Alle imprese interessate
                                  Alle     camere    di    commercio,
                                  industria,      artigianato       e
                                  agricoltura
                                  All'Unioncamere
                                  Alle  unioni regionali delle camere
                                  di commercio
                                  Alle associazioni di categoria  del
                                  commercio e del turismo
  L'art.  11 della  legge 27  dicembre 1997,  n. 449  ha disposto  la
concessione di  un incentivo  fiscale per il  commercio e  il turismo
sotto forma di credito d'imposta, con le modalita' e i criteri di cui
all'art.  10 della  legge  5 ottobre  1991, n.  317  e alle  relative
disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4
e 6 del medesimo art. 10. L'art. 53 e l'art. 54, comma 5, della legge
23 dicembre  1998, n. 448  hanno esteso le agevolazioni  alle imprese
commerciali  all'ingrosso, alle  spese  per  l'acquisto di  programmi
informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica ed hanno
elevato l'ammontare  massimo di  agevolazione concedibile  nei limiti
previsti dalla disciplina comunitaria in materia de minimis.
  La presente circolare,  con la quale vengono  fornite le necessarie
indicazioni per la riattivazione  dell'intervento e definito il nuovo
schema  da  utilizzare  per  l'accesso  ai  benefici  sostituisce  la
circolare  n. 915190  del 19  marzo 1998,  pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 80  del 6  aprile 1998  e la  circolare integrativa  n.
901294 del 28 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131
dell'8 giugno 1998, sul medesimo argomento.
  Si ricorda  che con decreto  del 17 dicembre 1998  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  303 del 30 dicembre 1998 sono  stati sospesi i
termini per la  presentazione delle richieste di  accesso ai benefici
fiscali in  questione a  decorrere dal  1 gennaio 1999  e fino  al 31
marzo  1999.  Le  richieste  pertanto  possono  essere  presentate  a
decorrere dal  1 aprile 1999;  le richieste presentate prima  di tale
data saranno restituite alle imprese.
 1. Soggetti beneficiari.
  1.1.  I  soggetti  beneficiari  sono le  piccole  e  medie  imprese
commerciali di vendita al  dettaglio, quelle di vendita all'ingrosso,
quelle di  somministrazione al  pubblico di alimenti  e bevande  e le
imprese turistiche.
  a) si intendono imprese commerciali  di vendita al dettaglio quelle
che  esercitano  la  vendita  al  minuto  di  merci  direttamente  al
consumatore  finale.  Esercita  l'attivita' di  commercio  al  minuto
chiunque professionalmente acquista merci a  nome e per conto proprio
e le  rivende, in  sede fissa  o su aree  pubbliche o  mediante altre
forme  di  distribuzione,  direttamente  al  consumatore  finale.  In
particolare  esercita  l'attivita'  di commercio  su  aree  pubbliche
l'impresa, munita  dell'autorizzazione prevista dalla legge  28 marzo
1991,  n. 112,  ovvero, dopo  il 24  aprile 1999  di quella  prevista
dall'art. 28 del decreto legislativo 21 marzo 1998, n. 114, che vende
merci al  dettaglio e somministra  al pubblico alimenti e  bevande su
aree pubbliche;
  b) si intendono imprese  commerciali di vendita all'ingrosso quelle
che acquistano  merci in nome e  per conto proprio e  le rivendono ad
altri  commercianti,   grossisti  o  dettaglianti,   ad  utilizzatori
professionali o ad altri utilizzatori in grande.
  Non  sono   pertanto  ammissibili  alle  agevolazioni   le  imprese
industriali,  quelle agricole  e quelle  artigiane, anche  se vendono
all'ingrosso i propri prodotti.
  c) si intendono imprese di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande quelle  di vendita per il consumo sul  posto, che comprende
tutti i  casi in cui gli  acquirenti consumano i prodotti  nei locali
dell'esercizio o in  una superficie aperta al  pubblico, con impianti
ed  attrezzature adeguati;  tali imprese  debbono essere  in possesso
dell'autorizzazione comunale  di cui  alla legge  25 agosto  1991, n.
