IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
                           di concerto con
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto il  testo unico  approvato con  decreto del  Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo
1989, n. 117;
  Visto l'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16
maggio 1995;
  Vista la legge 23 dicembre 1996,  n. 662, ed in particolare i commi
56-61 dell'art. 1;
  Vista la  circolare esplicativa della Presidenza  del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione  pubblica n. 3 del 19 febbraio
1997;
  Visto il  decreto-legge n. 79  del 28 marzo 1997,  convertito nella
legge del 28 maggio 1997, n. 140;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  31
maggio 1996;
  Considerato di dover individuare le attivita' che, in ragione della
interferenza  con   i  compiti   istituzionali,  sono   comunque  non
consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Non sono consentite,  in via generale, ai  dipendenti del Ministero
per i  beni culturali  e ambientali  con rapporto  di lavoro  a tempo
parziale con prestazione lavorativa non  superiore al 50 per cento di
quella  a tempo  pieno, attivita'  tecnicoprofessionali ricadenti  su
aree  e  beni  vincolati  ai  sensi  delle  leggi  n.  1089/1939,  n.
1497/1939, n.  431/1985, decreto  del Presidente della  Repubblica n.
1409/1963, che siano esplicate nell'ambito territoriale di competenza
dell'ufficio di appartenenza.