Alle imprese interessate Alle banche concessionarie Agli istituti collaboratori All'A.B.I. All'ASS.I.LEA. All'ASS.I.RE.ME. Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confcommercio Alla Confesercenti Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane L'art. 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria, cosi' come ulteriormente modificato dall'art. 56, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che, nell'ambito delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 in favore delle attivita' estrattive, manifatturiere e di servizi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provveda, con il primo bando utile successivo agli esiti della notifica alla commissione dell'Unione europea delle misure agevolative in argomento, in aggiunta alle graduatorie regionali di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, a formare due ulteriori graduatorie relative ai comuni ed ai territori "disastrati" delle regioni Marche e Umbria, individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997. A seguito degli esiti positivi della predetta notifica alla commissione dell'Unione europea, di cui alla decisione di quest'ultima del 3 febbraio 1999, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto del 24 febbraio 1999, ha fissato, come previsto dal sopra citato decreto-legge n. 364/1997, i termini di presentazione delle domande dal 15 al 31 marzo 1999 e, sentiti i commissari delegati regionali per la protezione civile, i criteri di riparto delle risorse complessivamente disponibili tra le due graduatorie speciali. Premesso quanto sopra, si forniscono di seguito le necessarie indicazioni per la pratica attuazione della norma in argomento per la quale si applicano, per quanto non diversamente disposto dalla presente circolare, le modalita' ed i criteri per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previsti dal citato decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, nel seguito denominato "regolamento", e dalla circolare ministeriale n. 234363 del 20 novembre 1997, di seguito denominata "circolare". 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'attuazione di uno specifico bando, il quinto della legge n. 488/1992, attraverso la formazione di due graduatorie speciali, una per la regione Marche ed una per la regione Umbria. In tali graduatorie sono inserite le iniziative promosse dalle piccole, medie e grandi imprese, operanti nei settori estrattivo, manifatturiero o di servizi, nell'ambito di proprie unita' produttive locali, ubicate nei comuni o nei territori "disastrati" richiamati in precedenza ed elencati nell'allegato 1. Dette iniziative, con riferimento alle definizioni di cui all'art. 3 del "regolamento", possono riguardare la realizzazione di nuove unita' produttive o l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione di unita' produttive esistenti, ovvero il trasferimento di queste ultime nell'ambito dei medesimi o di altri comuni e territori "disastrati" di cui alle premesse. Nell'ambito di dette iniziative possono essere ammesse solo le spese sostenute a partire dal 28 ottobre 1997. 2. In relazione a quanto sopra, le imprese interessate presentano la domanda di agevolazione tra i predetti termini del 15 e del 31 marzo 1999 ad una delle banche concessionarie o ad uno degli istituti collaboratori con le modalita' fissate dai punti da 5.1 a 5.5 della "circolare". A tal fine devono essere utilizzati il modulo di domanda, la scheda tecnica, lo specifico software predisposto dal Ministero e la documentazione validi per le domande presentate nel 1998 per il terzo o il quarto bando della legge n. 488/1992 (il modulo, la scheda tecnica, le relative istruzioni e la documentazione da allegare alla domanda sono quelli riportati, rispettivamente, negli allegati numeri 11/ a, 11/ b, 11/ c e 12 della "circolare", con le precisazioni di cui al successivo punto 5). L'impresa, contrariamente alla facolta' offerta dalla "circolare", deve obbligatoriamente compilare la scheda tecnica tramite personal computer, utilizzando esclusivamente il suddetto software, stampando il relativo file su normali fogli bianchi formato A4, e deve trasmettere, insieme alla domanda su carta (modulo piu' scheda tecnica) ed alla prescritta documentazione, anche doppia copia del supporto magnetico contenente il suddetto file (n. 2 floppy disk), generato attraverso il software medesimo, pena la nullita' della domanda presentata. 3. Possono presentare la domanda di agevolazione anche le imprese che, in attesa che venisse data esecuzione al bando in argomento, hanno richiesto ed ottenuto, per le medesime iniziative ammissibili ubicate nei suddetti territori "disastrati", le agevolazioni nel terzo o nel quarto bando della legge n. 488/1992 ma in misura inferiore a quella prevista dalla presente circolare, ferma restando comunque anche in questo caso la predetta decorrenza delle spese ammissibili dal 28 ottobre 1997. La nuova domanda dovra' riguardare la medesima iniziativa gia' agevolata, spese non antecedenti alla suddetta data del 28 ottobre 1997 e complessivamente non superiori a quelle indicate nel decreto di concessione provvisoria relativo a detta iniziativa, nonche' lo stesso numero di quote di disponibilita' delle agevolazioni; le spese possono anche essere articolate diversamente per capitolo e per anno solare, purche' in modo compatibile con il numero di quote richieste originariamente. Qualora l'ammontare delle spese indicato dall'impresa e ritenuto ammissibile dalla banca concessionaria superi quello del decreto di concessione provvisoria relativo alla domanda originaria, la banca medesima provvede a ridurlo, in proporzione, dai singoli capitoli, per ciascuno a partire dalle spese del relativo ultimo anno solare; qualora l'impresa richieda un numero di quote diverso da quello indicato nel detto decreto, la banca provvede a modificarlo e ad eliminare eventuali incompatibilita' temporali degli investimenti. La nuova domanda deve necessariamente essere presentata alla banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria della domanda originaria ovvero, nel caso di beni in leasing, all'istituto collaboratore locatore dei beni stessi. Il calcolo delle agevolazioni concedibili viene effettuato, con le note regole, sulla base del tasso di attualizzazione, dell'articolazione per capitolo e per anno solare delle spese ammissibili e del sistema di acquisizione dei beni desumibili dalla nuova domanda e sulla base del piano di erogazione delle agevolazioni medesime (numero delle quote e tempi di disponibilita' delle stesse) indicato nel decreto di concessione provvisoria relativo alla domanda originaria, piano che rimane invariato. L'integrazione delle quote gia' rese disponibili e' a sua volta resa disponibile dal Ministero entro il mese successivo al nuovo decreto di concessione provvisorio, rivalutata, per le quote eventualmente erogate nell'anno solare precedente, secondo le regole della sovvenzione equivalente, al suddetto tasso di attualizzazione. Per le iniziative che occupano una posizione utile nella graduatoria, si procede ad impegnare la differenza tra il nuovo ammontare delle agevolazioni come sopra determinato e quello precedentemente concesso ed a modificare il relativo decreto di concessione. I ventiquattro o i quarantotto mesi per l'ultimazione del programma continuano a decorrere dalla domanda originaria. Ai fini di cui sopra l'impresa allega alla domanda di agevolazioni una specifica dichiarazione contenente i riferimenti della domanda originaria agevolata secondo lo schema di cui all'allegato 2 alla presente circolare. 4. Il bando di cui si tratta non rileva ai fini di quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del "regolamento", nel senso che una domanda presentata per la prima volta nel terzo o nel quarto bando e non agevolata per insufficienza delle risorse finanziarie, puo' avvalersi delle favorevoli condizioni offerte dall'art. 6, comma 8, del "regolamento" anche se l'impresa presenti, per la medesima iniziativa, una domanda sul bando in argomento senza ottenere, ancora una volta, le agevolazioni, sempre a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie. Analogamente, una domanda presentata per la prima volta sul bando in argomento e non agevolata per le medesime motivazioni di cui sopra, fatta eccezione per le grandi imprese ubicate in aree non ammesse alla deroga di cui all'art. 92.3. c del trattato di Roma, potra' essere presentata su un bando ordinario successivo, venendo considerata come presentata per la prima volta, con la retroattivita' delle spese valida per quel bando e con le misure agevolative ordinariamente previste dalla normativa di cui si tratta. 5. In relazione alla domanda di agevolazione, alla compilazione della stessa ed alla documentazione da allegare si forniscono le precisazioni che seguono. Poiche' la domanda contiene anche dichiarazioni sostitutive, rese e sottoscritte ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autentica della firma prevista nel modulo, indipendentemente dallo specifico spazio in calce allo stesso previsto, potra' essere effettuata mediante una delle sottoindicate tassative forme, in applicazione dell'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1977, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e tenuto conto, altresi', delle specifiche modalita' di presentazione o invio della domanda stabilite dalla "circolare": apposizione della firma dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, secondo le modalita' di cui all'art. 20 della legge n. 15/1968; in tal caso potra' essere pienamente utilizzato lo specifico spazio previsto in calce al modulo; apposizione della firma in presenza del funzionario incaricato della banca concessionaria o dell'istituto