IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO (ART. 5 LEGGE 24  FEBBRAIO  1992,
   N.  225  -  ORDINANZA  DEL  MINISTRO  DELL'INTERNO DELEGATO PER IL
   COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 1 OTTOBRE 1998 N. 2853)
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per   il
coordinamento  della protezione civile n. 2853 del 1 ottobre 1998 con
la quale all'art. 1 il presidente della giunta regionale e'  nominato
commissario  delegato  ai  sensi  dell'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n.  225,  per  gli  interventi  urgenti  connessi  agli  eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e
Prato  nel  periodo  tra  il  28  settembre  e  il  1  ottobre, ed in
particolare i  comuni  di  Camaiore,  Pietrasanta,  Massarosa,  della
provincia  di  Lucca  e  i  comuni  di  Prato  e  di Montemurlo della
provincia di Prato;
  Visto l'art. 1, comma 2, della predetta ordinanza  secondo  cui  il
commissario  delegato  adotta d'intesa con la competente autorita' di
bacino, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della
stessa  nella  Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 8 ottobre 1998, un
piano  di   interventi   straordinari   per   il   ripristino   delle
intrastrutture  per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica
nel limite delle disponibilita'  della  somma  di  lire  15  miliardi
stanziata all'art 3, comma 1;
  Considerato  che  nel  suddetto  piano  possono essere ricompresi e
attuati con le procedure e deroghe di cui alla  stessa  ordinanza  n.
2853/98 ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni
statali,  dalla regione e dagli enti locali e, comunque, strettamente
connessi con l'evento calamitoso e con  le  opere  di  rimozione  del
pericolo o di prevenzione del rischio;
  Considerato  altresi' che in base all'art. 1, comma 3, nello stesso
piano possono essere comprese  le  opere  necessarie  alla  scala  di
bacino  idrografico,  ancorche' ricadenti in comuni diversi da quelli
individuati all'art 1, comma 2, a ridurre i  rischi  e  prevenire  il
ripetersi   dei   danni   per  le  popolazioni  e  infrastrutture  in
concomitanza di eventi analoghi,  individuando  gli  enti  attuatori;
Visto  che  il  piano,  completo  degli  importi previsti per ciascun
intervento, preliminarmente alla sua attuazione, e'  sottoposto  alla
presa  d'atto  del  Dipartimento  della  protezione  civile anche per
stralci  e  puo'  essere  rimodulato  ed  integrato  con  la   stessa
procedura;
  Ravvisata  la  necessita'  di disporre l'attuazione immediata degli
interventi urgenti ed indifferibili  finalizzati  al  soddisfacimento
delle  esigenze  della  popolazione,  al recupero delle condizioni di
agibilita' e funzionalita'  delle  infrastrutture  pubbliche  nonche'
alla salvaguardia dell'incolumita' pubblica e privata, alla rimozione
del pericolo e di prevenzione del rischio;
  Ritenuto  necessario  in  analogia con le disposizioni adottate per
gli eventi alluvionali del giugno e del novembre 1996 e conformemente
al modello Versilia di stabilire termini rigorosi per la  consegna  e
l'esecuzione  dei  lavori,  allo  scopo  di  assicurare  la  messa in
sicurezza delle zone colpite dagli eventi alluvionali  attraverso  la
tempestiva realizzazione degli interventi;
  Ritenuto  pertanto  di stabilire il termine di novanta giorni dalla
presa d'atto del piano da parte  del  Dipartimento  della  protezione
civile  per  la  consegna  dei  lavori  e  il  termine  di  nove mesi
successivi alla consegna per il completamento delle opere;
  Considerato che il piano prevede in conformita' all'art.  1,  comma
2,  dell'ordinanza  n.  2853/1998  gli interventi straordinari per il
ripristino delle infrastrutture diretti  a  soddisfare  le  priorita'
segnalate  dai  sindaci  dei  comuni colpiti dagli eventi alluvionali
oggetti della  stessa  ordinanza,  finanziate  con  i  fondi  di  cui
all'art. 3;
  Considerato altresi' che il piano comprende in conformita' all'art.
1,  comma 2, dell'ordinanza n. 2853/1998 ulteriori interventi urgenti
finanziati dalle amministrazioni statali, dalla regione e dagli  enti
locali;
  Visto  che  il piano suddiviso in gruppi di intervento omogenei per
finanziamento evidenzia, per tutte le tipologie di intervento consid-
erate,  che  l'elenco  di  priorita'  ivi  definito   e'   funzionale
esclusivamente all'attuale disponibilita' finanziaria, mentre l'opera
di   ricostruzione   delle  condizioni  di  normalita'  necessita  di
ulteriori interventi e disponibilita' finanziarie;
  Ravvisata la necessita' di  procedere  all'approvazione  del  primo
stralcio  del  piano,  completo  degli  importi  previsti per ciascun
intervento, da sottoporre alla presa d'atto  del  Dipartimento  della
protezione  civile,  nel  rispetto  dello  stanziamento  di  lire  15
miliardi di cui all'art. 3, comma 1;
  Considerato che l'individuazione degli enti attuatori  risulta  dal
piano  degli  interventi  allegato  alla  presente  ordinanza;  Vista
l'intesa dell'autorita' di bacino di cui alla nota n. 2961  di  prot.
dell'1 dicembre 1998;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                            O R D I N A:
  1.  e'  approvato  il  piano  degli  interventi straordinari per il
ripristino  delle  infrastrutture,  per  la  sistemazione  dei  corsi
d'acqua  e idrogeologica previsto all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza
del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il  coordinamento   della
protezione  civile  n. 2853 del 1 ottobre 1998 allegato alla presente
ordinanza quale parte integrante e sostanziale.
  2. Gli interventi compresi  nel  piano  per  i  motivi  di  cui  in
narrativa  sono  dichiarati urgenti ed indifferibili.  3. Il piano e'
trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la presa d'atto
di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n.  2853/1998.
  4. La consegna dei lavori avviene entro novanta giorni dalla  presa
d'atto  del piano da parte del Dipartimento della protezione civile e
le opere sono completate entro i successivi nove mesi.
  5. Successivamente alla presa d'atto, gli enti attuatori provvedono
all'avvio delle procedure per la realizzazione degli interventi.    A
tal  fine  i medesimi applicano, sia relativamente alla progettazione
che all'affidamento dei lavori, le deroghe  e  le  procedure  di  cui
all'art. 2 dell'ordinanza n. 2853/1998.
  6.  Con  successiva  ordinanza  il commissario dispone in ordine ai
rapporti con gli enti attuatori relativamente all'attuazione del  pi-
ano  e  alla  verifica  degli  adempimenti  di  competenza degli enti
medesimi.
  7. La presente ordinanza e' pubblicata integralmente nel Bollettino
ufficiale   della   regione   e  comunicata  ai  sindaci  dei  comuni
interessati.
  Firenze, 4 dicembre 1998
                                                 Il presidente: CHITI