IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27  gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza del  sig. Hofer Bernhard, nato il 10  aprile 1970 a
Bolzano, cittadino italiano, diretta  ad ottenere, ai sensi dell'art.
12  del  sopra indicato  decreto  legislativo,  l'accesso all'albo  e
l'esercizio in Italia della professione di "ingegnere";
  Preso   atto   che   e'   in   possesso   del   titolo   accademico
"diplomingenieur  Univ" conseguito  presso la  Technische Universitat
Munchen il 12 settembre 1994;
  Considerato che  la professione dell'ingegnere in  Italia comprende
attivita' intellettuali  che il richiedente non  puo' esercitare, ne'
ha  dimostrato di  aver esercitato  in Germania  sul presupposto  del
titolo di  studio posseduto  attivita' equiparabile a  quella propria
dell'ingegnere italiano;
  Ritenuto  che l'esperienza  professionale documentata  dall'istante
risulta essere carente nell'ambito  professionale per cui richiede il
riconoscimento;
  Viste le  determinazioni della  conferenza di servizi  nella seduta
del 20 novembre 1997;
  Sentito  il rappresentante  del  consiglio  nazionale di  categoria
nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto, pertanto, che ricorrano  le condizioni previste dall'art.
6 comma 1, lettera b) del decreto legislativo, sopra indicato;
  Ritenuto  che la  prova attitudinale  integrativa conseguente  alla
valutazione di cui sopra debba essere  composta da un esame scritto e
da un esame orale  e rivestire carattere specificamente professionale
in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato
oggetto di studio  e/o di approfondimenti nel  corso della esperienza
maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
  Ritenuto di determinare, in alternativa  la durata del tirocinio in
anni tre, in analogia a quanto deciso in casi similari;
                              Decreta:
  1.  Al sig.  Hofer  Bernhard, nato  il 10  aprile  1970 a  Bolzano,
cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo accademicoprofessionale
"diplomingenieur Univ",  di cui in  premessa quale titolo  valido per
l'iscrizione   all'albo  degli   "ingegneri"   e  l'esercizio   della
professione.
  2. Detto  riconoscimento e' subordinato, a  scelta del richiedente,
al compimento di un tirocinio di adattamento oppure al superamento di
una prova attitudinale.
  3. La  prova attitudinale, ove  oggetto di scelta  dell'istante, e'
volta  ad accertare,  in capo  al  candidato, le  conoscenze di  base
comuni a tutti i corsi di laurea dell'area d'ingegneria.
  4. Le materie individuate come  sopra sono in specie: scienza delle
costruzioni - tecnica delle costruzioni - idraulica.
  5. La prova di che trattasi si  compone di un esame scritto e di un
esame orale da svolgersi in lingua italiana:
  a) l'esame scritto - formulato  dalla commissione d'esame di cui al
decreto  ministeriale  2  giugno   1995,  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale di  questo Ministero del  31 luglio  1995 n. 14  - consiste
nella redazione di  un progetto integrato assistito  da una relazione
tecnica concernente le materie individuate al n. 4, sopra;
  b)  l'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni
tecniche  vertenti sulla  materia  indicata  sopra. L'indicato  esame
vertera' altresi'  sulle conoscenze di deontologia  professionale del
candidato.  All'esame qui  considerato il  candidato potra'  accedere
solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
  Ai fini dello svolgimento di  detta prova, l'istante presentera' al
Consiglio  nazionale   degli  ingegneri  domanda  in   carta  legale,
allegandovi originale o copia autenticata del presente provvedimento.
  6. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta dell'istante,
e'  diretto  ad  ampliare  e  approfondire  le  conoscenze  di  base,
specialistiche e professionali di cui ai numeri 3 e 4, precedenti.
  7. Il  tirocinio di  che trattasi ha  una durata di  anni tre  e si
svolgera' presso  un ingegnere che, scelto  dall'istante, si dichiari
disponibile. La scelta dovra' ricadere tra gli ingegneri del luogo di
residenza dell'istane che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo
professionale di almeno cinque  anni. All'uopo, l'istante presentera'
al Consiglio nazionale ingegneri  domanda in carta legale allegandovi
tra l'altro:
  1) originale o copia autenticata dal presente provvedimento;
  2) dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor.
  8.  Il  Consiglio   nazionale  ingegneri  vigilera'  sull'effettivo
svolgimento  del  tirocinio,  a   mezzo  del  presidente  dell'ordine
provinciale.
   Roma, 18 febbraio 1999
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi