(parte 1)
                     IL DIRIGENTE GENERALE
               DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE
          DEI SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI
Visto   il  decreto  ministeriale  16  giugno  1964  n.  1541  e  gli
aggiornamenti  successivi,  recante  norme  per  la   costruzione   e
l'esercizio di funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo
e collegamento permanente dei veicoli;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto   il  parere  favorevole  espresso  dalla  Commissione  per  le
Funicolari aeree e terrestri con il voto n. 18 del 12 dicembre 1996;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400, che  disciplina,
mediante   norme   generali,   la  costruzione  e  l'esercizio  delle
funicolari aeree  e  terrestri  in  servizio  pubblico  destinate  al
trasporto di persone;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 24 aprile
1998;
Ritenuta  la  necessita'  di  adeguare  le norme per la costruzione e
l'esercizio di funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo
e collegamento permanente dei veicoli;
Espletata la procedura di informazione in ottemperanza degli obblighi
posti dall'articolo 12 della direttiva 83/189/CEE;
                             Adotta
le seguenti  "Prescrizioni  Tecniche  speciali  per  le  funivie  con
movimento  unidirezionale  continuo  e  collegamento  permanente  dei
veicoli":
                            PARTE 1
               OGGETTO E SCOPO DELLE PRESCRIZIONI
1.1.1 Le presenti Prescrizioni Tecniche  Speciali  (che  verranno  di
seguito  chiamate  per  brevita'  P.T.S.)  si  applicano alle funivie
monofune   con   movimento   unidirezionale   continuo   e    veicoli
permanentemente  collegati  alla  fune  portante-traente  previste al
comma 1.1 lettera c) dell'articolo 1 del vigente Regolamento Generale
per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al
trasporto  di  persone  di  seguito chiamato per brevita' Regolamento
Generale.
1.1.2 Le presenti P.T.S. si applicano agli  impianti  nuovi  ed  alle
varianti  costruttive  di  quelli  esistenti, cosi' come definite dal
comma 2 del decreto ministeriale n. 23 del 2/1/85  (G.U.  n.  26  del
31.01.85), di seguito indicato come decreto ministeriale 23/85.
1.1.3  Scopo  delle P.T.S. e' quello di costituire una rielaborazione
organica  della  preesistente  normativa,  aggiornata  allo  standard
costruttivo  italiano  determinato dal progresso tecnico verificatosi
nel settore delle funicolari aeree e terrestri in servizio  destinate
al  trasporto  di persone nonche' ai criteri adottati dalle normative
CEN in via di completamento; tali P.T.S. vanno, pertanto, considerate
come un "testo unico" che riassume ed  annulla  tutte  le  precedenti
disposizioni   emanate   in   materia,  tranne  quelle  espressamente
richiamate nel testo.
1.1.4 Il progetto, la costruzione e  l'esercizio  degli  impianti  in
argomento eseguiti secondo:
  - il Regolamento Generale, nonche' le presenti P.T.S.;
  - le P.T.S. relative alle parti elettriche degli impianti funiviari
emanate   dal   Ministero   dei   Trasporti  e  della  Navigazione  -
Dipartimento Trasporti Terrestri (che verra' in seguito indicato come
D.T.T.) in esecuzione dell'articolo 6.2 del Regolamento Generale;
  - per quanto non contenuto nelle citate P.T.S., le norme generali e
particolari vigenti ufficialmente per le costruzioni, le macchine,  i
collegamenti, i materiali, i componenti e gli impianti elettrici;
  - gli insegnamenti ed i principi delle opere di ingegneria;
  - le altre disposizioni emanate dal Ministero dei Trasporti e della
Navigazione, nonche' dal D.T.T. per le parti elettriche;
possono  essere ritenuti sufficienti a far presumere la realizzazione
e la gestione degli impianti "a  regola  d'arte",  per  garantire  la
sicurezza  delle  persone e dei beni contro i pericoli ed i danni che
possono  derivare  dall'esercizio  degli  stessi   nelle   condizioni
ragionevolmente   prevedibili,   poiche'  nessuna  norma  per  quanto
accuratamente studiata puo' garantire in modo assoluto  la  sicurezza
sopra citata.
1.1.5 Alle P.T.S. non potranno essere accordate deroghe se non in via
del  tutto  eccezionale,  sempreche' il progettista ne giustifichi la
assoluta necessita' e dimostri che non  possono  derivarne  riduzioni
del livello di sicurezza.
1.1.6  Soluzioni tecniche innovative potranno essere ammesse, purche'
il progettista dimostri che il livello di sicurezza  offerto  non  e'
inferiore  a  quello  desumibile  dalle  P.T.S.,  fornendo anche, ove
ritenuto  necessario  dal  progettista  stesso  o  dall'Autorita'  di
vigilanza,  i dati di una probante sperimentazione. Per soluzioni in-
novative  gia'  eventualmente  realizzate  all'estero,  la   predetta
sperimentazione   potra'  avvalersi  dell'acquisizione  di  tutte  le
esperienze e le informazioni relative all'esercizio gia' svolto.
1.1.7  Potranno essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una
norma armonizzata, ovvero conformi a specifiche nazionali  dei  Paesi
aderenti  all'accordo  sullo  spazio Economico Europeo, qualora dette
specifiche garantiscano, per i  singoli  componenti  dell'impianto  e
comunque  per  l'insieme  dell'impianto  funiviario,  un  livello  di
sicurezza equivalente a quello richiesto dal presente  Decreto.  Tale
equivalenza  sara'  accertata  dal  Ministero  dei  Trasporti e della
Navigazione.
1.2 Documentazione tecnica.
1.2.1 Al fine di un preventivo  giudizio  sull'ammissibilita'  di  un
impianto   o  di  una  speciale  soluzione  tipologica,  puo'  essere
presentato  il  solo  progetto  preliminare  (di  massima)  ai  sensi
dell'articolo  4  del  Reg.  Gen.;  tale  progetto  deve  definire le
caratteristiche qualitative  e  funzionali  delle  opere  nonche'  il
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da
fornire;  l'eventuale  giudizio  favorevole  non comporta il rilascio
dell'approvazione o del nulla osta di cui all'articolo 3 del  decreto
del Presidente della Repubblica 11/7/1980 n. 753, di seguito indicato
come D.P.R. N. 753/80.
1.2.2  Il  progetto preliminare (di massima) deve essere composto dai
seguenti elaborati tecnici  progressivamente  numerati  nel  seguente
ordine:
  1)  relazione  tecnica  generale  illustrativa  della  scelta delle
soluzioni   prospettate   e   contenente   la    descrizione    delle
caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche, eventualmente
speciali,   dell'opera   da  realizzare;  nella  relazione  si  fara'
riferimento  alla  rispondenza  alle  norme  in  vigore   ovvero   si
formulera' giustificata richiesta di deroga;
  2)  planimetria  e  profilo  lungitudinale, nelle scale idonee alla
formulazione del giudizio;
  3) disegni di insieme quotati, anche schematici, delle  stazioni  e
delle  opere  di  linea, ed eventualmente di dettaglio per componenti
specifici, atti ad illustrare le particolarita' dell'impianto  ovvero
di speciali soluzioni proposte;
  4)  il  calcolo  delle configurazioni delle funi, la loro verifica,
nonche' il calcolo dei parametri fondamentali per  la  determinazione
della velocita' e delle prestazioni e limiti di impiego nonche' delle
eventuali    specifiche    caratteristiche   di   funzionamento   che
caratterizzano l'impianto o le particolari soluzioni proposte;
  5) il programma per le operazioni di soccorso;
  6) l'elenco degli eventuali attraversamenti con gli elementi per la
formulazione del giudizio di ammissibilita';
  7) la documentazione  relativa  alle  indagini  effettuate  in  via
preliminare,  da  un  organismo  pubblico  o privato specializzato in
materia, per accertare che la zona del terreno interessato,  ai  funi
della  stabilita'  delle  opere e della sicurezza dell'esercizio sia,
per caratteristiche naturali o  per  opere  artificiali,  immune  dal
pericolo di frane o valanghe.
1.2.3    Il   progetto   definitivo   (generale)   deve   individuare
compiutamente l'opera nelle  sue  linee  generali  e  negli  elementi
costitutivi,  deve  illustrarne  le  caratteristiche  funzionali e le
prestazioni  in  relazione  alle  esigenze  da  soddisfare   e   deve
evidenziare  tutte  le  caratteristiche  significative  ed i principi
seguiti per garantire la sicurezza dell'esercizio; a tale  fine  esso
deve  essere composto dai seguenti elaborati tecnici progressivamente
numerati nel seguente ordine:
  1)  relazione  tecnica  generale  riferita   all'intero   impianto,
riportante   anche   in   forma  schematica  le  sue  caratteristiche
principali ed illustrante le specifiche costruttive ed  i  limiti  di
impiego  dei  suoi elementi costitutivi in relazione alle prestazioni
previste; ove ricorra la necessita' si fara' esplicitamente menzione,
a  richiesta,  di  eventuali  deroghe  da  giustificare  con   idonea
documentazione   da   produrre   separatamente;   la  relazione  deve
comprendere, altresi', l'elenco dei materiali con  le  specificazioni
impegnative  delle loro caratteristiche nonche' l'indicazione della o
delle ditte costruttrici con la dimostrazione  della  loro  capacita'
tecnica;
  2)  dichiarazione  del  progettista in cui si attesta che, ai sensi
del Regolamento Generale, il progetto e' stato redatto seguendo:
   - le prescrizioni del Regolamento Generale,  nonche'  le  presenti
P.T.S.;
   -   le  P.T.S.  relative  alle  parti  elettriche  degli  impianti
funiviari emanate dal Ministero dei Trasporti e della  Navigazione  -
D.T.T. in esecuzione dell'articolo 6.2 del Regolamento Generale;
   - per quanto non contenuto nelle citate P.T.S. le norme generali e
particolari  vigenti ufficialmente per le costruzioni, le macchine, i
collegamenti, i materiali, i componenti e gli impianti elettrici;
   - gli insegnamenti ed i principi delle opere di ingegneria;
   - le altre disposizioni emanate  dal  Ministero  dei  Trasporti  e
della Navigazione - D.T.T., per le parti elettriche;
  3)   corografia   in  scala  non  minore  di  1:25.000  della  zona
interessata dall'impianto, con l'indicazione del  tracciato  o  degli
eventuali altri impianti limitrofi;
  4)   elenco   degli   attraversamenti  (strade,  impianti  a  fune,
elettrodotti ecc.) con la relativa documentazione tecnica;
  5)  due  profili  longitudinali  della  linea  rilevati   sull'asse
dell'impianto,  uno  in  scala  1:5.000  e l'altro in scala 1:500; su
quest'ultimo  profilo  deve   essere   indicato   anche   l'andamento
trasversale  del terreno mediante rilievo dei punti situati tre metri
a destra e tre metri a sinistra  dell'asse  dell'impianto  e  debbono
essere  riportate,  per  le  singole campate, le configurazioni della
fune portante-traente atte a determinare sia i franchi minimi che  le
altezze massime dei veicoli dal suolo; il profilo in scala 1:500 deve
essere completato con le quote riferite al livello del mare e firmato
dall'ingegnere  o  dal geometra che ne ha effettuato il rilevamento e
che, pertanto, se ne assume la piena responsabilita';  detto  profilo
deve essere altresi' controfirmato dal progettista;
  6)  rappresentazione  schematica in scala opportuna delle stazioni,
con  indicazione  dei  dispositivi  di  alimentazione,   azionamento,
trazione, frenatura e tensione del veicolo e dei sostegni di linea;
  7)   calcoli   relativi   alla  configurazione  delle  funi,  nelle
condizioni piu' significative, e relative verifiche;
  8)  documentazione  relativa  alle  indagini  effettuate   in   via
preliminare,  per  accertare  che la zona del terreno interessata, ai
fin della stabilita' delle opere e  della  sicurezza  dell'esercizio,
sia  -  per caratteristiche naturali o opere artificiali - immune dal
pericolo di frane o valanghe; a tal  fine  deve  essere  prevista  la
documentazione seguente:
   8-1)  relazione  geologica  e  geotecnica con la dimostrazione, ai
sensi della legge 2.2.1964, n. 74, e delle  relative  norme  tecniche
emanate  dal  Ministero  dei  LL.PP.,  della  stabilita'  dei terreni
interessati dall'impianto e, in particolare, delle  fondazioni  delle
stazioni,  dei  sostegni  e  delle  altre  eventuali  opere di linea,
rispetto tanto alle azioni trasmesse dall'impianto  stesso  quanto  a
quelle  derivanti  dalla  natura  e  dalla  consistenza  dei terreni,
nonche' da eventi di natura geologica od idrogeologica tenuto  conto,
quando ricorra il caso, di eventuali azioni sismiche;
   8-2)  relazione del progettista, basata su documenti rilasciati da
un organismo pubblico o da professionista specializzato  in  materia,
attestante  che il tracciato dell'impianto e, in particolare, le zone
ove verranno ubicate le stazioni, i sostegni  e  le  altre  eventuali
opere  di linea sono immuni, per ubicazione naturale o per effetto di
idonee opere  di  protezione,  dai  pericoli  derivanti  da  frane  o
valanghe;
  9)  programma  dettagliato  per  le operazioni di soccorso in linea
comprendente i mezzi, i metodi ed i tempi per  lo  svolgimento  delle
operazioni    con    l'indicazione    impegnativa   delle   eventuali
organizzazioni che possono fornire il loro aiuto;
  10) uno o piu' fascicoli illustranti in modo compiuto gli  elementi
costitutivi   dell'impianto   in   relazione   alle   caratteristiche
costruttive e di  funzionamento,  nonche'  le  relative  verifiche  a
dimostrazione   dei   risultati   finali  dei  calcoli  di  verifica,
raffrontati con i limiti prescritti;
  11) disegni principali e schemi funzionali, redatti in formato  UNI
A4 ovvero nA4, che devono riferirsi a:
   -  disegni  quotati delle strutture di stazione di linea e veicoli
(in scala non minore di 1:100);
   - disegni quotati dei dispositivi e meccanismi importanti  per  la
sicurezza delle persone e per la regolarita' dell'esercizio;
   -  schemi  funzionali  dei  circuiti  pneumatici  o  idraulici dei
sistemi frenanti e di tensione, ove esistano;
   - schemi funzionali dell'impianto elettrico  riportanti  anche  il
sistema  di  alimentazione a partire dal punto di presa dell'energia,
redatti  secondo  le  specifiche  norme  emanate  dal  Ministero  dei
Trasporti e della Navigazione;
   -  ogni  ulteriore  elemento  che il progettista ritenga utile per
illustrare l'opera.
