IL DIRIGENTE dell'ufficio IX del Dipartimento della prevenzione Vista la domanda in data 8 maggio 1992 con la quale la societa' Fonte Paraviso S.r.l., con sede in Lanzo d'Intelvi (Como), via Paraviso n. 28, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Paraviso" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Sorgente Paraviso" sita in comune di Lanzo d'Intelvi (Como); Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visti gli atti d'ufficio; Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 25 novembre 1998: "favorevole affinche' la societa' Fonte Paraviso S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale ''Paraviso'' ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: ''Puo' avere effetti diuretici''. Le diciture ''puo' favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico, attiva i processi digestivi'' potranno essere confermate solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tali prerogative. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto uricosurico e dell'effetto sull'attivita' digestiva"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Paraviso" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Sorgente Paraviso" sita in comune di Lanzo d'Intelvi (Como).