287;
  d) le imprese turistiche sono quelle definite dalla legge 17 maggio
1983, n. 217 (Gazzetta Ufficiale del  25 maggio 1983, n. 141) e dalle
leggi regionali, ivi comprese le agenzie di viaggi.
  1.2.  Ai fini  della  definizione  di piccola  e  media impresa  si
applicano  i parametri  fissati  per le  imprese  del commercio,  dei
servizi e del turismo, sulla base  di quanto disposto dal decreto del
Ministro   dell'industria,  del   commercio  e   dell'artigianato  18
settembre  1997 (pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale del  l ottobre
1997, n.  229), in relazione  alla citata legge n.  317/1991 (decreto
MICA 23  dicembre 1997,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale dell'11
febbraio 1998), di seguito indicati:
   A. E' definita piccola e media l'impresa che:
  a) ha meno di 95 dipendenti, e,
  b) ha un fatturato annuo non  superiore a 15 milioni di ecu, oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ecu;
  c) ed e'  in possesso del requisito di  indipendenza, come definito
all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre
1997;
  B. Ove  sia necessario  distinguere, e' definita  piccola l'impresa
che:
  a) ha meno di 20 dipendenti, e,
  b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ecu, oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ecu;
  c) ed e'  in possesso del requisito di  indipendenza, come definito
all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre
1997.
 2. Spese ammissibili.
  2.1.  Sono  ammissibili  le  spese relative  all'acquisto  di  beni
strumentali,   strettamente   pertinenti   all'attivita'   esercitata
nell'unita'  locale cui  sono  destinati e  oggetto di  ammortamento,
individuati dalla tabella dei coefficienti  di ammortamento di cui al
decreto del Ministro  delle finanze 31 dicembre  1988, pubblicato nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 27 del  2 febbraio
1989  e successive  modificazioni  e  integrazioni, limitatamente  al
"Gruppo XIX"  e alle "Attivita' non  precedentemente specificate", di
seguito elencati:
  A. Gruppo XIX - Alberghi, ristoranti, bar e attivita' affini:
  a) mobili e arredamento;
  b) biancheria;
  c) attrezzatura (stoviglie, posate, attrezzature di cucina, ecc.);
  d) impianti generici (riscaldamento, condizionamento);
  e)  impianti specifici  (igienici, cucina,  frigorifero, ascensori,
montacarichi, impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili);
  f) macchine d'ufficio elettromeccaniche  ed elettroniche compresi i
computer e i sistemi telefonici elettronici.
  B. Attivita' non precedentemente specificate - "Altre attivita'":
  a) impianti  e mezzi di  sollevamento, carico e  scarico, pesatura,
ecc.;
  b)   macchinari,   apparecchi   e  attrezzature   varie   (compreso
frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico);
  c) stigliatura;
  d) arredamento;
  e) banconi blindati o con cristalli blindati;
  f) impianti  di allarme, di ripresa  fotografica, cinematografica e
televisiva;
  g) impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione;
  h) impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque,
fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici;
  i) mobili e macchine ordinarie d'ufficio;
  j) macchine d'ufficio elettromeccaniche  ed elettroniche compresi i
computer e i sistemi telefonici elettronici.
 Ulteriori tipologie di spese.
  Sono altresi' ammissibili anche le  spese relative agli acquisti di
programmi informatici  (ivi inclusi quelli  riferiti all'introduzione
dell'euro)  e di  sistemi di  pagamento con  moneta elettronica  (ivi
inclusi gli  apparecchi EFT-POS).  Per quanto riguarda  l'acquisto di
programmi informatici rientrano in tale tipologia di spesa i software
applicativi, utilizzati cioe' per  applicazioni particolari, mentre i
software di  sistema essendo riferiti strettamente  all'hardware sono
considerati come parte integrante del  bene sul quale sono applicati.
Per quanto  riguarda i  sistemi di  pagamento con  moneta elettronica
rientrano in tale  tipologia di spesa l'acquisto  dell'hardware e del
relativo software  di sistema, nonche' il  software applicativo. Sono
escluse  le  spese per  noleggio  delle  apparecchiature, quelle  per
canoni, ecc.