1.2.4 Il progetto esecutivo deve comprendere, oltre a quanto previsto
al punto 1.2.3, gli elaborati necessari per l'effettiva realizzazione
dell'opera, i calcoli di verifica dimensionale di tutte le strutture,
nonche' i disegni di insieme e di dettaglio relativi.
1.2.5  La  richiesta  di  eventuali deroghe alla normativa tecnica di
sicurezza  deve  essere  adeguatamente  motivata,  supportandola  con
idonea  documentazione  concernente  l'esito favorevole di esperienze
fatte su altri impianti, anche all'estero, o su modelli  sperimentali
a cura del costruttore, ovvero da soddisfacenti analisi teoriche.
1.2.6  Qualora nell'impianto sia prevista l'introduzione di tipologie
costruttive, di soluzioni tecniche d'insieme o  di  parti  componenti
(meccaniche,  elettriche,  etc.)  di nuova concezione, ovvero di tipo
mai prima adottato nel territorio nazionale,  il  progettista  stesso
dovra'  farne  esplicita  menzione, inserendo nel progetto definitivo
uno specifico capitolo contenente i relativi elaborati  illustrativi,
con  tutte  le  informazioni  sull'esito  di  analoghe  realizzazioni
all'estero o sulle esperienze effettuate dal costruttore con  modelli
sperimentali,  con i calcoli di verifica ed i disegni dei particolari
costruttivi;  per  le  apparecchiature  elettriche  dovranno   essere
inoltre    presentati    gli    schemi   funzionali   delle   singole
apparecchiature con allegate "legenda" e relazioni illustrative.
1.2.7 Tutti gli  elaborati  relativi  al  progetto  di  una  funivia,
debbono  essere  redatti  in lingua italiana e firmati dall'ingegnere
progettista della funivia, controfirmati dall'esercente  nonche'  dal
costruttore dell'impianto nel caso di progetto definitivo e di quello
esecutivo;  la  documentazione  relativa  ai sottosistemi puo' essere
firmata anche dagli eventuali progettisti specializzati che ne  hanno
curato  la specifica progettazione. Il progettista della funivia e la
ditta costruttrice dell'impianto devono documentare la competenza  ed
esperienza specifica nel settore dei trasporti funiviari.
1.3 Esame del progetto
1.3.1  Il  progetto  definitivo  deve essere sottoposto all'esame del
D.T.T. secondo le procedure  appresso  indicate  e  su  di  esso,  se
ritenuto  meritevole, sara' espresso il nulla-osta nei riguardi della
rispondenza alle norme tecniche di sicurezza per  l'approvazione  del
progetto.   Di   norma,   solo   nel   caso  in  cui  siano  previste
caratteristiche innovative il D.T.T. estendera' il suo esame anche al
progetto   esecutivo    (comprendente    particolari    costruttivi),
limitatamente   alla   parte   relativa  alle  suddette  innovazioni,
esaminando  lo  specifico  capitolo   richiesto   al   punto   1.2.6,
sottoponendo  se  ritenuto necessario, i relativi elaborati al parere
della Commissione F.A.T.
1.3.2 Il progetto esecutivo, da presentare ai competenti  uffici  del
D.T.T.  unitamente al progetto definitivo, e' di norma acquisito agli
atti dei suddetti uffici senza alcun esame,  qualora  il  progettista
attesti, mediante dichiarazione formale:
  a)  che  i  particolari costruttivi in esame sono identici a quelli
installati in altri analoghi recenti impianti realizzati dallo stesso
costruttore; nel caso vengano invece  adottati  elementi  differenti,
sempreche' le differenze siano di scarsa rilevanza, quanto meno sotto
il profilo funzionale, ne dovra' essere dimostrata l'equivalenza;
  b) che comunque tali particolari, specialmente quelli contro la cui
rottura  non  esistono,  nell'impianto, efficaci accorgimenti tecnici
atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori (articolo 6 Comma 4  del
Regolamento  Generale),  sono  stati  progettati  e  dimensionati nel
rispetto oltreche' delle specifiche norme tecniche in vigore per  gli
impianti   funiviari,   di  tutti  gli  insegnamenti  ed  i  principi
dell'arte, nonche' delle norme ufficiali esistenti per altri settori,
quando applicabili;
  c) che le  prestazioni  limite,  in  base  alle  quali  sono  stati
progettati  e  dimensionati  i ripetuti particolari, sono compatibili
con quelle previste dall'impianto in esame.
Resta comunque salva la facolta' del D.T.T. di sottoporre al  proprio
esame,   sistematicamente  od  a  campione,  anche  il  progetto  dei
particolari costruttivi.
1.3.3 Nel  caso  di  varianti  ad  impianti  gia'  in  esercizio,  da
modificare  od  adeguare,  gli interventi debbono essere descritti in
apposita relazione, da inserire pure nel progetto definitivo, redatta
e firmata dal  Direttore  di  Esercizio  che  ne  dia  motivazione  e
giudizio di compatibilita' con l'impianto esistente.
                             PARTE 2
                            PROCEDURE
2.1 Procedure
2.1.1   In   merito   alle  procedure  da  seguire  per  il  rilascio
dell'autorizzazione o del  nulla  osta  ex  articolo  3  del  DPR  n.
753/80,  valgono  i  criteri  di  seguito  indicati. I progetti degli
impianti a fune, sia per la realizzazione di nuovi impianti  che  per
l'esecuzione  di  varianti,  sono redatti secondo quanto indicato nei
precedenti  articoli,  devono  essere  presentati   alle   competenti
Autorita'  regionali  e/o  locali (nel numero di copie in bollo od in
carta  semplice  da  esse  richiesto)  e,  per  il  tramite  di  esse
all'Ufficio  Speciale Impianti Fissi (di seguito indicato come USTIF)
territorialmente  competente,  in  tre  copie,  in  carta   semplice,
ciascuna  accompagnata da un dettagliato elenco degli elaborati e dei
documenti costituenti il progetto; l'elenco e' datato e  firmato  dal
legale rappresentante dell'azienda proponente e dal progettista.
2.1.2 Per gli impianti con caratteristiche rispondenti alla normativa
tecnica  prevista dal presente testo, gia' noti al competente USTIF e
favorevolmente  sperimentati  e   privi   di   elementi   innovativi,
l'istruttoria  tecnica deve essere completata presso lo stesso USTIF,
al quale devono essere presentate n. 3 copie del progetto  definitivo
piu'  una  copia del progetto esecutivo; una delle copie del progetto
definitivo  viene   restituita,   in   caso   di   esito   favorevole
dell'istruttoria  tecnica, con l'annotazione relativa al rilascio del
nulla osta tecnico, ex articolo 3 DPR n.    753/80,  alla  competente
autorita'  regionale,  l'altra  deve  essere inviata, per conoscenza,
alla Unita' di Gestione dei Sistemi di Trasporto  ad  Impianti  Fissi
(di seguito indicata come Unita' T.I.F.).
2.1.3  Per  gli  impianti di cui al precedente articolo 2.1.2, ma che
presentano parti innovative come precisato in 1.2.6, ovvero richieste
di deroga alla normativa tecnica  vigente,  il  rilascio  finale  del
nulla-osta  sul  progetto definitivo rimane ancora nelle attribuzioni
dell'USTIF territorialmente competente, che pero' deve provvedere  ad
inviare  alla  Unita'  T.I.F.  due  copie del progetto, corredate del
proprio parere sullo stesso. La Unita' T.I.F., dopo l'esame  tecnico,
in caso di esito favorevole restituira' una delle copie del progetto,
con  il  proprio benestare per quanto attiene alle parti innovative o
alle richieste di deroghe, all'USTIF che provvedera', a sua volta,  a
rilasciare   il   proprio  nulla-osta  sul  progetto  esecutivo  alla
competente autorita' regionale.
2.1.4 Per gli impianti di cui al precedente articolo 2.1.2, non  noti
all'USTIF  territorialmente  competente,  vale  la  stessa  procedura
stabilita al precedente articolo 2.1.3, con la differenza che l'USTIF
deve provvedere ad inviare alla Unita' T.I.F., oltre a due copie  del
progetto   definitivo,   anche  una  copia  del  progetto  esecutivo,
corredata dal proprio motivato parere sulla situazione geomorfologica
del territorio. La Unita'  T.I.F.,  dopo  l'esame  tecnico,  in  caso
favorevole  restituira' una copia del progetto, provvista del proprio
benestare all'USTIF, che provvedera' a  sua  volta  a  rilasciare  il
proprio  nulla  osta sul progetto esecutivo alla competente autorita'
regionale.
2.1.5 Resta salva la facolta'  della  Unita'  T.I.F.  di  avocare  al
proprio  esame  i  progetti  degli  impianti  di  nuova concezione, o
notevolmente innovativi, o richiedenti molte deroghe ovvero che,  per
caratteristiche  o  problemi  particolari,  debbano  essere esaminati
direttamente dalla stessa Unita' T.I.F., chiedendo comunque all'USTIF
di fornire  il  proprio  parere  sul  progetto,  in  particolare  sul
tracciato.  In  tal  caso  vale  la  stessa  procedura  stabilita  al
precedente punto 1.3
                            PARTE 3
                NORME DI PROGETTO E DI COSTRUZIONE
3.1 Tracciato e profilo della linea
3.1.1  La  deviazione  planimetrica  massima  della  fune   portante-
traente,  di  cui  all'articolo  7.2  del Regolamento Generale, viene
fissata in 0,01 rad per  ogni  sostegno,  sempreche'  siano  adottati
necessari  accorgimenti  costruttivi  atti  a garantire condizioni di
passaggio  sulle rulliere con lo stesso livello di sicurezza previsto
per quelle dei rimanenti sostegni non  interessati  alla  deviazione.
Deviazioni  superiori  a 0,01 rad, ma sempre limitate, possono essere
consentite purche' siano adottati idonei provvedimenti  da  esaminare
caso per caso.
3.1.2  La  lunghezza  del tracciato, ai fini di cui all'articolo 7.3.
del Regolamento Generale ed  ai  soli  effetti  delle  operazioni  di
soccorso,  non  deve poter consentire in linea, di norma, la presenza
di piu' di 200 persone per  impianti  a  veicoli  monoposto,  di  250
persone per impianti a veicoli biposto, di 300 persone per impianti a
veicoli triposto, di 350 persone per impianti a veicoli quadriposto e
di   500   persone   per   impianti   a  veicoli  chiusi,  ammettendo
convenzionalmente che risultino le seguenti condizioni di carico:
  .1 per gli impianti utilizzati per il trasporto in unico senso:  si
considerano completamente occupati tutti  i  veicoli  insistenti  sul
corrispondente ramo;
  .2  per  gli impianti utilizzati per il trasporto nei due sensi: si
considerano completamente occupati tutti i veicoli insistenti  su  un
ramo  e  parzialmente  occupati quelli dell'altro ramo secondo quanto
previsto in progetto e riportato nel regolamento di esercizio.
3.1.3 Il dimensionamento  degli  elementi  costitutivi  dell'impianto
deve  considerare,  di norma, l'occupazione massima convenzionale dei
veicoli disposti su uno o ambedue i rami a seconda che  il  trasporto
sia previsto in uno solo od in ambedue i sensi.
3.1.4  La  pendenza  massima  della  linea, con moto a regime e nelle
ipotesi di carico dell'impianto piu' sfavorevoli, non  deve  superare
il  seguente  valore: 100% riferito all'asse della fune, considerando
convenzionalmente la massa del veicolo a pieno  carico  (v.  articolo
3.19.12) uniformemente distribuita lungo la fune stessa.
3.1.5  La  lunghezza  delle  campate deve essere scelta tenendo conto
della tensione minima che puo' verificarsi  al  fine  di  limitare  i
fenomeni   di   oscillazione  verticale  della  fune.  La  variazione
dell'angolo formato con l'orizzontale dalla tangente  all'asse  della
fune  portante-traente  in corrispondenza dei due appoggi di ciascuna
campata, valutata come differenza  fra  i  valori  assunti  da  detto
angolo  nelle  configurazioni,  rispettivamente,  con veicoli a pieno
carico convenzionale (v. articolo 3.19.12) e con veicoli  vuoti,  non
deve  superare  0,15  rad;  tale  differenza  va  valutata  assumendo
convenzionalmente a valle della campata la tensione minima della fune
e, per  ambedue  le  condizioni  di  carico,  le  masse  dei  veicoli
uniformemente distribuite lungo la stessa, in movimento a regime.
3.1.6  La  distribuzione  dei  sostegni  in linea, l'equidistanza dei
veicoli, la tensione della fune e la velocita'  dell'impianto  devono
essere  tali  da non determinare rilevanti oscillazioni longitudinali
della fune e, in campata, variazioni di freccia disturbanti tanto per
i viaggiatori, quanto per la stabilita' della fune sugli appoggi.
3.2 Funi
3.2.1  L'accettazione  in  opera  di  tutte  le funi dell'impianto e'
subordinata al favorevole esito del collaudo, ai sensi degli articoli
3.2.3 e 3.2.4, dell'esame a vista e, per la fune  portante-  traente,
dell'esame magneto-induttivo.
3.2.2 Le funi tenditrici e/o di regolazione, quelle di segnalazione o
telefoniche,   nonche'   quelle  di  sospensione  dei  conduttori  di
segnalazione  o  telefonici,  devono  essere,  di  norma,   di   tipo
unificato.
3.2.3  Salvo  quanto stabilito all'articolo 3.2.4 per le funi di tipo
unificato, tutte le funi dell'impianto  devono  essere  sottoposte  a
collaudo, presso un Laboratorio Ufficiale, con le modalita' stabilite
nel  decreto  21 giugno 1986 del Ministero dei Trasporti; il prelievo
degli  spezzoni  per  l'esecuzione  delle  verifiche  e   prove   per
l'accettazione  e'  effettuato  dall'autorita'  di  sorveglianza, una
volta accertato che le caratteristiche dichiarate dal fabbricante per
la fune corrispondono a quelle previste nel progetto  presentato  per
la   costruzione   dell'impianto,  ovvero  per  la  realizzazione  di
varianti.
