Con decreto ministeriale n. 25427 del 9 dicembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria italiana alcool, con sede in Napoli e unita' di Oliveto Citra (Salerno), per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1998 con decorrenza 4 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25428 del 9 dicembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1998, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mira componenti, con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal 1 agosto 1998 al 31 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1998 con decorrenza 1 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25429 del 9 dicembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1998, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino e unita' di Trento, per il periodo dal 1 aprile 1998 al 30 settembre 1998. Istanza aziendale presentata il 15 maggio 1998 con decorrenza 1 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25430 del 9 dicembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Briko, con sede in Nereto (Teramo) e unita' in Nereto (Teramo), per un massimo di venticinque dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 agosto 1998 al 7 febbraio 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8 febbraio 1999 al 7 agosto 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25431 del 9 dicembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telejonica, con sede in Misterbianco (Catania) e unita' in Catania, per un massimo di quattordici dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 maggio 1998 al 4 novembre 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 novembre 1998, n. 25320. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 5 novembre 1998 al 4 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25437 dell'11 dicembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica delle Puglie, con sede in Monopoli (Bari) e unita' in Bari, per un massimo di trecentodieci dipendenti, e Treviso per un massimo di due dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 novembre 1998 al 15 maggio 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 16 maggio 1999 al 15 novembre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25438 dell'11 dicembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unita' in Cavenago Brianza (Milano), Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Verona, per il periodo dal 2 dicembre 1997 al 39 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1998 con decorrenza 2 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25439 dell'11 dicembre 1998, e' accertata la condizione di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 12 maggio 1998 all'11 maggio 2000 della S.r.l. Edizioni repubblicane, con sede in Roma e unita' di Roma. Con decreto ministeriale n. 25440 del 14 dicembre 1998, a seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1998, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonche' la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Edizioni repubblicane, con sede in Roma e unita' di Roma, per un massimo di diciassette dipendenti, in cassa integrazione guadagni speciale (quattro prepensionabili), per il periodo dal 12 maggio 1998 all'11 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 25441 del 14 dicembre 1998, a seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1998, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Edizioni repubblicane, con sede in Roma e unita' di Roma, per un massimo di sei dipendenti, in cassa integrazione guadagni speciale, per il periodo dal 12 maggio 1998 all'11 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 25446 del 16 dicembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, con sede in Napoli e unita' di Avellino, Latiano (Brindisi), Lecce, Modena, Monopoli (Bari), Noceto (Parma), Scafati (Salerno), per il periodo dal 6 ottobre 1998 al 5 aprile 1999. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1998 con decorrenza 6 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25447 del 16 dicembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dali dall'8 novembre 1996 Manifattura Miraglia, con sede in Carini (Palermo) e unita' di Carini (Palermo), per il periodo dal 28 dicembre 1996 al 27 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1997 con decorrenza 28 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25448 del 16 dicembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rein, con sede in Ascoli Piceno e unita' in Brecciarolo (Ascoli Piceno), per un massimo di sedici dipendenti, Campolungo (Ascoli Piceno), per un massimo di ventuno dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 settembre 1999 al 13 marzo 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 14 marzo 1999 al 13 settembre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25449 del 16 dicembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italiana progetti, con sede in Roma e unita' in Roma, per un massimo di diciannove dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 luglio 1998 all'8 gennaio 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 9 gennaio 1999 all'8 luglio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.