L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 25 febbraio 1999; Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') di aggiornamento della tariffa elettrica 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del31 dicembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 161/98), cosi' come adeguato dalla deliberazione dell'Autorita' 12 febbraio 1999, n. 9/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999 (di seguito: deliberazione n. 9/99), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165; Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996; Vista la deliberazione dell'Autorita' n. 70/97, come modificata ed integrata dall'Autorita' con deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998 e con deliberazione n. 161/98; Visto in particolare l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione dell'Autorita' n. 70/97, nel quale si stabilisce che "La parte B della tariffa verra' aggiornata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1999; Considerato che: la differenza tra la quota di aliquota introdotta, a titolo di acconto, dalla deliberazione dell'Autorita' n. 161/98 pari, in media, a 0,69 L/kWh, e quella risultante dall'adeguamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, di cui all'art. 3, comma 3, della deliberazione dell'Autorita' n. 9/99, pari, in media, a 0,42 L/kWh, e' pari a 0,27 L/kWh; il prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'allegato 1 della deliberazione dell'Autorita' n. 70/97, e' determinato sulla base delle quotazioni di alcuni tipi di carbone assunti a riferimento, provenienti da Stati Uniti d'America, Sud Africa, Cina, Polonia, Colombia e Venezuela, riportate dalla pubblicazione Coal Week International; uno dei tipi di carbone assunto a riferimento tra quelli provenienti dagli Stati Uniti d'America, e precisamente il tipo "Baltimore (12500 Btu, l%S, 10% Ash)", non risulta piu' quotato e, quindi, non viene piu' riportato dalla sopra richiamata pubblicazione; Ritenuta l'opportunita' di: fissare, per le forniture diverse da quelle in bassa tensione per usi domestici, in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995, da quelle alle Ferrovie dello Stato, relativamente ai quantitativi di energia per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e da quelle di cui all'art. 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorita' n. 70/97, le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite alla potenza impegnata e all'energia elettrica fornita, ai sensi dell'art. 4 della deliberazione dell'Autorita' n. 161/98; definire con successive deliberazioni la struttura delle componenti inglobate nella parte A della tariffa relative alle forniture in bassa tensione per usi domestici; modificare e integrare la disciplina relativa alla determinazione del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'allegato 1 della deliberazione dell'Autorita' n. 70/97, individuando le tipologie di carbone da assumere come riferimento al fine della determinazione in parola; specificare le modalita' di computo degli indici di mercato relativi al carbone, all'olio combustibile e al gas naturale, in relazione alle modificazioni delle aliquote delle accise sugli oli minerali e delle aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, disposte ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Delibera: Art. 1. Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili 1. Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato 1 della stessa deliberazione, e riferito al periodo ottobre 1998-gennaio 1999, e' fissato pari a 17,573 L/Mcal.