3.2.4 Le funi di tipo unificato, prodotte in  bobine  e  cordate  con
contrassegni   ricorrenti   particolari,   tali  da  consentire,  per
qualsiasi spezzone, l'individuazione del fabbricante e  della  bobina
di  provenienza,  possono essere destinate a diversi impianti, ovvero
allo stesso impianto ma in tempi diversi. Per tali  funi  e'  ammesso
che  le  prove di collaudo vengano effettuate solo inizialmente e con
riferimento all'intera bobina; le disposizioni per il prelievo  dalla
bobina,  degli  spezzoni  di  prova e dei tratti di fune destinati ai
diversi impianti sono emanate dal  D.T.T.:  le  prescrizioni  per  il
collaudo  e  l'accettazione  delle funi unificate sono indicate nelle
relative tabelle di unificazione. Le bobine devono restare depositate
presso il fabbricante della fune, ovvero presso ditte costruttrici di
impianti a fune, che ne garantiscono comunque la buona conservazione.
3.3 Tensione delle funi
3.3.1 La tensione di ogni fune dell'impianto, salvo quanto  riportato
all'articolo   3.5.3,   deve   essere  determinata  di  norma  da  un
contrappeso  o  da  un  sistema  idraulico   (v.   articolo   3.14.7)
equivalente.   Il   sistema  idraulico  di  tensione  deve  mantenere
automaticamente la tensione della fune portante-traente entro  limiti
prefissati  e  la  predetta  tensione  deve  essere controllata in un
intervallo minimo  contenuto  entro  il  +/-  10%  del  valore  della
tensione nominale.
3.3.2  Deroga  alla  disposizione  di  cui  all'articolo precedente o
l'adozione di sistemi diversi di tensione, possono  essere  concesse,
sentita  eventualmente  la  Commissione  per  le  Funicolari  Aeree e
Terrestri.
3.3.3  La configurazione delle funi dei circuiti di linea o di quelle
portanti i conduttori di tali circuiti deve risultare  piu'  alta  di
quella  assunta  dalla  fune portante-traente in moto di regime e con
veicoli scarichi nelle  condizioni  normali  di  esercizio;  in  caso
contrario deve essere condotta la verifica della esistenza del franco
minimo  di  0,50  m in ogni direzione nelle condizioni di calcolo per
l'intervia previste all'articolo 3.8.3.1;  in  ambedue  i  casi  deve
essere  considerata  la  presenza  del  manicotto  di ghiaccio di cui
all'articolo 3.5.1.
3.4 Ancoraggi, attacchi di estremita' e impalmature
3.4.1 Gli attacchi di estremita' delle funi devono essere del tipo ad
attrito su tamburo o, se ammessi, del tipo a redancia.
3.4.2 Negli attacchi a tamburo l'avvolgimento della fune deve  essere
realizzato  con almeno tre spire complete; il capo libero deve essere
bloccato da almeno due morsetti a piastra  che  abbiano  lunghezza  e
forma  tali  da  ripartire  convenientemente  sulla fune la pressione
necessaria; il secondo  morsetto  deve  essere  montato  in  modo  da
segnalare l'eventuale scorrimento del primo.
3.4.3  Negli  attacchi  a  redancia,  non  ammessi  per  le  funi che
sopportano direttamente il  tiro  dell'anello  trattivo,  i  morsetti
devono  essere  almeno  in  numero  di  tre;  un  terzo  di essi, con
arrotondamento all'intero superiore, deve essere comunque in grado di
impedire lo  scorrimento.  Le  redance  devono  avere  un  raggio  di
curvatura  minimo,  misurato  in corrispondenza dell'asse della fune,
non inferiore a tre volte il diametro della fune stessa.
3.4.4 I rapporti tra il diametro delle pulegge  di  deviazione  delle
funi  tenditrici  e/o di regolazione, nonche' delle funi dei circuiti
di linea, ovvero delle  funi  di  supporto  dei  conduttori  di  tali
circuiti,  misurato  in  corrispondenza  dell'asse  della fune, ed il
diametro di queste e dei  fili  che  le  compongono,  esclusi  quelli
d'anima   dei   trefoli,  non  devono  essere  minori  di  40  e  500
rispettivamente. Tutte le pulegge  interessate  dalle  predette  funi
devono avere profondita' di gola non inferiore al diametro della fune
stessa;  le  pulegge di deviazione devono avere la gola rivestita con
materiale cedevole ed essere  montate  su  cuscinetti  a  rotolamento
opportunamente lubrificabili.
3.4.5 Le pulegge di compensazione ed i tamburi su cui si avvolgono le
funi  tenditrici, nonche' i rulli di appoggio sui sostegni delle funi
dei circuiti di linea, ovvero delle funi di supporto  dei  conduttori
di  tali  circuiti, ed i relativi tamburi di ancoraggio, devono avere
diametro, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, non minore
di 15 volte quello della fune medesima.
3.4.6  L'impalmatura  va realizzata secondo la procedura indicata nel
DM 31.8.1937, n. 2672, con le seguenti dimensioni:
  - lunghezza totale: pari ad almeno 1500  volte  il  diametro  della
fune;
  - lunghezza tratto centrale, compreso fra i due nodi interni:  pari
ad almeno 500 diametri;
lunghezza  dei  trefoli  accecati:  pari  ad  almeno  100 diametri; i
trefoli accecati possono essere allungati fino a portarli a  contatto
tra loro;
3.4.7  Caratteristiche geometriche diverse possono costituire oggetto
di deroga, previa presentazione di valide giustificazioni.
3.4.8 La distanza fra due eventuali impalmature contigue, di cui agli
articoli 10.11 e 10.12 del Regolamento Generale, deve essere comunque
tale da assicurare, fra gli estremi di esse,  un  tratto  integro  di
lunghezza non inferiore a 3000 volte il diametro nominale della fune.
3.5 Sicurezza delle funi
3.5.1  Il  grado  di  sicurezza,  per  funi nuove, deve risultare non
inferiore ai valori seguenti:
  - per le funi portanti-traenti: 4,5;
  - per le funi tenditrici e di regolazione: 5,5;
  - per le funi dei circuiti di linea o portanti i conduttori di tali
circuiti,   se   contrappesate:   3,5   prescindendo   dall'eventuale
formazione    di   manicotto   di   ghiaccio   e   2,5   considerando
convenzionalmente la presenza di un manicotto di ghiaccio di spessore
pari a 12 mm.
3.5.2 Nel calcolo dello sforzo  assiale  totale  massimo  della  fune
portante-traente si deve tenere conto:
  1.  della  forza  peso dei veicoli a pieno carico convenzionale (v.
articolo 3.19.12), considerata  uniformemente  distribuita  lungo  la
fune;
  2.   delle   resistenze   d'attrito  lungo  la  linea,  determinate
convenzionalmente assumendo uno sfarzo assiale pari al 3% del  carico
gravante  su  ciascuna rulliera se in fase di avviamento ed a regime,
pari al 2% del predetto carico se in fase di frenatura;
  3. delle forze d'inerzia in avviamento e in frenatura,  determinate
convenzionalmente  assumendo una accelerazione in valore assoluto non
inferiore a 0,6 m/s2 per la fase di frenatura e non inferiore, per la
fase di avviamento, ad uno dei seguenti valori:
   - per azionamenti equipaggiati con  motori  elettrici  a  corrente
continua: 0,2 m/s2;
   -  per  azionamenti  equipaggiati  con motori elettrici a corrente
alternata: 0,4 m/s2;
  - per azionamenti equipaggiati con motori di tipo diverso da quelli
indicati ai precedenti punti, possono essere ammessi valori  diversi,
ma  comunque  non  superiori  a  0,2  m/s2  quadri, in relazione alle
caratteristiche dei motori stessi e delle relative trasmissioni.
3.5.3  Per  le funi dei circuiti di linea, o portanti i conduttori di
tali  circuiti,  se  non  contrappesate,  si  applicano  i  gradi  di
sicurezza  e  le modalita' di calcolo previsti per i conduttori dalle
norme tecniche per la progettazione,  la  costruzione  e  l'esercizio
delle  linee  elettriche aeree esterne, di cui alla legge 28.06.1986,
n. 339. Le funi portanti i cavi dei circuiti di  linea,  se  ancorate
alle  estremita'  di  ciascuna  campata,  devono possedere sistemi di
attacco tali che, nell'eventualita' di rottura delle stesse  funi  in
corrispondenza  di  un attacco, si verifichi l'immediata interruzione
del circuito di sicurezza di linea.
3.6 Sicurezza rispetto allo scorrimento della  fune  portante-traente
nella puleggia motrice
3.6.1  L'aderenza  necessaria  per  evitare lo scorrimento della fune
portante-traente sulla puleggia motrice si intende assicurata  quando
e' soddisfatta la relazione:
                   T/t = efa dove:
  - "T/t" e' il rapporto fra gli sforzi di trazione "T" nel ramo piu'
teso  e  "t"  nel  ramo  meno  teso della fune, nelle condizioni piu'
sfavorevoli per carico, avviamento e frenatura, sia in salita che  in
discesa,  ed  assumendo, convenzionalmente, per le accelerazioni e le
resistenze di attrito, i valori fissati all'articolo 3.5.2;
  - "e" e' la base dei logaritmi naturali;
  - "alfa"  in  radianti  e'  l'angolo  di  avvolgimento  della  fune
portante-traente sulla puleggia motrice;
  -  "f"  e'  il  coefficiente di attrito fra fune portante-traente e
gola della puleggia motrice.
3.6.2 Per il coefficiente di attrito fra fune portante-traente e gola
della  puleggia  motrice,  rivestita  con  guarnizione in gomma o con
altro materiale di analoghe caratteristiche  di  attrito,  si  assume
convenzionalmente  il valore 0,20. Valori piu' elevati possono essere
ammessi solo per rivestimenti con materiali speciali, preventivamente
sperimentati in applicazioni analoghe,  tenendo  comunque  conto  del
margine di sicurezza di cui all'articolo 12 del Regolamento Generale.
3.7 Velocita' ed intervallo minimo tra i veicoli
3.7.1 Per garantire il sicuro e regolare svolgimento delle operazioni
di imbarco e di sbarco, la velocita' dei veicoli deve essere adeguata
alla  categoria  dei  viaggiatori,  alle  modalita'  di  imbarco e di
sbarco, al numero dei posti offerti da  ogni  singolo  veicolo,  alla
massa  oscillante  ed  alle altre caratteristiche proprie del veicolo
stesso tese a limitare gli effetti d'urto.  L'intervallo di tempo fra
il passaggio di due  veicoli  consecutivi  deve,  inoltre,  risultare
sufficiente   per   consentire  a  ciascun  viaggiatore  di  accedere
agevolmente al punto  d'imbarco  alla  partenza  e  di  disimpegnarsi
tempestivamente  dal  veicolo all'arrivo, raggiungendo rapidamente le
aree non interessate dalle traiettorie dei veicoli.
3.7.2 Velocita'
3.7.2.1 Ai fini di quanto stabilito al precedente articolo 3.7.1,  la
velocita'  di  esercizio  non  deve superare i valori seguenti, salvo
quanto disposto al successivo articolo 3.7.2.2:
  - 2 m/s per gli impianti a seggiole monoposto e biposto;
  - 1,5 m/s per gli impianti con cabine monoposto e biposto,  nonche'
per quelli a seggiole triposto e quadriposto completamente occupate;
  -   quando   nelle  seggiole  triposto  e  quadriposto  siano  resi
utilizzabili solo i due  posti  esterni,  la  velocita'  puo'  essere
elevata a 1,70 m/s.
3.7.2.2  Negli impianti destinati al trasporto di viaggiatori con gli
sci ai piedi,  a  condizione  che  la  velocita'  sia  variabile  con
continuita'  in  un  campo  sufficientemente  esteso, la velocita' di
esercizio puo' essere elevata ai valori seguenti:
- 2,5 m/s per gli impianti a seggiole monoposto e biposto;
- 2,3 m/s per gli impianti a seggiole triposto;
- 2,2 m/s per gli impianti a seggiole quadriposto.
3.7.2.3 Per gli impianti destinati a sciatori esperti,  i  valori  di
cui  all'articolo  precedente  possono  essere  aumentati  fino  a un
massimo di 0,3 m/s subordinatamente alla presenza all'imbarco  di  un
dispositivo,  di  lunghezza  almeno  pari  a  11 m, atto a ridurre la
velocita' relativa sciatore-seggiola "pedana mobile", ed a condizione
che  nella  stazione  di  partenza,  in posizione ben visibile per il
pubblico, vengano collocati uno o piu'  cartelli  che  avvertano  gli
sciatori  sia  della  presenza  della  pedana  mobile,  sia dell'alta
velocita'  e  che  richiamino  l'attenzione   sull'esigenza   di   un
conveniente addestramento per evitare danni a se stessi ed agli altri
utenti; inoltre all'ingresso della pedana mobile deve essere disposto
un idoneo sistema di regolazione dell'afflusso, "cancello".
3.7.3 Equidistanza
3.7.3.1  L'equidistanza minima tra i veicoli in linea deve essere non
inferiore a 1,2 volte lo spazio di  arresto  determinato  da  ciascun
freno, nelle condizioni piu' gravose di carico trascinante.
3.7.4 intervallo di tempo tra veicoli
3.7.4.1 L'intervallo minimo di tempo fra due veicoli consecutivi deve
essere  non  inferiore  ai  seguenti valori, salvo quanto disposto al
successivo articolo 3.7.4.2:
  - 5 s per gli impianti a seggiole monoposto;
  - 8 s per gli impianti a cabine monoposto ed a seggiole biposto;
  - 10 s per gli impianti a cabina biposto ed a seggiole  triposto  e
quadriposto.
