L. 1.209.163.257 Spese generali ........ L. 1.020.643.712 Espropriazioni ........ L. 380.000.000 Imprevisti ............ L. 98.560.462 L. 2.708.367.731 _________________ Importo del progetto ........................ L. 14.800.000.000 2. E' confermata la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza a tutti gli effetti di legge, dei lavori per la realizzazione dell'intervento suddetto nella riformulazione progettuale approvata con la presente ordinanza. 3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono cosi' rifissati a decorrere dalla data del presente provvedimento: espropriazioni: inizio entro mesi 12; espropriazioni: compimento entro mesi 36; lavori: inizio entro mesi 8; lavori: compimento entro mesi 24. 4. Essendo l'intervento, ricompreso nel programma del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, lo stesso, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, e' di assoluta urgenza. 5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta dell'E.S.A.F., dal presidente della giunta regionale ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, terzo e quarto comma, e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24;