L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, con le successive disposizioni modificative ed
integrative, ed il regolamento approvato  con regio decreto 4 gennaio
1925, n. 63;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della    responsabilita'   civile    derivante   dalla
circolazione dei  veicoli a motore  e dei natanti, con  le successive
disposizioni  modificative  ed  integrative,  ed  il  regolamento  di
esecuzione approvato  con decreto del Presidente  della Repubblica 24
novembre 1970, n. 973;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative e integrative;
  Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991,
n.  393, recante  norme  in materia  di  assicurazioni di  assistenza
turistica, crediti e cauzione e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  174, di attuazione
della  direttiva n.  92/96/CEE  in materia  di assicurazione  diretta
sulla  vita  ed  in  particolare   l'art.  37  del  predetto  decreto
legislativo che prevede l'approvazione  delle modifiche dello statuto
sociale;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della  direttiva n.  92/49/CEE  in materia  di assicurazione  diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 40 del
predetto  decreto   legislativo  che  prevede   l'approvazione  delle
modifiche dello statuto sociale;
  Visto il decreto legislativo 26  maggio 1997, n. 173, di attuazione
della  direttiva  n.  91/674/CEE  in   materia  di  conti  annuali  e
consolidati delle  imprese di assicurazione ed  in particolare l'art.
11, commi  2 e 3, del  predetto decreto legislativo che  stabilisce i
nuovi termini di approvazione del bilancio di esercizio;
  Visto il  decreto legislativo 13  ottobre 1998, n. 373,  recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  il decreto  ministeriale 26  novembre 1984,  di ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa gia' rilasciate alla societa' Allianz Subalpina S.p.a.
- Societa' di assicurazioni  e riassicurazioni (gia' Unione Subalpina
di  assicurazioni),  con  sede  in Torino  ed  i  successivi  decreti
autorizzativi;
  Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell'Allianz
Subalpina S.p.a. tenutasi il 5 giugno  1998, nel corso della quale e'
stato deliberato di modificare  gli articoli l, 2, 4, 5,  6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 e 24 dello statuto;
  Visto  il decreto  di  omologa emesso  il 17  luglio  1998 dalla  1
sezione civile del tribunale di Torino;
  Vista  la   comunicazione  in   data  19  giugno   1998  effettuata
dall'Allianz Subalpina  S.p.a. ai  sensi dell'art.  37, comma  4, del
decreto legislativo n. 174/1995, e dell'art. 40, comma 4, del decreto
legislativo n. 175/1995;
  Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell'Allianz
Subalpina S.p.a., tenutasi il 19 novembre 1998, nel corso della quale
e' stato deliberato di modificare gli articoli 4, 13, 16, 17, 18 e 22
dello statuto;
  Visto il  decreto di  omologa emesso  il 18  dicembre 1998  dalla 1
sezione civile del tribunale di Torino;
  Vista  la   comunicazione  in  data  3   dicembre  1998  effettuata
dall'Allianz Subalpina  S.p.a. ai  sensi dell'art.  37, comma  4, del
decreto legislativo n. 174/1995 e  dell'art. 40, comma 4, del decreto
legislativo n. 175/1995;
  Considerato   che  non   emergono  elementi   ostativi  in   ordine
all'accoglimento delle predette modifiche  allo statuto sociale della
societa' di cui trattasi;
                              Dispone:
  E' approvato lo statuto  sociale dell'Allianz Subalpina S.p.a., con
sede in Torino,  con le modifiche apportate agli  articoli di seguito
indicati:
  Art. 1:
  variazione della denominazione sociale in "Allianz Subalpina S.p.a.
- Societa' di assicurazioni  e riassicurazioni" o brevemente "Allianz
Subalpina  S.p.a.",  a  seguito   della  fusione  per  incorporazione
dell'Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni;
  possibilita' di  acquisire partecipazioni ed interessenze  in altre
societa'  od imprese,  anche finanziarie  o bancarie,  aventi oggetto
analogo od affine o connesso al proprio ed assumerne eventualmente la
gestione o la liquidazione.
  Art. 2:
  aggiunta, nell'indicazione della sede sociale, dell'indirizzo;
  istituzione di sedi secondarie,  rappresentanze ed agenzie anche in
altre localita'.
  Art. 4:
  attribuzione delle riserve alle gestioni  vita e danni nel rispetto
delle normative vigenti;
   aumento del capitale sociale a titolo gratuito.
  Art. 5:
   variazione delle caratteristiche delle azioni.
  Art. 6:
  osservanza per  cio' che concerne  la qualita' di  azionista, delle
norme dello statuto sociale.
  Art. 7:
  eliminazione  del  riferimento  all'art.  2377  del  codice  civile
concernente le deliberazioni assembleari;
  modifica dei  termini di convocazione dell'assemblea  ordinaria per
l'approvazione del bilancio di esercizio.
  Art. 8:
  adeguamento  per  la validita'  delle  assemblee  e delle  relative
deliberazioni alle disposizioni di legge.
  Art. 9:
  adeguamento per la rappresentanza degli azionisti in assemblea alle
disposizioni di legge.
  Art. 10:
   presidenza dell'assemblea dei soci;
  nomina del  segretario e,  occorrendo, di  due scrutatori  da parte
dell'assemblea su proposta del presidente.
  Art. 11:
  modalita'  di   sottoscrizione  del  verbale   delle  deliberazioni
assembleari e di redazione di quello delle assemblee straordinarie.
  Art. 12:
  variazione   del   numero   dei   componenti   del   consiglio   di
amministrazione.
  Art. 13:
  introduzione,  per  gli  amministratori,  del  mancato  vincolo  al
divieto  di cui  all'art.  2390 del  codice  civile, salvo  contraria
deliberazione dell'assemblea;
  modalita' della sostituzione dei consiglieri in caso di mancanza di
uno o piu' amministratori nel corso dell'esercizio.
  Art. 14:
  modifica  delle   modalita'  di   convocazione  del   consiglio  di
amministrazione.
  Art. 15:
  individuazione dei  soggetti incaricati  di presiedere  le riunioni
del consiglio di amministrazione.
  Art. 16:
  validita' delle  riunioni del consiglio di  amministrazione e delle
relative deliberazioni;
  adunanze  del  consiglio  di amministrazione  in  teleconferenza  o
videoconferenza.
  Art. 17:
  obbligo per gli amministratori cui  sono stati delegati i poteri di
riferire  al   collegio  sindacale  sull'attivita'  svolta   e  sulle
operazioni di  maggior rilievo economico, finanziario  e patrimoniale
effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate.
  Art. 18:
  possibilita' di nomina da parte del consiglio di amministrazione di
uno o  piu' amministratori  delegati e di  un comitato  esecutivo, di
conferimento  a singoli  amministratori  di incarichi  speciali e  di
nomina di procuratori ad negotia e mandatari per determinati atti;
  modalita' di  convocazione e validita' delle  riunioni del comitato
esecutivo.
  Art. 19:
  rimborso   spese   relative    alle   funzioni   esercitate   dagli
amministratori   e  compenso   annuo   spettante   al  consiglio   di
amministrazione.
  Art. 20:
  nomina  da parte  del consiglio  di amministrazione  o, in  caso di
urgenza, del  comitato esecutivo di  uno o piu' direttori  generali e
determinazione di attribuzioni e poteri.
  Art. 21:
   rappresentanza legale della societa' e firma sociale.
  Art. 22:
   nuova procedura per la nomina del collegio sindacale.
  Art. 24:
   modifica della ripartizione dell'utile di bilancio.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 8 marzo 1999
                                             Il presidente: Manghetti