3.7.4.2   Negli   impianti   destinati   al  trasporto  esclusivo  di
viaggiatori con gli sci ai piedi, sempreche' risulti  soddisfatta  la
condizione  fissata  all'articolo  3.7.2.2,  e  siano previsti idonei
cancelli  di  regolazione   dell'accesso,   l'intervallo   di   tempo
intercorrente fra il passaggio di due veicoli consecutivi puo' essere
ridotto ai valori seguenti:
  - 4 s per gli impianti a seggiole monoposto;
  -  6  s  per  gli  impianti  a  seggiole  biposto  e triposto, se i
viaggiatori possono accedere simultaneamente al veicolo;
  - 7 s per gli impianti a seggiole  quadriposto,  se  i  viaggiatori
possono accedere simultaneamente al veicolo; detto valore puo' essere
ridotto  fino  a  6  s  purche',  per  gli  impianti  funzionanti con
velocita' superiore a 2 m/s,  venga  adottata  la  pedana  mobile  di
imbarco.
3.7.5 Trasporto promiscuo
3.7.5.1   Nelle   seggiovie   normalmente   adibite  a  trasporto  di
viaggiatori con gli sci ai piedi, puo'  essere  consentito  anche  il
trasporto di viaggiatori ordinari con le seguenti modalita':
  1.  la  regolazione  del  flusso  di  viaggiatori  ordinari, sia in
entrata che in uscita, deve avvenire con    piste distinte da  quelle
dei  viaggiatori  con gli sci ai piedi e realizzata mediante cancelli
di accesso e piste completamente  separate  e  ben  individuabili  da
ciascuna categoria di utenti;
  2.  nelle  fasi  di  imbarco  e  sbarco dei viaggiatori ordinari la
velocita' dei relativi veicoli e l'intervallo di  tempo fra i veicoli
stessi devono essere pari, rispettivamente, ai valori limite  di  cui
agli  articoli      3.7.2.1  e  3.7.4.1.  Il valore consentito per la
velocita' puo' essere ottenuto anche con una riduzione     temporanea
della   medesima;   in  tal  caso  l'arrivo  del  veicolo  carico  di
viaggiatori  ordinari  nella      stazione   opposta,   deve   essere
automaticamente segnalato all'agente di stazione, per la   necessaria
riduzione di velocita', con apposito segnale acustico.
3.8 Franchi minimi e intervia
3.8.1  Si  definisce  convenzionalmente  assetto  normale del veicolo
quello assunto staticamente dal veicolo vuoto, per effetto della sola
forza peso.
3.81 Franchi verticali in linea e nelle stazioni
3.8.2.1 In linea, salvo  quanto  stabilito  al  punto  3.11  per  gli
attraversamenti  inferiori,  durante il moto a regime dell'impianto e
nelle condizioni di carico a tali effetti piu' sfavorevoli, i veicoli
con il loro profilo inferiore  devono  presentare  un  franco  minimo
verticale  non  inferiore a 2 m rispetto al terreno o, comunque, agli
ostacoli fissi sottostanti l'impianto stesso. Tale franco deve essere
determinato tenendo conto della probabile altezza della neve  secondo
l'esperienza  locale,  considerando  la  tensione  minima  consentita
dall'eventuale dispositivo di  tensione  idraulica,  nonche'  tenendo
conto  degli  effetti  dinamici;  a tal fine le frecce statiche della
fune portante-traente, calcolate nelle ipotesi di carico della  linea
piu'  sfavorevoli,  devono essere aumentate convenzionalmente del 20%
della suddetta freccia statica valutata in corrispondenza  del  punto
considerato.
3.8.2.2  Nella  valutazione  dei franchi minimi verticali dei veicoli
rispetto al suolo si deve tener conto delle pendenze trasversali  del
terreno.
3.8.2.3 In prossimita' delle banchine delle stazioni i franchi minimi
di   cui  al  precedente  articolo  possono  ridursi  (vedi  articolo
3.12.15.6); detti tratti devono venir recintati al fine  di  impedire
l'accesso ad estranei.
3.8.2.4  Nelle seggiovie la distanza fra la superficie della banchina
di imbarco e sbarco e la superficie superiore del sedile, con veicolo
vuoto, deve essere non  superiore  a  0,6  m;  deve  essere  comunque
possibile  il  transito  di  una  seggiola  vuota  con  il poggiasci'
abbassato; tale distanza e' valutata in mezzeria del sedile sul bordo
anteriore.  Durante   l'esercizio   occorre   predisporre   l'altezza
opportuna   del   manto   nevoso.  L'inclinazione  trasversale  della
superficie  del  sedile per effetto del carico statico eccentrico, in
corrispondenza delle banchine di imbarco e sbarco,  puo'  al  massimo
essere  pari  al  10%;  se  del caso sono da adottare i provvedimenti
tecnici necessari per rispettare tale esigenza.
3.8.3 Intervia
3.8.3.1 In linea, l'intervia fra i  due  rami  della  fune  portante-
traente deve essere determinata, convenzionalmente, in maniera che il
franco   laterale  fra  i  veicoli  al  loro  incrocio,  misurato  in
proiezione orizzontale, risulti non inferiore a 0,5 m considerando  i
veicoli  stessi inclinati l'uno verso l'altro trasversalmente di 0,20
rad, rispetto all'assetto normale ed, inoltre, uno qualsiasi dei  due
rami  di  fune sbandato trasversalmente verso l'altro per effetto del
vento massimo di  esercizio  (v.  articolo  3.15.6.10)  agente  sulla
campata  che si trova nelle condizioni piu' sfavorevoli, tenuto conto
della sua lunghezza e della tensione  assunta  dalla  fune  portante-
traente.
3.8.4 Franchi laterali in linea
3.8.4.1  In linea il franco laterale dei veicoli aperti rispetto agli
ostacoli fissi appartenenti all'impianto, ivi comprese  le  strutture
dei  sostegni  di  linea,  considerati  i  veicoli  stessi  inclinati
trasversalmente, rispetto al loro assetto normale, di 0,20  rad,  non
deve  risultare  minore  di  0,5  m,  misurato  dal bordo interno del
bracciolo, se trattasi di seggiole, ovvero del parapetto se  trattasi
di  cabine  aperte;  il  franco  di  0,5 m non e' richiesto qualora i
veicoli siano chiusi e sia impedito al  viaggiatori  di  sporgere  il
braccio  dal  lato  dell'ostacolo.  Per  tutti  i veicoli deve essere
comunque garantito il libero transito  nelle  condizioni  di  massimo
sbandamento  dovuto  al  carico squilibrato con un incremento di 0,20
rad (vedi anche articoli 3.18.13 e 3.19.6).
3.8.4.2 Fatto salvo quanto disposto dal D.P.R.  11  luglio  1980,  n.
753,  titolo III, in merito alla disciplina delle proprieta' laterali
alle  linee  funiviarie,  il  franco   di   un   qualsiasi   elemento
dell'impianto rispetto ad edifici o manufatti di qualunque specie non
appartenenti all'impianto medesimo, deve essere:
  -  non  minore  di  3  m  in  ogni direzione, rispetto ad edifici e
manufatti  accessibili  a  persone,  nonche'  a  qualsiasi   elemento
appartenente   ad  altro  impianto  di  trasporto  a  fune  finitimo,
considerato  nella  configurazione  di  massimo  ingombro   in   ogni
direzione;
  -  non  minore di 1 m lateralmente e di 2 m inferiormente, rispetto
ad edifici e manufatti non accessibili a persone; nel caso di  alberi
il predetto franco laterale deve essere non inferiore ad 1 m.
3.8.4.3  Le  distanze  minime  di  cui  all'articolo precedente vanno
valutate nelle condizioni di carico della  linea  piu'  gravose  agli
effetti delle distanze stesse, tenendo conto:
  -   degli   effetti   dinamici   come  convenzionalmente  stabilito
all'articolo 3.8.2.1;
  - dello sbandamento trasversale,  verso  l'ostacolo,  subito  dalla
campata  considerata  per  effetto del vento massimo di esercizio (v.
articolo 3.15.6.10), come indicato all'articolo 3.8.3.1;
  -  dell'inclinazione  trasversale  verso  l'ostacolo  assunta   dal
veicolo, come stabilito convenzionalmente all'articolo 3.8.4.1.
3.8.5 Franchi laterali in stazione
3.8.5.1.1.1  Nelle stazioni, dal lato esterno rispetto all'asse della
linea, per un'altezza di almeno 2 m e per tutta la loro lunghezza, il
franco minimo laterale, misurato in proiezione  orizzontale,  fra  il
veicolo, in assetto normale, e gli ostacoli fissi, deve risultare non
inferiore a 1,25 m.
3.8.5.2  Nelle  stazioni  di  seggiovia,  dal  lato  interno rispetto
all'asse della linea, per un'altezza di almeno 2  m,  il  valore  del
franco minimo, misurato in proiezione orizzontale, fra la seggiola in
assetto  normale,  e  gli  ostacoli  fissi  dell'impianto,  non  deve
risultare inferiore ai seguenti valori:
  1. 0,80 m per tutta la lunghezza della pista di accesso  precedente
la  banchina  di  imbarco,  alla  quale  gli  sciatori  accedono  con
traiettoria all'incirca parallela a quella dei veicoli;
  2. 1 m in corrispondenza delle banchine di imbarco  sia  di  pedoni
che di sciatori;
  3.  1,25  m  in corrispondenza della banchina di sbarco dei pedoni,
riducibili a 0,80 m nella banchina di sbarco degli sciatori;
  4. 1,25 m in corrispondenza della pista successiva alla banchina di
sbarco degli sciatori, con aumento progressivo da  ambo  i  lati,  in
maniera  da  consentire  ad  essi,  dopo lo sbarco, un allontanamento
senza interferenze reciproche;
  5. limitatamente ai tratti non adibiti al transito dei passeggeri e
percorsi dai veicoli scarichi, puo' essere contenuto entro il  valore
di 0,5 m adottando apposite guide che garantiscano il detto franco.
3.8.5.3  Nelle  stazioni  di impianti dotati di cabine, per il franco
laterale interno si adotta il valore  di  1,25  m  in  corrispondenza
delle  banchine  di  imbarco  e sbarco dei pedoni e, limitatamente ai
tratti non adibiti al transito dei passeggeri e percorsi dai  veicoli
scarichi,  il  valore  di  0,5  m  se  si adottano apposite guide che
garantiscano detto franco.
3.9 Altezza massima dal suolo
3.9.1 Negli impianti con veicoli aperti (seggiole e  cabine  scoperte
superiormente),  durante il moto a regime dell'impianto e con veicoli
scarichi uniformemente distribuiti, il punto piu' basso del  contorno
inferiore   dei  veicoli  deve  trovarsi,  rispetto  al  terreno  non
innevato, ad un'altezza normalmente  non  superiore  a  10  m.  Detto
valore  puo' essere elevato fino a 15 m per brevi tratti se ne deriva
un sensibile miglioramento del profilo  della  linea,  oppure  se  il
terreno  sottostante  l'impianto,  in  corrispondenza  delle  campate
interessate, e' raggiungibile, in  ogni  periodo  di  esercizio,  con
idonei  automezzi stabilmente disponibili in zona.  Detto valore puo'
essere ulteriormente elevato fino a 20  m  per  tratti  di  lunghezza
complessiva  tale  da  contenere  al  massimo  3 veicoli per ramo, in
presenza di depressioni locali del terreno e sempreche' ne derivi  un
effettivo miglioramento del profilo.
3.9.2  Negli  impianti  con  veicoli chiusi, durante il moto a regime
dell'impianto e con veicoli scarichi  uniformemente  distribuiti,  il
punto  piu'  basso  del contorno inferiore dei veicoli deve trovarsi,
rispetto al terreno  non  innevato,  ad  un'altezza  normalmente  non
superiore  a  15  m. Detto valore puo' essere elevato fino a 30 m per
brevi tratti, se ne deriva un  sensibile  miglioramento  del  profilo
della   linea   oppure  se  il  terreno  sottostante  l'impianto,  in
corrispondenza delle campate interessate, e'  raggiungibile  in  ogni
periodo  di esercizio con idonei automezzi stabilmente disponibili in
zona. Detto valore puo' essere ulteriormente elevato fino a 60 m  per
tratti  di  lunghezza  complessiva  tale  da  contenere  al massimo 3
veicoli per ramo, in presenza di depressioni  locali  del  terreno  e
sempreche' ne derivi un effettivo miglioramento del profilo.
3.9.3  Nella  valutazione delle altezze massime dei veicoli dal suolo
si deve tener conto delle pendenze trasversali del terreno.
3.10 Dispositivi di recupero ed evacuazione dei viaggiatori
3.10.1  Devono  essere   previste   una   dotazione   di   mezzi   ed
un'organizzazione  di  soccorso  atte, nel caso di arresto prolungato
dell'impianto, a ricondurre i viaggiatori presenti in linea in  luogo
sicuro  ed  in  un  lasso  di tempo non superiore a quanto di seguito
stabilito  e   computato   a   partire   dal   momento   dell'arresto
dell'impianto;  il  soccorso  puo'  essere effettuato con le seguenti
modalita':
  -  recupero  dei  veicoli,  utilizzando   uno   degli   azionamenti
disponibili  ovvero la gravita' (in tal caso v. articolo 3.13.17); la
durata di tale operazione deve essere inferiore  ad  1  ora  per  gli
impianti con veicoli aperti ed a 1,5 ore per gli impianti con veicoli
chiusi;
  -  evacuazione dei passeggeri per calata a terra; la durata di tale
operazione deve essere inferiore a 3 ore per gli impianti con veicoli
chiusi ed a 2 ore e mezza per gli impianti con veicoli aperti.
3.10.2 Per l'evacuazione dei passeggeri devono essere previste:
- per altezze dei veicoli dal suolo fino  a  6  m:  scale  metalliche
leggere, da agganciare ai veicoli in maniera che il viaggiatore possa
impegnarle agevolmente senza essere obbligato ad effettuare movimenti
difficili;
-  per  altezze dei veicoli dal suolo superiori a 6 m: attrezzature e
dispositivi per la calata al suolo del viaggiatore.
3.10.3 Le scale dovranno essere almeno  in  numero  non  inferiore  a
quello  delle  campate  nelle quali si prevede di effettuare recupero
dei viaggiatori con le scale stesse. Oltre  alle  scale  deve  essere
sempre  disponibile  un  sistema  atto  alla  calata  dei viaggiatori
inerti.
