IL DIRIGENTE GENERALE DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1964 n. 1541 e gli aggiornamenti successivi, recante norme per la costruzione e l'esercizio di funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione per le Funicolari aeree e terrestri con il voto n. 18 del 12 dicembre 1996; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400, che disciplina, mediante norme generali, la costruzione e l'esercizio delle funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 24 aprile 1998; Ritenuta la necessita' di adeguare le norme per la costruzione e l'esercizio di funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli; Espletata la procedura di informazione in ottemperanza degli obblighi posti dall'articolo 12 della direttiva 83/189/CEE; Adotta le seguenti "Prescrizioni Tecniche speciali per le funivie con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli": PARTE 1 OGGETTO E SCOPO DELLE PRESCRIZIONI 1.1.1 Le presenti Prescrizioni Tecniche Speciali (che verranno di seguito chiamate per brevita' P.T.S.) si applicano alle funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e veicoli permanentemente collegati alla fune portante-traente previste al comma 1.1 lettera c) dell'articolo 1 del vigente Regolamento Generale per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone di seguito chiamato per brevita' Regolamento Generale. 1.1.2 Le presenti P.T.S. si applicano agli impianti nuovi ed alle varianti costruttive di quelli esistenti, cosi' come definite dal comma 2 del decreto ministeriale n. 23 del 2/1/85 (G.U. n. 26 del 31.01.85), di seguito indicato come decreto ministeriale 23/85. 1.1.3 Scopo delle P.T.S. e' quello di costituire una rielaborazione organica della preesistente normativa, aggiornata allo standard costruttivo italiano determinato dal progresso tecnico verificatosi nel settore delle funicolari aeree e terrestri in servizio destinate al trasporto di persone nonche' ai criteri adottati dalle normative CEN in via di completamento; tali P.T.S. vanno, pertanto, considerate come un "testo unico" che riassume ed annulla tutte le precedenti disposizioni emanate in materia, tranne quelle espressamente richiamate nel testo. 1.1.4 Il progetto, la costruzione e l'esercizio degli impianti in argomento eseguiti secondo: - il Regolamento Generale, nonche' le presenti P.T.S.; - le P.T.S. relative alle parti elettriche degli impianti funiviari emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento Trasporti Terrestri (che verra' in seguito indicato come D.T.T.) in esecuzione dell'articolo 6.2 del Regolamento Generale; - per quanto non contenuto nelle citate P.T.S., le norme generali e particolari vigenti ufficialmente per le costruzioni, le macchine, i collegamenti, i materiali, i componenti e gli impianti elettrici; - gli insegnamenti ed i principi delle opere di ingegneria; - le altre disposizioni emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, nonche' dal D.T.T. per le parti elettriche; possono essere ritenuti sufficienti a far presumere la realizzazione e la gestione degli impianti "a regola d'arte", per garantire la sicurezza delle persone e dei beni contro i pericoli ed i danni che possono derivare dall'esercizio degli stessi nelle condizioni ragionevolmente prevedibili, poiche' nessuna norma per quanto accuratamente studiata puo' garantire in modo assoluto la sicurezza sopra citata. 1.1.5 Alle P.T.S. non potranno essere accordate deroghe se non in via del tutto eccezionale, sempreche' il progettista ne giustifichi la assoluta necessita' e dimostri che non possono derivarne riduzioni del livello di sicurezza. 1.1.6 Soluzioni tecniche innovative potranno essere ammesse, purche' il progettista dimostri che il livello di sicurezza offerto non e' inferiore a quello desumibile dalle P.T.S., fornendo anche, ove ritenuto necessario dal progettista stesso o dall'Autorita' di vigilanza, i dati di una probante sperimentazione. Per soluzioni in- novative gia' eventualmente realizzate all'estero, la predetta sperimentazione potra' avvalersi dell'acquisizione di tutte le esperienze e le informazioni relative all'esercizio gia' svolto. 1.1.7 Potranno essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una norma armonizzata, ovvero conformi a specifiche nazionali dei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio Economico Europeo, qualora dette specifiche garantiscano, per i singoli componenti dell'impianto e comunque per l'insieme dell'impianto funiviario, un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal presente Decreto. Tale equivalenza sara' accertata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. 1.2 Documentazione tecnica. 1.2.1 Al fine di un preventivo giudizio sull'ammissibilita' di un impianto o di una speciale soluzione tipologica, puo' essere presentato il solo progetto preliminare (di massima) ai sensi dell'articolo 4 del Reg. Gen.; tale progetto deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali delle opere nonche' il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire; l'eventuale giudizio favorevole non comporta il rilascio dell'approvazione o del nulla osta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11/7/1980 n. 753, di seguito indicato come D.P.R. N. 753/80. 1.2.2 Il progetto preliminare (di massima) deve essere composto dai seguenti elaborati tecnici progressivamente numerati nel seguente ordine: 1) relazione tecnica generale illustrativa della scelta delle soluzioni prospettate e contenente la descrizione delle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche, eventualmente speciali, dell'opera da realizzare; nella relazione si fara' riferimento alla rispondenza alle norme in vigore ovvero si formulera' giustificata richiesta di deroga; 2) planimetria e profilo lungitudinale, nelle scale idonee alla formulazione del giudizio; 3) disegni di insieme quotati, anche schematici, delle stazioni e delle opere di linea, ed eventualmente di dettaglio per componenti specifici, atti ad illustrare le particolarita' dell'impianto ovvero di speciali soluzioni proposte; 4) il calcolo delle configurazioni delle funi, la loro verifica, nonche' il calcolo dei parametri fondamentali per la determinazione della velocita' e delle prestazioni e limiti di impiego nonche' delle eventuali specifiche caratteristiche di funzionamento che caratterizzano l'impianto o le particolari soluzioni proposte; 5) il programma per le operazioni di soccorso; 6) l'elenco degli eventuali attraversamenti con gli elementi per la formulazione del giudizio di ammissibilita'; 7) la documentazione relativa alle indagini effettuate in via preliminare, da un organismo pubblico o privato specializzato in materia, per accertare che la zona del terreno interessato, ai funi della stabilita' delle opere e della sicurezza dell'esercizio sia, per caratteristiche naturali o per opere artificiali, immune dal pericolo di frane o valanghe. 1.2.3 Il progetto definitivo (generale) deve individuare compiutamente l'opera nelle sue linee generali e negli elementi costitutivi, deve illustrarne le caratteristiche funzionali e le prestazioni in relazione alle esigenze da soddisfare e deve evidenziare tutte le caratteristiche significative ed i principi seguiti per garantire la sicurezza dell'esercizio; a tale fine esso deve essere composto dai seguenti elaborati tecnici progressivamente numerati nel seguente ordine: 1) relazione tecnica generale riferita all'intero impianto, riportante anche in forma schematica le sue caratteristiche principali ed illustrante le specifiche costruttive ed i limiti di impiego dei suoi elementi costitutivi in relazione alle prestazioni previste; ove ricorra la necessita' si fara' esplicitamente menzione, a richiesta, di eventuali deroghe da giustificare con idonea documentazione da produrre separatamente; la relazione deve comprendere, altresi', l'elenco dei materiali con le specificazioni impegnative delle loro caratteristiche nonche' l'indicazione della o delle ditte costruttrici con la dimostrazione della loro capacita' tecnica; 2) dichiarazione del progettista in cui si attesta che, ai sensi del Regolamento Generale, il progetto e' stato redatto seguendo: - le prescrizioni del Regolamento Generale, nonche' le presenti P.T.S.; - le P.T.S. relative alle parti elettriche degli impianti funiviari emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - D.T.T. in esecuzione dell'articolo 6.2 del Regolamento Generale; - per quanto non contenuto nelle citate P.T.S. le norme generali e particolari vigenti ufficialmente per le costruzioni, le macchine, i collegamenti, i materiali, i componenti e gli impianti elettrici; - gli insegnamenti ed i principi delle opere di ingegneria; - le altre disposizioni emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - D.T.T., per le parti elettriche; 3) corografia in scala non minore di 1:25.000 della zona interessata dall'impianto, con l'indicazione del tracciato o degli eventuali altri impianti limitrofi; 4) elenco degli attraversamenti (strade, impianti a fune, elettrodotti ecc.) con la relativa documentazione tecnica; 5) due profili longitudinali della linea rilevati sull'asse dell'impianto, uno in scala 1:5.000 e l'altro in scala 1:500; su quest'ultimo profilo deve essere indicato anche l'andamento trasversale del terreno mediante rilievo dei punti situati tre metri a destra e tre metri a sinistra dell'asse dell'impianto e debbono essere riportate, per le singole campate, le configurazioni della fune portante-traente atte a determinare sia i franchi minimi che le altezze massime dei veicoli dal suolo; il profilo in scala 1:500 deve essere completato con le quote riferite al livello del mare e firmato dall'ingegnere o dal geometra che ne ha effettuato il rilevamento e che, pertanto, se ne assume la piena responsabilita'; detto profilo deve essere altresi' controfirmato dal progettista; 6) rappresentazione schematica in scala opportuna delle stazioni, con indicazione dei dispositivi di alimentazione, azionamento, trazione, frenatura e tensione del veicolo e dei sostegni di linea; 7) calcoli relativi alla configurazione delle funi, nelle condizioni piu' significative, e relative verifiche; 8) documentazione relativa alle indagini effettuate in via preliminare, per accertare che la zona del terreno interessata, ai fin della stabilita' delle opere e della sicurezza dell'esercizio, sia - per caratteristiche naturali o opere artificiali - immune dal pericolo di frane o valanghe; a tal fine deve essere prevista la documentazione seguente: 8-1) relazione geologica e geotecnica con la dimostrazione, ai sensi della legge 2.2.1964, n. 74, e delle relative norme tecniche emanate dal Ministero dei LL.PP., della stabilita' dei terreni interessati dall'impianto e, in particolare, delle fondazioni delle stazioni, dei sostegni e delle altre eventuali opere di linea, rispetto tanto alle azioni trasmesse dall'impianto stesso quanto a quelle derivanti dalla natura e dalla consistenza dei terreni, nonche' da eventi di natura geologica od idrogeologica tenuto conto, quando ricorra il caso, di eventuali azioni sismiche; 8-2) relazione del progettista, basata su documenti rilasciati da un organismo pubblico o da professionista specializzato in materia, attestante che il tracciato dell'impianto e, in particolare, le zone ove verranno ubicate le stazioni, i sostegni e le altre eventuali opere di linea sono immuni, per ubicazione naturale o per effetto di idonee opere di protezione, dai pericoli derivanti da frane o valanghe; 9) programma dettagliato per le operazioni di soccorso in linea comprendente i mezzi, i metodi ed i tempi per lo svolgimento delle operazioni con l'indicazione impegnativa delle eventuali organizzazioni che possono fornire il loro aiuto; 10) uno o piu' fascicoli illustranti in modo compiuto gli elementi costitutivi dell'impianto in relazione alle caratteristiche costruttive e di funzionamento, nonche' le relative verifiche a dimostrazione dei risultati finali dei calcoli di verifica, raffrontati con i limiti prescritti; 11) disegni principali e schemi funzionali, redatti in formato UNI A4 ovvero nA4, che devono riferirsi a: - disegni quotati delle strutture di stazione di linea e veicoli (in scala non minore di 1:100); - disegni quotati dei dispositivi e meccanismi importanti per la sicurezza delle persone e per la regolarita' dell'esercizio; - schemi funzionali dei circuiti pneumatici o idraulici dei sistemi frenanti e di tensione, ove esistano; - schemi funzionali dell'impianto elettrico riportanti anche il sistema di alimentazione a partire dal punto di presa dell'energia, redatti secondo le specifiche norme emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione; - ogni ulteriore elemento che il progettista ritenga utile per illustrare l'opera. 1.2.4 Il progetto esecutivo deve comprendere, oltre a quanto previsto al punto 1.2.3, gli elaborati necessari per l'effettiva realizzazione dell'opera, i calcoli di verifica dimensionale di tutte le strutture, nonche' i disegni di insieme e di dettaglio relativi. 1.2.5 La richiesta di eventuali deroghe alla normativa tecnica di sicurezza deve essere adeguatamente motivata, supportandola con idonea documentazione concernente l'esito favorevole di esperienze fatte su altri impianti, anche all'estero, o su modelli sperimentali a cura del costruttore, ovvero da soddisfacenti analisi teoriche. 1.2.6 Qualora nell'impianto sia prevista l'introduzione di tipologie costruttive, di soluzioni tecniche d'insieme o di parti componenti (meccaniche, elettriche, etc.) di nuova concezione, ovvero di tipo mai prima adottato nel territorio nazionale, il progettista stesso dovra' farne esplicita menzione, inserendo nel progetto definitivo uno specifico capitolo contenente i relativi elaborati illustrativi, con tutte le informazioni sull'esito di analoghe realizzazioni all'estero o sulle esperienze effettuate dal costruttore con modelli sperimentali, con i calcoli di verifica ed i disegni dei particolari costruttivi; per le apparecchiature elettriche dovranno essere inoltre presentati gli schemi funzionali delle singole apparecchiature con allegate "legenda" e relazioni illustrative. 1.2.7 Tutti gli elaborati relativi al progetto di una funivia, debbono essere redatti in lingua italiana e firmati dall'ingegnere progettista della funivia, controfirmati dall'esercente nonche' dal costruttore dell'impianto nel caso di progetto definitivo e di quello esecutivo; la documentazione relativa ai sottosistemi puo' essere firmata anche dagli eventuali progettisti specializzati che ne hanno curato la specifica progettazione. Il progettista della funivia e la ditta costruttrice dell'impianto devono documentare la competenza ed esperienza specifica nel settore dei trasporti funiviari. 1.3 Esame del progetto 1.3.1 Il progetto definitivo deve essere sottoposto all'esame del D.T.T. secondo le procedure appresso indicate e su di esso, se ritenuto meritevole, sara' espresso il nulla-osta nei riguardi della rispondenza alle norme tecniche di sicurezza per l'approvazione del progetto. Di norma, solo nel caso in cui siano previste caratteristiche innovative il D.T.T. estendera' il suo esame anche al progetto esecutivo (comprendente particolari costruttivi), limitatamente alla parte relativa alle suddette innovazioni, esaminando lo specifico capitolo richiesto al punto 1.2.6, sottoponendo se ritenuto necessario, i relativi elaborati al parere della Commissione F.A.T. 1.3.2 Il progetto esecutivo, da presentare ai competenti uffici del D.T.T. unitamente al progetto definitivo, e' di norma acquisito agli atti dei suddetti uffici senza alcun esame, qualora il progettista attesti, mediante dichiarazione formale: a) che i particolari costruttivi in esame sono identici a quelli installati in altri analoghi recenti impianti realizzati dallo stesso costruttore; nel caso vengano invece adottati elementi differenti, sempreche' le differenze siano di scarsa rilevanza, quanto meno sotto il profilo funzionale, ne dovra' essere dimostrata l'equivalenza; b) che comunque tali particolari, specialmente quelli contro la cui rottura non esistono, nell'impianto, efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori (articolo 6 Comma 4 del Regolamento Generale), sono stati progettati e dimensionati nel rispetto oltreche' delle specifiche norme tecniche in vigore per gli impianti funiviari, di tutti gli insegnamenti ed i principi dell'arte, nonche' delle norme ufficiali esistenti per altri settori, quando applicabili; c) che le prestazioni limite, in base alle quali sono stati progettati e dimensionati i ripetuti particolari, sono compatibili con quelle previste dall'impianto in esame. Resta comunque salva la facolta' del D.T.T. di sottoporre al proprio esame, sistematicamente od a campione, anche il progetto dei particolari costruttivi. 1.3.3 Nel caso di varianti ad impianti gia' in esercizio, da modificare od adeguare, gli interventi debbono essere descritti in apposita relazione, da inserire pure nel progetto definitivo, redatta e firmata dal Direttore di Esercizio che ne dia motivazione e giudizio di compatibilita' con l'impianto esistente. PARTE 2 PROCEDURE 2.1 Procedure 2.1.1 In merito alle procedure da seguire per il rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta ex articolo 3 del DPR n. 753/80, valgono i criteri di seguito indicati. I progetti degli impianti a fune, sia per la realizzazione di nuovi impianti che per l'esecuzione di varianti, sono redatti secondo quanto indicato nei precedenti articoli, devono essere presentati alle competenti Autorita' regionali e/o locali (nel numero di copie in bollo od in carta semplice da esse richiesto) e, per il tramite di esse all'Ufficio Speciale Impianti Fissi (di seguito indicato come USTIF) territorialmente competente, in tre copie, in carta semplice, ciascuna accompagnata da un dettagliato elenco degli elaborati e dei documenti costituenti il progetto; l'elenco e' datato e firmato dal legale rappresentante dell'azienda proponente e dal progettista. 2.1.2 Per gli impianti con caratteristiche rispondenti alla normativa tecnica prevista dal presente testo, gia' noti al competente USTIF e favorevolmente sperimentati e privi di elementi innovativi, l'istruttoria tecnica deve essere completata presso lo stesso USTIF, al quale devono essere presentate n. 3 copie del progetto definitivo piu' una copia del progetto esecutivo; una delle copie del progetto definitivo viene restituita, in caso di esito favorevole dell'istruttoria tecnica, con l'annotazione relativa al rilascio del nulla osta tecnico, ex articolo 3 DPR n. 753/80, alla competente autorita' regionale, l'altra deve essere inviata, per conoscenza, alla Unita' di Gestione dei Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi (di seguito indicata come Unita' T.I.F.). 2.1.3 Per gli impianti di cui al precedente articolo 2.1.2, ma che presentano parti innovative come precisato in 1.2.6, ovvero richieste di deroga alla normativa tecnica vigente, il rilascio finale del nulla-osta sul progetto definitivo rimane ancora nelle attribuzioni dell'USTIF territorialmente competente, che pero' deve provvedere ad inviare alla Unita' T.I.F. due copie del progetto, corredate del proprio parere sullo stesso. La Unita' T.I.F., dopo l'esame tecnico, in caso di esito favorevole restituira' una delle copie del progetto, con il proprio benestare per quanto attiene alle parti innovative o alle richieste di deroghe, all'USTIF che provvedera', a sua volta, a rilasciare il proprio nulla-osta sul progetto esecutivo alla competente autorita' regionale. 2.1.4 Per gli impianti di cui al precedente articolo 2.1.2, non noti all'USTIF territorialmente competente, vale la stessa procedura stabilita al precedente articolo 2.1.3, con la differenza che l'USTIF deve provvedere ad inviare alla Unita' T.I.F., oltre a due copie del progetto definitivo, anche una copia del progetto esecutivo, corredata dal proprio motivato parere sulla situazione geomorfologica del territorio. La Unita' T.I.F., dopo l'esame tecnico, in caso favorevole restituira' una copia del progetto, provvista del proprio benestare all'USTIF, che provvedera' a sua volta a rilasciare il proprio nulla osta sul progetto esecutivo alla competente autorita' regionale. 2.1.5 Resta salva la facolta' della Unita' T.I.F. di avocare al proprio esame i progetti degli impianti di nuova concezione, o notevolmente innovativi, o richiedenti molte deroghe ovvero che, per caratteristiche o problemi particolari, debbano essere esaminati direttamente dalla stessa Unita' T.I.F., chiedendo comunque all'USTIF di fornire il proprio parere sul progetto, in particolare sul tracciato. In tal caso vale la stessa procedura stabilita al precedente punto 1.3 PARTE 3 NORME DI PROGETTO E DI COSTRUZIONE 3.1 Tracciato e profilo della linea 3.1.1 La deviazione planimetrica massima della fune portante- traente, di cui all'articolo 7.2 del Regolamento Generale, viene fissata in 0,01 rad per ogni sostegno, sempreche' siano adottati necessari accorgimenti costruttivi atti a garantire condizioni di passaggio sulle rulliere con lo stesso livello di sicurezza previsto per quelle dei rimanenti sostegni non interessati alla deviazione. Deviazioni superiori a 0,01 rad, ma sempre limitate, possono essere consentite purche' siano adottati idonei provvedimenti da esaminare caso per caso. 3.1.2 La lunghezza del tracciato, ai fini di cui all'articolo 7.3. del Regolamento Generale ed ai soli effetti delle operazioni di soccorso, non deve poter consentire in linea, di norma, la presenza di piu' di 200 persone per impianti a veicoli monoposto, di 250 persone per impianti a veicoli biposto, di 300 persone per impianti a veicoli triposto, di 350 persone per impianti a veicoli quadriposto e di 500 persone per impianti a veicoli chiusi, ammettendo convenzionalmente che risultino le seguenti condizioni di carico: .1 per gli impianti utilizzati per il trasporto in unico senso: si considerano completamente occupati tutti i veicoli insistenti sul corrispondente ramo; .2 per gli impianti utilizzati per il trasporto nei due sensi: si considerano completamente occupati tutti i veicoli insistenti su un ramo e parzialmente occupati quelli dell'altro ramo secondo quanto previsto in progetto e riportato nel regolamento di esercizio. 3.1.3 Il dimensionamento degli elementi costitutivi dell'impianto deve considerare, di norma, l'occupazione massima convenzionale dei veicoli disposti su uno o ambedue i rami a seconda che il trasporto sia previsto in uno solo od in ambedue i sensi. 3.1.4 La pendenza massima della linea, con moto a regime e nelle ipotesi di carico dell'impianto piu' sfavorevoli, non deve superare il seguente valore: 100% riferito all'asse della fune, considerando convenzionalmente la massa del veicolo a pieno carico (v. articolo 3.19.12) uniformemente distribuita lungo la fune stessa. 3.1.5 La lunghezza delle campate deve essere scelta tenendo conto della tensione minima che puo' verificarsi al fine di limitare i fenomeni di oscillazione verticale della fune. La variazione dell'angolo formato con l'orizzontale dalla tangente all'asse della fune portante-traente in corrispondenza dei due appoggi di ciascuna campata, valutata come differenza fra i valori assunti da detto angolo nelle configurazioni, rispettivamente, con veicoli a pieno carico convenzionale (v. articolo 3.19.12) e con veicoli vuoti, non deve superare 0,15 rad; tale differenza va valutata assumendo convenzionalmente a valle della campata la tensione minima della fune e, per ambedue le condizioni di carico, le masse dei veicoli uniformemente distribuite lungo la stessa, in movimento a regime. 3.1.6 La distribuzione dei sostegni in linea, l'equidistanza dei veicoli, la tensione della fune e la velocita' dell'impianto devono essere tali da non determinare rilevanti oscillazioni longitudinali della fune e, in campata, variazioni di freccia disturbanti tanto per i viaggiatori, quanto per la stabilita' della fune sugli appoggi. 3.2 Funi 3.2.1 L'accettazione in opera di tutte le funi dell'impianto e' subordinata al favorevole esito del collaudo, ai sensi degli articoli 3.2.3 e 3.2.4, dell'esame a vista e, per la fune portante- traente, dell'esame magneto-induttivo. 3.2.2 Le funi tenditrici e/o di regolazione, quelle di segnalazione o telefoniche, nonche' quelle di sospensione dei conduttori di segnalazione o telefonici, devono essere, di norma, di tipo unificato. 3.2.3 Salvo quanto stabilito all'articolo 3.2.4 per le funi di tipo unificato, tutte le funi dell'impianto devono essere sottoposte a collaudo, presso un Laboratorio Ufficiale, con le modalita' stabilite nel decreto 21 giugno 1986 del Ministero dei Trasporti; il prelievo degli spezzoni per l'esecuzione delle verifiche e prove per l'accettazione e' effettuato dall'autorita' di sorveglianza, una volta accertato che le caratteristiche dichiarate dal fabbricante per la fune corrispondono a quelle previste nel progetto presentato per la costruzione dell'impianto, ovvero per la realizzazione di varianti. 3.2.4 Le funi di tipo unificato, prodotte in bobine e cordate con contrassegni ricorrenti particolari, tali da consentire, per qualsiasi spezzone, l'individuazione del fabbricante e della bobina di provenienza, possono essere destinate a diversi impianti, ovvero allo stesso impianto ma in tempi diversi. Per tali funi e' ammesso che le prove di collaudo vengano effettuate solo inizialmente e con riferimento all'intera bobina; le disposizioni per il prelievo dalla bobina, degli spezzoni di prova e dei tratti di fune destinati ai diversi impianti sono emanate dal D.T.T.: le prescrizioni per il collaudo e l'accettazione delle funi unificate sono indicate nelle relative tabelle di unificazione. Le bobine devono restare depositate presso il fabbricante della fune, ovvero presso ditte costruttrici di impianti a fune, che ne garantiscono comunque la buona conservazione. 3.3 Tensione delle funi 3.3.1 La tensione di ogni fune dell'impianto, salvo quanto riportato all'articolo 3.5.3, deve essere determinata di norma da un contrappeso o da un sistema idraulico (v. articolo 3.14.7) equivalente. Il sistema idraulico di tensione deve mantenere automaticamente la tensione della fune portante-traente entro limiti prefissati e la predetta tensione deve essere controllata in un intervallo minimo contenuto entro il +/- 10% del valore della tensione nominale. 3.3.2 Deroga alla disposizione di cui all'articolo precedente o l'adozione di sistemi diversi di tensione, possono essere concesse, sentita eventualmente la Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri. 3.3.3 La configurazione delle funi dei circuiti di linea o di quelle portanti i conduttori di tali circuiti deve risultare piu' alta di quella assunta dalla fune portante-traente in moto di regime e con veicoli scarichi nelle condizioni normali di esercizio; in caso contrario deve essere condotta la verifica della esistenza del franco minimo di 0,50 m in ogni direzione nelle condizioni di calcolo per l'intervia previste all'articolo 3.8.3.1; in ambedue i casi deve essere considerata la presenza del manicotto di ghiaccio di cui all'articolo 3.5.1. 3.4 Ancoraggi, attacchi di estremita' e impalmature 3.4.1 Gli attacchi di estremita' delle funi devono essere del tipo ad attrito su tamburo o, se ammessi, del tipo a redancia. 3.4.2 Negli attacchi a tamburo l'avvolgimento della fune deve essere realizzato con almeno tre spire complete; il capo libero deve essere bloccato da almeno due morsetti a piastra che abbiano lunghezza e forma tali da ripartire convenientemente sulla fune la pressione necessaria; il secondo morsetto deve essere montato in modo da segnalare l'eventuale scorrimento del primo. 3.4.3 Negli attacchi a redancia, non ammessi per le funi che sopportano direttamente il tiro dell'anello trattivo, i morsetti devono essere almeno in numero di tre; un terzo di essi, con arrotondamento all'intero superiore, deve essere comunque in grado di impedire lo scorrimento. Le redance devono avere un raggio di curvatura minimo, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, non inferiore a tre volte il diametro della fune stessa. 3.4.4 I rapporti tra il diametro delle pulegge di deviazione delle funi tenditrici e/o di regolazione, nonche' delle funi dei circuiti di linea, ovvero delle funi di supporto dei conduttori di tali circuiti, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, ed il diametro di queste e dei fili che le compongono, esclusi quelli d'anima dei trefoli, non devono essere minori di 40 e 500 rispettivamente. Tutte le pulegge interessate dalle predette funi devono avere profondita' di gola non inferiore al diametro della fune stessa; le pulegge di deviazione devono avere la gola rivestita con materiale cedevole ed essere montate su cuscinetti a rotolamento opportunamente lubrificabili. 3.4.5 Le pulegge di compensazione ed i tamburi su cui si avvolgono le funi tenditrici, nonche' i rulli di appoggio sui sostegni delle funi dei circuiti di linea, ovvero delle funi di supporto dei conduttori di tali circuiti, ed i relativi tamburi di ancoraggio, devono avere diametro, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, non minore di 15 volte quello della fune medesima. 3.4.6 L'impalmatura va realizzata secondo la procedura indicata nel DM 31.8.1937, n. 2672, con le seguenti dimensioni: - lunghezza totale: pari ad almeno 1500 volte il diametro della fune; - lunghezza tratto centrale, compreso fra i due nodi interni: pari ad almeno 500 diametri; lunghezza dei trefoli accecati: pari ad almeno 100 diametri; i trefoli accecati possono essere allungati fino a portarli a contatto tra loro; 3.4.7 Caratteristiche geometriche diverse possono costituire oggetto di deroga, previa presentazione di valide giustificazioni. 3.4.8 La distanza fra due eventuali impalmature contigue, di cui agli articoli 10.11 e 10.12 del Regolamento Generale, deve essere comunque tale da assicurare, fra gli estremi di esse, un tratto integro di lunghezza non inferiore a 3000 volte il diametro nominale della fune. 3.5 Sicurezza delle funi 3.5.1 Il grado di sicurezza, per funi nuove, deve risultare non inferiore ai valori seguenti: - per le funi portanti-traenti: 4,5; - per le funi tenditrici e di regolazione: 5,5; - per le funi dei circuiti di linea o portanti i conduttori di tali circuiti, se contrappesate: 3,5 prescindendo dall'eventuale formazione di manicotto di ghiaccio e 2,5 considerando convenzionalmente la presenza di un manicotto di ghiaccio di spessore pari a 12 mm. 3.5.2 Nel calcolo dello sforzo assiale totale massimo della fune portante-traente si deve tenere conto: 1. della forza peso dei veicoli a pieno carico convenzionale (v. articolo 3.19.12), considerata uniformemente distribuita lungo la fune; 2. delle resistenze d'attrito lungo la linea, determinate convenzionalmente assumendo uno sfarzo assiale pari al 3% del carico gravante su ciascuna rulliera se in fase di avviamento ed a regime, pari al 2% del predetto carico se in fase di frenatura; 3. delle forze d'inerzia in avviamento e in frenatura, determinate convenzionalmente assumendo una accelerazione in valore assoluto non inferiore a 0,6 m/s2 per la fase di frenatura e non inferiore, per la fase di avviamento, ad uno dei seguenti valori: - per azionamenti equipaggiati con motori elettrici a corrente continua: 0,2 m/s2; - per azionamenti equipaggiati con motori elettrici a corrente alternata: 0,4 m/s2; - per azionamenti equipaggiati con motori di tipo diverso da quelli indicati ai precedenti punti, possono essere ammessi valori diversi, ma comunque non superiori a 0,2 m/s2 quadri, in relazione alle caratteristiche dei motori stessi e delle relative trasmissioni. 3.5.3 Per le funi dei circuiti di linea, o portanti i conduttori di tali circuiti, se non contrappesate, si applicano i gradi di sicurezza e le modalita' di calcolo previsti per i conduttori dalle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne, di cui alla legge 28.06.1986, n. 339. Le funi portanti i cavi dei circuiti di linea, se ancorate alle estremita' di ciascuna campata, devono possedere sistemi di attacco tali che, nell'eventualita' di rottura delle stesse funi in corrispondenza di un attacco, si verifichi l'immediata interruzione del circuito di sicurezza di linea. 3.6 Sicurezza rispetto allo scorrimento della fune portante-traente nella puleggia motrice 3.6.1 L'aderenza necessaria per evitare lo scorrimento della fune portante-traente sulla puleggia motrice si intende assicurata quando e' soddisfatta la relazione: T/t = efa dove: - "T/t" e' il rapporto fra gli sforzi di trazione "T" nel ramo piu' teso e "t" nel ramo meno teso della fune, nelle condizioni piu' sfavorevoli per carico, avviamento e frenatura, sia in salita che in discesa, ed assumendo, convenzionalmente, per le accelerazioni e le resistenze di attrito, i valori fissati all'articolo 3.5.2; - "e" e' la base dei logaritmi naturali; - "alfa" in radianti e' l'angolo di avvolgimento della fune portante-traente sulla puleggia motrice; - "f" e' il coefficiente di attrito fra fune portante-traente e gola della puleggia motrice. 3.6.2 Per il coefficiente di attrito fra fune portante-traente e gola della puleggia motrice, rivestita con guarnizione in gomma o con altro materiale di analoghe caratteristiche di attrito, si assume convenzionalmente il valore 0,20. Valori piu' elevati possono essere ammessi solo per rivestimenti con materiali speciali, preventivamente sperimentati in applicazioni analoghe, tenendo comunque conto del margine di sicurezza di cui all'articolo 12 del Regolamento Generale. 3.7 Velocita' ed intervallo minimo tra i veicoli 3.7.1 Per garantire il sicuro e regolare svolgimento delle operazioni di imbarco e di sbarco, la velocita' dei veicoli deve essere adeguata alla categoria dei viaggiatori, alle modalita' di imbarco e di sbarco, al numero dei posti offerti da ogni singolo veicolo, alla massa oscillante ed alle altre caratteristiche proprie del veicolo stesso tese a limitare gli effetti d'urto. L'intervallo di tempo fra il passaggio di due veicoli consecutivi deve, inoltre, risultare sufficiente per consentire a ciascun viaggiatore di accedere agevolmente al punto d'imbarco alla partenza e di disimpegnarsi tempestivamente dal veicolo all'arrivo, raggiungendo rapidamente le aree non interessate dalle traiettorie dei veicoli. 3.7.2 Velocita' 3.7.2.1 Ai fini di quanto stabilito al precedente articolo 3.7.1, la velocita' di esercizio non deve superare i valori seguenti, salvo quanto disposto al successivo articolo 3.7.2.2: - 2 m/s per gli impianti a seggiole monoposto e biposto; - 1,5 m/s per gli impianti con cabine monoposto e biposto, nonche' per quelli a seggiole triposto e quadriposto completamente occupate; - quando nelle seggiole triposto e quadriposto siano resi utilizzabili solo i due posti esterni, la velocita' puo' essere elevata a 1,70 m/s. 3.7.2.2 Negli impianti destinati al trasporto di viaggiatori con gli sci ai piedi, a condizione che la velocita' sia variabile con continuita' in un campo sufficientemente esteso, la velocita' di esercizio puo' essere elevata ai valori seguenti: - 2,5 m/s per gli impianti a seggiole monoposto e biposto; - 2,3 m/s per gli impianti a seggiole triposto; - 2,2 m/s per gli impianti a seggiole quadriposto. 3.7.2.3 Per gli impianti destinati a sciatori esperti, i valori di cui all'articolo precedente possono essere aumentati fino a un massimo di 0,3 m/s subordinatamente alla presenza all'imbarco di un dispositivo, di lunghezza almeno pari a 11 m, atto a ridurre la velocita' relativa sciatore-seggiola "pedana mobile", ed a condizione che nella stazione di partenza, in posizione ben visibile per il pubblico, vengano collocati uno o piu' cartelli che avvertano gli sciatori sia della presenza della pedana mobile, sia dell'alta velocita' e che richiamino l'attenzione sull'esigenza di un conveniente addestramento per evitare danni a se stessi ed agli altri utenti; inoltre all'ingresso della pedana mobile deve essere disposto un idoneo sistema di regolazione dell'afflusso, "cancello". 3.7.3 Equidistanza 3.7.3.1 L'equidistanza minima tra i veicoli in linea deve essere non inferiore a 1,2 volte lo spazio di arresto determinato da ciascun freno, nelle condizioni piu' gravose di carico trascinante. 3.7.4 intervallo di tempo tra veicoli 3.7.4.1 L'intervallo minimo di tempo fra due veicoli consecutivi deve essere non inferiore ai seguenti valori, salvo quanto disposto al successivo articolo 3.7.4.2: - 5 s per gli impianti a seggiole monoposto; - 8 s per gli impianti a cabine monoposto ed a seggiole biposto; - 10 s per gli impianti a cabina biposto ed a seggiole triposto e quadriposto. 3.7.4.2 Negli impianti destinati al trasporto esclusivo di viaggiatori con gli sci ai piedi, sempreche' risulti soddisfatta la condizione fissata all'articolo 3.7.2.2, e siano previsti idonei cancelli di regolazione dell'accesso, l'intervallo di tempo intercorrente fra il passaggio di due veicoli consecutivi puo' essere ridotto ai valori seguenti: - 4 s per gli impianti a seggiole monoposto; - 6 s per gli impianti a seggiole biposto e triposto, se i viaggiatori possono accedere simultaneamente al veicolo; - 7 s per gli impianti a seggiole quadriposto, se i viaggiatori possono accedere simultaneamente al veicolo; detto valore puo' essere ridotto fino a 6 s purche', per gli impianti funzionanti con velocita' superiore a 2 m/s, venga adottata la pedana mobile di imbarco. 3.7.5 Trasporto promiscuo 3.7.5.1 Nelle seggiovie normalmente adibite a trasporto di viaggiatori con gli sci ai piedi, puo' essere consentito anche il trasporto di viaggiatori ordinari con le seguenti modalita': 1. la regolazione del flusso di viaggiatori ordinari, sia in entrata che in uscita, deve avvenire con piste distinte da quelle dei viaggiatori con gli sci ai piedi e realizzata mediante cancelli di accesso e piste completamente separate e ben individuabili da ciascuna categoria di utenti; 2. nelle fasi di imbarco e sbarco dei viaggiatori ordinari la velocita' dei relativi veicoli e l'intervallo di tempo fra i veicoli stessi devono essere pari, rispettivamente, ai valori limite di cui agli articoli 3.7.2.1 e 3.7.4.1. Il valore consentito per la velocita' puo' essere ottenuto anche con una riduzione temporanea della medesima; in tal caso l'arrivo del veicolo carico di viaggiatori ordinari nella stazione opposta, deve essere automaticamente segnalato all'agente di stazione, per la necessaria riduzione di velocita', con apposito segnale acustico. 3.8 Franchi minimi e intervia 3.8.1 Si definisce convenzionalmente assetto normale del veicolo quello assunto staticamente dal veicolo vuoto, per effetto della sola forza peso. 3.81 Franchi verticali in linea e nelle stazioni 3.8.2.1 In linea, salvo quanto stabilito al punto 3.11 per gli attraversamenti inferiori, durante il moto a regime dell'impianto e nelle condizioni di carico a tali effetti piu' sfavorevoli, i veicoli con il loro profilo inferiore devono presentare un franco minimo verticale non inferiore a 2 m rispetto al terreno o, comunque, agli ostacoli fissi sottostanti l'impianto stesso. Tale franco deve essere determinato tenendo conto della probabile altezza della neve secondo l'esperienza locale, considerando la tensione minima consentita dall'eventuale dispositivo di tensione idraulica, nonche' tenendo conto degli effetti dinamici; a tal fine le frecce statiche della fune portante-traente, calcolate nelle ipotesi di carico della linea piu' sfavorevoli, devono essere aumentate convenzionalmente del 20% della suddetta freccia statica valutata in corrispondenza del punto considerato. 3.8.2.2 Nella valutazione dei franchi minimi verticali dei veicoli rispetto al suolo si deve tener conto delle pendenze trasversali del terreno. 3.8.2.3 In prossimita' delle banchine delle stazioni i franchi minimi di cui al precedente articolo possono ridursi (vedi articolo 3.12.15.6); detti tratti devono venir recintati al fine di impedire l'accesso ad estranei. 3.8.2.4 Nelle seggiovie la distanza fra la superficie della banchina di imbarco e sbarco e la superficie superiore del sedile, con veicolo vuoto, deve essere non superiore a 0,6 m; deve essere comunque possibile il transito di una seggiola vuota con il poggiasci' abbassato; tale distanza e' valutata in mezzeria del sedile sul bordo anteriore. Durante l'esercizio occorre predisporre l'altezza opportuna del manto nevoso. L'inclinazione trasversale della superficie del sedile per effetto del carico statico eccentrico, in corrispondenza delle banchine di imbarco e sbarco, puo' al massimo essere pari al 10%; se del caso sono da adottare i provvedimenti tecnici necessari per rispettare tale esigenza. 3.8.3 Intervia 3.8.3.1 In linea, l'intervia fra i due rami della fune portante- traente deve essere determinata, convenzionalmente, in maniera che il franco laterale fra i veicoli al loro incrocio, misurato in proiezione orizzontale, risulti non inferiore a 0,5 m considerando i veicoli stessi inclinati l'uno verso l'altro trasversalmente di 0,20 rad, rispetto all'assetto normale ed, inoltre, uno qualsiasi dei due rami di fune sbandato trasversalmente verso l'altro per effetto del vento massimo di esercizio (v. articolo 3.15.6.10) agente sulla campata che si trova nelle condizioni piu' sfavorevoli, tenuto conto della sua lunghezza e della tensione assunta dalla fune portante- traente. 3.8.4 Franchi laterali in linea 3.8.4.1 In linea il franco laterale dei veicoli aperti rispetto agli ostacoli fissi appartenenti all'impianto, ivi comprese le strutture dei sostegni di linea, considerati i veicoli stessi inclinati trasversalmente, rispetto al loro assetto normale, di 0,20 rad, non deve risultare minore di 0,5 m, misurato dal bordo interno del bracciolo, se trattasi di seggiole, ovvero del parapetto se trattasi di cabine aperte; il franco di 0,5 m non e' richiesto qualora i veicoli siano chiusi e sia impedito al viaggiatori di sporgere il braccio dal lato dell'ostacolo. Per tutti i veicoli deve essere comunque garantito il libero transito nelle condizioni di massimo sbandamento dovuto al carico squilibrato con un incremento di 0,20 rad (vedi anche articoli 3.18.13 e 3.19.6). 3.8.4.2 Fatto salvo quanto disposto dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, titolo III, in merito alla disciplina delle proprieta' laterali alle linee funiviarie, il franco di un qualsiasi elemento dell'impianto rispetto ad edifici o manufatti di qualunque specie non appartenenti all'impianto medesimo, deve essere: - non minore di 3 m in ogni direzione, rispetto ad edifici e manufatti accessibili a persone, nonche' a qualsiasi elemento appartenente ad altro impianto di trasporto a fune finitimo, considerato nella configurazione di massimo ingombro in ogni direzione; - non minore di 1 m lateralmente e di 2 m inferiormente, rispetto ad edifici e manufatti non accessibili a persone; nel caso di alberi il predetto franco laterale deve essere non inferiore ad 1 m. 3.8.4.3 Le distanze minime di cui all'articolo precedente vanno valutate nelle condizioni di carico della linea piu' gravose agli effetti delle distanze stesse, tenendo conto: - degli effetti dinamici come convenzionalmente stabilito all'articolo 3.8.2.1; - dello sbandamento trasversale, verso l'ostacolo, subito dalla campata considerata per effetto del vento massimo di esercizio (v. articolo 3.15.6.10), come indicato all'articolo 3.8.3.1; - dell'inclinazione trasversale verso l'ostacolo assunta dal veicolo, come stabilito convenzionalmente all'articolo 3.8.4.1. 3.8.5 Franchi laterali in stazione 3.8.5.1.1.1 Nelle stazioni, dal lato esterno rispetto all'asse della linea, per un'altezza di almeno 2 m e per tutta la loro lunghezza, il franco minimo laterale, misurato in proiezione orizzontale, fra il veicolo, in assetto normale, e gli ostacoli fissi, deve risultare non inferiore a 1,25 m. 3.8.5.2 Nelle stazioni di seggiovia, dal lato interno rispetto all'asse della linea, per un'altezza di almeno 2 m, il valore del franco minimo, misurato in proiezione orizzontale, fra la seggiola in assetto normale, e gli ostacoli fissi dell'impianto, non deve risultare inferiore ai seguenti valori: 1. 0,80 m per tutta la lunghezza della pista di accesso precedente la banchina di imbarco, alla quale gli sciatori accedono con traiettoria all'incirca parallela a quella dei veicoli; 2. 1 m in corrispondenza delle banchine di imbarco sia di pedoni che di sciatori; 3. 1,25 m in corrispondenza della banchina di sbarco dei pedoni, riducibili a 0,80 m nella banchina di sbarco degli sciatori; 4. 1,25 m in corrispondenza della pista successiva alla banchina di sbarco degli sciatori, con aumento progressivo da ambo i lati, in maniera da consentire ad essi, dopo lo sbarco, un allontanamento senza interferenze reciproche; 5. limitatamente ai tratti non adibiti al transito dei passeggeri e percorsi dai veicoli scarichi, puo' essere contenuto entro il valore di 0,5 m adottando apposite guide che garantiscano il detto franco. 3.8.5.3 Nelle stazioni di impianti dotati di cabine, per il franco laterale interno si adotta il valore di 1,25 m in corrispondenza delle banchine di imbarco e sbarco dei pedoni e, limitatamente ai tratti non adibiti al transito dei passeggeri e percorsi dai veicoli scarichi, il valore di 0,5 m se si adottano apposite guide che garantiscano detto franco. 3.9 Altezza massima dal suolo 3.9.1 Negli impianti con veicoli aperti (seggiole e cabine scoperte superiormente), durante il moto a regime dell'impianto e con veicoli scarichi uniformemente distribuiti, il punto piu' basso del contorno inferiore dei veicoli deve trovarsi, rispetto al terreno non innevato, ad un'altezza normalmente non superiore a 10 m. Detto valore puo' essere elevato fino a 15 m per brevi tratti se ne deriva un sensibile miglioramento del profilo della linea, oppure se il terreno sottostante l'impianto, in corrispondenza delle campate interessate, e' raggiungibile, in ogni periodo di esercizio, con idonei automezzi stabilmente disponibili in zona. Detto valore puo' essere ulteriormente elevato fino a 20 m per tratti di lunghezza complessiva tale da contenere al massimo 3 veicoli per ramo, in presenza di depressioni locali del terreno e sempreche' ne derivi un effettivo miglioramento del profilo. 3.9.2 Negli impianti con veicoli chiusi, durante il moto a regime dell'impianto e con veicoli scarichi uniformemente distribuiti, il punto piu' basso del contorno inferiore dei veicoli deve trovarsi, rispetto al terreno non innevato, ad un'altezza normalmente non superiore a 15 m. Detto valore puo' essere elevato fino a 30 m per brevi tratti, se ne deriva un sensibile miglioramento del profilo della linea oppure se il terreno sottostante l'impianto, in corrispondenza delle campate interessate, e' raggiungibile in ogni periodo di esercizio con idonei automezzi stabilmente disponibili in zona. Detto valore puo' essere ulteriormente elevato fino a 60 m per tratti di lunghezza complessiva tale da contenere al massimo 3 veicoli per ramo, in presenza di depressioni locali del terreno e sempreche' ne derivi un effettivo miglioramento del profilo. 3.9.3 Nella valutazione delle altezze massime dei veicoli dal suolo si deve tener conto delle pendenze trasversali del terreno. 3.10 Dispositivi di recupero ed evacuazione dei viaggiatori 3.10.1 Devono essere previste una dotazione di mezzi ed un'organizzazione di soccorso atte, nel caso di arresto prolungato dell'impianto, a ricondurre i viaggiatori presenti in linea in luogo sicuro ed in un lasso di tempo non superiore a quanto di seguito stabilito e computato a partire dal momento dell'arresto dell'impianto; il soccorso puo' essere effettuato con le seguenti modalita': - recupero dei veicoli, utilizzando uno degli azionamenti disponibili ovvero la gravita' (in tal caso v. articolo 3.13.17); la durata di tale operazione deve essere inferiore ad 1 ora per gli impianti con veicoli aperti ed a 1,5 ore per gli impianti con veicoli chiusi; - evacuazione dei passeggeri per calata a terra; la durata di tale operazione deve essere inferiore a 3 ore per gli impianti con veicoli chiusi ed a 2 ore e mezza per gli impianti con veicoli aperti. 3.10.2 Per l'evacuazione dei passeggeri devono essere previste: - per altezze dei veicoli dal suolo fino a 6 m: scale metalliche leggere, da agganciare ai veicoli in maniera che il viaggiatore possa impegnarle agevolmente senza essere obbligato ad effettuare movimenti difficili; - per altezze dei veicoli dal suolo superiori a 6 m: attrezzature e dispositivi per la calata al suolo del viaggiatore. 3.10.3 Le scale dovranno essere almeno in numero non inferiore a quello delle campate nelle quali si prevede di effettuare recupero dei viaggiatori con le scale stesse. Oltre alle scale deve essere sempre disponibile un sistema atto alla calata dei viaggiatori inerti. 3.10.4 I dispositivi per la calata al suolo dei viaggiatori devono essere di tipo facilmente manovrabile da un solo soccorritore, avere caratteristiche costruttive tali da non richiedere la partecipazione attiva dei viaggiatori e devono consentire la calata a terra in maniera controllata con continuita' e senza rischi di caduta accidentale, anche in presenza di movimenti scoordinati del passeggero medesimo. 3.10.5 L'impianto deve essere dotato di idonei sistemi perche' l'agente possa agevolmente raggiungere i veicoli fermi in linea; detti sistemi debbono possedere i requisiti seguenti: 1. qualora l'accesso al veicolo dell'agente che effettua il soccorso avvenga partendo direttamente da terra, utilizzando attrezzature ad azione esclusivamente manuale, queste ultime devono essere munite di idoneo sistema di autoassicurazione per il soccorritore e possono venir utilizzate unicamente nei tratti della linea ove il franco verticale massimo non supera, di norma, i 20 m; 2. qualora tali sistemi prevedano un carrello per il percorso dell'agente che effettua il soccorso lungo la fune, esso deve essere facilmente installabile sulla fune portante-traente utilizzando le attrezzature permanenti previste sui sostegni e deve essere dotato di una fune per l'agevole governo della sua corsa; inoltre: - o il carrello stesso e' dotato di freno, ad azione negativa che interviene nel caso di abbandono del suo comando manuale; - oppure, se il carrello e' privo di detto freno. la fune di governo deve essere rinviata ad apposito punto fisso ed ivi dotata di freno ad azione negativa: in alternativa il carrello puo' essere munito di una seconda fune per la quale va previsto un punto fisso di ancoraggio. 3.10.6 I dispositivi di evacuazione dei viaggiatori devono essere applicabili facilmente, ed in sicurezza, al tipo di veicolo adottato (vedi articolo 3.19.10), e la loro idoneita' ed efficacia deve risultare da specifiche prove pratiche. 3.10.7 Il terreno sottostante l'impianto deve essere facilmente percorribile a piedi o reso tale con adeguata sistemazione del terreno; tale requisito non ricorre ove sia prevista l'evacuazione dei passeggeri mediante spostamento lungo la linea aerea. 3.10.8. Per il pronto soccorso l'impianto deve essere attrezzato con i seguenti mezzi: 1. se in loco non esiste un'apposita organizzazione permanente di persone e mezzi per il trasporto di viaggiatori infortunati, l'impianto deve essere dotato di idonee attrezzature; 2. le stazioni devono essere dotate di cassette di pronto soccorso; 3. nelle stazioni devono essere disponibili lampade portatili da impiegare durante le operazioni di soccorso nella eventualita' che tali operazioni debbano protrarsi durante le ore serali. 3.11 Attraversamenti e parallelismi 3.11.1 Si ha attraversamento, superiore od inferiore, di un impianto monofune con una qualsiasi delle opere indicate all'articolo 58 del D.P.R. n. 753/80, quando la proiezione verticale di uno qualunque degli elementi costituenti l'opera stessa, considerando l'impianto nella condizione di massimo ingombro e, se trattasi di elettrodotto, nell'ipotesi di cui al punto 1.2.09 del DM LL.PP. del 21.03.1988, emanato in esecuzione della legge 28.06.1986, n. 339, interseca le funi o le strutture di linea o di stazione dell'impianto stesso, anche nel caso che risultino interposte strutture di protezione. 3.11.2 Si ha parallelismo di un impianto monofune con una qualsiasi delle opere indicate all'articolo 58 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, quando tali opere si svolgono ad una distanza dagli organi sia fissi che mobili dell'impianto, considerati nella condizione di massimo ingombro laterale, inferiore a 6 m, o comunque tale da creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio. 3.11.3 Negli attraversamenti superiori con sentieri, strade e aree pubbliche o aperte al pubblico, l'altezza del contorno inferiore dei veicoli sul piano stradale, calcolata come indicato agli articoli 3.8.2.1 e 3.8.2.2, non deve essere inferiore a 3 m per i sentieri e per le piste da sci e 5 m per le strade carrozzabili e, salvo esistano limitazioni in altezza per l'accesso dei veicoli, per le zone adibite a parcheggio. I rapporti fra i proprietari dell'impianto e dell'opera attraversata, con esclusione di sentieri e piste da sci, devono venir comunque regolati mediante apposita convenzione, che potra' prevedere idonei sistemi di protezione contro la caduta di oggetti e comprendere, se del caso, speciali prescrizioni di esercizio per l'espletamento delle operazioni di manutenzione, nonche' per l'eventuale recupero dei viaggiatori in linea. 3.11.4 Gli attraversamenti con ferrovie, tramvie oppure con altri servizi di trasporto funicolari aerei o terrestri, da ammettersi unicamente in caso di comprovate esigenze tecniche, devono essere realizzati in maniera che non possano insorgere pericoli reciproci tra i due servizi, ne' durante l'esercizio, ne' a causa delle operazioni di manutenzione o di soccorso, avendo riguardo, tra l'altro, all'eventuale caduta di oggetti. Apposite convenzioni e speciali prescrizioni di esercizio devono regolare i rapporti tra i servizi che comunque si attraversano, in relazione anche alle operazioni connesse con l'eventuale recupero dei viaggiatori in linea e con la manutenzione degli impianti stessi. 3.11.5 Nei casi previsti all'articolo precedente, il franco minimo verticale fra le funi ed i veicoli, oppure fra i veicoli dei due servizi attraversantisi, valutato nelle condizioni piu' sfavorevoli per ciascuno dei servizi stessi e tenendo conto degli effetti dinamici come stabilito dalle rispettive norme tecniche di costruzione, deve risultare non inferiore 83 m, salvo i maggiori franchi eventualmente richiesti nei confronti dei conduttori di trazione elettrica Qualora siano previste strutture a protezione dell'impianto sottostante contro la caduta di oggetti, il franco minimo fra dette strutture ed uno qualsiasi degli elementi costituenti l'impianto sottostante, considerati nella posizione piu' alta, tenuto anche conto degli effetti dinamici, non deve essere minore di 1 m; mentre il franco minimo fra le strutture stesse e i veicoli o le funi dell'impianto sovrastante, calcolato come indicato agi articoli 3.8.2.1 e 3.8.2.2, deve essere non minore di 3 m; tale valore e' riducibile a non meno di 2 m se dette strutture sono rese inaccessibili ad estranei. 3.11.6 E' comunque vietato l'attraversamento superiore e il parallelismo di una funivia monofune, anche con l'interposizione di opere di protezione, da parte di palorci e funivie destinate al trasporto privato. 3.11.7 Negli attraversamenti superiori, inferiori o sotterranei oppure nei parallelismi con linee elettriche devono osservarsi le norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'esecuzione delle linee aeree elettriche esterne di cui alla legge 28.06.1986, n. 339. 3.11.8 Negli attraversamenti o parallelismi con linee di telecomunicazione, escluse quelle in servizio di linee elettriche, con gasdotti o con tubazioni idrauliche, devono adottarsi, per quanto applicabili, le prescrizioni tecniche vigenti per le ferrovie. 3.11.9 Nel caso di parallelismo fra un impianto regolato dalle presenti norme ed altro impianto funicolare aereo o terrestre, di qualunque classe o categoria, il franco minimo laterale fra le parti sia fisse che mobili, misurato in proiezione orizzontale, deve risultare non inferiore a 3 m; per la valutazione dell'ingombro laterale delle funi e dei veicoli si assumono i criteri previsti agli articoli 3.8.3 e 3.8.4. 3.11.10 Nel caso di impianti paralleli utilizzanti i medesimi sostegni di linea la distanza tra le funi dei rami interni deve essere almeno pari al valore dell'intervia di ciascun impianto, cosi' come determinata all'articolo 3.8.3. 3.12 Norme comuni alle stazioni 3.12.1 Le pulegge, motrice e di rinvio, della fune portante-traente devono avere un diametro, misurato in corrispondenza dell'asse della stessa fune, non inferiore a 100 volte il diametro nominale della medesima fune ed a 1200 volte il diametro dei fili che la compongono, esclusi quelli d'anima. 3.12.2 Le gole delle pulegge interessate dalla fune portante- traente devono essere provviste di robusti ed efficaci raschiaghiaccio. 3.12.3 Al fine di contrastare la possibile tendenza della fune portante-traente a fuoriuscire dalla gola delle pulegge devono essere garantiti i seguenti requisiti: 1. la profondita' di gola, riferita alla superficie di appoggio della fune, non deve essere inferiore a 70 mm ed inoltre la predetta gola deve consentire il passaggio del morsetto con ragionevole margine superiore ed inferiore; 2. i tratti di fune immediatamente adiacenti alle pulegge di stazione devono essere praticamente orizzontali e delimitati, rispetto alle stesse pulegge, da un rullo ovvero da una rulliera non oscillante trasversalmente avente funzione di guida. 3.12.4 Le pulegge interessate dalla fune portante-traente devono essere in grado, per propria costruzione e per mezzo di idonei dispositivi, di impedire lo scarrucolamento della fune portante- traente o di raccogliere la medesima eventualmente scarrucolata, nell'ipotesi contemplata all'articolo successivo, o a causa di rotazione della morsa per mancanza della sospensione del veicolo. 3.12.5 Per gli accoppiamenti fra le pulegge interessate dalla fune portante-traente con i rispettivi alberi o perni, devono essere adottate soluzioni costruttive tali da consentire che le pulegge di cui trattasi possano mantenere, entro limiti ammissibili, il loro corretto assetto normale anche nel caso di cedimento di uno o piu' cuscinetti. L'ammissibilita' della massima inclinazione che puo' essere assunta dal piano medio delle pulegge suddette (contenente l'asse della fune portante-traente), rispetto all'assetto normale, deve essere giustificata in relazione alla soluzione adottata per tali dispositivi, avuto riguardo agli articoli 3.12.3 e 3.12.4. Devono comunque essere previsti dispositivi elettrici, opportunamente posizionati, atti ad arrestare automaticamente l'impianto nell'eventualita' che venga a modificarsi l'assetto delle pulegge. 3.12.6 Se le pulegge interessate dalla fune portante-traente sono sopportate da alberi sollecitati a flessione rotante, devono essere previsti dispositivi o strutture, opportunamente dimensionati ed idoneamente ancorati ad apposite strutture di stazione, in grado di trattenere le pulegge stesse nell'ipotesi di rottura o cedimento dell'albero. Tali dispositivi o strutture non sono richiesti quando la puleggia motrice e' sopportata da un sistema sdoppiato, costituito da un elemento cavo fisso, destinato a resistere esclusivamente al tiro dell'anello trattivo, e da un elemento ruotante destinato a trasmettere il solo momento torcente. 3.12.7 I cuscinetti a rotolamento dei supporti per le pulegge interessate dalla fune portante-traente devono essere dimensionati per un carico convenzionale non inferiore a quello massimo che puo' verificarsi durante il servizio a regime, nonche' per una durata non inferiore a 50000 ore di funzionamento con tale carico convenzionale. 3.12.8 Negli impianti dotati di pulegge sospese (ossia calettate su supporti a sbalzo sporgenti verso il basso) interessate dalla fune portante-traente, devono essere adottate soluzioni costruttive atte ad impedire lo sfilamento (caduta) delle pulegge medesime, anche in caso di allentamento di uno dei due dispositivi di bloccaggio ovvero di rottura dei cuscinetti. 3.12.9 Nelle stazioni devono essere disposti, nelle posizioni piu' opportune per essere prontamente manovrati dal personale, comandi di arresto della marcia dell'impianto e, quando necessario in funzione del tipo di servizio, anche comandi di rallentamento. 3.12.10 I locali per gli agenti che presidiano le Stazioni devono essere chiusi e dotati di buona visibilita' della stazione a partire dalle zone di accesso e deflusso fino a quelle di avanstazione, nonche' almeno della prima parte della linea. 3.12.11 Almeno una delle stazioni, preferibilmente la motrice, deve essere provvista di dispositivo per indicare con continuita' la velocita' del vento e, se necessario la direzione; tale dispositivo deve fornire una segnalazione di allarme quando la velocita' si approssima al valore massimo ammesso per l'esercizio normale e determinare l'arresto dell'impianto quando detta velocita' supera il valore massimo consentito (vedi articolo 3.15.6.10). 3.12.12 Almeno una delle stazioni deve essere dotata di apparecchi installati in maniera stabile per potersi collegare, direttamente o indirettamente, con la rete telefonica pubblica. 3.12.13 Le stazioni devono essere provviste di ganci, di dispositivi di messa in tiro e di manovra delle funi nonche' di idonee attrezzature per consentire, in condizioni di sicurezza, l'effettuazione delle operazioni di manutenzione e controllo da parte del personale. Ciascun gancio, dispositivo od attrezzatura dovra' essere contraddistinto con l'indicazione della portata massima ammissibile. 