collaboratore cui viene presentata la domanda; anche in questo caso potra' essere pienamente utilizzato il suddetto spazio in calce al modulo; apposizione della firma nello specifico punto indicato in calce al modulo e presentazione, unitamente alla domanda di agevolazione, di copia semplice di un valido documento di identita' del sottoscrittore, previa indicazione degli estremi di detto documento nello spazio in calce al modulo in corrispondenza alle parole: "identificato mediante .............................................. ". Non sara' considerata valida la domanda che, pur recando l'autentica della firma in una delle suddette modalita', venga trasmessa via telematica a mezzo modem o fax. A partire dal 1 gennaio 1999 e' entrata in vigore la moneta unica europea "euro", con una fase transitoria di applicazione fino al 31 dicembre 2001. Nel corso di tale fase transitoria e' consentito alle imprese che richiedono le agevolazioni della legge n. 488/1992 di scegliere, tra la lira e l'euro, l'unita' monetaria per la contabilizzazione delle agevolazioni stesse. A tal fine e' previsto che l'impresa possa intendere rendicontare le spese sostenute ed ottenere le agevolazioni in euro. A tal fine, pertanto, e' necessario che l'impresa medesima espliciti tale opzione allegando alla domanda di agevolazioni una specifica richiesta, firmata dal medesimo sottoscrittore del modulo, secondo lo schema di cui all'allegato 3 alla presente circolare. Qualora tale richiesta non venga allegata, si intendera' esercitata implicitamente l'opzione in favore della lira. Nell'esercitare tale opzione occorre tenere presente che, nella fase transitoria: l'ammontare delle agevolazioni eventualmente concesse sara' espresso nell'unita' monetaria prescelta dall'impresa ed anche le successive erogazioni avverranno nella medesima unita'; qualora l'impresa scelga le lire, potra' comunque ottenere le agevolazioni in euro avanzando successivamente una specifica istanza alla banca concessionaria; qualora l'impresa scelga l'euro, non potra piu' richiedere le erogazioni in lire; a partire dal 1 gennaio 2002 tutte le operazioni saranno espresse in euro, indipendentemente dalla scelta dell'impresa. Per quanto concerne la compilazione della scheda tecnica - per la quale, si ricorda, deve essere obbligatoriamente utilizzato lo specifico software ministeriale - a parziale modifica di quanto indicato nelle relative istruzioni e con riferimento ai singoli punti interessati dalle modifiche, si specifica quanto indicato nell'allegato 4 alla presente circolare. Per quanto concerne la documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni, si rinvia all'allegato 12 della "circolare", con le modifiche riportate nell'allegato 5 alla presente circolare. 6. Le agevolazioni sono concesse seguendo le due specifiche graduatorie, per la formazione delle quali si prendono in considerazione i seguenti tre indicatori: valore del capitale proprio investito nell'iniziativa rispetto all'investimento complessivo; numero di occupati attivati dall'iniziativa rispetto all'investimento complessivo; punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base delle specifiche priorita' regionali di cui all'art. 6, comma 6, lettera e), del "regolamento". Per la determinazione dei suddetti indicatori valgono le norme generali contenute nel "regolamento" e nella "circolare" piu' volte citati; i punteggi per la determinazione dell'indicatore regionale sono quelli individuati con decreto ministeriale del 19 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997), sulla base delle specifiche indicazioni delle regioni Marche ed Umbria. 7. Le misure dell'aiuto concedibile sono cosi' determinate per tutti i comuni e i territori interessati: 30% ESN per le piccole e medie imprese; 25% ESN per le grandi imprese. A tal fine le imprese sono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti dal punto 2.2 della "circolare". 8. Le agevolazioni vengono concesse in favore delle iniziative istruite con esito positivo dalle banche concessionarie ed inserite nelle graduatorie, a partire dalla prima e fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna delle due regioni. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima iniziativa agevolabile di ciascuna graduatoria regionale dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilita' residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilita' residue, con cio', di fatto, riducendo la misura delle agevolazioni concesse. Per le imprese di cui al precedente punto 3, l'agevolazione parziale viene concessa solo se superiore a quella indicata nel decreto di concessione provvisoria relativo alla domanda originaria. Qualora l'agevolazione parziale risulti inferiore, le relative disponibilita' andranno a favore, con lo stesso criterio, della o delle imprese inserite nelle posizioni immediatamente successive. Il Ministro: Bersani