3.10.4 I dispositivi per la calata al suolo  dei  viaggiatori  devono
essere  di tipo facilmente manovrabile da un solo soccorritore, avere
caratteristiche costruttive tali da non richiedere la  partecipazione
attiva  dei  viaggiatori  e  devono  consentire  la calata a terra in
maniera  controllata  con  continuita'  e  senza  rischi  di   caduta
accidentale,   anche   in   presenza  di  movimenti  scoordinati  del
passeggero medesimo.
3.10.5 L'impianto  deve  essere  dotato  di  idonei  sistemi  perche'
l'agente  possa  agevolmente  raggiungere  i  veicoli fermi in linea;
detti sistemi debbono possedere i requisiti seguenti:
  1.  qualora  l'accesso  al  veicolo  dell'agente  che  effettua  il
soccorso   avvenga   partendo   direttamente  da  terra,  utilizzando
attrezzature ad azione esclusivamente manuale, queste  ultime  devono
essere   munite   di  idoneo  sistema  di  autoassicurazione  per  il
soccorritore e possono venir utilizzate unicamente nei  tratti  della
linea ove il franco verticale massimo non supera, di norma, i 20 m;
  2.  qualora  tali  sistemi  prevedano  un  carrello per il percorso
dell'agente che effettua il soccorso lungo la fune, esso deve  essere
facilmente  installabile  sulla  fune portante-traente utilizzando le
attrezzature permanenti previste sui sostegni e deve essere dotato di
una fune per l'agevole governo della sua corsa; inoltre:
   - o il carrello stesso e' dotato di freno, ad azione negativa  che
interviene nel caso di abbandono del suo comando manuale;
   -  oppure,  se  il  carrello  e'  privo di detto freno. la fune di
governo deve essere rinviata ad apposito punto fisso ed ivi dotata di
freno ad azione negativa: in  alternativa  il  carrello  puo'  essere
munito di una seconda fune per la quale va previsto un punto fisso di
ancoraggio.
3.10.6  I  dispositivi  di  evacuazione dei viaggiatori devono essere
applicabili facilmente, ed in sicurezza, al tipo di veicolo  adottato
(vedi  articolo  3.19.10),  e  la  loro  idoneita'  ed efficacia deve
risultare da specifiche prove pratiche.
3.10.7 Il  terreno  sottostante  l'impianto  deve  essere  facilmente
percorribile  a  piedi  o  reso  tale  con  adeguata sistemazione del
terreno; tale requisito non ricorre ove  sia  prevista  l'evacuazione
dei passeggeri mediante spostamento lungo la linea aerea.
3.10.8.  Per il pronto soccorso l'impianto deve essere attrezzato con
i seguenti mezzi:
  1.  se  in loco non esiste un'apposita organizzazione permanente di
persone  e  mezzi  per  il  trasporto  di  viaggiatori   infortunati,
l'impianto deve essere dotato di idonee attrezzature;
  2. le stazioni devono essere dotate di cassette di pronto soccorso;
  3.  nelle  stazioni  devono essere disponibili lampade portatili da
impiegare durante le operazioni di soccorso  nella  eventualita'  che
tali operazioni debbano protrarsi durante le ore serali.
3.11 Attraversamenti e parallelismi
3.11.1  Si ha attraversamento, superiore od inferiore, di un impianto
monofune con una qualsiasi delle opere indicate all'articolo  58  del
D.P.R.  n.  753/80,  quando  la proiezione verticale di uno qualunque
degli elementi costituenti l'opera  stessa,  considerando  l'impianto
nella  condizione di massimo ingombro e, se trattasi di elettrodotto,
nell'ipotesi di cui al punto 1.2.09 del  DM  LL.PP.  del  21.03.1988,
emanato  in  esecuzione  della legge 28.06.1986, n. 339, interseca le
funi o le strutture di linea  o  di  stazione  dell'impianto  stesso,
anche nel caso che risultino interposte strutture di protezione.
3.11.2  Si  ha parallelismo di un impianto monofune con una qualsiasi
delle opere indicate all'articolo 58 del D.P.R. 11  luglio  1980,  n.
753,  quando  tali opere si svolgono ad una distanza dagli organi sia
fissi che  mobili  dell'impianto,  considerati  nella  condizione  di
massimo ingombro laterale, inferiore a 6 m, o comunque tale da creare
interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio.
3.11.3  Negli  attraversamenti  superiori con sentieri, strade e aree
pubbliche o aperte al pubblico, l'altezza del contorno inferiore  dei
veicoli  sul  piano  stradale,  calcolata come indicato agli articoli
3.8.2.1 e 3.8.2.2, non deve essere inferiore a 3 m per i  sentieri  e
per  le  piste  da  sci  e  5  m  per le strade carrozzabili e, salvo
esistano limitazioni in altezza per l'accesso  dei  veicoli,  per  le
zone adibite a parcheggio. I rapporti fra i proprietari dell'impianto
e dell'opera attraversata, con esclusione di sentieri e piste da sci,
devono  venir  comunque  regolati  mediante apposita convenzione, che
potra' prevedere idonei sistemi di protezione  contro  la  caduta  di
oggetti   e  comprendere,  se  del  caso,  speciali  prescrizioni  di
esercizio  per  l'espletamento  delle  operazioni  di   manutenzione,
nonche' per l'eventuale recupero dei viaggiatori in linea.
3.11.4  Gli  attraversamenti  con  ferrovie, tramvie oppure con altri
servizi di trasporto funicolari  aerei  o  terrestri,  da  ammettersi
unicamente  in  caso  di  comprovate esigenze tecniche, devono essere
realizzati in maniera che non possano  insorgere  pericoli  reciproci
tra  i  due  servizi,  ne'  durante  l'esercizio,  ne'  a causa delle
operazioni di  manutenzione  o  di  soccorso,  avendo  riguardo,  tra
l'altro,  all'eventuale  caduta  di  oggetti.  Apposite convenzioni e
speciali prescrizioni di esercizio devono regolare i rapporti  tra  i
servizi  che  comunque  si  attraversano,  in  relazione  anche  alle
operazioni connesse con l'eventuale recupero dei viaggiatori in linea
e con la manutenzione degli impianti stessi.
3.11.5  Nei  casi  previsti all'articolo precedente, il franco minimo
verticale fra le funi ed i veicoli, oppure  fra  i  veicoli  dei  due
servizi  attraversantisi,  valutato nelle condizioni piu' sfavorevoli
per ciascuno  dei  servizi  stessi  e  tenendo  conto  degli  effetti
dinamici   come   stabilito   dalle   rispettive  norme  tecniche  di
costruzione, deve risultare non inferiore  83  m,  salvo  i  maggiori
franchi  eventualmente  richiesti  nei  confronti  dei  conduttori di
trazione elettrica Qualora  siano  previste  strutture  a  protezione
dell'impianto  sottostante  contro  la  caduta  di oggetti, il franco
minimo  fra  dette  strutture  ed  uno   qualsiasi   degli   elementi
costituenti  l'impianto sottostante, considerati nella posizione piu'
alta, tenuto anche conto degli  effetti  dinamici,  non  deve  essere
minore  di  1  m; mentre il franco minimo fra le strutture stesse e i
veicoli o le funi dell'impianto sovrastante, calcolato come  indicato
agi  articoli  3.8.2.1 e 3.8.2.2, deve essere non minore di 3 m; tale
valore e' riducibile a non meno di 2 m se dette strutture  sono  rese
inaccessibili ad estranei.
3.11.6   E'   comunque   vietato  l'attraversamento  superiore  e  il
parallelismo di una funivia monofune, anche con  l'interposizione  di
opere  di  protezione,  da  parte  di  palorci e funivie destinate al
trasporto privato.
3.11.7  Negli  attraversamenti  superiori,  inferiori  o  sotterranei
oppure  nei  parallelismi  con  linee elettriche devono osservarsi le
norme tecniche per la progettazione, la  costruzione  e  l'esecuzione
delle linee aeree elettriche esterne di cui alla legge 28.06.1986, n.
339.
3.11.8   Negli   attraversamenti   o   parallelismi   con   linee  di
telecomunicazione, escluse quelle in servizio  di  linee  elettriche,
con gasdotti o con tubazioni idrauliche, devono adottarsi, per quanto
applicabili, le prescrizioni tecniche vigenti per le ferrovie.
3.11.9  Nel  caso  di  parallelismo  fra  un  impianto regolato dalle
presenti norme ed altro impianto funicolare  aereo  o  terrestre,  di
qualunque  classe o categoria, il franco minimo laterale fra le parti
sia fisse  che  mobili,  misurato  in  proiezione  orizzontale,  deve
risultare  non  inferiore  a  3  m;  per la valutazione dell'ingombro
laterale delle funi e dei veicoli si assumono i criteri previsti agli
articoli 3.8.3 e 3.8.4.
3.11.10  Nel  caso  di  impianti  paralleli  utilizzanti  i  medesimi
sostegni  di  linea  la  distanza  tra  le funi dei rami interni deve
essere almeno pari al valore dell'intervia di ciascun impianto, cosi'
come determinata all'articolo 3.8.3.
3.12 Norme comuni alle stazioni
3.12.1 Le pulegge, motrice e di rinvio, della  fune  portante-traente
devono  avere un diametro, misurato in corrispondenza dell'asse della
stessa fune, non inferiore a 100 volte  il  diametro  nominale  della
medesima fune ed a 1200 volte il diametro dei fili che la compongono,
esclusi quelli d'anima.
3.12.2 Le gole delle pulegge interessate dalla fune portante- traente
devono essere provviste di robusti ed efficaci raschiaghiaccio.
3.12.3  Al  fine  di  contrastare  la  possibile  tendenza della fune
portante-traente a fuoriuscire dalla gola delle pulegge devono essere
garantiti i seguenti requisiti:
  1. la profondita' di gola, riferita  alla  superficie  di  appoggio
della  fune, non deve essere inferiore a 70 mm ed inoltre la predetta
gola deve  consentire  il  passaggio  del  morsetto  con  ragionevole
margine superiore ed inferiore;
  2.  i  tratti  di  fune  immediatamente  adiacenti  alle pulegge di
stazione  devono  essere  praticamente  orizzontali   e   delimitati,
rispetto  alle stesse pulegge, da un rullo ovvero da una rulliera non
oscillante trasversalmente avente funzione di guida.
3.12.4 Le pulegge  interessate  dalla  fune  portante-traente  devono
essere  in  grado,  per  propria  costruzione  e  per mezzo di idonei
dispositivi, di impedire  lo  scarrucolamento  della  fune  portante-
traente  o  di  raccogliere  la  medesima eventualmente scarrucolata,
nell'ipotesi  contemplata  all'articolo  successivo,  o  a  causa  di
rotazione della morsa per mancanza della sospensione del veicolo.
3.12.5  Per  gli  accoppiamenti fra le pulegge interessate dalla fune
portante-traente con i  rispettivi  alberi  o  perni,  devono  essere
adottate  soluzioni  costruttive tali da consentire che le pulegge di
cui trattasi possano mantenere, entro  limiti  ammissibili,  il  loro
corretto  assetto  normale  anche nel caso di cedimento di uno o piu'
cuscinetti. L'ammissibilita'  della  massima  inclinazione  che  puo'
essere  assunta  dal  piano  medio delle pulegge suddette (contenente
l'asse della fune portante-traente),  rispetto  all'assetto  normale,
deve  essere  giustificata  in  relazione alla soluzione adottata per
tali dispositivi, avuto  riguardo  agli  articoli  3.12.3  e  3.12.4.
Devono comunque essere previsti dispositivi elettrici, opportunamente
posizionati,    atti    ad   arrestare   automaticamente   l'impianto
nell'eventualita' che venga a modificarsi l'assetto delle pulegge.
3.12.6 Se le pulegge interessate  dalla  fune  portante-traente  sono
sopportate  da  alberi sollecitati a flessione rotante, devono essere
previsti dispositivi  o  strutture,  opportunamente  dimensionati  ed
idoneamente  ancorati  ad apposite strutture di stazione, in grado di
trattenere le pulegge stesse  nell'ipotesi  di  rottura  o  cedimento
dell'albero.  Tali  dispositivi o strutture non sono richiesti quando
la puleggia motrice e' sopportata da un sistema sdoppiato, costituito
da un elemento cavo fisso, destinato a  resistere  esclusivamente  al
tiro  dell'anello  trattivo,  e  da  un elemento ruotante destinato a
trasmettere il solo momento torcente.
3.12.7 I  cuscinetti  a  rotolamento  dei  supporti  per  le  pulegge
interessate  dalla  fune  portante-traente devono essere dimensionati
per un carico convenzionale non inferiore a quello massimo  che  puo'
verificarsi  durante il servizio a regime, nonche' per una durata non
inferiore a 50000 ore di funzionamento con tale carico convenzionale.
3.12.8  Negli  impianti dotati di pulegge sospese (ossia calettate su
supporti a sbalzo sporgenti verso il basso)  interessate  dalla  fune
portante-traente,  devono  essere adottate soluzioni costruttive atte
ad impedire lo sfilamento (caduta) delle pulegge medesime,  anche  in
caso  di allentamento di uno dei due dispositivi di bloccaggio ovvero
di rottura dei cuscinetti.
3.12.9 Nelle stazioni devono essere disposti,  nelle  posizioni  piu'
opportune  per essere prontamente manovrati dal personale, comandi di
arresto della marcia dell'impianto e, quando necessario  in  funzione
del tipo di servizio, anche comandi di rallentamento.
3.12.10  I  locali  per  gli agenti che presidiano le Stazioni devono
essere chiusi e dotati di buona visibilita' della stazione a  partire
dalle  zone  di  accesso  e  deflusso  fino a quelle di avanstazione,
nonche' almeno della prima parte della linea.
3.12.11 Almeno una delle stazioni, preferibilmente la  motrice,  deve
essere  provvista  di  dispositivo  per  indicare  con continuita' la
velocita' del vento e, se necessario la direzione;  tale  dispositivo
deve  fornire  una  segnalazione  di  allarme  quando la velocita' si
approssima al  valore  massimo  ammesso  per  l'esercizio  normale  e
determinare  l'arresto dell'impianto quando detta velocita' supera il
valore massimo consentito (vedi articolo 3.15.6.10).