3.12.14 Nella realizzazione delle strutture devono essere utilizzati materiali non combustibili; solo per le strutture civili di contenimento e' ammissibile l'uso del legno, massiccio o lamellare incollato, purche' dimostri resistenza al fuoco di classe non inferiore a R30, valutata in conformita' alla norma UNI CN-VF 9504; il materiale isolante termo-acustico deve possedere classe di reazione al fuoco, ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984, e successive modificazioni ed integrazioni, non inferiore a 1 se esposto (in vista), e non superiore a 2 se non esposto (non in vista - schermato da materiale non combustibile). Nelle stazioni il carico d'incendio deve comunque essere tenuto il piu' basso possibile, compatibilmente con le esigenze tecnico- funzionali dell'impianto; deve essere particolarmente curata la tenuta dei dispositivi che utilizzano olii idraulici ed altri liquidi infiammabili; i rivestimenti antisdruciolo a pavimento devono possedere classe di reazione al fuoco non superiore a 2; le stazioni devono comunque essere dotate di congruo numero di estintori di incendio pertatili, aventi capacita' estinguente non inferiore a 21A-144BC. Se sono presenti attivita' comprese nell'elenco delle attivita' soggette al certificato di prevenzione degli incendi di cui al decreto ministeriale del - 16 febbraio 1982, n. 818, devono essere espletati gli adempimenti di prevenzione previsti dalla legge n. 966/65 e dal DPR n. 577/82. Eventuali locali adiacenti alle stazioni, non pertinenti al servizio funiviario e che siano classificabili come aree a "maggior rischio di incendio", ai sensi della normativa antincendio, sono da compartimentare con strutture resistenti al fuoco di classe non inferiore a R120. 3.12.15 Piste - Banchine - Avanstazioni. 3.12.15.1 La pista e la banchina sono definite nel seguente modo: - "Pista": il tracciato realizzato mediante terreno opportunamente preparato, anche innevato, destinato ad individuare i percorsi obbligati dei viaggiatori per l'accesso alle banchine d'imbarco e per l'allontanamento da quelle di sbarco; le piste di accesso e di allontanamento dalle banchine, per i viaggiatori ordinari, devono praticamente essere orizzontali; se la loro pendenza supera il +/-10% devono essere previste scale a gradini. - "Banchina d'imbarco e di sbarco": i tratti in piano orizzontale chiaramente individuati e specificamente destinati all'imbarco ed allo sbarco dei viaggiatori ed in corrispondenza dei quali i veicoli transitano con traiettoria orizzontale e, per le seggiovie, rettilinea, e parallela all'asse dell'impianto. 3.12.15.2 La banchina di imbarco e di sbarco per i viaggiatori ordinari deve essere posizionata nel tratto compreso fra l'asse del rullo o della rulliera di guida all'imbocco nella puleggia, motrice o di rinvio, e l'asse del primo rullo della rulliera di avanstazione e presentare i seguenti requisiti: 1. avere una lunghezza "l", in metri, non inferiore ai seguenti valori, da determinare in funzione della velocita' massima ammessa per l'impianto nel caso di trasporto di viaggiatori ordinari, "v", in m/s: - 1 = 4 v, per gli impianti a seggiole monoposto e biposto; - 1 = 6 v, per gli impianti a cabine monoposto e seggiole triposto e quadriposto; - 1 = 7 v, per gli impianti a cabine biposto; 2. estendersi in larghezza oltre la fascia d'ingombro del veicolo per un'ampiezza almeno pari al valore del franco laterale minimo (v. articolo 3.8.5.2). Gli ostacoli fissi e le strutture delle stazioni che delimitano lateralmente le banchine verso l'interno devono essere opportunamente raccordati, in maniera da non presentare spigoli od asperita' che possono presentare pericoli per i viaggiatori e/o per il personale. 3.12.15.3 Nelle seggiovie, la banchina d'imbarco per i viaggiatori con gli sci ai piedi, oltre a rispettare i requisiti di cui sopra deve: 1. avere inizio nel tratto successivo al rullo od alla rulliera di imbocco nella puleggia, motrice o di rinvio, e presentare una lunghezza di almeno 2,5 m; 2. negli impianti ove l'intervallo di tempo intercorrente tra due successivi passaggi dei veicoli sia inferiore a quanto fissato nell'articolo 3.7.4.1, essere preceduta da una pista disposta in asse all'impianto e avente pendenza determinata tenuto conto della distanza fra i cancelli di accesso degli sciatori ed il punto di imbarco stabilito sulla banchina, da evidenziare con chiara segnalazione. 3.12.15.4 Nelle seggiovie, la banchina di sbarco per i viaggiatori con gli sci al piedi deve possedere i requisiti fissati agli articoli precedenti e, inoltre, i seguenti: 1. essere preceduta, nel senso del moto, da un tratto in ascesa con pendenza non superiore al 20- 30%; 2. essere seguita, sempre nel senso del moto, da una pista di allontanamento dalla stazione avente lunghezza non inferiore a circa 8 metri e pendenza, in discesa, di circa il 20-25% in assenza di neve, a sua volta seguita da un piano pressoche' orizzontale di ampiezza correlata al possibile percorso successivo degli sciatori; 3. avere lunghezza almeno pari a 1,5 v (ove v rappresenta la velocita' dell'impianto in m/s) con un minimo di 2,5 m e comunque terminare 1,5 v prima del punto di imbocco della fune portante- traente nella gola della puleggia: essa deve essere chiaramente individuabile mediante segnalazione permanente; 4. essere dotata, se posta immediatamente prima della puleggia, di un dispositivo atto a provocare automaticamente l'arresto dell'impianto nel caso che una seggiola sia ancora occupata al di la' della banchina; il dispositivo deve essere ubicato in posizione opportuna affinche' detta seggiola si arresti in una posizione che garantisca il franco inferiore limitato come in banchina. 3.12.15.5 Le piste, le banchine nonche' la posizione che i viaggiatori devono assumere su queste ultime devono essere chiaramente segnalate in maniera permanente. Opportune recinzioni ed idonee protezioni devono inoltre impedire che il pubblico ed il personale dell'impianto possano accidentalmente venire a contatto con apparecchiature meccaniche, con equipaggiamenti elettrici e, in generale, con organi o dispositivi suscettibili di provocare pericoli per le persone o per la sicurezza dell'esercizio. 3.12.15.6 Anteriormente alle stazioni, verso la linea nella zona adiacente alle banchine, quando il franco verticale dal terreno valutato dal piano di stazione, supera il valore di 1,5 m, deve essere prevista un'idonea protezione, atta ad attenuare le conseguenze di eventuali cadute, avente lunghezza non inferiore a 3 m e larghezza almeno pari alla luce non protetta dagli eventuali parapetti; detta protezione, che puo' essere costituita da rete di robustezza adeguata o da sistemi equivalenti, non deve comunque presentare parti pericolose in caso d'urto, e deve essere posizionata ad una altezza compresa tra 1 m e 3 m al di sotto del profilo inferiore del veicolo carico, compatibilmente con la necessita' di impedire la collisione con il terreno sottostante in caso di caduta di persone. 3.12.15.7 Nelle seggiovie valgono inoltre le seguenti condizioni: 1. la lunghezza della protezione di cui all'articolo precedente, sul lato dei veicoli utilizzabili dai viaggiatori, deve essere almeno pari al tratto percorso dal veicolo in 5 s; in tale tratto la rete deve esser posizionata in modo da impedire l'eventuale impigliamento con gli sci; 2. il cartello monitore, per l'apertura in arrivo della sbarra di chiusura della seggiola dovra' essere posizionato in corrispondenza dell'inizio, verso la linea, della citata rete di protezione, o dove il franco verticale dal terreno diventa minore di 1,5 m; 3. l'andamento della fune portante-traente, nel tratto di linea che precede la banchina di sbarco, deve essere tale da consentire a chi si trova sulla seggiola in arrivo, la visibilita' del punto di sbarco per un tempo non inferiore a 5 s. 3.12.16 Disposizioni particolari per le cabinovie. 3.12.16.1 Nelle cabinovie dotate di dispositivi di chiusura automatica delle porte valgono le seguenti condizioni: - l'avvenuta chiusura ed il successivo bloccaggio delle porte devono essere controllati mediante idonei dispositivi in grado di arrestare l'impianto nell'eventualita' che dette manovre non risultino tempestivamente attuate. Il piano della banchina andra' prolungato con un tratto, normalmente inaccessibile ed opportunamente protetto, di lunghezza pari allo spazio necessario per arrestare il veicolo interessato, incrementato di 1,5 m; - deve essere prevista un'idonea protezione (sagoma di controllo geometrico) che arresti l'impianto entro il tratto di cui al comma precedente, nell'ipotesi di sporgenze anomale dalla porta del veicolo. 3.12.16.2 Nel caso che la manovra di chiusura delle cabine avvenga manualmente: - il piano della banchina deve essere prolungato con un tratto di lunghezza opportuna, tale da comprendere lo spazio percorso dal veicolo durante la manovra di chiusura ed il successivo eventuale arresto nel caso di non corretta esecuzione della manovra; - deve essere prevista un'idonea protezione (sagoma di controllo geometrico) che arresti l'impianto entro il tratto di cui al comma precedente, nell'ipotesi di sporgenze anomale dalla porta del veicolo. 3.13 Stazione motrice 3.13.1 Il motore principale deve, di norma, essere elettrico ed alimentato da apposito azionamento; qualora sia prevista la variazione continua della velocita', l'avviamento ed il rallentamento dell'impianto devono poter essere regolati automaticamente, con accelerazione (positiva e negativa) opportunamente prefissata ed indipendente dalle condizioni di carico della linea. 3.13.2 La potenza continuativa del motore principale e del relativo azionamento deve essere determinata con ampio margine, in base alla massima velocita' di regime ed alla coppia motrice richiesta dall'impianto, nelle piu' sfavorevoli condizioni con prevalenza di carico sia in salita che in discesa; inoltre la coppia massima erogata dal motore deve essere tale da consentire l'avviamento dell'impianto nelle predette condizioni e con accelerazione di valore non inferiore a quella indicata all'articolo 3.5.2.3. 3.13.3 Le prestazioni del motore di recupero e del relativo azionamento devono consentire di avviare e mantenere in moto l'impianto ad una velocita' non inferiore a 0,5 m/s per tutto il tempo necessario al completo ricovero dei viaggiatori, nelle piu' sfavorevoli condizioni con prevalenza di carico sia in salita che in discesa; detto motore ed il relativo azionamento devono inoltre consentire di rimettere in moto l'impianto in un tempo non superiore a 15 minuti primi da quando si manifesti la necessita'. 3.13.4 Le prestazioni dell'azionamento di riserva, di cui all'articolo 18.6 del Regolamento Generale, devono corrispondere ai requisiti richiesti per quello principale, fatto salvo per quanto riguarda il valore della velocita' massima, che comunque non deve essere inferiore alla meta' di quella massima di esercizio ottenuta col motore principale; detto motore deve inoltre consentire di rimettere in moto l'impianto in un tempo non superiore a 15 minuti primi da quando si manifesti la necessita'. 3.13.5 I motori ed i relativi azionamenti devono essere atti a funzionare correttamente in ogni condizione ambientale prevista per l'installazione; il posto di manovra non deve venir disturbato dalla eccessiva rumorosita' dei motori e dell'argano durante il servizio normale. 3.13.6 Quando venga adottato un motore termico con trasmissione meccanica, idrostatica od idrodinamica, tale motore deve essere a ciclo Diesel, di tipo industriale ed a non elevato numero di giri; la sua potenza continuativa, dichiarata dal costruttore e convenzionalmente ridotta in relazione alla quota di installazione, deve risultare non interiore a quella calcolata per l'impianto a re- gime e nelle condizioni piu' sfavorevoli. In tali condizioni, ma con prevalenza di carico in discesa, il motore termico e la relativa trasmissione devono altresi' essere in grado di mantenere la prefissata velocita', senza che essa tenda ad aumentare. Inoltre la coppia massima allo spunto, dichiarata dal costruttore, ma anch'essa ridotta convenzionalmente come prima indicato, deve garantire l'avviamento dell'impianto nelle suddette condizioni piu' sfavorevoli, ma con prevalenza di carico in salita. 