LA CONFERENZA PERMANENTE per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Vista la proposta di accordo in oggetto, avanzata dal Ministro della sanita' sulla riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti, trasmesso il 23 dicembre 1998, nella stesura definitiva, a seguito di quanto concordato in sede tecnica Statoregioni il 1 dicembre 1998; Visto l'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso nel corso di questa seduta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997; Sancisce ilseguente accordo nei termini sottoindicati: Governo, regioni e province autonome convengono sui seguenti obiettivi, contenuti nel documento per la riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante: 1. Nell'ambito delle finalita' complessive del Servizio sanitario nazionale il sistema di assistenza pubblico alle persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze opera per il conseguimento dei seguenti obiettivi: a) offerta di tutte le prestazioni terapeutiche e assistenziali riconosciute valide ai fini del trattamento della persona; b) prevenzione della mortalita' la morbosita' legate alla tossicodipendenze e/o all'abuso di sostanze, con particolare riferimento alla mortalita' da episodi acuti; c) raccolta degli elementi informativi (di base e specifici) necessari per la definizione epidemiologica della entita' e caratteristiche del problema; d) adeguata formazione del personale in servizio e aggiornamento permanente dello stesso; e) valutazione periodica dei risultati terapeutici e del conseguimento degli obiettivi assistenziali; f) collaborazione con le altre istituzioni coinvolte nella strategia complessiva di contrasto del fenomeno della droga. 2. Le amministrazioni regionali definiscono: a) la programmazione regionale delle attivita' nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze da sostanze d'abuso; b) il modello organizzativo tipo che le aziende devono adottare per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2; c) le regole e modalita' di instaurazione di un ottimale rapporto tra le aziende sanitarie e gli enti e associazioni privati; d) i programmi di formazione del personale del sistema di assistenza, anche in collaborazione con le strutture istituzionali della formazione; e) le regole per i controlli, le verifiche e la valutazione dei risultati delle attivita' realizzate dal sistema di assistenza. 3. Nell'ambito degli obiettivi complessivi del sistema di assistenza e sulla base delle indicazioni della programmazione regionale nel settore delle tossicodipendenze, le Aziende unita' sanitarie locali: a) definiscono la programmazione locale del settore e la conseguente progettazione degli interventi; b) stabiliscono le responsabilita' relative del programma, con particolare riferimento al coordinamento delle unita' operative, secondo il modello organizzativo stabilito dalla regione; c) effettuano la rilevazione dei bisogni assistenziali, sulla base dei dati epidemiologici; d) organizzano la conseguente articolazione degli interventi preventivi, terapeutici, di tutela della salute, di riabilitazione e reinserimento sociale, realizzando un bilanciamento fra la facilitazione dell'accesso al servizio e la razionalizzazione dell'offerta di prestazioni fra le varie unita' operative; e) adottano le misure idonee ad una ottimale integrazione delle attivita' intraaziendali con quelle extraaziendali del medesimo settore, definendo, fra gli altri, protocolli di collaborazione con le altre amministrazioni coinvolte; f) verificando l'applicazione degli standard di funzionamento del settore, procedendo al controllo delle unita' operative riguardo alla partecipazione al programma dell'Azienda. 4. Le unita' operative specializzate del settore delle tossicodipendenze garantiscono la erogazione delle seguenti prestazioni: a) attivita' di accoglienza e diagnosi multidisciplinare; b) terapie farmacologiche specifiche e non, compreso il monitoraggio clinico e laboratoristico; c) attivita' di screening, prevenzione e partecipazione alla cura delle patologie correlate all'uso di sostanze; d) psicodiagnosi e attivita' di sostegno e di "counseling"; e) attivita' di riabilitazione; f) raccolta dati locali delle rilevazioni epidemiologiche in campo sanitario e sociale; g) attuazione, secondo il programma e in base all'articolazione organizzativa delle strategie aziendali, degli interventi di prevenzione primaria, reinserimento lavorativo, medicina specialistica, trattamenti psicoterapeutici specialistici. Roma, 21 gennaio 1999 Il presidente Bellillo Il segretario Carpani