IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la legge  18  maggio  1989, n.  183,  recante  norme per  il
riassetto  organizzativo  e  funzionale  della difesa  del  suolo,  e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto l'art. 17, comma 3, lettere  b) e m), della citata legge, che
indica tra  le finalita' del piano  di bacino la individuazione  e la
quantificazione delle  situazioni, in  atto e potenziali,  di degrado
del  sistema fisico,  nonche' delle  relative cause,  e l'indicazione
delle  zone da  assoggettare  a speciali  vincoli  e prescrizioni  in
rapporto  alle specifiche  condizioni idrogeologiche,  ai fini  della
conservazione  del   suolo,  della   tutela  dell'ambiente   e  della
prevenzione  contro  presumibili  effetti  dannosi  degli  interventi
antropici;
  Visto  l'art.  17,  comma  6-bis, della  citata  legge,  introdotto
dall'art. 12  del decreto-legge  5 ottobre  1993, n.  398, convertito
dalla legge 4 dicembre 1993, n.  493, che prevede l'adozione da parte
delle autorita' di  bacino, in attesa dell'approvazione  del piano di
bacino, di misure di salvaguardia;
  Visto  l'art.  17,  comma  6-ter, della  citata  legge,  introdotto
dall'art. 12  del decreto-legge  5 ottobre  1993, n.  398, convertito
dalla legge  4 dicembre 1993,  n. 493,  che prevede la  redazione dei
piani  di bacino  per sottobacini  o per  stralci relativi  a settori
funzionali;
  Visto l'art. 31 della citata legge n. 183 del 1989 che prevede, tra
l'altro,  l'elaborazione  e  l'adozione   di  schemi  previsionali  e
programmatici al fine  di pianificare le attivita'  gli interventi da
realizzare  in fase  transitoria,  in attesa  della approvazione  dei
piani  di  bacino, fissando,  altresi',  l'iter  per il  riparto  dei
relativi fondi;
  Visto  l'art.  9  della  legge  8  agosto  1990,  n.  253,  recante
disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
23 marzo 1990,  con il quale e stato approvato  l'atto di indirizzo e
coordinamento  ai fini  della elaborazione  ed adozione  degli schemi
previsionali e programmatici;
  Visti i  decreti del Presidente della  Repubblica, rispettivamente,
in data  7 gennaio  1992 e  18 luglio  1995, con  i quali  sono stati
approvati  gli  atti  di  indirizzo  e  coordinamento  contenenti  in
particolare:
  i  criteri di  integrazione  e di  coordinamento  tra le  attivita'
conoscitive dello Stato, delle autorita'  di bacino e delle regioni e
la individuazione degli elaborati di  base per la redazione dei piani
di bacino;
  i criteri  per la  pianificazione di bacino  e la  disciplina delle
modalita'  di individuazione  delle situazioni  a rischio  idraulico,
geologico e sismico.
  Visto il  decreto-legge 11  giugno 1998,  n. 180,  convertito dalla
legge 3 agosto 1998, n. 267,  ed in particolare gli articoli 1, comma
1, 2, comma 2, 8, comma 1;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
29 settembre  1998, concernente  l'atto di indirizzo  e coordinamento
che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e
2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;
  Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi
tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo
nella seduta del 23 dicembre 1998;
  Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le  regioni e le province  autonome di Trento e  di Bolzano n.
580 del 29 dicembre 1998, con la quale e' stata espressa l'intesa sul
testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 30
ottobre 1998 con il quale  al Sottosegretario di Stato dott. Domenico
Minniti sono state delegate, tra gli altri, le funzioni attribuite al
Presidente del Consiglio dei Ministri  dalla legge 18 maggio 1989, n.
183, nonche'  la Presidenza del  Comitato dei Ministri per  i servizi
tecnici  nazionali e  gli  interventi nel  settore  della difesa  del
suolo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La somma complessiva di lire  100.000 milioni di cui all'art. 8,
comma 1, del  decreto-legge 11 giugno 1998, n.  180, convertito dalla
legge 3 agosto  1998, n. 267, iscritta all'U.P.B.  7.2.1.6 - capitolo
8802 dello  stato di previsione  del Ministero del tesoro  per l'anno
1998, e' ripartita per le seguenti finalita':
  a)  per lire  78.500  milioni alle  attivita'  di individuazione  e
perimetrazione delle  aree a rischio  ai sensi dell'art. 1,  comma 1,
della norma citata;
  b) per lire  1.500 milioni alle esigenze delle  autorita' di bacino
di  rilievo  nazionale  per  l'assunzione di  personale  tecnico  con
contratto di diritto privato a tempo determinato nel limite di cinque
unita' per ciascuna  Autorita' di bacino ai sensi  dell'art. 2, comma
2, ultimo capoverso, della medesima norma;
  c)  per  lire  18.500  milioni  alle  esigenze  delle  regioni  per
l'assunzione di personale tecnico con  contratto di diritto privato a
tempo determinato  da destinare alle  autorita' di bacino  di rilievo
interregionale  e regionale,  ai sensi  dell'art. 2,  comma 2,  della
medesima norma;
  d)  per lire  1.500 milioni  alle  esigenze delle  regioni e  delle
province  autonome  di Trento  e  Bolzano  il cui  territorio  ricade
all'interno  dei  bacini di  rilievo  nazionale  per l'assunzione  di
personale  tecnico   con  contratto   di  diritto  privato   a  tempo
determinato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima norma.