3.12.12 Almeno una delle stazioni deve essere  dotata  di  apparecchi
installati  in  maniera stabile per potersi collegare, direttamente o
indirettamente, con la rete telefonica pubblica.
3.12.13 Le stazioni devono essere provviste di ganci, di  dispositivi
di  messa  in  tiro  e  di  manovra  delle  funi  nonche'  di  idonee
attrezzature   per   consentire,   in   condizioni   di    sicurezza,
l'effettuazione delle operazioni di manutenzione e controllo da parte
del  personale.  Ciascun  gancio,  dispositivo od attrezzatura dovra'
essere  contraddistinto  con  l'indicazione  della  portata   massima
ammissibile.
3.12.14  Nella realizzazione delle strutture devono essere utilizzati
materiali  non  combustibili;  solo  per  le  strutture   civili   di
contenimento  e'  ammissibile  l'uso del legno, massiccio o lamellare
incollato,  purche'  dimostri  resistenza  al  fuoco  di  classe  non
inferiore  a  R30, valutata in conformita' alla norma UNI CN-VF 9504;
il  materiale  isolante  termo-acustico  deve  possedere  classe   di
reazione  al fuoco, ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984,
e successive modificazioni ed integrazioni,  non  inferiore  a  1  se
esposto  (in vista), e non superiore a 2 se non esposto (non in vista
- schermato da materiale non combustibile).
Nelle  stazioni  il  carico d'incendio deve comunque essere tenuto il
piu'  basso  possibile,  compatibilmente  con  le  esigenze  tecnico-
funzionali  dell'impianto;  deve  essere  particolarmente  curata  la
tenuta dei dispositivi che utilizzano olii idraulici ed altri liquidi
infiammabili;  i  rivestimenti  antisdruciolo  a   pavimento   devono
possedere  classe di reazione al fuoco non superiore a 2; le stazioni
devono comunque essere dotate  di  congruo  numero  di  estintori  di
incendio  pertatili,  aventi  capacita'  estinguente  non inferiore a
21A-144BC.
Se sono  presenti  attivita'  comprese  nell'elenco  delle  attivita'
soggette  al  certificato  di  prevenzione  degli  incendi  di cui al
decreto ministeriale del - 16 febbraio 1982, n.  818,  devono  essere
espletati  gli  adempimenti  di  prevenzione  previsti dalla legge n.
966/65 e dal DPR n. 577/82. Eventuali locali adiacenti alle stazioni,
non pertinenti al servizio funiviario e che siano classificabili come
aree a "maggior  rischio  di  incendio",  ai  sensi  della  normativa
antincendio,  sono  da  compartimentare  con  strutture resistenti al
fuoco di classe non inferiore a R120.
3.12.15 Piste - Banchine - Avanstazioni.
3.12.15.1 La pista e la banchina sono definite nel seguente modo:
  - "Pista": il tracciato realizzato mediante terreno  opportunamente
preparato,  anche  innevato,  destinato  ad  individuare  i  percorsi
obbligati dei viaggiatori per l'accesso alle banchine d'imbarco e per
l'allontanamento da quelle di  sbarco;  le  piste  di  accesso  e  di
allontanamento  dalle  banchine,  per  i viaggiatori ordinari, devono
praticamente essere orizzontali; se la loro pendenza supera il +/-10%
devono essere previste scale a gradini.
  - "Banchina d'imbarco e di sbarco": i tratti in  piano  orizzontale
chiaramente  individuati  e  specificamente  destinati all'imbarco ed
allo sbarco dei viaggiatori ed in corrispondenza dei quali i  veicoli
transitano   con   traiettoria   orizzontale  e,  per  le  seggiovie,
rettilinea, e parallela all'asse dell'impianto.
3.12.15.2 La banchina di  imbarco  e  di  sbarco  per  i  viaggiatori
ordinari  deve  essere posizionata nel tratto compreso fra l'asse del
rullo o della rulliera di guida all'imbocco nella puleggia, motrice o
di rinvio, e l'asse del primo rullo della rulliera di avanstazione  e
presentare i seguenti requisiti:
  1.  avere  una  lunghezza  "l", in metri, non inferiore ai seguenti
valori, da determinare in funzione della  velocita'  massima  ammessa
per l'impianto nel caso di trasporto di viaggiatori ordinari, "v", in
m/s:
   - 1 = 4 v, per gli impianti a seggiole monoposto e biposto;
   - 1 = 6 v, per gli impianti a cabine monoposto e seggiole triposto
e quadriposto;
   - 1 = 7 v, per gli impianti a cabine biposto;
  2.  estendersi  in larghezza oltre la fascia d'ingombro del veicolo
per un'ampiezza almeno pari al valore del franco laterale minimo  (v.
articolo 3.8.5.2).
Gli  ostacoli  fissi  e  le  strutture  delle stazioni che delimitano
lateralmente le banchine verso l'interno devono essere opportunamente
raccordati, in maniera da non presentare  spigoli  od  asperita'  che
possono presentare pericoli per i viaggiatori e/o per il personale.
3.12.15.3  Nelle  seggiovie,  la banchina d'imbarco per i viaggiatori
con gli sci ai piedi, oltre a rispettare i  requisiti  di  cui  sopra
deve:
  1.  avere inizio nel tratto successivo al rullo od alla rulliera di
imbocco nella  puleggia,  motrice  o  di  rinvio,  e  presentare  una
lunghezza di almeno 2,5 m;
  2.  negli  impianti ove l'intervallo di tempo intercorrente tra due
successivi passaggi  dei  veicoli  sia  inferiore  a  quanto  fissato
nell'articolo 3.7.4.1, essere preceduta da una pista disposta in asse
all'impianto   e  avente  pendenza  determinata  tenuto  conto  della
distanza fra i cancelli di accesso degli  sciatori  ed  il  punto  di
imbarco   stabilito   sulla   banchina,  da  evidenziare  con  chiara
segnalazione.
3.12.15.4 Nelle seggiovie, la banchina di sbarco  per  i  viaggiatori
con gli sci al piedi deve possedere i requisiti fissati agli articoli
precedenti e, inoltre, i seguenti:
  1. essere preceduta, nel senso del moto, da un tratto in ascesa con
pendenza non superiore al 20- 30%;
  2.  essere  seguita,  sempre  nel  senso  del moto, da una pista di
allontanamento dalla stazione avente lunghezza non inferiore a  circa
8  metri  e  pendenza,  in  discesa, di circa il 20-25% in assenza di
neve, a sua volta seguita  da  un  piano  pressoche'  orizzontale  di
ampiezza correlata al possibile percorso successivo degli sciatori;
  3.  avere  lunghezza  almeno  pari  a  1,5  v (ove v rappresenta la
velocita' dell'impianto in m/s) con un minimo di  2,5  m  e  comunque
terminare  1,5  v  prima  del  punto  di imbocco della fune portante-
traente nella gola  della  puleggia:  essa  deve  essere  chiaramente
individuabile mediante segnalazione permanente;
   4. essere dotata, se posta immediatamente prima della puleggia, di
un   dispositivo   atto   a   provocare   automaticamente   l'arresto
dell'impianto nel caso che una seggiola sia ancora occupata al di la'
della banchina; il  dispositivo  deve  essere  ubicato  in  posizione
opportuna  affinche'  detta  seggiola si arresti in una posizione che
garantisca il franco inferiore limitato come in banchina.
3.12.15.5  Le  piste,  le  banchine  nonche'  la  posizione   che   i
viaggiatori   devono   assumere   su   queste  ultime  devono  essere
chiaramente segnalate in maniera permanente. Opportune recinzioni  ed
idonee  protezioni  devono  inoltre  impedire  che  il pubblico ed il
personale dell'impianto possano accidentalmente venire a contatto con
apparecchiature  meccaniche,  con  equipaggiamenti  elettrici  e,  in
generale, con organi o dispositivi suscettibili di provocare pericoli
per le persone o per la sicurezza dell'esercizio.
3.12.15.6  Anteriormente  alle  stazioni,  verso  la linea nella zona
adiacente alle banchine,  quando  il  franco  verticale  dal  terreno
valutato  dal  piano  di  stazione,  supera  il valore di 1,5 m, deve
essere  prevista  un'idonea  protezione,   atta   ad   attenuare   le
conseguenze di eventuali cadute, avente lunghezza non inferiore a 3 m
e  larghezza  almeno  pari  alla  luce  non  protetta dagli eventuali
parapetti; detta  protezione, che puo' essere costituita da  rete  di
robustezza  adeguata  o  da  sistemi  equivalenti,  non deve comunque
presentare parti pericolose in caso d'urto, e deve essere posizionata
ad una altezza compresa tra 1 m  e  3  m  al  di  sotto  del  profilo
inferiore  del  veicolo  carico, compatibilmente con la necessita' di
impedire la collisione con il terreno sottostante in caso  di  caduta
di persone.
3.12.15.7 Nelle seggiovie valgono inoltre le seguenti condizioni:
  1.  la  lunghezza  della protezione di cui all'articolo precedente,
sul lato dei veicoli utilizzabili dai viaggiatori, deve essere almeno
pari al tratto percorso dal veicolo in 5 s; in tale  tratto  la  rete
deve  esser posizionata in modo da impedire l'eventuale impigliamento
con gli sci;
  2. il cartello monitore, per l'apertura in arrivo della  sbarra  di
chiusura  della  seggiola dovra' essere posizionato in corrispondenza
dell'inizio, verso la linea, della citata rete di protezione, o  dove
il franco verticale dal terreno diventa minore di 1,5 m;
  3. l'andamento della fune portante-traente, nel tratto di linea che
precede  la  banchina di sbarco, deve essere tale da consentire a chi
si trova sulla seggiola in arrivo,  la  visibilita'  del  punto    di
sbarco per un tempo non inferiore a 5 s.
3.12.16 Disposizioni particolari per le cabinovie.
3.12.16.1   Nelle   cabinovie   dotate  di  dispositivi  di  chiusura
automatica delle porte valgono le seguenti condizioni:
  - l'avvenuta chiusura  ed  il  successivo  bloccaggio  delle  porte
devono  essere  controllati  mediante  idonei dispositivi in grado di
arrestare  l'impianto  nell'eventualita'  che   dette   manovre   non
risultino  tempestivamente  attuate.  Il  piano della banchina andra'
prolungato con un tratto, normalmente inaccessibile ed opportunamente
protetto, di lunghezza pari allo spazio necessario per  arrestare  il
veicolo interessato, incrementato di 1,5 m;
  -  deve  essere  prevista un'idonea protezione (sagoma di controllo
geometrico) che arresti l'impianto entro il tratto di  cui  al  comma
precedente,   nell'ipotesi  di  sporgenze  anomale  dalla  porta  del
veicolo.
3.12.16.2 Nel caso che la manovra di chiusura  delle  cabine  avvenga
manualmente:
  -  il  piano della banchina deve essere prolungato con un tratto di
lunghezza opportuna, tale  da  comprendere  lo  spazio  percorso  dal
veicolo  durante  la  manovra  di chiusura ed il successivo eventuale
arresto nel caso di non corretta esecuzione della manovra;
  - deve essere prevista un'idonea protezione  (sagoma  di  controllo
geometrico)  che  arresti  l'impianto entro il tratto di cui al comma
precedente,  nell'ipotesi  di  sporgenze  anomale  dalla  porta   del
veicolo.
3.13 Stazione motrice
3.13.1  Il  motore  principale  deve,  di  norma, essere elettrico ed
alimentato  da  apposito  azionamento;  qualora   sia   prevista   la
variazione continua della velocita', l'avviamento ed il rallentamento
dell'impianto  devono  poter  essere  regolati  automaticamente,  con
accelerazione (positiva  e  negativa)  opportunamente  prefissata  ed
indipendente dalle condizioni di carico della linea.
3.13.2  La  potenza continuativa del motore principale e del relativo
azionamento deve essere determinata con ampio margine, in  base  alla
massima   velocita'  di  regime  ed  alla  coppia  motrice  richiesta
dall'impianto, nelle piu' sfavorevoli condizioni  con  prevalenza  di
carico  sia  in  salita  che  in  discesa;  inoltre la coppia massima
erogata dal  motore  deve  essere  tale  da  consentire  l'avviamento
dell'impianto nelle predette condizioni e con accelerazione di valore
non inferiore a quella indicata all'articolo 3.5.2.3.
3.13.3   Le  prestazioni  del  motore  di  recupero  e  del  relativo
azionamento  devono  consentire  di  avviare  e  mantenere  in   moto
l'impianto  ad  una  velocita'  non  inferiore a 0,5 m/s per tutto il
tempo necessario al completo ricovero  dei  viaggiatori,  nelle  piu'
sfavorevoli  condizioni con prevalenza di carico sia in salita che in
discesa; detto motore  ed  il  relativo  azionamento  devono  inoltre
consentire  di rimettere in moto l'impianto in un tempo non superiore
a 15 minuti primi da quando si manifesti la necessita'.
3.13.4  Le  prestazioni   dell'azionamento   di   riserva,   di   cui
all'articolo  18.6  del Regolamento Generale, devono corrispondere ai
requisiti richiesti per quello principale,  fatto  salvo  per  quanto
riguarda  il  valore  della  velocita' massima, che comunque non deve
essere inferiore alla meta' di quella massima di  esercizio  ottenuta
col  motore  principale;  detto  motore  deve  inoltre  consentire di
rimettere in moto l'impianto in un tempo non superiore  a  15  minuti
primi da quando si manifesti la necessita'.
3.13.5  I  motori  ed  i  relativi  azionamenti  devono essere atti a
funzionare correttamente in ogni condizione ambientale  prevista  per
l'installazione;  il posto di manovra non deve venir disturbato dalla
eccessiva rumorosita' dei motori e dell'argano  durante  il  servizio
normale.
