Alle imprese interessate
                                  Alle banche concessionarie
                                  Agli istituti collaboratori
                                  All'A.B.I.
                                  All'ASS.I.LEA.
                                  All'ASS.I.RE.ME.
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confesercenti
                                  Al  Comitato di coordinamento delle
                                  confederazioni artigiane
  L'art. 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17   dicembre  1997,  n.  434,  recante
interventi urgenti  a favore  delle zone  colpite da  ripetuti eventi
sismici  nelle  regioni Marche  e  Umbria,  cosi' come  ulteriormente
modificato dall'art.  56, comma 1,  della legge 23 dicembre  1998, n.
448, prevede che, nell'ambito delle agevolazioni di cui alla legge n.
488/1992 in  favore delle  attivita' estrattive, manifatturiere  e di
servizi,    il   Ministero    dell'industria,    del   commercio    e
dell'artigianato provveda,  con il primo bando  utile successivo agli
esiti  della  notifica  alla commissione  dell'Unione  europea  delle
misure  agevolative  in  argomento,   in  aggiunta  alle  graduatorie
regionali di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995,
n.  527,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  a  formare  due
ulteriori graduatorie relative ai comuni ed ai territori "disastrati"
delle  regioni Marche  e Umbria,  individuati ai  sensi dell'art.  1,
commi 2  e 3,  dell'ordinanza del  Ministro dell'interno  delegato al
coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997.
  A  seguito  degli  esiti  positivi  della  predetta  notifica  alla
commissione   dell'Unione  europea,   di   cui   alla  decisione   di
quest'ultima  del 3  febbraio 1999,  il Ministro  dell'industria, del
commercio e  dell'artigianato, con decreto  del 24 febbraio  1999, ha
fissato, come previsto dal sopra  citato decreto-legge n. 364/1997, i
termini di  presentazione delle domande  dal 15  al 31 marzo  1999 e,
sentiti i commissari  delegati regionali per la  protezione civile, i
criteri di riparto delle  risorse complessivamente disponibili tra le
due graduatorie speciali.
  Premesso  quanto  sopra, si  forniscono  di  seguito le  necessarie
indicazioni per la pratica attuazione della norma in argomento per la
quale  si  applicano,  per  quanto non  diversamente  disposto  dalla
presente circolare, le  modalita' ed i criteri per  la concessione ed
erogazione   delle   agevolazioni   previsti   dal   citato   decreto
ministeriale n. 527/1995, e  successive modifiche e integrazioni, nel
seguito denominato  "regolamento", e dalla circolare  ministeriale n.
234363 del 20 novembre 1997, di seguito denominata "circolare".
  1. Il  Ministero dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato
provvede all'attuazione di uno specifico bando, il quinto della legge
n. 488/1992,  attraverso la  formazione di due  graduatorie speciali,
una  per la  regione Marche  ed una  per la  regione Umbria.  In tali
graduatorie sono inserite le iniziative promosse dalle piccole, medie
e grandi  imprese, operanti nei settori  estrattivo, manifatturiero o
di servizi, nell'ambito di  proprie unita' produttive locali, ubicate
nei comuni o  nei territori "disastrati" richiamati  in precedenza ed
elencati  nell'allegato 1.  Dette  iniziative,  con riferimento  alle
definizioni di  cui all'art. 3 del  "regolamento", possono riguardare
la  realizzazione   di  nuove  unita'  produttive   o  l'ampliamento,
l'ammodernamento,   la   ristrutturazione,   la   riconversione,   la
riattivazione di unita' produttive esistenti, ovvero il trasferimento
di  queste  ultime nell'ambito  dei  medesimi  o  di altri  comuni  e
territori  "disastrati" di  cui alle  premesse. Nell'ambito  di dette
iniziative possono essere  ammesse solo le spese  sostenute a partire
dal 28 ottobre 1997.
