Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana; approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Art. 1. Allineamento aliquote contributive per le aziende di trasporto 1. Per l'anno 1998, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico delle predette aziende sono (( ridotte mediante allineamento )) a quelle medie del settore industriale, nei limiti dell'importo di lire 300 miliardi. 2. Alle minori entrate per l'INPS derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede: quanto a lire 73 miliardi, mediante utilizzo delle (( disponibilita' in conto residui dell'unita' previsionale di base 4.1.2.5 "Pensionamenti anticipati", capitolo 3662 , dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il prepensionamento di cui all'articolo 4, comma 7, )) del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, nonche' per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre1996, n. 662, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, (( con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica )) ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 88 miliardi, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 9 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo delle risorse (( rivenienti all'INPS, )) per l'anno 1998, dalle minori spese previste per la disoccupazione agricola. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ____________ Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, recante: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto", e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1996, n. 186. - Il testo dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1995, n. 277 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11 (Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1996, n. 9, e' il seguente: "7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1995, di lire 274 miliardi per l'anno 1996 e di lire 265 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le somme non impegnate in ciascun esercizio lo saranno in quello successivo. Gli oneri a carico dei bilanci aziendali derivanti dai contributi previsti nel presente articolo non concorrono alla determinazione del rapporto tra proventi e costi di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204". - Il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996, e' il seguente: "5. Il personale dipendente dalle aziende in gestione commissariale governativa che risulti in esubero strutturale puo' essere collocato in quiescenza anticipata, ove in possesso del requisito minimo di 33 anni di contributi, ovvero abbia raggiunto l'eta' di 55 anni, con tempi e modalita' determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, fronteggiando il relativo onere con le somme residue sul capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11. Le aziende suddette non possono avvalersi della facolta' di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 501 del 1995. Possono altresi' applicarsi al personale delle predette aziende risultante in esubero strutturale, le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. Previa intesa fra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate, possono essere attivate procedure di mobilita' del personale in esubero verso aziende di trasporto regionale".