IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                            DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10  novembre 1998,  che  delega le  funzioni  di coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il decreto  del Ministro  dell'interno in  data 10  novembre
1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof.
Franco Barberi  le funzioni di  cui alla  legge 24 febbraio  1992, n.
225, nonche' quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca
di  cui  all'art. 8  del  decreto-legge  12  novembre 1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
limitatamente alle  assegnazioni disposte con ordinanze  del Ministro
per  il coordinamento  della  protezione civile  in data  antecedente
all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6,  convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 marzo  1998, n.
61, che  prevede la rendicontazione delle  somme effettivamente spese
da parte  degli enti, al  fine di  verificare lo stato  di attuazione
degli interventi finanziati con decreti  o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Vista  l'ordinanza   del  Ministro   per  il   coordinamento  della
protezione civile  n. 1255/FPC in  data 17 novembre  1987, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  279 del  28
novembre 1987, con la quale e' stata assegnata alla regione Lombardia
la somma  di L. 2.767.500.000, successivamente  elevata con ordinanza
n.  1272/FPC in  data  23 novembre  1987,  pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 281  in data 1 dicembre 1987 a
L. 3.522.500.000, per far fronte  ad interventi urgenti per la difesa
del suolo nel comune di Teglio;
  Vista la nota n. 19157 del 23  giugno 1998, con la quale la regione
Lombardia  dichiara   un  importo   complessivo  disponibile   di  L.
81.380.821  a valere  sulla predetta  assegnazione complessiva  di L.
3.522.500.000;
  Considerato  che tale  assegnazione  risulta completamente  erogata
alla regione Lombardia;
  Considerato, altresi', che la  regione Lombardia ha successivamente
precisato, per  le vie  brevi, l'indisponibilita'  della somma  di L.
35.500.000 occorrente per  l'ultimazione e il collaudo  dei lavori in
localita' S. Sebastiano - San Giacomo;
  Ritenuto, pertanto, che la predetta somma di lire 35.500.0000 debba
restare nella disponibilita' della regione Lombardia;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le  motivazioni indicate in premessa, e',  revocata la somma
di L. 45.880.821 a valere  sull'assegnazione disposta in favore della
regione  Lombardia ai  sensi dell'ordinanza  n. 1255/FPC  in data  17
novembre 1987  pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
italiana n. 279 del 28  novembre 1987, successivamente modificata con
ordinanza  n. 1272/FPC  in data  23 novembre  1987, pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n.  281  in  data  1
dicembre 1987, per far fronte ad interventi urgenti per la difesa del
suolo nel comune di Teglio.
  2. La somma di cui al comma 1 e' versata dalla regione Lombardia al
capo XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnata, con decreto del  Ministro del tesoro, al capitolo
7615 del  centro di  responsabilita' n. 6  dello stato  di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  3. La  somma di cui al  precedente comma sara' utilizzata  ai sensi
dell'art. 8 del  decreto legge 12 novembre 1996,  n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 2 marzo 1999
                                 Il Sottosegretario di Stato: Barberi