3.13.6  Quando  venga  adottato  un  motore  termico con trasmissione
meccanica, idrostatica od idrodinamica, tale  motore  deve  essere  a
ciclo Diesel, di tipo industriale ed a non elevato numero di giri; la
sua    potenza    continuativa,    dichiarata   dal   costruttore   e
convenzionalmente ridotta in relazione alla quota  di  installazione,
deve  risultare non interiore a quella calcolata per l'impianto a re-
gime e nelle condizioni piu' sfavorevoli. In tali condizioni, ma  con
prevalenza  di  carico  in  discesa,  il motore termico e la relativa
trasmissione  devono  altresi'  essere  in  grado  di  mantenere   la
prefissata  velocita',  senza che essa tenda ad aumentare. Inoltre la
coppia massima allo spunto, dichiarata dal costruttore, ma  anch'essa
ridotta   convenzionalmente   come  prima  indicato,  deve  garantire
l'avviamento   dell'impianto   nelle   suddette    condizioni    piu'
sfavorevoli, ma con prevalenza di carico in salita.
3.13.7  Quando  per un azionamento venga adottata una trasmissione di
tipo idrostatico, accoppiata ad un motore elettrico o  ad  un  motore
termico,  la  regolazione  della  velocita'  deve  essere  manuale  e
continua, tanto in trazione quanto in recupero,  da  zero  al  valore
massimo  prefissato;  in  particolare, per l'azionamento di recupero,
deve  essere  previsto  un  comando  manuale,  per  quanto  possibile
diretto,  agente  sull'apparecchiatura idrostatica per la regolazione
della  sua  velocita';  la  coppia   massima   deve   garantire   sia
l'avviamento  dell'impianto nelle condizioni piu' sfavorevoli, ma con
prevalenza  di  carico  in  salita,  sia  l'arresto  nelle   predette
condizioni, ma con prevalenza di carico in discesa; tale coppia deve,
inoltre, poter mantenere fermo l'impianto in queste ultime condizioni
anche se per un limitato periodo di tempo.
3.13.8  L'azionamento  provvisto  di  motore termico con trasmissione
meccanica diretta deve essere dotato di apposito dispositivo  che,  a
seguito   di   comando   di   arresto   dell'impianto,  lo  distacchi
automaticamente dalla trasmissione contemporaneamente  all'intervento
del freno di servizio.
3.13.9  Gli  impianti  di  cui  all'articolo  18.4,  2 capoverso, del
Regolamento  Generale,  possono  essere  esonerati  dall'obbligo   di
installare  il  motore  di  recupero  sempreche' risultino verificate
contemporaneamente le seguenti condizioni:
  1. l'impianto non sia destinato alle finalita' di cui  all'articolo
18.6 del Regolamento Generale;
  2. il numero dei veicoli per ramo non sia superiore a 30;
  3.  l'impianto non presenti una lunghezza inclinata superiore a 500
m;
  4. l'impianto non sorga in zona impervia o  soggetta  a  condizioni
climatiche  particolarmente  difficili  ed  il terreno sottostante la
linea sia interamente percorribile con mezzi meccanici;
  5. l'evacuazione possa essere effettuata  prevalentemente  a  mezzo
scale.
3.13.10  Il  motore  di  recupero  deve,  di  norma, essere dotato di
trasmissione indipendente da quella principale ed agente direttamente
sulla puleggia motrice; a quanto sopra si puo' derogare nei casi  nei
quali  ricorrano  le  condizioni contemplate all'articolo precedente,
ove il numero di  veicoli  per    ramo  e  la  lunghezza  di  cui  al
precedente articolo 3.13.9 si intendono raddoppiati.
3.13.11  Gli  azionamenti principali, di recupero e di riserva devono
consentire, con manovra semplice e rapida, l'inversione del senso  di
marcia.
3.13.12  Il dispositivo a forza centrifuga, di cui all'articolo 18.15
del Regolamento Generale, a protezione contro l'eccesso di  velocita'
dell'impianto,  deve intervenire per un valore di velocita' superiore
alla piu' elevata tra quelle di esercizio consentite,  ma  minore  al
120% della medesima.
3.13.13  Tutti  gli  azionamenti,  ai  fini  dell'articolo  18.10 del
Regolamento Generale, devono possedere dispositivi di  protezione  ad
azione  istantanea  atti ad arrestare l'impianto automaticamente, per
un valore di coppia superiore a  quella  richiesta  nelle  condizioni
piu'  gravose  di esercizio, sia in moto di regime che di avviamento,
ma inferiore al 120% delle medesime; l'azionamento di  recupero  puo'
essere  dotato  di  un unico livello di protezione. A quanto sopra si
puo' derogare, ai sensi dell'articolo 18.10 del Regolamento Generale,
nel caso di motori termici a trasmissione meccanica  diretta,  per  i
quali  dovra'  essere  evitato  il  sovradimensionamento della coppia
motrice.
3.13.14 L'argano principale e  quello  eventuale  di  riserva  devono
essere  dotati  dei  due  seguenti  sistemi  di  frenatura meccanica,
ciascuno capace di determinare, nelle condizioni piu' sfavorevoli  di
carico  trascinante,  un valore di decelerazione media, valutata come
rapporto fra il quadrato della velocita' posseduta  dall'impianto  ed
il doppio dello spazio di arresto, non inferiore a 0,3 m/s2:
  1.  freno  di  servizio  meccanico,  di  norma  agente su un organo
diverso dalla puleggia motrice, il quale deve intervenire:
   - automaticamente nel caso di  intervento  di  uno  qualsiasi  dei
dispositivi di protezione dell'impianto;
   -  manualmente  per  intervento  del  personale sui dispositivi di
comando per l'arresto;
  2. freno di emergenza, agente direttamente sulla puleggia  motrice,
il quale deve intervenire:
   -  automaticamente  nel caso di intervento della protezione contro
l'eccesso di velocita' di  cui  all'articolo  3.13.12,  nel  caso  di
intervento  del  dispositivo  di  controllo  della  continuita' della
trasmissione del moto alla puleggia  motrice,  nonche'  nel  caso  di
intervento di eventuali altre protezioni con comando elettrico;
   -  manualmente  per  intervento  del  personale sui dispositivi di
comando  per  l'arresto  e  per  comando  moderabile   che   consenta
l'applicazione graduale dello sforzo di serraggio disponibile.
3.13.15 L'azione frenante del freno di servizio puo' avvenire secondo
una delle seguenti modalita':
  1.  nel  caso  che la graduazione dell'azione frenante del freno di
servizio   avvenga   per   differenziazione   in   successivi   stadi
("intervento differenziato"), detta graduazione deve essere asservita
a   dispositivo   che   rilevi   il   valore   della  coppia  erogata
dall'azionamento  se  in  corrente  continua,  ovvero  a  dispositivo
wattmetrico se l'azionamento e' in corrente alternata;
  2.  nel  caso  che  il  freno  di  servizio  attui, sia per comando
automatico che manuale, un'azione frenante modulata in modo continuo,
al fine di  ottenere  una  decelerazione  di  valore  medio  costante
indipendentemente   dalle   condizioni   di   carico   della   linea,
("intervento modulato"), la decelerazione prodotta da tale freno deve
essere controllata con continuita' in modo che, ove si verifichi  una
mancata  o  non  corretta decelerazione, venga provocato l'intervento
del freno di emergenza.
3.13.16 I freni  di  servizio  e  di  emergenza  devono  possedere  i
seguenti requisiti:
 1.  devono  essere  del  tipo  ad  azione  negativa,  attuata da una
sorgente di energia potenziale, costituita da contrappeso,  da  molle
lavoranti  in  compressione o sistemi equivalenti, nei quali comunque
deve essere trascurabile l'effetto delle forze di inerzia erogate dai
dispositivi medesimi;
  2. gli elementi che applicano lo sforzo di frenatura all'organo  in
movimento devono essere del tipo autoequilibrato;
    3.  devono  essere previsti dispositivi che consentano l'apertura
controllata del freno anche in caso di avaria di  uno  qualsiasi  dei
componenti che attuano normalmente l'apertura;
  4.  devono  essere  completamente  indipendenti  tra  loro, sia per
quanto riguarda le  apparecchiature  elettromeccaniche,  che  per  le
sorgenti  di  energia  potenziale (se azionato da sistemi idraulici o
pneumatici, devono essere indipendenti anche i serbatoi), in  maniera
che un'avaria o qualsiasi disfunzione a qualunque componente dell'uno
non  possa  impedire  il  corretto  funzionamento  dell'altro;  dette
apparecchiature o sorgenti devono essere altresi' separate da  quelle
eventualmente destinate ad altre funzioni;
  5.  lo  stato  di  apertura  e  di  chiusura,  nonche' le modalita'
dell'intervento nel caso di differenziazione  o  modulazione,  devono
essere segnalati sul banco di manovra;
  6.  deve  essere possibile una sufficiente regolazione dello sforzo
frenante  massimo,   per   adeguarlo   alle   caratteristiche   reali
dell'impianto  affinche', nelle condizioni piu' sfavorevoli di carico
in salita l'erogazione istantanea dell'energia potenziale  accumulata
non determini decelerazioni che possano risultare pericolose, a causa
delle  conseguenti  oscillazioni della linea, per i viaggiatori o per
la  stabilita'  della  fune  portante-traente  sui  propri   appoggi;
comunque  il valore di tale decelerazione, valutato convenzionalmente
come indicato al precedente punto  3.13.14,  non  deve  superare,  di
norma, i 2 m/s2.
3.13.17 L'azione frenante moderabile manualmente, di cui all'articolo
18.12 del Regolamento Generale, deve essere realizzabile dal posto di
manovra  o dal posto di lavoro in pedana; per i freni modulabili cio'
puo' essere attuato anche per via elettrica.  Nel  caso  in  cui  sia
previsto il recupero dei veicoli in linea per gravita' (vedi articolo
3.10.1),  l'azione  frenante  moderabile  deve  essere  realizzata da
autonomo  sistema frenante, agente sulla puleggia motrice, ampiamente
regolabile  per  via  meccanica  ed  eventualmente  anche  ad  azione
positiva.
3.13.18  Uno  dei comandi del freno di emergenza, di cui all'articolo
18.16 del Regolamento Generale, deve poter determinare l'intervento a
scatto con comando meccanico manuale.
3.13.19 Il dispositivo a forza centrifuga  mosso  direttamente  dalla
puleggia  motrice  per  l'intervento automatico a scatto del freno di
emergenza deve essere costituito da un sistema  di  comando  tale  da
rendere necessaria apposita operazione di ripristino meccanico.
3.13.20  Ove,  ai sensi dell'articolo 18.12 del Regolamento Generale,
l'azionamento principale  o  di  riserva  sia  previsto  quale  primo
elemento  di rallentamento, a seguito di comando automatico o manuale
di  arresto,  l'azionamento  deve  poter  garantire   i   valori   di
decelerazione  di  cui all'articolo 3.13.14. ed il rallentamento deve
essere controllato con continuita'.
3.13.21 I  dispositivi  attuatori  elettromeccanici  che  determinano
l'intervento  a  scatto  del freno di emergenza, devono essere doppi,
con disposizione in parallelo e possibilita' di verifica separata  di
efficienza.
3.13.22  Le  apparecchiature  idrauliche per il comando dei due freni
devono possedere i seguenti requisiti:
  .1 le vie di aspirazione del fluido devono essere  dotate  ciascuna
di apposito filtro con indicatore di intasamento;
  2. non sono ammessi filtri sulle tubazioni allo scarico;
  3.  ove  sulle  tubazioni  di  scarico  siano necessarie valvole di
contropressione, esse devono essere duplicate per ciascuno scarico  e
disposte in parallelo;
  4.  per  il  freno  di  emergenza devono essere previste una via di
scarico diretta,  completamente  libera,  per  il  comando  a  scatto
manuale   meccanico   descritto   all'articolo  3.13.18  ed  una  per
l'intervento del dispositivo a forza centrifuga di  cui  all'articolo
3.13.12.
3.13.23  Le  apparecchiature pneumatiche per il comando dei due freni
devono possedere i seguenti requisiti:
  1. le vie di aspirazione e  mandata  dal  serbatoio  devono  essere
dotate di dispositivo per l'eliminazione dell'umidita';
  2.  le  elettrovalvole  di  comando  diretto del freno di emergenza
devono  essere  doppie,  con  disposizione   in   parallelo   e   con
possibilita' separata di verifica dell'efficienza.
3.13.24  Le  parti  della  puleggia  motrice sulle quali agiscono gli
elementi frenanti, per caratteristiche  costruttive  o  per  adeguati
ripari, non devono poter essere imbrattate da lubrificanti o grasso e
comunque devono essere protette da ghiaccio, neve o pioggia.
3.14 Dispositivi di tensione
3.14.1   L'escursione   disponibile  del  carrello  tenditore,  delle
eventuali parti mobili e del contrappeso, deve essere almeno  pari  a
quella determinata come risultante:
  1.   dello   spostamento  massimo  derivante  dalla  variazione  di
lunghezza di ogni ramo di fune tra le condizioni di linea con tutti i
veicoli scarichi e quelle con i veicoli carichi;
  2. del  maggiore  degli  spostamenti  dovuto  allo  sviluppo  delle
catenarie  tra  le  condizioni  di  linea a fune nuda e quelle che si
verificano nelle fasi di caricamento dei veicoli, fino a quella con i
veicoli a pieno carico convenzionale su un ramo o su ambedue i rami a
seconda  del  tipo  di  esercizio  previsto,  avuto   riguardo   alle
deformazioni elastiche della medesima;
  3.  dello  spostamento  dipendente  dalla  variazione  di lunghezza
subita  da  ogni  ramo  di  fune  per  effetto  di   una   variazione
convenzionale di temperatura di 50C;
  4.  di  un margine di sicurezza, convenzionalmente fissato in 0,5 m
per ogni 1000 m di lunghezza dell'impianto.
3.14.2 Quando i dispositivi di tensione sono  provvisti  di  apposito
arganello  per  la regolazione della lunghezza della fune tenditrice,
di cui all'articolo 3.14.6, lo spostamento di  cui  al  punto  2  del
precedente articolo va commisurato ad una variazione convenzionale di
temperatura di 30C.
3.14.3  Il  carrello tenditore, che porta la puleggia di rinvio della
fune portante-traente o la puleggia motrice, deve  essere  realizzato
in  maniera da ridurre al minimo le resistenze d'attrito e da evitare
pericoli di impuntamento;  all'uopo  le  ruote  del  carrello  devono
essere  provviste di idonei dispositivi antisvio ed essere montate su
cuscinetti a rotolamento.  Quando  il  carrello  tenditore  porta  la
puleggia motrice esso deve essere provvisto di ruote di guida ad asse
verticale, pure montate con cuscinetti a rotolamento, per contrastare
la coppia di reazione ai momenti motore e frenante.