3.13.7 Quando per un azionamento venga adottata una trasmissione di tipo idrostatico, accoppiata ad un motore elettrico o ad un motore termico, la regolazione della velocita' deve essere manuale e continua, tanto in trazione quanto in recupero, da zero al valore massimo prefissato; in particolare, per l'azionamento di recupero, deve essere previsto un comando manuale, per quanto possibile diretto, agente sull'apparecchiatura idrostatica per la regolazione della sua velocita'; la coppia massima deve garantire sia l'avviamento dell'impianto nelle condizioni piu' sfavorevoli, ma con prevalenza di carico in salita, sia l'arresto nelle predette condizioni, ma con prevalenza di carico in discesa; tale coppia deve, inoltre, poter mantenere fermo l'impianto in queste ultime condizioni anche se per un limitato periodo di tempo. 3.13.8 L'azionamento provvisto di motore termico con trasmissione meccanica diretta deve essere dotato di apposito dispositivo che, a seguito di comando di arresto dell'impianto, lo distacchi automaticamente dalla trasmissione contemporaneamente all'intervento del freno di servizio. 3.13.9 Gli impianti di cui all'articolo 18.4, 2 capoverso, del Regolamento Generale, possono essere esonerati dall'obbligo di installare il motore di recupero sempreche' risultino verificate contemporaneamente le seguenti condizioni: 1. l'impianto non sia destinato alle finalita' di cui all'articolo 18.6 del Regolamento Generale; 2. il numero dei veicoli per ramo non sia superiore a 30; 3. l'impianto non presenti una lunghezza inclinata superiore a 500 m; 4. l'impianto non sorga in zona impervia o soggetta a condizioni climatiche particolarmente difficili ed il terreno sottostante la linea sia interamente percorribile con mezzi meccanici; 5. l'evacuazione possa essere effettuata prevalentemente a mezzo scale. 3.13.10 Il motore di recupero deve, di norma, essere dotato di trasmissione indipendente da quella principale ed agente direttamente sulla puleggia motrice; a quanto sopra si puo' derogare nei casi nei quali ricorrano le condizioni contemplate all'articolo precedente, ove il numero di veicoli per ramo e la lunghezza di cui al precedente articolo 3.13.9 si intendono raddoppiati. 3.13.11 Gli azionamenti principali, di recupero e di riserva devono consentire, con manovra semplice e rapida, l'inversione del senso di marcia. 3.13.12 Il dispositivo a forza centrifuga, di cui all'articolo 18.15 del Regolamento Generale, a protezione contro l'eccesso di velocita' dell'impianto, deve intervenire per un valore di velocita' superiore alla piu' elevata tra quelle di esercizio consentite, ma minore al 120% della medesima. 3.13.13 Tutti gli azionamenti, ai fini dell'articolo 18.10 del Regolamento Generale, devono possedere dispositivi di protezione ad azione istantanea atti ad arrestare l'impianto automaticamente, per un valore di coppia superiore a quella richiesta nelle condizioni piu' gravose di esercizio, sia in moto di regime che di avviamento, ma inferiore al 120% delle medesime; l'azionamento di recupero puo' essere dotato di un unico livello di protezione. A quanto sopra si puo' derogare, ai sensi dell'articolo 18.10 del Regolamento Generale, nel caso di motori termici a trasmissione meccanica diretta, per i quali dovra' essere evitato il sovradimensionamento della coppia motrice. 3.13.14 L'argano principale e quello eventuale di riserva devono essere dotati dei due seguenti sistemi di frenatura meccanica, ciascuno capace di determinare, nelle condizioni piu' sfavorevoli di carico trascinante, un valore di decelerazione media, valutata come rapporto fra il quadrato della velocita' posseduta dall'impianto ed il doppio dello spazio di arresto, non inferiore a 0,3 m/s2: 1. freno di servizio meccanico, di norma agente su un organo diverso dalla puleggia motrice, il quale deve intervenire: - automaticamente nel caso di intervento di uno qualsiasi dei dispositivi di protezione dell'impianto; - manualmente per intervento del personale sui dispositivi di comando per l'arresto; 2. freno di emergenza, agente direttamente sulla puleggia motrice, il quale deve intervenire: - automaticamente nel caso di intervento della protezione contro l'eccesso di velocita' di cui all'articolo 3.13.12, nel caso di intervento del dispositivo di controllo della continuita' della trasmissione del moto alla puleggia motrice, nonche' nel caso di intervento di eventuali altre protezioni con comando elettrico; - manualmente per intervento del personale sui dispositivi di comando per l'arresto e per comando moderabile che consenta l'applicazione graduale dello sforzo di serraggio disponibile. 3.13.15 L'azione frenante del freno di servizio puo' avvenire secondo una delle seguenti modalita': 1. nel caso che la graduazione dell'azione frenante del freno di servizio avvenga per differenziazione in successivi stadi ("intervento differenziato"), detta graduazione deve essere asservita a dispositivo che rilevi il valore della coppia erogata dall'azionamento se in corrente continua, ovvero a dispositivo wattmetrico se l'azionamento e' in corrente alternata; 2. nel caso che il freno di servizio attui, sia per comando automatico che manuale, un'azione frenante modulata in modo continuo, al fine di ottenere una decelerazione di valore medio costante indipendentemente dalle condizioni di carico della linea, ("intervento modulato"), la decelerazione prodotta da tale freno deve essere controllata con continuita' in modo che, ove si verifichi una mancata o non corretta decelerazione, venga provocato l'intervento del freno di emergenza. 3.13.16 I freni di servizio e di emergenza devono possedere i seguenti requisiti: 1. devono essere del tipo ad azione negativa, attuata da una sorgente di energia potenziale, costituita da contrappeso, da molle lavoranti in compressione o sistemi equivalenti, nei quali comunque deve essere trascurabile l'effetto delle forze di inerzia erogate dai dispositivi medesimi; 2. gli elementi che applicano lo sforzo di frenatura all'organo in movimento devono essere del tipo autoequilibrato; 3. devono essere previsti dispositivi che consentano l'apertura controllata del freno anche in caso di avaria di uno qualsiasi dei componenti che attuano normalmente l'apertura; 4. devono essere completamente indipendenti tra loro, sia per quanto riguarda le apparecchiature elettromeccaniche, che per le sorgenti di energia potenziale (se azionato da sistemi idraulici o pneumatici, devono essere indipendenti anche i serbatoi), in maniera che un'avaria o qualsiasi disfunzione a qualunque componente dell'uno non possa impedire il corretto funzionamento dell'altro; dette apparecchiature o sorgenti devono essere altresi' separate da quelle eventualmente destinate ad altre funzioni; 5. lo stato di apertura e di chiusura, nonche' le modalita' dell'intervento nel caso di differenziazione o modulazione, devono essere segnalati sul banco di manovra; 6. deve essere possibile una sufficiente regolazione dello sforzo frenante massimo, per adeguarlo alle caratteristiche reali dell'impianto affinche', nelle condizioni piu' sfavorevoli di carico in salita l'erogazione istantanea dell'energia potenziale accumulata non determini decelerazioni che possano risultare pericolose, a causa delle conseguenti oscillazioni della linea, per i viaggiatori o per la stabilita' della fune portante-traente sui propri appoggi; comunque il valore di tale decelerazione, valutato convenzionalmente come indicato al precedente punto 3.13.14, non deve superare, di norma, i 2 m/s2. 3.13.17 L'azione frenante moderabile manualmente, di cui all'articolo 18.12 del Regolamento Generale, deve essere realizzabile dal posto di manovra o dal posto di lavoro in pedana; per i freni modulabili cio' puo' essere attuato anche per via elettrica. Nel caso in cui sia previsto il recupero dei veicoli in linea per gravita' (vedi articolo 3.10.1), l'azione frenante moderabile deve essere realizzata da autonomo sistema frenante, agente sulla puleggia motrice, ampiamente regolabile per via meccanica ed eventualmente anche ad azione positiva. 3.13.18 Uno dei comandi del freno di emergenza, di cui all'articolo 18.16 del Regolamento Generale, deve poter determinare l'intervento a scatto con comando meccanico manuale. 3.13.19 Il dispositivo a forza centrifuga mosso direttamente dalla puleggia motrice per l'intervento automatico a scatto del freno di emergenza deve essere costituito da un sistema di comando tale da rendere necessaria apposita operazione di ripristino meccanico. 3.13.20 Ove, ai sensi dell'articolo 18.12 del Regolamento Generale, l'azionamento principale o di riserva sia previsto quale primo elemento di rallentamento, a seguito di comando automatico o manuale di arresto, l'azionamento deve poter garantire i valori di decelerazione di cui all'articolo 3.13.14. ed il rallentamento deve essere controllato con continuita'. 3.13.21 I dispositivi attuatori elettromeccanici che determinano l'intervento a scatto del freno di emergenza, devono essere doppi, con disposizione in parallelo e possibilita' di verifica separata di efficienza. 3.13.22 Le apparecchiature idrauliche per il comando dei due freni devono possedere i seguenti requisiti: .1 le vie di aspirazione del fluido devono essere dotate ciascuna di apposito filtro con indicatore di intasamento; 2. non sono ammessi filtri sulle tubazioni allo scarico; 3. ove sulle tubazioni di scarico siano necessarie valvole di contropressione, esse devono essere duplicate per ciascuno scarico e disposte in parallelo; 4. per il freno di emergenza devono essere previste una via di scarico diretta, completamente libera, per il comando a scatto manuale meccanico descritto all'articolo 3.13.18 ed una per l'intervento del dispositivo a forza centrifuga di cui all'articolo 3.13.12. 3.13.23 Le apparecchiature pneumatiche per il comando dei due freni devono possedere i seguenti requisiti: 1. le vie di aspirazione e mandata dal serbatoio devono essere dotate di dispositivo per l'eliminazione dell'umidita'; 2. le elettrovalvole di comando diretto del freno di emergenza devono essere doppie, con disposizione in parallelo e con possibilita' separata di verifica dell'efficienza. 3.13.24 Le parti della puleggia motrice sulle quali agiscono gli elementi frenanti, per caratteristiche costruttive o per adeguati ripari, non devono poter essere imbrattate da lubrificanti o grasso e comunque devono essere protette da ghiaccio, neve o pioggia. 3.14 Dispositivi di tensione 3.14.1 L'escursione disponibile del carrello tenditore, delle eventuali parti mobili e del contrappeso, deve essere almeno pari a quella determinata come risultante: 1. dello spostamento massimo derivante dalla variazione di lunghezza di ogni ramo di fune tra le condizioni di linea con tutti i veicoli scarichi e quelle con i veicoli carichi; 2. del maggiore degli spostamenti dovuto allo sviluppo delle catenarie tra le condizioni di linea a fune nuda e quelle che si verificano nelle fasi di caricamento dei veicoli, fino a quella con i veicoli a pieno carico convenzionale su un ramo o su ambedue i rami a seconda del tipo di esercizio previsto, avuto riguardo alle deformazioni elastiche della medesima; 3. dello spostamento dipendente dalla variazione di lunghezza subita da ogni ramo di fune per effetto di una variazione convenzionale di temperatura di 50C; 4. di un margine di sicurezza, convenzionalmente fissato in 0,5 m per ogni 1000 m di lunghezza dell'impianto. 3.14.2 Quando i dispositivi di tensione sono provvisti di apposito arganello per la regolazione della lunghezza della fune tenditrice, di cui all'articolo 3.14.6, lo spostamento di cui al punto 2 del precedente articolo va commisurato ad una variazione convenzionale di temperatura di 30C. 3.14.3 Il carrello tenditore, che porta la puleggia di rinvio della fune portante-traente o la puleggia motrice, deve essere realizzato in maniera da ridurre al minimo le resistenze d'attrito e da evitare pericoli di impuntamento; all'uopo le ruote del carrello devono essere provviste di idonei dispositivi antisvio ed essere montate su cuscinetti a rotolamento. Quando il carrello tenditore porta la puleggia motrice esso deve essere provvisto di ruote di guida ad asse verticale, pure montate con cuscinetti a rotolamento, per contrastare la coppia di reazione ai momenti motore e frenante. 