  Le  spese   relative  ai   programmi  informatici   debbono  essere
capitalizzate  e, rappresentando  spese che  hanno utilita'  per piu'
esercizi, debbono essere  dedotte dal reddito sulla  base delle quote
imputabili  ai  singoli  esercizi,   secondo  la  vigente  disciplina
fiscale.
  2.2.  Non  sono  ammissibili   le  spese  concernenti  autovetture,
autoveicoli,  motoveicoli,  edifici,   costruzioni  e  fabbricati  di
qualsiasi tipologia. Sono inoltre escluse  le spese relative a scorte
e ad investimenti oggetto di autofatturazione.
  2.3.  Le spese  medesime  devono essere  integralmente fatturate  a
partire dal 1 gennaio 1998 e  sono ammissibili al netto dell'IVA e di
eventuali  altre  imposte,  delle  spese  notarili,  degli  interessi
passivi, dei  costi d'imballaggio  e di  trasporto, dei  materiali di
consumo,  e   dei  costi   relativi  alla   manodopera  eventualmente
utilizzata nella  realizzazione di impianti. Non  sono ammissibili le
spese fatturate, anche parzialmente, anteriormente a detto termine.
  2.4. Gli acquisti  dei beni da ammettere  alle agevolazioni possono
essere effettuati, oltre che nella forma dell'acquisto diretto, anche
nelle forme della vendita con riserva della proprieta' (art. 1523 del
codice civile), nelle forme previste  dalla legge 28 novembre 1965 n.
1329,  ovvero tramite  operazioni di  locazione finanziaria.  Ai fini
della   presentazione  della   domanda   di  agevolazione   l'impresa
richiedente  deve aver  effettuato  pagamenti,  corrisposto canoni  o
rate, pari  ad almeno il  trenta per  cento del costo  agevolabile di
ciascuno dei  beni oggetto della  fatturazione. Nel caso  di acquisto
tramite locazione  finanziaria, ai fini  del rispetto del  termine di
cui al comma precedente e della determinazione del costo agevolabile,
si fa  riferimento alla fattura  intestata alla societa'  di leasing.
Nel  caso di  acquisto effettuato  ai sensi  della legge  28 novembre
1965, n. 1329, per il rispetto della predetta quota si fa riferimento
al pagamento degli  effetti, che comunque devono  essere stati emessi
integralmente.
  2.5.  Tutti  i  beni  devono   essere  di  nuova  fabbricazione  ed
installati ovvero  utilizzati nell'unita' locale indicata  nel modulo
di domanda.  Qualora l'impresa  intenda utilizzare i  beni agevolati,
nel  corso del  triennio successivo  alla data  di concessione  delle
agevolazioni, presso un'altra unita' locale dell'impresa stessa, deve
darne comunicazione, a mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento,
entro trenta giorni alla  Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura presso la quale e' stata presentata la domanda, pena la
revoca delle agevolazioni.
  2.6.  Per le  attivita'  stagionali, a  parziale  deroga di  quanto
stabilito  nel precedente  punto 2.5,  l'impresa potra'  trasferire i
beni agevolati dall'unita' locale interessata  ad altro luogo ai fini
di  custodia  per  la  durata  di  non  utilizzo  dei  predetti  beni
nell'unita' locale per il periodo  di chiusura. In tal caso l'impresa
dovra' comunicare alla Camera di  commercio competente, nei termini e
con le  modalita' previsti dal precedente  punto 2.5, il luogo  ove i
beni  agevolati sono  trasferiti ed  il periodo  di permanenza  degli
stessi in tale localita'.
 3. Tipologia e misura dell'agevolazione.
  3.1  L'agevolazione  concessa  consiste  in  un  credito  d'imposta
determinato nella  misura del venti  per cento del  costo ammissibile
dei  beni. Il  credito d'imposta  puo'  essere fatto  valere ai  fini
dell'Irpef e dell'Irpeg e dell'IVA,  anche in compensazione, ai sensi
del decreto legislativo  9 luglio 1997, n. 241.  Al credito d'imposta
si applicano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le disposizioni di cui all'art. 11 della legge
5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni ed integrazioni.