3.14.4  Il  vano  entro  il  quale  puo' scorrere il contrappeso deve
essere accessibile  solo  al  personale;  sistemazioni  completamente
all'aperto  del  contrappeso  possono essere ammesse a condizione che
vengano comunque  adottati  idonei  provvedimenti  per  garantire  la
costanza   della   tensione   applicata,  la  libera  escursione  del
contrappeso e l'ispezionabilita' delle funi tenditrici, dei  relativi
attacchi  e  delle  strutture  di  supporto, nonche' per garantire la
protezione da possibili manomissioni. L'accesso al pozzo deve  essere
recintato e realizzato mediante scala fissa.
3.14.5  La  posizione del contrappeso e quella del carrello tenditore
devono essere individuabili in ogni momento  su  scala  graduata.  Il
carrello tenditore deve essere dotato di finecorsa meccanici, nonche'
di  dispositivi per l'arresto dell'impianto del tipo a ripristino lo-
cale, ovvero a segnalazione permanente del loro intervento, ubicati a
conveniente distanza dai finecorsa meccanici per un opportuno margine
di  sicurezza  che  tenga  anche conto di possibili effetti dinamici.
Analoghi dispositivi di arresto devono essere previsti anche  per  il
contrappeso  sia  dell'anello  della  fune portante-traente che delle
funi dei circuiti di linea.
3.14.6 Per variare la lunghezza della fune  tenditrice,  puo'  essere
interposto,  fra  carrello di tensione e contrappeso, un arganello di
regolazione, che  deve  essere  provvisto  di  trasmissione  di  tipo
irreversibile,  nonche' di dispositivo autobloccante per la sicurezza
della manovra e di dispositivo di blocco del tamburo  dell'arganello.
Quando  la  fune  tenditrice viene completamente svolta, l'attacco al
tamburo deve comunque rispondere ai  requisiti  di  cui  all'articolo
3.4.2.
3.14.7 Sistema idraulico per la messa in tensione della fune
3.14.7.1  Qualora  la  tensione  della  fune  portante-traente  venga
realizzata mediante dispositivi idraulici atti  a  mantenerla  in  un
determinato intervallo (v. articolo 3.3.1), si dovranno rispettare le
disposizioni  di  cui  ai punti che seguono; del citato intervallo di
variabilita' della tensione si deve tener opportunamente conto  nella
verifica  dell'aderenza  della  fune  nella  puleggia  motrice, nelle
verifiche del cilindro di cui al successivo punto  9,  nonche'  nelle
verifiche   di  stabilita'  della  fune  sulle  rulliere  di  cui  al
successivo punto 16; per ogni altra verifica richiesta dalla presente
norma, ove non diversamente  indicato,  si  tiene  conto  del  valore
nominale della tensione.
3.14.7.2  Gli  attacchi  del  cilindro  e  del pistone o del relativo
stelo, sia alle strutture fisse della stazione  di  tensione  che  al
carrello  tenditore,  devono essere realizzati in modo da non indurre
apprezzabili sollecitazioni di flessione nel dispositivo di tensione,
nel cilindro e nello stelo  del  pistone;  inoltre  le  superfici  di
accoppiamento  fra  cilindro  e pistone, nonche' fra cilindro e stelo
del pistone stesso, devono avere lunghezza commisurata alle modalita'
di lavoro ed alla corsa prevista per il dispositivo, in  maniera  che
il  pistone  risulti sempre perfettamente guidato nel cilindro, senza
pericoli di impuntamenti, anche nei tratti finali della corsa.
3.14.7.3 La corsa totale  del  pistone  deve  comprendere  almeno  un
tratto  finale,  non  utilizzabile  come  corsa  utile in relazione a
quanto stabilito al successivo punto 14,  dotato  di  idoneo  sistema
strozzatore  del  deflusso  dell'olio,  in  maniera  da attenuare gli
effetti di eventuali urti nel moto relativo fra  pistone  e  cilindro
che  possono  essere  provocati  da  variazioni  del tiro dell'anello
trattivo.
3.14.7.4 Il circuito idraulico deve essere alimentato da  un  sistema
in  grado  di  mantenere  la  pressione del fluido operatore entro un
prefissato intervallo di variabilita' rispetto  al  valore  nominale,
avuto   riguardo   di   quanto  stabilito  al  punto  successivo;  il
dimensionamento del sistema deve assicurare una velocita' del pistone
rispetto al cilindro di almeno 5 mm/s, a meno che il tipo di impianto
non richieda una velocita' maggiore.
3.14.7.5 L'azione esercitata dal tenditore deve essere controllata da
due  diversi dispositivi, destinati l'uno a rilevare la pressione nel
cilindro  e  l'altro  la  tensione  applicata  all'anello   trattivo;
appositi  strumenti  devono  consentire la lettura continua delle due
grandezze rilevate. Detti sistemi  di  controllo  devono  determinare
l'arresto  dell'impianto quando la pressione o la tensione escono dal
predeterminato intervallo di controllo, il quale  non  puo'  comunque
superare  del +/-10% il valore nominale della tensione; e' escluso da
tale campo l'errore massimo degli strumenti di misura e controllo che
non deve comunque superare il +/-2% a fondo scala.
3.14.7.6 Il circuito  idraulico  deve  possedere  un  dispositivo  di
protezione,  valvola  di  sicurezza,  atto  a limitare la pressione a
valori non superiori  del  20%  rispetto  a  quello  nominale;  detta
valvola  di  sicurezza  deve  essere  posizionata  in  modo  da poter
controllare in ogni condizione  la  pressione  nel  cilindro  e  deve
essere  dotata  di  scarico indipendente con sezione commisurata alla
portata del sistema di alimentazione. La  sua  taratura  deve  essere
sigillata per impedire manomissioni e risultare controllabile.
3.14.7.7  All'uscita del cilindro, quale primo organo della tubazione
di mandata e scarico, deve essere previsto un  dispositivo  ("valvola
paracadute")  alto  ad intervenire quando la velocita' di scorrimento
del pistone nel cilindro supera il triplo della velocita' di  cui  al
precedente  punto  4,  interrompendo il flusso dell'olio; nel sistema
deve essere previsto un dispositivo per provare l'efficienza di  tale
valvola.
3.14.7.8  Il  sistema  deve  essere  dotato  di pompa per la ricarica
manuale  del  circuito  idraulico  e  di  appositi  filtri  posti  in
aspirazione  o  mandata,  i quali devono essere dotati di dispositivo
per il controllo dell'intasamento; i filtri posti allo scarico, oltre
al predetto controllo, devono essere dotati di by-pass.
3.14.7.9 Il cilindro deve essere verificato  per  il  valore  massimo
della  pressione  consentito  dal  campo  di  variazione  di  cui  al
precedente punto  5.  In  tali  condizioni  il  grado  di  sicurezza,
rispetto  al  carico  unitario  di snervamento del materiale non deve
risultare inferiore 3.
3.14.7.10  Il  cilindro  del  dispositivo   tenditore   deve   essere
sottoposto,  in  officina  ed a cura del costruttore, ad una prova di
resistenza allo scoppio, assoggettandolo ad una pressione  di  valore
non inferiore a 2 volte quella nominale. L'intero sistema costituente
il  dispositivo  tenditore deve essere sottoposto, sull'impianto ed a
cura  del  direttore  dei   lavori,   ad   una   prova   di   tenuta,
assoggettandolo  ad una pressione di valore non inferiore a 1,5 volte
quella nominale e verificando che  non  si  riscontrino  trafilamenti
apprezzabili;  le  modalita'  di realizzazione per quest'ultima prova
devono essere tali da non  ingenerare  comunque  sovratensioni  nella
fune portante-traente.
3.14.7.11  Nel  caso  che  il  dispositivo  tenditore  comprenda  due
cilindri alimentati in parallelo idraulico,  ciascuno  di  essi  deve
essere  provvisto di un proprio sistema di controllo come indicato al
punto 5; inoltre, le strutture di  supporto  e  quelle  del  carrello
tenditore devono essere dimensionate considerando anche l'ipotesi che
uno  dei  due  cilindri sia grippato; in tale ipotesi, tuttavia, puo'
ammettersi per le  strutture  suddette  un  grado  di  sicurezza  non
inferiore  a  1,5  rispetto  al  carico  unitario  di snervamento del
materiale.
3.14.7.12 L'escursione disponibile  del  carrello  di  tensione  deve
essere  convenientemente  ampia  e  comunque  non  inferiore a quella
definita all'articolo 3.14.1; la corsa del carrello  deve  essere  in
ogni  caso  limitata  da  propri finecorsa meccanici ed elettrici (v.
articolo 3.14.5), indipendenti da quelli che controllano la corsa del
pistone di cui al successivo punto 14.
3.14.7.13 La corsa utile del pistone nel cilindro deve essere  almeno
pari  a quella richiesta per il carrello di tensione. In alternativa,
per consentire al carrello di  tensione  l'utilizzazione  dell'intera
escursione  disponibile,  l'ancoraggio del dispositivo tenditore alle
strutture fisse deve essere spostabile con facilita', in tempi  brevi
ed  in  sicurezza;  in  tal  caso  la  corsa  totale  del pistone nel
cilindro, qualunque sia il punto di ancoraggio,  deve  essere  almeno
pari alla risultante:
  1.   dello   spostamento  massimo  derivante  dalla  variazione  di
lunghezza subita da ogni ramo  della  fune  portante-traente  fra  la
condizione  di  linea  completamente  scarica  e  quella  con tutti i
veicoli in linea a pieno carico convenzionale (v. articolo  3.19.12),
avuto  riguardo  alle  variazioni  della  configurazione della fune e
delle deformazioni elastiche della medesima, tenuto conto  del  campo
di variazione della tensione previsto al precedente punto 5;
  2.   della   corsa   dovuta   alla  variazione  della  temperatura,
considerando una variazione complessiva di almeno 30C;
  3. dell'ulteriore  tratto  finale  di  ammortizzazione  di  cui  al
precedente punto 3;
  4.  della  lunghezza  pari  ad  un'equidistanza tra i vari punti di
ancoraggio.
3.14.7.14 Circa la corsa utile del pistone all'interno del tratto che
non contiene l'ammortizzazione finale si deve:
  1. installare gli interruttori di finecorsa, posti a non meno di 10
cm dall'estremita' di tale tratto, il cui intervento deve determinare
l'arresto dell'impianto;
  2. prevedere nel progetto dell'impianto il tratto  nel  quale  puo'
trovarsi  la  parte  mobile  del  sistema  di  tensione all'inizio di
ciascun giorno e con impianto predisposto al  servizio,  al  fine  di
garantire  sufficiente  corsa,  anteriore e posteriore, senza che nel
corso della giornata il sistema possa andare a fine corsa  meccanica,
in  conseguenza  degli  spostamenti di cui al precedente punto 13 ove
peraltro la variazione  complessiva  della  temperatura  puo'  essere
assunta pari ad almeno 15C.
3.14.7.15  Deve  essere  disposta  una  scala graduata ad indicazione
della corsa utile del pistone nel cilindro.
3.14.7.16 I carichi minimi sia sulle  rulliere  che  sui  rulli  sono
valutati  assumendo  le  seguenti  condizioni  di tensione della fune
portante-traente:
  1. per i sostegni sopracorda: in corrispondenza del  valore  minimo
nel campo di variazione;
  2.  per i sostegni sottocorda: in corrispondenza del valore massimo
nel campo di variazione;
  3. per i sostegni di ritenuta: in corrispondenza del valore  minimo
nel campo di variazione.
3.14.7.17  Al  fine di poter assicurare il ritorno nelle stazioni dei
viaggiatori con impianto, nel caso di perdita di tenuta del  sistema,
con  conseguente andata a finecorsa meccanico del pistone e riduzione
della tensione della fune portante-traente oltre il limite  inferiore
del campo di tolleranza, deve essere verificato:
  1.  il permanere, assumendo per il coefficiente di attrito tra fune
portante-traente e gola della puleggia motrice  il  valore  di  0,22,
dell'aderenza  della  fune  portante-traente  sulla  puleggia motrice
nelle piu' gravose condizioni di carico  e  considerando  inoltre  la
piu' sfavorevole delle seguenti fasi:
   -  avviamento  con  carico  in  salita  e  con  accelerazione  non
inferiore a 0,1 m/s2;
   - frenatura in discesa con decelerazione non inferiore a 0,5 m/s2;
  2. il permanere del contatto tra fune e  rulliere  di  ritenuta  in
qualunque  condizione  di carico della linea, tenendo altresi' conto,
per l'avviamento di una accelerazione di 0,1 m/s2 e, per l'arresto in
discesa, di una decelerazione di 0,5 m/s2;
  3. il permanere di un franco minimo verticale non inferiore ad 1  m
tra  i  veicoli  e  terreno  normalmente innevato, od altri eventuali
ostacoli sottostanti, considerando le condizioni  di  carico  a  tali
effetti  piu'  gravose,  e  tenendo conto di una possibile variazione
dinamica della freccia statica, valutata come  previsto  all'articolo
3.8.2.1.
3.15   Stabilita'  e  sicurezza  delle  strutture  e  degli  elementi
costitutivi dell'impianto.
3.15.1 Definizioni e generalita'.
3.15.1.1  Agli  effetti  delle  presenti  norme   ed   in   relazione
all'articolo  5,  3  comma del decreto Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 753, le opere civili comprendono:
  - le fondazioni delle stazioni, dei sostegni di linea e delle altre
opere  d'arte  eventualmente  da  realizzare lungo la linea, anche al
fine di consolidamento dei terreni interessanti le fondazioni;
  - le strutture fisse di stazione  e  di  linea  che  sopportano  le
coperture,   gli  organi  meccanici,  i  componenti  strutturali  che
movimentano e/o guidano le funi,  nonche'  i  carichi  derivanti  dai
veicoli, dagli operatori e dai viaggiatori;
  -  le strutture e gli elementi costruttivi e di servizio installati
in maniera permanente, in stazione ed in linea, per le ispezioni e la
manutenzione.