IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                            DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10  novembre  1998 che  delega  le  funzioni di  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il decreto  del Ministro  dell'interno in  data 10  novembre
1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof.
Franco Barberi  le funzioni di  cui alla  legge 24 febbraio  1992, n.
225, nonche' quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca
di  cui  all'art. 8  del  decreto-legge  12  novembre 1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
limitatamente alle  assegnazioni disposte con ordinanze  del Ministro
per  il coordinamento  della  protezione civile  in data  antecedente
all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  dicembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 667,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6,  convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 marzo  1998, n.
61, che  prevede la rendicontazione delle  somme effettivamente spese
da parte  degli enti, al  fine di  verificare lo stato  di attuazione
degli interventi finanziati con decreti  o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Vista l'ordinanza  n. 2003/FPC in  data 10 agosto  1990, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  198 del  25
agosto 1990, con la quale e'  stato concesso alla prefettura di Pavia
un finanziamento di  L. 100.000.000 per la  proroga del funzionamento
del commissione  per l'esame  delle cause del  crollo della  torre di
Pavia e per  indagini sugli altri monumenti  circostanti, nonche' per
le spese per il personale a supporto;
  Vista  la nota  n. 3308/III  del 26  maggio 1998,  con la  quale la
prefettura di Pavia  comunica che, a fronte di  un accreditamento per
un  importo di  L.  75.940.730,  non vi  e'  necessita' di  ulteriori
finanziamenti a valere sulla predetta assegnazione di L. 100.000.000;
  Considerato che la  somma di L. 24.059.270  risulta disponibile sul
capitolo 7615 del centro di responsabilita' "protezione civile" dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in  premessa e' revocata la somma di
L.  24.059.270 a  valere sull'assegnazione  disposta in  favore della
prefettura di Pavia con ordinanza n. 2003/FPC in data 10 agosto 1990,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 198
del 25 agosto 1990.
  2.  La somma  di cui  al precedente  comma e'  utilizzata ai  sensi
dell'art. 8 del  decreto legge 12 novembre 1996,  n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 2 marzo 1999
                                 Il Sottosegretario di Stato: Barberi