  In particolare, il  credito d'imposta deve essere  indicato, a pena
di  decadenza, nella  dichiarazione dei  redditi relativa  al periodo
d'imposta nel corso del quale e' concesso il beneficio allegando alla
dichiarazione stessa copia  della comunicazione di cui  al punto 4.2.
Il credito  d'imposta puo'  essere fatto  valere a  partire dall'anno
2000 ai  fini del  pagamento dell'imposta  sul reddito  delle persone
fisiche (Irpef)  e dell'imposta sul reddito  delle persone giuridiche
(Irpeg),  fino alla  concorrenza dell'imposta  dovuta per  il periodo
d'imposta nel corso  del quale e' concesso;  l'eventuale eccedenza e'
computata, anche  in sede  di pagamento dell'acconto,  in diminuzione
dell'imposta relativa ai periodi di  imposta successivi, ma non oltre
il quarto; ovvero  e' computata in diminuzione,  nei medesimi periodi
d'imposta, dai versamenti dell'IVA  successivi alla dichiarazione dei
redditi nella quale il credito e' stato indicato.
  3.2. Le agevolazioni in questione  sono concesse con le modalita' e
i criteri degli aiuti de  minimis, di cui alla disciplina comunitaria
degli aiuti  di Stato alle  imprese. Il  regime di aiuti  de minimis,
svincolato dalle  limitazioni comunitarie  cui devono  sottostare gli
aiuti di  Stato, consente alla impresa,  indipendentemente dal numero
di domande presentate  e dal numero di unita'  locali interessate, di
ottenere aiuti  a qualsiasi  titolo, riconducibili alla  categoria de
minimis, complessivamente non superiori a  100.000 ecu, ora euro, nel
triennio decorrente dalla concessione del primo aiuto de minimis.
  Risulta  pertanto   necessario  far  si'  che,   qualora  l'impresa
richiedente  abbia  ottenuto,  nel  triennio precedente  la  data  di
spedizione della  domanda, aiuti riconducibili sotto  la categoria de
minimis d'importo complessivamente inferiore  a 100.000 ecu ora euro,
tale   limite   non   venga  superato   attraverso   la   concessione
dell'agevolazione  richiesta.  Ne  consegue  che  per  effettuare  il
calcolo di  capienza il Ministero  deve conoscere l'importo  di tutti
gli aiuti de minimis, ivi  inclusi quelli previsti dall'art. 11 della
legge 27 dicembre 1997, n.  449, concessi all'impresa richiedente nel
predetto periodo. A  tal fine l'impresa richiedente, nel  caso in cui
abbia ottenuto nel  triennio antecedente la data  di spedizione della
domanda aiuti  riconducibili sotto la categoria  de minimis d'importo
complessivamente inferiore a 100.000 ecu ora euro, pena la esclusione
dalle agevolazioni, deve indicare negli  appositi spazi del modulo di
domanda  i  dati  richiesti.  I  tassi  di  conversione  lira/ecu  da
applicare  per gli  aiuti  concessi  fino al  1998  sono quelli  medi
annuali  (utilizzati ai  fini della  determinazione della  dimensione
aziendale)  relativi all'esercizio  precedente quello  di concessione
dell'aiuto de minimis, di seguito indicati:
   Aiuti concessi nel          Tasso di conversione da applicare
           --                                 --
          1996                              2.107,2
          1997                              1.932,7
          1998                              1.923,6
  Per gli aiuti  concessi a partire dal 1999 il  tasso di conversione
lira/euro e' pari a lire 1.936,27.
  Nel  caso  in cui  l'impresa  non  abbia beneficiato  nel  triennio
precedente  la data  di spedizione  della domanda  di alcun  aiuto de
minimis,  l'ammontare massimo  di agevolazione  concedibile ai  sensi
dell'art. 11 della legge n. 449 del 1997, come modificato dalla legge
n. 448 del  1998, e' pari a lire 193.627.000,  corrispondente a spese
sostenute per lire 968.135.000.
