IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 dicembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 667, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile; Vista l'ordinanza n. 2003/FPC in data 10 agosto 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 25 agosto 1990, con la quale e' stato concesso alla prefettura di Pavia un finanziamento di L. 100.000.000 per la proroga del funzionamento del commissione per l'esame delle cause del crollo della torre di Pavia e per indagini sugli altri monumenti circostanti, nonche' per le spese per il personale a supporto; Vista la nota n. 3308/III del 26 maggio 1998, con la quale la prefettura di Pavia comunica che, a fronte di un accreditamento per un importo di L. 75.940.730, non vi e' necessita' di ulteriori finanziamenti a valere sulla predetta assegnazione di L. 100.000.000; Considerato che la somma di L. 24.059.270 risulta disponibile sul capitolo 7615 del centro di responsabilita' "protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Per le motivazioni indicate in premessa e' revocata la somma di L. 24.059.270 a valere sull'assegnazione disposta in favore della prefettura di Pavia con ordinanza n. 2003/FPC in data 10 agosto 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 25 agosto 1990. 2. La somma di cui al precedente comma e' utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 marzo 1999 Il Sottosegretario di Stato: Barberi