3.14.4 Il vano entro il quale puo' scorrere il contrappeso deve essere accessibile solo al personale; sistemazioni completamente all'aperto del contrappeso possono essere ammesse a condizione che vengano comunque adottati idonei provvedimenti per garantire la costanza della tensione applicata, la libera escursione del contrappeso e l'ispezionabilita' delle funi tenditrici, dei relativi attacchi e delle strutture di supporto, nonche' per garantire la protezione da possibili manomissioni. L'accesso al pozzo deve essere recintato e realizzato mediante scala fissa. 3.14.5 La posizione del contrappeso e quella del carrello tenditore devono essere individuabili in ogni momento su scala graduata. Il carrello tenditore deve essere dotato di finecorsa meccanici, nonche' di dispositivi per l'arresto dell'impianto del tipo a ripristino lo- cale, ovvero a segnalazione permanente del loro intervento, ubicati a conveniente distanza dai finecorsa meccanici per un opportuno margine di sicurezza che tenga anche conto di possibili effetti dinamici. Analoghi dispositivi di arresto devono essere previsti anche per il contrappeso sia dell'anello della fune portante-traente che delle funi dei circuiti di linea. 3.14.6 Per variare la lunghezza della fune tenditrice, puo' essere interposto, fra carrello di tensione e contrappeso, un arganello di regolazione, che deve essere provvisto di trasmissione di tipo irreversibile, nonche' di dispositivo autobloccante per la sicurezza della manovra e di dispositivo di blocco del tamburo dell'arganello. Quando la fune tenditrice viene completamente svolta, l'attacco al tamburo deve comunque rispondere ai requisiti di cui all'articolo 3.4.2. 3.14.7 Sistema idraulico per la messa in tensione della fune 3.14.7.1 Qualora la tensione della fune portante-traente venga realizzata mediante dispositivi idraulici atti a mantenerla in un determinato intervallo (v. articolo 3.3.1), si dovranno rispettare le disposizioni di cui ai punti che seguono; del citato intervallo di variabilita' della tensione si deve tener opportunamente conto nella verifica dell'aderenza della fune nella puleggia motrice, nelle verifiche del cilindro di cui al successivo punto 9, nonche' nelle verifiche di stabilita' della fune sulle rulliere di cui al successivo punto 16; per ogni altra verifica richiesta dalla presente norma, ove non diversamente indicato, si tiene conto del valore nominale della tensione. 3.14.7.2 Gli attacchi del cilindro e del pistone o del relativo stelo, sia alle strutture fisse della stazione di tensione che al carrello tenditore, devono essere realizzati in modo da non indurre apprezzabili sollecitazioni di flessione nel dispositivo di tensione, nel cilindro e nello stelo del pistone; inoltre le superfici di accoppiamento fra cilindro e pistone, nonche' fra cilindro e stelo del pistone stesso, devono avere lunghezza commisurata alle modalita' di lavoro ed alla corsa prevista per il dispositivo, in maniera che il pistone risulti sempre perfettamente guidato nel cilindro, senza pericoli di impuntamenti, anche nei tratti finali della corsa. 3.14.7.3 La corsa totale del pistone deve comprendere almeno un tratto finale, non utilizzabile come corsa utile in relazione a quanto stabilito al successivo punto 14, dotato di idoneo sistema strozzatore del deflusso dell'olio, in maniera da attenuare gli effetti di eventuali urti nel moto relativo fra pistone e cilindro che possono essere provocati da variazioni del tiro dell'anello trattivo. 3.14.7.4 Il circuito idraulico deve essere alimentato da un sistema in grado di mantenere la pressione del fluido operatore entro un prefissato intervallo di variabilita' rispetto al valore nominale, avuto riguardo di quanto stabilito al punto successivo; il dimensionamento del sistema deve assicurare una velocita' del pistone rispetto al cilindro di almeno 5 mm/s, a meno che il tipo di impianto non richieda una velocita' maggiore. 3.14.7.5 L'azione esercitata dal tenditore deve essere controllata da due diversi dispositivi, destinati l'uno a rilevare la pressione nel cilindro e l'altro la tensione applicata all'anello trattivo; appositi strumenti devono consentire la lettura continua delle due grandezze rilevate. Detti sistemi di controllo devono determinare l'arresto dell'impianto quando la pressione o la tensione escono dal predeterminato intervallo di controllo, il quale non puo' comunque superare del +/-10% il valore nominale della tensione; e' escluso da tale campo l'errore massimo degli strumenti di misura e controllo che non deve comunque superare il +/-2% a fondo scala. 3.14.7.6 Il circuito idraulico deve possedere un dispositivo di protezione, valvola di sicurezza, atto a limitare la pressione a valori non superiori del 20% rispetto a quello nominale; detta valvola di sicurezza deve essere posizionata in modo da poter controllare in ogni condizione la pressione nel cilindro e deve essere dotata di scarico indipendente con sezione commisurata alla portata del sistema di alimentazione. La sua taratura deve essere sigillata per impedire manomissioni e risultare controllabile. 3.14.7.7 All'uscita del cilindro, quale primo organo della tubazione di mandata e scarico, deve essere previsto un dispositivo ("valvola paracadute") alto ad intervenire quando la velocita' di scorrimento del pistone nel cilindro supera il triplo della velocita' di cui al precedente punto 4, interrompendo il flusso dell'olio; nel sistema deve essere previsto un dispositivo per provare l'efficienza di tale valvola. 3.14.7.8 Il sistema deve essere dotato di pompa per la ricarica manuale del circuito idraulico e di appositi filtri posti in aspirazione o mandata, i quali devono essere dotati di dispositivo per il controllo dell'intasamento; i filtri posti allo scarico, oltre al predetto controllo, devono essere dotati di by-pass. 3.14.7.9 Il cilindro deve essere verificato per il valore massimo della pressione consentito dal campo di variazione di cui al precedente punto 5. In tali condizioni il grado di sicurezza, rispetto al carico unitario di snervamento del materiale non deve risultare inferiore 3. 3.14.7.10 Il cilindro del dispositivo tenditore deve essere sottoposto, in officina ed a cura del costruttore, ad una prova di resistenza allo scoppio, assoggettandolo ad una pressione di valore non inferiore a 2 volte quella nominale. L'intero sistema costituente il dispositivo tenditore deve essere sottoposto, sull'impianto ed a cura del direttore dei lavori, ad una prova di tenuta, assoggettandolo ad una pressione di valore non inferiore a 1,5 volte quella nominale e verificando che non si riscontrino trafilamenti apprezzabili; le modalita' di realizzazione per quest'ultima prova devono essere tali da non ingenerare comunque sovratensioni nella fune portante-traente. 3.14.7.11 Nel caso che il dispositivo tenditore comprenda due cilindri alimentati in parallelo idraulico, ciascuno di essi deve essere provvisto di un proprio sistema di controllo come indicato al punto 5; inoltre, le strutture di supporto e quelle del carrello tenditore devono essere dimensionate considerando anche l'ipotesi che uno dei due cilindri sia grippato; in tale ipotesi, tuttavia, puo' ammettersi per le strutture suddette un grado di sicurezza non inferiore a 1,5 rispetto al carico unitario di snervamento del materiale. 3.14.7.12 L'escursione disponibile del carrello di tensione deve essere convenientemente ampia e comunque non inferiore a quella definita all'articolo 3.14.1; la corsa del carrello deve essere in ogni caso limitata da propri finecorsa meccanici ed elettrici (v. articolo 3.14.5), indipendenti da quelli che controllano la corsa del pistone di cui al successivo punto 14. 3.14.7.13 La corsa utile del pistone nel cilindro deve essere almeno pari a quella richiesta per il carrello di tensione. In alternativa, per consentire al carrello di tensione l'utilizzazione dell'intera escursione disponibile, l'ancoraggio del dispositivo tenditore alle strutture fisse deve essere spostabile con facilita', in tempi brevi ed in sicurezza; in tal caso la corsa totale del pistone nel cilindro, qualunque sia il punto di ancoraggio, deve essere almeno pari alla risultante: 1. dello spostamento massimo derivante dalla variazione di lunghezza subita da ogni ramo della fune portante-traente fra la condizione di linea completamente scarica e quella con tutti i veicoli in linea a pieno carico convenzionale (v. articolo 3.19.12), avuto riguardo alle variazioni della configurazione della fune e delle deformazioni elastiche della medesima, tenuto conto del campo di variazione della tensione previsto al precedente punto 5; 2. della corsa dovuta alla variazione della temperatura, considerando una variazione complessiva di almeno 30C; 3. dell'ulteriore tratto finale di ammortizzazione di cui al precedente punto 3; 4. della lunghezza pari ad un'equidistanza tra i vari punti di ancoraggio. 3.14.7.14 Circa la corsa utile del pistone all'interno del tratto che non contiene l'ammortizzazione finale si deve: 1. installare gli interruttori di finecorsa, posti a non meno di 10 cm dall'estremita' di tale tratto, il cui intervento deve determinare l'arresto dell'impianto; 2. prevedere nel progetto dell'impianto il tratto nel quale puo' trovarsi la parte mobile del sistema di tensione all'inizio di ciascun giorno e con impianto predisposto al servizio, al fine di garantire sufficiente corsa, anteriore e posteriore, senza che nel corso della giornata il sistema possa andare a fine corsa meccanica, in conseguenza degli spostamenti di cui al precedente punto 13 ove peraltro la variazione complessiva della temperatura puo' essere assunta pari ad almeno 15C. 3.14.7.15 Deve essere disposta una scala graduata ad indicazione della corsa utile del pistone nel cilindro. 3.14.7.16 I carichi minimi sia sulle rulliere che sui rulli sono valutati assumendo le seguenti condizioni di tensione della fune portante-traente: 1. per i sostegni sopracorda: in corrispondenza del valore minimo nel campo di variazione; 2. per i sostegni sottocorda: in corrispondenza del valore massimo nel campo di variazione; 3. per i sostegni di ritenuta: in corrispondenza del valore minimo nel campo di variazione. 3.14.7.17 Al fine di poter assicurare il ritorno nelle stazioni dei viaggiatori con impianto, nel caso di perdita di tenuta del sistema, con conseguente andata a finecorsa meccanico del pistone e riduzione della tensione della fune portante-traente oltre il limite inferiore del campo di tolleranza, deve essere verificato: 1. il permanere, assumendo per il coefficiente di attrito tra fune portante-traente e gola della puleggia motrice il valore di 0,22, dell'aderenza della fune portante-traente sulla puleggia motrice nelle piu' gravose condizioni di carico e considerando inoltre la piu' sfavorevole delle seguenti fasi: - avviamento con carico in salita e con accelerazione non inferiore a 0,1 m/s2; - frenatura in discesa con decelerazione non inferiore a 0,5 m/s2; 2. il permanere del contatto tra fune e rulliere di ritenuta in qualunque condizione di carico della linea, tenendo altresi' conto, per l'avviamento di una accelerazione di 0,1 m/s2 e, per l'arresto in discesa, di una decelerazione di 0,5 m/s2; 3. il permanere di un franco minimo verticale non inferiore ad 1 m tra i veicoli e terreno normalmente innevato, od altri eventuali ostacoli sottostanti, considerando le condizioni di carico a tali effetti piu' gravose, e tenendo conto di una possibile variazione dinamica della freccia statica, valutata come previsto all'articolo 3.8.2.1. 3.15 Stabilita' e sicurezza delle strutture e degli elementi costitutivi dell'impianto. 3.15.1 Definizioni e generalita'. 3.15.1.1 Agli effetti delle presenti norme ed in relazione all'articolo 5, 3 comma del decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, le opere civili comprendono: - le fondazioni delle stazioni, dei sostegni di linea e delle altre opere d'arte eventualmente da realizzare lungo la linea, anche al fine di consolidamento dei terreni interessanti le fondazioni; - le strutture fisse di stazione e di linea che sopportano le coperture, gli organi meccanici, i componenti strutturali che movimentano e/o guidano le funi, nonche' i carichi derivanti dai veicoli, dagli operatori e dai viaggiatori; - le strutture e gli elementi costruttivi e di servizio installati in maniera permanente, in stazione ed in linea, per le ispezioni e la manutenzione.