  3.3. Le risorse  disponibili sono pari a lire 250  miliardi, cui si
aggiungono   eventuali   residui   provenienti   dallo   stanziamento
precedente.
  3.4. E' prevista una riserva, pari al 50% delle risorse finanziarie
a  disposizione,  a favore  delle  imprese  che  occupano fino  a  20
dipendenti. Nel  caso di  mancato utilizzo  della quota  riservata la
disponibilita'  rimanente viene  utilizzata dalle  altre imprese.  Ai
fini del  calcolo del numero  dei dipendenti si applicano  i medesimi
criteri utilizzati  per la determinazione della  dimensione aziendale
di cui al citato decreto ministeriale 18 settembre 1997.
 4. Modalita' e procedure per la concessione delle agevolazioni.
  4.1. La  domanda per  la richiesta  delle agevolazioni  deve essere
presentata,  esclusivamente   tramite  raccomandata  con   avviso  di
ricevimento,  alla  camera  di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura della  provincia nella  quale e' situata  l'unita' locale
ove  vengono  utilizzati  i  beni   per  i  quali  si  richiedono  le
agevolazioni,  utilizzando  esclusivamente,   anche  in  fotocopia  o
estratto dal  sito Internet  www.minindustria.it, lo  schema allegato
alla  presente  circolare.  Sulla   busta  deve  essere  indicato  il
riferimento: "Art.  11, legge  27 dicembre 1997,  n. 449  - Incentivi
fiscali per il commercio". Deve essere presentata per ciascuna unita'
locale una domanda.
  L'impresa dovra'  trasmettere alla camera di  commercio, unitamente
alla domanda di agevolazione, la seguente documentazione:
  a) copia  fotostatica delle  fatture relative ai  beni per  i quali
sono state  richieste le agevolazioni  (nel caso di  acquisto tramite
leasing,  copia della  fattura intestata  alla societa'  di locazione
finanziaria);
  b) originale  o copia  autenticata della  quietanza delle  stesse o
della  relativa dichiarazione  del fornitore  che attesti  l'avvenuto
pagamento per almeno  il trenta per cento del  costo agevolabile (nel
caso  di  leasing,  la  dichiarazione deve  essere  rilasciata  dalla
societa'  di locazione  finanziaria; nel  caso di  acquisto ai  sensi
della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'istituto di credito).
  In caso di parziale invio della documentazione di cui ai punti a) e
b)  la camera  di commercio  competente sospende  l'inserimento della
domanda negli  elenchi di cui  al successivo  punto 4.2 e  provvede a
richiedere  l'integrazione  che  dovra' pervenire,  con  le  medesime
modalita', entro trenta giorni  dalla richiesta medesima. La domanda,
completa della  documentazione, verra' inserita  nell'elenco relativo
al giorno di trasmissione dei documenti richiesti.
  Il   mancato   invio   della  documentazione   integrativa   verra'
considerato come rinuncia all'agevolazione  e pertanto la domanda non
avra' seguito.
  4.2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
controllate  le disponibilita'  finanziarie,  ordina,  in appositi  e
distinti  elenchi  secondo  l'ordine  cronologico  di  spedizione  le
domande  validamente  pervenute e  trasmesse  da  ciascuna camera  di
commercio,  e,  con  cadenza   quindicinale,  comunica  alle  imprese
interessate l'avvenuta concessione dell'agevolazione.
  4.3.  Qualora  le  disponibilita'  finanziarie  non  consentano  la
concessione  integrale delle  agevolazioni  in  favore delle  domande
aventi  la  stessa posizione  nei  rispettivi  elenchi, il  Ministero
dell'industria,   del  commercio   e  dell'artigianato   applica  una
riduzione percentuale in eguale misura.
