LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il decreto  legislativo 30 giugno 1993,  n. 266, concernente:
"Riordinamento  del Ministero  della  sanita', a  norma dell'art.  1,
comma  1, lettera  h),  della legge  23 ottobre  1992,  n. 421",  con
particolare  riferimento all'art.  7, che  istituisce la  Commissione
unica del farmaco;
  Visto  il proprio  provvedimento 30  dicembre 1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario  n. 127 alla  Gazzetta Ufficiale n. 306  del 31
dicembre 1993,  con cui  si e'  proceduto alla  riclassificazione dei
medicinali, ai sensi  dell'art. 8, comma 10, della  legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il decreto  del  Ministro della  sanita'  10 dicembre  1996,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n.
26  del  1  febbraio  1997,   nel  quale  la  specialita'  medicinale
denominata "Famvir", a base di famciclovir, della societa' SmithKline
Beecham  S.p.a.,  con sede  in  Baranzate  di Bollate  (Milano),  con
particolare riferimento  alla confezione 21 compresse  250 mg, A.I.C.
n. 029172018, risulta classificata in classe c);
  Vista la  domanda del 1 aprile  1996, reiterata in data  6 dicembre
1996,  con  cui  la  societa' SmithKline  Beecham  S.p.a.  chiede  la
riclassificazione   in  classe   a)   della  specialita'   medicinale
denominata "Famvir", nella confezione 21  compresse 250 mg, al prezzo
di L. 230.000;
  Vista  l'ulteriore nota  del 9  gennaio  1997 con  cui la  societa'
SmithKline  Beecham S.p.a.  chiede l'aggiornamento  del prezzo  della
specialita'  medicinale "Famvir",  nella suddetta  confezione, da  L.
230.000 a  L. 243.300, per  effetto dell'art. 2 del  decreto-legge 31
dicembre  1996,   n.  669,  che  modifica   l'aliquota  I.V.A.  delle
specialita' medicinali dal 4% al 10%;
  Vista  la  propria  deliberazione,  assunta  nella  seduta  del  12
novembre 1997, con  la quale e' stato espresso  parere non favorevole
alla  classificazione  in  classe  a)  della  specialita'  medicinale
"Famvir",  nella confezione  21 compresse  250  mg, al  prezzo di  L.
243.300, I.V.A.  compresa, per ragioni di  costobeneficio, stabilendo
tuttavia che tale riclassificazione in classe a) e' accettabile se il
prezzo di tale  farmaco viene allineato a quello dei  prodotti a base
di aciclovir;
  Vista la nota  prot. n. F.800/Uff.XI/1912/Ag.2 del  19 gennaio 1998
del  Ministero  della  sanita'  con cui  si  comunica  alla  societa'
SmithKline Beecham  S.p.a. la suddetta deliberazione,  e, a riguardo,
si  chiede se  intende allineare  il  prezzo del  farmaco "Famvir"  a
quello delle specialita' medicinali a base di aciclovir;
  Vista la  nota del 18  giugno 1998  con cui la  societa' SmithKline
Beecham  S.p.a.  propone  la  riclassificazione in  classe  a)  della
specialita' medicinale  "Famvir", nella  confezione 21  compresse 250
mg,  al  prezzo  al  pubblico  di  L.  240.000,  obbligandosi  a  non
richiedere l'adeguamento al prezzo medio  europeo di spettanza per il
corrente anno;
  Vista la propria deliberazione, assunta  nella seduta del 29 luglio
1998,  con  la  quale  e'   stato  espresso  parere  favorevole  alla
classificazione in  classe a) della specialita'  medicinale "Famvir",
nella confezione  21 compresse da  250 mg,  al prezzo di  L. 240.000,
I.V.A.  compresa, a  condizione  che detto  prezzo  rimanga tale  per
dodici mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La   specialita'  medicinale   denominata  "Famvir",   a  base   di
famciclovir, della  societa' SmithKline  Beecham S.p.a., con  sede in
Baranzate di Bollate (Milano), e'  classificata in classe a) ai sensi
dell'art. 8,  comma 10, della legge  24 dicembre 1993, n.  537, nella
confezione 21 compresse 250 mg, A.I.C.  n. 029172018, al prezzo di L.
240.000, I.V.A. compresa, a condizione  che detto prezzo rimanga tale
per dodici mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.