IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 17, comma 3, lettere b) e m), della citata legge, che indica tra le finalita' del piano di bacino la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonche' delle relative cause, e l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi degli interventi antropici; Visto l'art. 17, comma 6-bis, della citata legge, introdotto dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, che prevede l'adozione da parte delle autorita' di bacino, in attesa dell'approvazione del piano di bacino, di misure di salvaguardia; Visto l'art. 17, comma 6-ter, della citata legge, introdotto dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, che prevede la redazione dei piani di bacino per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali; Visto l'art. 31 della citata legge n. 183 del 1989 che prevede, tra l'altro, l'elaborazione e l'adozione di schemi previsionali e programmatici al fine di pianificare le attivita' gli interventi da realizzare in fase transitoria, in attesa della approvazione dei piani di bacino, fissando, altresi', l'iter per il riparto dei relativi fondi; Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1990, con il quale e stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione ed adozione degli schemi previsionali e programmatici; Visti i decreti del Presidente della Repubblica, rispettivamente, in data 7 gennaio 1992 e 18 luglio 1995, con i quali sono stati approvati gli atti di indirizzo e coordinamento contenenti in particolare: i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attivita' conoscitive dello Stato, delle autorita' di bacino e delle regioni e la individuazione degli elaborati di base per la redazione dei piani di bacino; i criteri per la pianificazione di bacino e la disciplina delle modalita' di individuazione delle situazioni a rischio idraulico, geologico e sismico. Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed in particolare gli articoli 1, comma 1, 2, comma 2, 8, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede; Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 23 dicembre 1998; Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano n. 580 del 29 dicembre 1998, con la quale e' stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998 con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate, tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo; Decreta: Art. 1. 1. La somma complessiva di lire 100.000 milioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, iscritta all'U.P.B. 7.2.1.6 - capitolo 8802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, e' ripartita per le seguenti finalita': a) per lire 78.500 milioni alle attivita' di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio ai sensi dell'art. 1, comma 1, della norma citata; b) per lire 1.500 milioni alle esigenze delle autorita' di bacino di rilievo nazionale per l'assunzione di personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato nel limite di cinque unita' per ciascuna Autorita' di bacino ai sensi dell'art. 2, comma 2, ultimo capoverso, della medesima norma; c) per lire 18.500 milioni alle esigenze delle regioni per l'assunzione di personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato da destinare alle autorita' di bacino di rilievo interregionale e regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima norma; d) per lire 1.500 milioni alle esigenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano il cui territorio ricade all'interno dei bacini di rilievo nazionale per l'assunzione di personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima norma.