LA CONFERENZA PERMANENTE
               per i rapporti tra lo Stato, le regioni
             e le province autonome di Trento e Bolzano
  Vista  la proposta  di accordo  in oggetto,  avanzata dal  Ministro
della  sanita' sulla  riorganizzazione del  sistema di  assistenza ai
tossicodipendenti,  trasmesso  il  23 dicembre  1998,  nella  stesura
definitiva,  a   seguito  di   quanto  concordato  in   sede  tecnica
Statoregioni il 1 dicembre 1998;
  Visto l'art.  2, comma  2, lettera b),  del decreto  legislativo 28
agosto 1997,  n. 281, che  affida a  questa Conferenza il  compito di
promuovere e sancire accordi secondo  quanto previsto dall'art. 4 del
medesimo decreto legislativo;
  Visto  l'art. 4,  comma 1,  del predetto  decreto legislativo,  nel
quale  si  prevede  che  in questa  Conferenza,  Governo,  regioni  e
province   autonome,   in   attuazione   del   principio   di   leale
collaborazione,  possano concludere  accordi  al  fine di  coordinare
l'esercizio  delle  rispettive  competenze e  svolgere  attivita'  di
interesse comune;
  Acquisito l'assenso  del Governo e  dei presidenti delle  regioni e
province  autonome, espresso  nel corso  di questa  seduta, ai  sensi
dell'art. 4, comma  2, del richiamato decreto legislativo  n. 281 del
1997;
                              Sancisce
  ilseguente accordo  nei termini  sottoindicati: Governo,  regioni e
province autonome  convengono sui  seguenti obiettivi,  contenuti nel
documento  per  la  riorganizzazione  del sistema  di  assistenza  ai
tossicodipendenti,  che, allegato  al presente  atto, ne  costituisce
parte integrante:
  1. Nell'ambito  delle finalita' complessive del  Servizio sanitario
nazionale il sistema di assistenza pubblico alle persone con problemi
di uso, abuso o dipendenza da sostanze opera per il conseguimento dei
seguenti obiettivi:
  a)  offerta di  tutte le  prestazioni terapeutiche  e assistenziali
riconosciute valide ai fini del trattamento della persona;
  b)  prevenzione   della  mortalita'   la  morbosita'   legate  alla
tossicodipendenze   e/o  all'abuso   di  sostanze,   con  particolare
riferimento alla mortalita' da episodi acuti;
  c)  raccolta  degli  elementi  informativi (di  base  e  specifici)
necessari  per   la  definizione   epidemiologica  della   entita'  e
caratteristiche del problema;
  d) adeguata  formazione del  personale in servizio  e aggiornamento
permanente dello stesso;
  e)   valutazione  periodica   dei  risultati   terapeutici  e   del
conseguimento degli obiettivi assistenziali;
  f)  collaborazione   con  le  altre  istituzioni   coinvolte  nella
strategia complessiva di contrasto del fenomeno della droga.
  2. Le amministrazioni regionali definiscono:
  a) la  programmazione regionale  delle attivita' nel  settore della
prevenzione,  cura  e  riabilitazione delle  dipendenze  da  sostanze
d'abuso;
  b) il modello organizzativo tipo che le aziende devono adottare per
il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2;
  c) le regole  e modalita' di instaurazione di  un ottimale rapporto
tra le aziende sanitarie e gli enti e associazioni privati;
  d)  i  programmi  di  formazione   del  personale  del  sistema  di
assistenza, anche  in collaborazione  con le  strutture istituzionali
della formazione;
  e) le  regole per i  controlli, le  verifiche e la  valutazione dei
risultati delle attivita' realizzate dal sistema di assistenza.
  3.  Nell'ambito   degli  obiettivi   complessivi  del   sistema  di
assistenza  e  sulla  base  delle  indicazioni  della  programmazione
regionale  nel settore  delle  tossicodipendenze,  le Aziende  unita'
sanitarie locali:
  a)  definiscono   la  programmazione   locale  del  settore   e  la
conseguente progettazione degli interventi;
  b)  stabiliscono le  responsabilita'  relative  del programma,  con
particolare  riferimento  al  coordinamento delle  unita'  operative,
secondo il modello organizzativo stabilito dalla regione;
  c) effettuano la rilevazione  dei bisogni assistenziali, sulla base
dei dati epidemiologici;
  d)  organizzano  la   conseguente  articolazione  degli  interventi
preventivi, terapeutici, di tutela  della salute, di riabilitazione e
reinserimento   sociale,   realizzando   un  bilanciamento   fra   la
facilitazione  dell'accesso   al  servizio  e   la  razionalizzazione
dell'offerta di prestazioni fra le varie unita' operative;
  e) adottano  le misure  idonee ad  una ottimale  integrazione delle
attivita'  intraaziendali  con  quelle  extraaziendali  del  medesimo
settore, definendo,  fra gli altri, protocolli  di collaborazione con
le altre amministrazioni coinvolte;
  f) verificando  l'applicazione degli standard di  funzionamento del
settore, procedendo al controllo delle unita' operative riguardo alla
partecipazione al programma dell'Azienda.
  4.   Le   unita'   operative  specializzate   del   settore   delle
tossicodipendenze   garantiscono   la   erogazione   delle   seguenti
prestazioni:
  a) attivita' di accoglienza e diagnosi multidisciplinare;
  b)   terapie  farmacologiche   specifiche   e   non,  compreso   il
monitoraggio clinico e laboratoristico;
  c) attivita'  di screening, prevenzione e  partecipazione alla cura
delle patologie correlate all'uso di sostanze;
  d) psicodiagnosi e attivita' di sostegno e di "counseling";
    e) attivita' di riabilitazione;
  f) raccolta dati locali  delle rilevazioni epidemiologiche in campo
sanitario e sociale;
  g)  attuazione, secondo  il programma  e in  base all'articolazione
organizzativa   delle  strategie   aziendali,  degli   interventi  di
prevenzione    primaria,     reinserimento    lavorativo,    medicina
specialistica, trattamenti psicoterapeutici specialistici.
    Roma, 21 gennaio 1999
                                                        Il presidente
                                                           Bellillo
Il segretario
   Carpani