  2. In relazione  a quanto sopra, le  imprese interessate presentano
la domanda  di agevolazione tra  i predetti termini  del 15 e  del 31
marzo 1999 ad una delle banche concessionarie o ad uno degli istituti
collaboratori con le  modalita' fissate dai punti da 5.1  a 5.5 della
"circolare".  A  tal  fine  devono essere  utilizzati  il  modulo  di
domanda,  la scheda  tecnica, lo  specifico software  predisposto dal
Ministero e  la documentazione validi  per le domande  presentate nel
1998  per il  terzo o  il quarto  bando della  legge n.  488/1992 (il
modulo, la scheda tecnica, le relative istruzioni e la documentazione
da  allegare alla  domanda  sono  quelli riportati,  rispettivamente,
negli allegati numeri 11/ a, 11/ b, 11/ c e 12 della "circolare", con
le   precisazioni  di   cui  al   successivo  punto   5).  L'impresa,
contrariamente   alla  facolta'   offerta  dalla   "circolare",  deve
obbligatoriamente  compilare  la   scheda  tecnica  tramite  personal
computer, utilizzando esclusivamente  il suddetto software, stampando
il  relativo  file  su  normali  fogli bianchi  formato  A4,  e  deve
trasmettere,  insieme  alla  domanda  su carta  (modulo  piu'  scheda
tecnica) ed  alla prescritta  documentazione, anche doppia  copia del
supporto magnetico  contenente il suddetto  file (n. 2  floppy disk),
generato  attraverso il  software  medesimo, pena  la nullita'  della
domanda presentata.
  3. Possono presentare  la domanda di agevolazione  anche le imprese
che, in  attesa che  venisse data esecuzione  al bando  in argomento,
hanno richiesto  ed ottenuto, per le  medesime iniziative ammissibili
ubicate  nei suddetti  territori  "disastrati",  le agevolazioni  nel
terzo  o nel  quarto  bando  della legge  n.  488/1992  ma in  misura
inferiore a quella prevista  dalla presente circolare, ferma restando
comunque  anche in  questo caso  la predetta  decorrenza delle  spese
ammissibili dal 28  ottobre 1997. La nuova  domanda dovra' riguardare
la  medesima iniziativa  gia' agevolata,  spese non  antecedenti alla
suddetta data del 28 ottobre  1997 e complessivamente non superiori a
quelle  indicate nel  decreto di  concessione provvisoria  relativo a
detta iniziativa, nonche' lo stesso numero di quote di disponibilita'
delle  agevolazioni;   le  spese  possono  anche   essere  articolate
diversamente  per  capitolo  e  per  anno  solare,  purche'  in  modo
compatibile con il numero di quote richieste originariamente. Qualora
l'ammontare delle spese indicato  dall'impresa e ritenuto ammissibile
dalla banca  concessionaria superi quello del  decreto di concessione
provvisoria  relativo  alla  domanda originaria,  la  banca  medesima
provvede  a  ridurlo,  in  proporzione,  dai  singoli  capitoli,  per
ciascuno  a partire  dalle  spese del  relativo  ultimo anno  solare;
qualora  l'impresa richieda  un  numero di  quote  diverso da  quello
indicato  nel detto  decreto, la  banca provvede  a modificarlo  e ad
eliminare eventuali incompatibilita' temporali degli investimenti. La
nuova  domanda  deve  necessariamente essere  presentata  alla  banca
concessionaria che ha redatto  l'istruttoria della domanda originaria
ovvero,  nel  caso di  beni  in  leasing, all'istituto  collaboratore
locatore dei  beni stessi. Il calcolo  delle agevolazioni concedibili
viene  effettuato,  con le  note  regole,  sulla  base del  tasso  di
attualizzazione, dell'articolazione  per capitolo  e per  anno solare
delle  spese  ammissibili e  del  sistema  di acquisizione  dei  beni
desumibili dalla nuova  domanda e sulla base del  piano di erogazione
delle  agevolazioni   medesime  (numero   delle  quote  e   tempi  di
disponibilita'  delle stesse)  indicato  nel  decreto di  concessione
provvisoria  relativo  alla  domanda  originaria,  piano  che  rimane
invariato. L'integrazione delle quote gia'  rese disponibili e' a sua
volta  resa disponibile  dal Ministero  entro il  mese successivo  al
nuovo decreto  di concessione  provvisorio, rivalutata, per  le quote
eventualmente erogate nell'anno solare  precedente, secondo le regole
della sovvenzione equivalente, al  suddetto tasso di attualizzazione.
Per le iniziative che occupano una posizione utile nella graduatoria,
si procede  ad impegnare la  differenza tra il nuovo  ammontare delle
agevolazioni come sopra determinato e quello precedentemente concesso
ed a modificare il relativo  decreto di concessione. I ventiquattro o
i  quarantotto  mesi per  l'ultimazione  del  programma continuano  a
decorrere dalla  domanda originaria. Ai  fini di cui  sopra l'impresa
allega  alla  domanda  di agevolazioni  una  specifica  dichiarazione
contenente i  riferimenti della domanda originaria  agevolata secondo
lo schema di cui all'allegato 2 alla presente circolare.
  4. Il bando di cui si tratta  non rileva ai fini di quanto previsto
dall'art. 6,  comma 8, del  "regolamento", nel senso che  una domanda
presentata per  la prima  volta nel  terzo o nel  quarto bando  e non
agevolata per insufficienza delle risorse finanziarie, puo' avvalersi
delle  favorevoli  condizioni  offerte  dall'art.  6,  comma  8,  del
"regolamento"   anche  se   l'impresa  presenti,   per  la   medesima
iniziativa, una domanda sul bando in argomento senza ottenere, ancora
una volta,  le agevolazioni, sempre a  causa dell'insufficienza delle
risorse  finanziarie. Analogamente,  una  domanda  presentata per  la
prima volta  sul bando in argomento  e non agevolata per  le medesime
motivazioni  di cui  sopra,  fatta eccezione  per  le grandi  imprese
ubicate in aree  non ammesse alla deroga di cui  all'art. 92.3. c del
trattato  di Roma,  potra' essere  presentata su  un bando  ordinario
successivo, venendo  considerata come presentata per  la prima volta,
con la  retroattivita' delle  spese valida  per quel  bando e  con le
misure agevolative ordinariamente previste  dalla normativa di cui si
tratta.
  5.  In relazione  alla domanda  di agevolazione,  alla compilazione
della  stessa ed  alla documentazione  da allegare  si forniscono  le
precisazioni che seguono.
  Poiche' la domanda contiene anche dichiarazioni sostitutive, rese e
sottoscritte ai sensi dell'art. 4 della  legge 4 gennaio 1968, n. 15,
l'autentica della firma prevista  nel modulo, indipendentemente dallo
specifico  spazio  in  calce  allo  stesso  previsto,  potra'  essere
effettuata  mediante  una  delle sottoindicate  tassative  forme,  in
applicazione dell'art.  3, comma 11,  della legge 15 maggio  1977, n.
127, come  modificato dall'art.  2, comma 10,  della legge  16 giugno
1998, n. 191, e tenuto conto, altresi', delle specifiche modalita' di
presentazione o invio della domanda stabilite dalla "circolare":
  apposizione  della   firma  dinanzi   a  un   notaio,  cancelliere,
segretario  comunale  o  altro funzionario  incaricato  dal  sindaco,
secondo le  modalita' di cui all'art.  20 della legge n.  15/1968; in
tal  caso potra'  essere  pienamente utilizzato  lo specifico  spazio
previsto in calce al modulo;
  apposizione  della firma  in  presenza  del funzionario  incaricato
della banca  concessionaria o  dell'istituto collaboratore  cui viene
presentata la domanda; anche in  questo caso potra' essere pienamente
utilizzato il suddetto spazio in calce al modulo;
  apposizione della firma nello specifico  punto indicato in calce al
modulo e  presentazione, unitamente alla domanda  di agevolazione, di
copia   semplice   di   un   valido  documento   di   identita'   del
sottoscrittore, previa  indicazione degli estremi di  detto documento
nello  spazio  in calce  al  modulo  in corrispondenza  alle  parole:
"identificato mediante ..............................................
".
  Non  sara'   considerata  valida   la  domanda  che,   pur  recando
l'autentica  della  firma  in  una delle  suddette  modalita',  venga
trasmessa via telematica a mezzo modem o fax.