  4.4. Il Ministero dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
rende  nota   la  data  dell'accertato  esaurimento   dei  fondi  con
comunicato da  pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale. Contestualmente,
compatibilmente  con  le  disponibilita'  finanziarie  di  cassa,  il
Ministero   dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,
trasferisce   allo  stato   di  previsione   dell'entrata  le   somme
corrispondenti  all'ammontare   complessivo  dei   crediti  d'imposta
attribuiti alle imprese.
  A  decorrere dalla  data  di pubblicazione  della comunicazione  di
esaurimento   fondi  non   possono  essere   presentate  domande   di
agevolazioni; le domande ugualmente presentate a partire da tale data
saranno restituite alle imprese.
  Alle imprese non ammesse, o  ammesse solo parzialmente, ai benefici
per  mancanza  di  capienza  finanziaria,  il  credito  d'imposta  e'
riconosciuto, con  priorita' nella  formazione dell'elenco di  cui al
punto   4.2,  nell'anno   successivo   nei   limiti  della   relativa
disponibilita'.
  Ove  si  rendano  disponibili  ulteriori  risorse  finanziarie,  il
Ministero dell'industria, del commercio  e dell'artigianato puo', con
proprio  decreto, fissare  nuovi termini  per la  presentazione delle
domande.
  4.5. Sono motivi di esclusione  dagli elenchi cronologici di cui al
punto 4.2:
  a)  la  compilazione della  domanda  su  schema diverso  da  quello
allegato alla presente circolare;
  b) la mancata, erronea o  parziale compilazione dei campi segnalati
come  obbligatori nel  modulo di  domanda per  la compilazione  della
domanda di accesso ai benefici;
  c)  eventuali modificazioni  apportate al  testo prestampato  delle
dichiarazioni contenute nel modulo;
  d) la  mancanza della firma  e/o dell'autentica della  medesima. Si
ricorda  che  in  base  alle  innovazioni  normative  in  materia  di
semplificazione  amministrativa di  cui all'art.  3, comma  11, della
legge  15 maggio  1997, n.  127, come  modificato dall'art.  2, della
legge 16 giugno 1998, n. 191, e' possibile, oltre alle consuete forme
di  autentica  notarile  ovvero   tramite  l'ufficiale  di  anagrafe,
adempiere  all'obbligo  di  autentica   della  firma  allegando  alla
richiesta di accesso  ai benefici, fotocopia del  documento valido di
identita' del firmatario;
  e)  il mancato  invio della  documentazione integrativa  di cui  al
punto 4.1.
 5. Divieto di cumulo.
  5.1. L'impresa  non puo'  beneficiare per  i medesimi  beni oggetto
delle agevolazioni di cui all'art. 11 della legge n. 449 del 1997, di
altre agevolazioni previste sotto  qualsiasi forma, ivi incluso anche
gli aiuti de  minimis, da altre normative statali,  regionali o delle
province autonome  di Trento e  Bolzano ovvero da  azioni comunitarie
cofinanziate,  analogamente  a  quanto  previsto  dalle  disposizioni
attuative  della  legge n.  317  del  1991,  richiamate dal  comma  3
dell'art. 11 in questione.
 6. Controlli, revoche e sanzioni.
  6.1.    Successivamente    alla   concessione    dell'agevolazione,
nell'ambito   della   attivita'   di  controllo   di   merito   sulla
documentazione trasmessa,  la camera  di commercio  competente potra'
richiedere alla  impresa ulteriori informazioni e  integrazioni della
documentazione medesima. In caso di mancato invio di quanto richiesto
dalla  camera di  commercio entro  il  termine di  trenta giorni,  si
provvedera' alla revoca, anche parziale, delle agevolazioni.
  6.2.  In ogni  caso il  Ministero dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato e le camere  di commercio possono disporre ispezioni
presso le  imprese beneficiarie, ai fini  dell'eventuale revoca delle
agevolazioni.
