IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409
del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale
e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
del 24 febbraio 1996, con la  quale sono state apportate modifiche ed
integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 23
dicembre 1998, con il quale e'  stato, per ultimo, prorogato lo stato
di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;
  Visto il  decreto interministeriale  lavori pubblici e  ambiente n.
8443/24/2 dell'11  ottobre 1995,  con il quale  e' stata  nominata la
commissione scientifica  di cui  all'art. 7 della  predetta ordinanza
del Presidente del Consiglio dei  Ministri n. 2409/95, con il compito
di coadiuvare  il commissario  delegato ai fini  della pianificazione
degli interventi nella fase di emergenza;
  Atteso che, ai sensi dell'art.  1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei Ministri  n.  2409/95, il  commissario governativo  e'
stato delegato a definire,  entro sessanta giorni dalla pubblicazione
dell'ordinanza  stessa  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica,
intervenuta  in  data  7  luglio 1995,  un  programma  di  interventi
necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;
  Atteso  che  il commissario  governativo,  con  nota  n. 67  del  6
settembre 1995 ha trasmesso, ai  sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del
Presidente del  Consiglio dei  Ministri n.  2409/95, il  programma di
interventi  ai   competenti  organi   ministeriali,  ai   fini  della
preventiva  presa d'atto,  ed  al Comitato  interministeriale per  la
programmazione economica, per la prevista informativa;
  Vista la propria ordinanza n. 25,  in data 30 dicembre 1995, con la
quale, e' stato  reso esecutivo un primo stralcio  operativo 1995 del
programma predetto;
  Vista la  propria ordinanza n. 42,  in data 20 maggio  1996, con la
quale,  e' stato  reso esecutivo  il secondo  stralcio operativo  del
programma predetto;
  Atteso che  tra le  opere previste  dal secondo  stralcio operativo
sono  ricompresi   anche  i  lavori  "Costruzione   dell'impianto  di
depurazione centralizzata  al servizio dei  comuni di Carbonia  e San
Giovanni Suergiu";
  Atteso che  nel secondo stralcio operativo  succitato, l'Ente sardo
acquedotti e  fognature, in  prosieguo denominato E.S.A.F.,  e' stato
individuato,   quale  struttura   a   disposizione  del   commissario
governativo  per  l'emergenza  idrica in  Sardegna  per  l'attuazione
dell'opera di che  trattasi; e che, conseguentemente  le procedure di
gara  finalizzate  alla  scelta  dell'impresa  realizzatrice  saranno
affidate a  personale dell'E.S.A.F. medesimo, a  tal fine individuato
ai sensi e per  gli effetti di cui all'art. 5,  primo e secondo comma
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei Ministri n. 2409 del
28 giugno 1995;
  Atteso che tale intervento, per l'importo di lire 14.800.000.000 e'
finanziato  con i  fondi  messi a  disposizione  del commissario  con
l'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei Ministri n. 2409 del 28
giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera c), su contabilita' speciale di
Tesoreria intestata  a "Presidente giunta regionale  della Sardegna -
Emergenza idrica";
  Atteso  che  il  predetto   importo  e'  disponibile  sulla  citata
contabilita' speciale aperta  con il n. 1690/3, presso  la sezione di
tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari - Banca d'Italia;
  Atteso che con nota n. 660344, in data 26 giugno 1996, il Ministero
del  tesoro ha  autorizzato  l'amministrazione  centrale della  Banca
d'Italia  all'apertura, presso  la sezione  di tesoreria  provinciale
dello  Stato di  Cagliari,  della seguente  contabilita' speciale  da
alimentare con girofondi dalla  contabilita' speciale n. 1690/3 sopra
menzionata:  "Presidente E.S.A.F.  per  costruzione dell'impianto  di
depurazione  centralizzato  dei comuni  di  Carbonia  e San  Giovanni
Suergiu";
  Atteso che tale  contabilita' speciale e' stata attivata  con il n.