  A partire dal  1 gennaio 1999 e' entrata in  vigore la moneta unica
europea "euro", con  una fase transitoria di applicazione  fino al 31
dicembre 2001. Nel corso di  tale fase transitoria e' consentito alle
imprese che  richiedono le  agevolazioni della  legge n.  488/1992 di
scegliere,  tra  la   lira  e  l'euro,  l'unita'   monetaria  per  la
contabilizzazione delle  agevolazioni stesse. A tal  fine e' previsto
che  l'impresa possa  intendere  rendicontare le  spese sostenute  ed
ottenere le agevolazioni in euro. A tal fine, pertanto, e' necessario
che l'impresa medesima espliciti  tale opzione allegando alla domanda
di  agevolazioni  una  specifica   richiesta,  firmata  dal  medesimo
sottoscrittore del  modulo, secondo lo  schema di cui  all'allegato 3
alla presente  circolare. Qualora tale richiesta  non venga allegata,
si  intendera' esercitata  implicitamente l'opzione  in favore  della
lira. Nell'esercitare tale opzione occorre tenere presente che, nella
fase transitoria:
  l'ammontare   delle  agevolazioni   eventualmente  concesse   sara'
espresso  nell'unita' monetaria  prescelta dall'impresa  ed anche  le
successive erogazioni avverranno nella medesima unita';
  qualora  l'impresa  scelga le  lire,  potra'  comunque ottenere  le
agevolazioni in euro avanzando  successivamente una specifica istanza
alla banca concessionaria;
  qualora  l'impresa  scelga l'euro,  non  potra  piu' richiedere  le
erogazioni in lire;
  a partire dal  1 gennaio 2002 tutte le  operazioni saranno espresse
in euro, indipendentemente dalla scelta dell'impresa.
  Per quanto concerne  la compilazione della scheda tecnica  - per la
quale,  si  ricorda,  deve  essere  obbligatoriamente  utilizzato  lo
specifico  software  ministeriale -  a  parziale  modifica di  quanto
indicato nelle relative istruzioni e con riferimento ai singoli punti
interessati   dalle   modifiche,   si   specifica   quanto   indicato
nell'allegato 4 alla presente circolare.
  Per quanto concerne  la documentazione da allegare  alla domanda di
agevolazioni,  si rinvia  all'allegato 12  della "circolare",  con le
modifiche riportate nell'allegato 5 alla presente circolare.
  6.  Le  agevolazioni  sono  concesse  seguendo  le  due  specifiche
graduatorie,   per  la   formazione  delle   quali  si   prendono  in
considerazione i seguenti tre indicatori:
  valore  del  capitale  proprio investito  nell'iniziativa  rispetto
all'investimento complessivo;
  numero    di    occupati    attivati    dall'iniziativa    rispetto
all'investimento complessivo;
  punteggio complessivo  conseguito dall'iniziativa sulla  base delle
specifiche priorita'  regionali di cui  all'art. 6, comma  6, lettera
e), del "regolamento".
  Per  la determinazione  dei  suddetti indicatori  valgono le  norme
generali contenute  nel "regolamento" e nella  "circolare" piu' volte
citati; i  punteggi per  la determinazione  dell'indicatore regionale
sono quelli individuati con decreto ministeriale del 19 dicembre 1997
(Gazzetta Ufficiale  n. 303 del  31 dicembre 1997), sulla  base delle
specifiche indicazioni delle regioni Marche ed Umbria.
  7.  Le misure  dell'aiuto  concedibile sono  cosi' determinate  per
tutti i comuni e i territori interessati:
   30% ESN per le piccole e medie imprese;
   25% ESN per le grandi imprese.
  A tal fine le imprese sono  classificate di piccola, media o grande
dimensione  secondo   i  criteri   stabiliti  dal  punto   2.2  della
"circolare".
  8.  Le agevolazioni  vengono  concesse in  favore delle  iniziative
istruite con  esito positivo dalle banche  concessionarie ed inserite
nelle graduatorie, a  partire dalla prima e  fino all'esaurimento dei
fondi  disponibili  per  ciascuna   delle  due  regioni.  Qualora  il
fabbisogno finanziario dell'ultima iniziativa agevolabile di ciascuna
graduatoria  regionale dovesse  essere  solo in  parte coperto  dalle
disponibilita' residue, si procede  alla concessione della somma pari
a  dette disponibilita'  residue, con  cio', di  fatto, riducendo  la
misura  delle  agevolazioni  concesse.  Per  le  imprese  di  cui  al
precedente punto  3, l'agevolazione  parziale viene concessa  solo se
superiore a  quella indicata  nel decreto di  concessione provvisoria
relativo  alla domanda  originaria.  Qualora l'agevolazione  parziale
risulti inferiore, le relative  disponibilita' andranno a favore, con
lo stesso  criterio, della o  delle imprese inserite  nelle posizioni
immediatamente successive.
                                                 Il Ministro: Bersani