IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 1998, n. 354, concernente la costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 270 del 18 novembre 1998); Visto in particolare, il comma 2 dell'art. 4 che prevede l'esclusione dalle prove aggiuntive per coloro che non superano le prove obbligatorie; Ravvissata la necessita', per motivi organizzativi e di contenimento della spesa, di prevedere lo svolgimento di tutte le prove scritte in un'unica tornata concorsuale; Visto, inoltre, l'art. 3 del citato decreto ministeriale n. 354/1998; Considerato che nel disciplinare la procedura di reclutamento per l'ambito disciplinare n. 6, non sono state previste disposizioni nei confronti dei docenti non di ruolo abilitati nella classe 75/A - dattilografia, stenografia e trattamento testi e dati; Ritenuto, pertanto, di dover dettare specifiche istruzioni per i suddetti docenti, in analogia a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale n. 354/1998 per i docenti tecnicopratici; Decreta: Art. 1. 1) Nel comma 2 dell'art. 4 del decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 354, le parole "comporta l'esclusione dalle prove aggiuntive" sono sostituite da "comporta l'esclusione dalla valutazione delle prove aggiuntive".