Avvertenza:
  Si  procede alla  ripubblicazione  del testo  del presente  decreto
corredato delle  relative note,  ai sensi dell'art.  8, comma  3, del
regolamento di  esecuzione del  testo unico delle  disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica e  sulle pubblicazioni  ufficiali della  Repubblica
italiana; approvato  con decreto  del Presidente della  Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
  Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto ai  sensi
dell'art. 10, commi  2 e 3, del testo unico  delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica e  sulle pubblicazioni  ufficiali della  Repubblica
italiana, approvato  con D.P.R.  28 dicembre 1985,  n. 1092,  al solo
fine di facilitare la lettura  delle disposizioni di legge modificate
o alle  quali e'  operato il  rinvio. Restano  invariati il  valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                               Art. 1.
                 Allineamento aliquote contributive
                     per le aziende di trasporto
  1. Per  l'anno 1998,  in attesa  della definizione  del complessivo
assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti
pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 414, con decreto del  Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica, le  aliquote contributive  a carico  delle
predette aziende  sono (( ridotte  mediante allineamento ))  a quelle
medie del  settore industriale, nei  limiti dell'importo di  lire 300
miliardi.
  2.  Alle minori  entrate per  l'INPS derivanti  dall'attuazione del
comma 1,  si provvede: quanto  a lire 73 miliardi,  mediante utilizzo
delle (( disponibilita' in  conto residui dell'unita' previsionale di
base 4.1.2.5 "Pensionamenti anticipati",  capitolo 3662 , dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'anno     1998,     intendendosi     corrispondentemente     ridotta
l'autorizzazione di spesa per il prepensionamento di cui all'articolo
4,  comma  7,  ))  del   decreto-legge  25  novembre  1995,  n.  501,
convertito, con  modificazioni, dalla  legge 5  gennaio 1996,  n. 11,
nonche' per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della
legge 23  dicembre1996, n. 662,  che saranno versate  all'entrata del
bilancio  dello Stato  per  essere riassegnate,  ((  con decreto  del
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
)) ad apposita unita' previsionale  di base dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 88
miliardi, per  l'anno 1998,  mediante corrispondente  riduzione dello
stanziamento  iscritto, ai  fini  del  bilancio triennale  1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello  stato di  previsione del  Ministero del  tesoro, del
bilancio e della programmazione  economica, per l'anno 1998, all'uopo
parzialmente utilizzando  l'accantonamento relativo al  Ministero dei
trasporti e della  navigazione; quanto a lire 9  miliardi, per l'anno
1999, mediante corrispondente  riduzione dello stanziamento iscritto,
ai  fini del  bilancio triennale  1999-2001, nell'ambito  dell'unita'
previsionale di base  di parte corrente "Fondo  speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  per  l'anno 1999,  all'uopo  parzialmente
utilizzando l'accantonamento  relativo al  Ministero dei  trasporti e
della  navigazione; quanto  a  lire 130  miliardi, mediante  utilizzo
delle  risorse ((  rivenienti  all'INPS, ))  per  l'anno 1998,  dalle
minori spese previste per la disoccupazione agricola.
  3.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
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          Riferimenti normativi:
            -  Il  decreto  legislativo  29   giugno  1996,  n.  414,
          recante:   "Attuazione della delega conferita dall'art.  1,
          commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,    in
          materia  di  soppressione del Fondo di  previdenza  per  il
          personale addetto  ai  pubblici  servizi  di trasporto",  e
          pubblicato    nella  Gazzetta Ufficiale 9   agosto 1996, n.
          186.
            -  Il testo  dell'art. 4,   comma 7,   del  decreto-legge
          25   novembre   1995,  n.  501  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 novembre 1995, n.  277 e convertito  in legge,
          con modificazioni, dalla   legge  5  gennaio  1996,  n.  11
          (Interventi  per  il settore dell'autotrasporto di cose per
          conto di terzi,  nonche'  per    il  personale  addetto  ai
          pubblici  servizi di trasporto),  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  12 gennaio 1996, n. 9, e' il seguente:
            "7. Per le finalita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata,  la  spesa  di  lire 300 miliardi per   l'anno
          1995, di lire 274 miliardi per l'anno 1996 e  di  lire  265
          miliardi  per  l'anno  1997. Al relativo onere si  provvede
          mediante   corrispondente riduzione   dello    stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del bilancio   triennale 1995-1997, al
          capitolo 6856 dello stato di  previsione del Ministero  del
          tesoro      per   l'anno   1995,  all'uopo     parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento   relativo  al Ministero  del
          tesoro.  Le  somme    non impegnate in ciascun esercizio lo
          saranno  in  quello  successivo.   Gli   oneri   a   carico
          dei    bilanci  aziendali derivanti dai contributi previsti
          nel presente articolo non  concorrono  alla  determinazione
          del  rapporto tra proventi  e costi di cui agli articoli  1
          e 2 del   D.L. 1 aprile  1995,    n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204".
            -  Il  testo    dell'art.  2,  comma  5, della legge   23
          dicembre 1996, n.  662 (Misure di razionalizzazione   della
          finanza  pubblica),  pubblicato nel   supplemento ordinario
          alla  Gazzetta Ufficiale  n.  303 del  28 dicembre 1996, e'
          il seguente:
            "5. Il personale dipendente  dalle  aziende  in  gestione
          commissariale   governativa   che   risulti  in     esubero
          strutturale puo' essere collocato in quiescenza anticipata,
          ove in   possesso  del  requisito  minimo  di  33  anni  di
          contributi,  ovvero    abbia raggiunto l'eta'  di 55  anni,
          con tempi e modalita' determinati con  decreto del Ministro
          dei trasporti e della navigazione,    di  concerto  con  il
          Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale  e con  il
          Ministro  del tesoro,  fronteggiando il relativo onere  con
          le  somme  residue    sul  capitolo  3662  dello  stato  di
          previsione del  Ministero del lavoro   e  della  previdenza
          sociale  non  impegnate  per  il prepensionamento di cui al
          decreto-legge 25 novembre 1995, n.   501,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge    5  gennaio  1996, n. 11. Le
          aziende suddette non possono avvalersi  della  facolta'  di
          cui   all'ultimo   periodo  del  comma 2  dell'art.  4  del
          citato decreto-legge   n.    501    del    1995.    Possono
          altresi'   applicarsi  al personale delle  predette aziende
          risultante in   esubero strutturale, le    disposizioni  di
          cui  all'art.    4, comma   2, del  decreto-legge 12 maggio
          1995,  n. 163, convertito,  con modificazioni, dalla  legge
          11 luglio 1995,  n. 273. Previa intesa  fra il Ministro dei
          trasporti e della navigazione   e le  regioni  interessate,
          possono  essere  attivate  procedure    di  mobilita'   del
          personale    in  esubero    verso  aziende    di  trasporto
          regionale".