1713/3;
  Atteso che su  tale contabilita' vengono riversate,  a valere sulla
contabilita'  speciale  n.  1690/3, alle  condizioni  indicate  dalla
presente    ordinanza,    le    somme    necessarie    all'attuazione
dell'intervento sopra indicato;
  Atteso   che   titolare  di   detta   contabilita'   e',  ai   fini
dell'attuazione  della presente  ordinanza, il  presidente protempore
dell'E.S.A.F.;
  Atteso che con ordinanza n. 53 del 9 agosto 1996 e' stato approvato
il  progetto esecutivo  dell'opera di  che trattasi,  ed affidato  al
contempo all'E.S.A.F. l'incarico di realizzarla;
  Considerato    che    successivamente    a    tale    approvazione,
l'amministrazione di San Giovanni Suergiu nel rilasciare il nullaosta
di competenza ha richiesto all'E.S.A.F. di verificare la possibilita'
di modificare  il percorso del  collettore fognario di  adduzione dei
reflui che,  in pressione,  dal centro  urbano porta  all'impianto di
depurazione, al fine di non attraversare il centro abitato;
  Atteso che  l'E.S.A.F. ha riformulato  il progetto in  parola quale
"definitivo", in  quanto redatto  prima dell'entrata in  vigore della
legge n. 109/1994, al fine di procedere alla realizzazione dell'opera
con il sistema dell'appalto integrato, ed al contempo ha apportato la
modifica  di  tracciato  del  collettore fognario  di  adduzione  dei
reflui, proposta dal  comune di San Giovanni Suergiu  con il rilascio
del nullaosta sopracitato, n. 7683 del 30 settembre 1996;
  Atteso   che  su   tale  progetto   "definitivo"  si   e'  espresso
favorevolmente il  Comitato tecnico  amministrativo regionale  con il
voto n. 548, reso nell'adunanza del 23 dicembre 1998;
  Ritenuto  di   dover  approvare  la  riformulazione   del  progetto
dell'opera di che trattasi;
  Vista l'ordinanza del  commissario governativo n. 81  del 12 agosto
1997, con la  quale il coordinatore dell'ufficio  del commissario, ai
sensi  dell'art.   2  dell'ordinanza   2409/95,  e'   stato  nominato
subcommissario   governativo  per   gli   atti   di  gestione   della
contabilita'  speciale di  tesoreria intestata  al "Presidente  della
giunta regionale - Emergenza idrica";
  Atteso  che, all'approvazione  della riformulazione  progettuale in
parola provvede il commissario  governativo per l'emergenza idrica in
Sardegna,  trattandosi  di  opera  finanziata con  i  fondi  messi  a
disposizione del commissario  con la piu' volte  citata ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri  n. 2409/95 all'art. 6, lettera
c);
                               Ordina:
                               Art. 1.
                 Approvazione riformulazione progetto
                        e procedure ablative
  1.  Sulla  base  del  parere del  comitato  tecnico  amministrativo
regionale di  cui alla  legge regionale 24/87  citato in  premessa, e
delle considerazioni nella medesima  premessa svolte, e' approvata la
riformulazione del progetto dei  lavori di "Costruzione dell'impianto
di depurazione centralizzata al servizio dei comuni di Carbonia e San
Giovanni Suergiu" dell'importo complessivo di L. 14.800.000.000 cosi'
ripartito:
Lavori a corpo  .................................   L. 11.881.632.569
  oneri di capitolato ...  L.    30.000.000
  oneri di manutenzione
   ed avviamento ........  L.   180.000.000
                           ________________
                                                    L.    210.000.000
                                                    _________________
Importo lavori a base
 d'asta .........................................   L. 12.091.632.569
  Somme a disposizione:
  I.V.A. 10% sui lavori .  L. 1.209.163.257
  Spese generali ........  L. 1.020.643.712
  Espropriazioni ........  L.   380.000.000
  Imprevisti ............  L.    98.560.462
                                                    L.  2.708.367.731
                                                    _________________
  Importo  del  progetto ........................   L. 14.800.000.000
2.   E'   confermata  la  dichiarazione     di  pubblica    utilita',
indifferibilita'  ed urgenza  a tutti  gli  effetti  di   legge,  dei
lavori  per    la    realizzazione    dell'intervento  suddetto nella
riformulazione  progettuale approvata con la presente ordinanza.
  3. Ai  sensi dell'art. 13  della legge 25  giugno 1865, n.  2359, i
termini  per l'inizio  ed il  compimento delle  espropriazioni e  dei
lavori dell'intervento  sono cosi'  rifissati a decorrere  dalla data
del presente provvedimento:
   espropriazioni: inizio entro mesi 12;
   espropriazioni: compimento entro mesi 36;
   lavori: inizio entro mesi 8;
   lavori: compimento entro mesi 24.
  4. Essendo  l'intervento, ricompreso nel programma  del commissario
governativo per l'emergenza  idrica in Sardegna, lo  stesso, ai sensi
dell'art. 2 dell'ordinanza del  Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 2424 del 24 febbraio 1996, e' di assoluta urgenza.
  5.   I  provvedimenti   di  occupazione   d'urgenza  e   quelli  di
espropriazione   definitiva   degli   immobili  occorrenti   per   la
realizzazione  delle  opere  di  cui alla  presente  ordinanza,  sono
emessi,  su  richiesta  dell'E.S.A.F., dal  presidente  della  giunta
regionale   ai  sensi,   per  gli   effetti  e   con  le   procedure,
rispettivamente, di  cui alla legge  regionale 9 giugno 1989,  n. 32,
terzo e quarto comma, e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23,
art. 24;