  6.3. Il Ministero dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
provvede alla revoca delle agevolazioni qualora:
  a) i  beni oggetto di  agevolazione risultino essere  stati ceduti,
alienati  o   distratti  nei  tre   anni  successivi  alla   data  di
concessione;
  b) le informazioni e integrazioni  necessarie ai fini del controllo
di merito, non vengano fornite alle camere entro il termine di trenta
giorni dalla data dell'eventuale richiesta;
  c)   i  controlli   effettuati  evidenzino   l'insussistenza  delle
condizioni  previste  per  l'accesso  alle  agevolazioni,  dichiarate
dall'impresa in fase di domanda di agevolazione;
  d) l'impresa  non abbia comunicato  alla camera di  commercio entro
trenta  giorni  l'utilizzo dei  beni  agevolati  presso altra  unita'
locale dell'impresa stessa, ovvero  nel caso di attivita' stagionali,
presso altra localita' per il periodo di chiusura;
  e)  l'impresa   abbia  usufruito,  per  i   medesimi  beni  oggetto
dell'agevolazione   di  cui   alla  presente   circolare,  di   altre
agevolazioni,  previste sotto  qualsiasi forma  ivi inclusa  anche la
categoria de minimis,  da altre normative statali,  regionali o delle
province autonome di  Trento e Bolzano, ovvero  da azioni comunitarie
cofinanziate.
  6.4. In caso di revoca il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ne  da' immediata  comunicazione al  Ministero delle
finanze.
  6.5.  Ai fini  dell'applicazione  delle  sanzioni amministrative  e
della restituzione  delle agevolazioni  revocate si  applicano, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 11,  comma 3, della legge 27 dicembre
1997,  n. 449,  le  disposizioni di  cui all'art.  13  della legge  5
ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni.
  In particolare, la sanzione  amministrativa pecuniaria, e' disposta
nella misura da  due a quattro volte l'importo  del credito d'imposta
indebitamente fruito, ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera
c) del punto 6.3.
  Nei casi  di restituzione  delle agevolazioni  a seguito  di revoca
disposta per le inadempienze di cui alla lettera a) del punto 6.3 per
azioni o  fatti addebitabili  all'impresa beneficiaria, ovvero  per i
casi di cui lettera c) del  medesimo punto 6.3, l'impresa stessa deve
versare il relativo importo maggiorato  di un interesse pari al tasso
ufficiale di sconto  vigente alla data di concessione  del credito di
imposta.
  In  tutti  gli   altri  casi  la  maggiorazione   da  applicare  e'
determinata in misura pari al tasso di interesse legale.
  6.6.  Chi  rilascia  o  utilizza  certificazioni  attestanti  fatti
materiali non corrispondenti  al vero e' punito con  la reclusione da
sei mesi a quattro  anni e con la multa da 10 a  100 milioni di lire,
ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
 7. Misure organizzative.
  7.1. Le  camere di commercio, industria,  artigianato e agricoltura
possono,  eventualmente  in  collaborazione con  le  associazioni  di
categoria,   intraprendere  iniziative   dirette   ad  agevolare   la
presentazione  delle   domande,  anche   mediante  la   diffusione  e
l'utilizzo di appositi supporti informatici.
 8. Disposizioni transitorie.
  8.1. Nel caso in cui l'impresa  abbia presentato nel corso del 1998
domanda a  valere sui benefici  previsti dall'art. 11 della  legge 27
dicembre 1997, n. 449, e  abbia esposto spese ammissibili superiori a
L. 250.000.000  a fronte  delle quali  abbia ottenuto  la concessione
dell'agevolazione  nei  limiti  previsti dalla  previgente  normativa
(pari a L. 50.000.000) puo', al fine di ottenere la concessione della
maggiore agevolazione  riferita alle  spese ammissibili  eccedenti il
predetto importo  di L. 250.000.000,  presentare domanda, nei  modi e
nei  termini fissati  dalla  presente circolare,  nella quale  devono
essere  riportati  nuovamente  ed  in  maniera  integrale  tutti  gli
elementi nonche'  i dati relativi  ai titoli di spesa  indicati nella
domanda precedente e  gia' trasmessi con la medesima.  A tale domanda
deve  necessariamente, pena  l'inammissibilita' della  stessa, essere
allegata la richiesta di cui all'allegato 1.
                                                 Il Ministro: Bersani