L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 25 febbraio 1999;
  Premesso  che   rispetto  al  valore  preso   a  riferimento  nella
deliberazione  dell'Autorita' per  l'energia elettrica  e il  gas (di
seguito:  l'Autorita') di  aggiornamento della  tariffa elettrica  22
dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n.  304 del31 dicembre 1998 (di  seguito: deliberazione n.
161/98), cosi'  come adeguato  dalla deliberazione  dell'Autorita' 12
febbraio 1999, n.  9/99, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale - serie
generale - n.  43 del 22 febbraio 1999 (di  seguito: deliberazione n.
9/99),  il  costo  unitario  riconosciuto dei  combustibili  (Vt)  ha
registrato una variazione maggiore del 2%;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.
730;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n.
1165;
  Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato   15  dicembre   1995,  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;
  Vista la deliberazione dell'Autorita'  n. 70/97, come modificata ed
integrata  dall'Autorita'  con  deliberazione  21  ottobre  1997,  n.
106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255
del  31 ottobre  1997,  deliberazione 23  dicembre  1997, n.  136/97,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 301 del 29
dicembre  1997, deliberazione  24 giugno  1998, n.  74/98, pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale -  serie generale  - n.  150 del  30 giugno
1998,  deliberazione 27  ottobre  1998, n.  132/98, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  - serie generale -  n. 255 del 31  ottobre 1998 e
con deliberazione n. 161/98;
  Visto  in  particolare l'art.  7,  comma  7.1, della  deliberazione
dell'Autorita'  n. 70/97,  nel quale  si stabilisce  che "La  parte B
della   tariffa  verra'   aggiornata  dall'Autorita'   per  l'energia
elettrica  e  il  gas  all'inizio di  ciascun  bimestre,  qualora  si
registrino variazioni, in aumento o  diminuzione, maggiori del 2% del
costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore
preso precedentemente come riferimento";
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  15
gennaio 1999 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale -  serie generale -
n. 11 del 15 gennaio 1999;
  Considerato che:
  la  differenza tra  la quota  di aliquota  introdotta, a  titolo di
acconto, dalla deliberazione dell'Autorita' n. 161/98 pari, in media,
a 0,69 L/kWh, e quella risultante dall'adeguamento del costo unitario
riconosciuto dei combustibili per  effetto del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 15 gennaio  1999, di cui all'art. 3, comma
3, della deliberazione dell'Autorita' n. 9/99, pari, in media, a 0,42
L/kWh, e' pari a 0,27 L/kWh;
  il prezzo  medio del  paniere di  combustibili fossili  sui mercati
internazionali,   di   cui   all'allegato   1   della   deliberazione
dell'Autorita' n.  70/97, e' determinato sulla  base delle quotazioni
di alcuni tipi di carbone assunti a riferimento, provenienti da Stati
Uniti  d'America, Sud  Africa, Cina,  Polonia, Colombia  e Venezuela,
riportate dalla pubblicazione Coal Week International;
  uno  dei  tipi   di  carbone  assunto  a   riferimento  tra  quelli
provenienti  dagli  Stati Uniti  d'America,  e  precisamente il  tipo
"Baltimore (12500  Btu, l%S, 10%  Ash)", non risulta piu'  quotato e,
quindi,   non   viene   piu'   riportato   dalla   sopra   richiamata
pubblicazione;
  Ritenuta l'opportunita' di:
  fissare, per le  forniture diverse da quelle in  bassa tensione per
usi  domestici,  in alta  tensione  per  la produzione  di  alluminio
primario,  di  cui  al   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  15  dicembre  1995,  da  quelle  alle
Ferrovie dello  Stato, relativamente  ai quantitativi di  energia per
trazione in  eccesso dei  limiti previsti dall'art.  4, comma  2, del
decreto del Presidente della Repubblica 22  maggio 1963, n. 730, e da
quelle   di  cui   all'art.   2,  comma   2.4,  della   deliberazione
dell'Autorita' n. 70/97, le aliquote delle componenti tariffarie A2 e
A3 riferite  alla potenza impegnata e  all'energia elettrica fornita,
ai sensi dell'art. 4 della deliberazione dell'Autorita' n. 161/98;
  definire con successive deliberazioni la struttura delle componenti
inglobate  nella parte  A della  tariffa relative  alle forniture  in
bassa tensione per usi domestici;
  modificare e  integrare la disciplina relativa  alla determinazione
del  prezzo medio  del paniere  di combustibili  fossili sui  mercati
internazionali,   di   cui   all'allegato   1   della   deliberazione
dell'Autorita'  n. 70/97,  individuando  le tipologie  di carbone  da
assumere come riferimento al fine della determinazione in parola;
  specificare  le  modalita'  di  computo  degli  indici  di  mercato
relativi  al carbone,  all'olio combustibile  e al  gas naturale,  in
relazione alle  modificazioni delle  aliquote delle accise  sugli oli
minerali  e  delle  aliquote  dell'imposta sui  consumi  di  carbone,
disposte ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                   Aggiornamento del costo unitario
                    riconosciuto dei combustibili
  1. Il  costo unitario  riconosciuto dei  combustibili (Vt),  di cui
all'art.  6,  comma  6.8,   della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica  e il gas  26 giugno 1997, n.  70/97, determinato
sulla base del  prezzo medio del paniere di  combustibili fossili sui
mercati internazionali,  definito come  nell'allegato 1  della stessa
deliberazione, e  riferito al  periodo ottobre 1998-gennaio  1999, e'
fissato pari a 17,573 L/Mcal.