L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, recante  la semplificazione  dei procedimenti  amministrativi in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il  decreto legislativo 13  ottobre 1998, n. 373,  recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  174,  recante
attuazione  della direttiva  92/96/CEE  in  materia di  assicurazione
diretta  sulla  vita  ed  in  particolare l'art.  61,  comma  2,  che
attribuisce all'ISVAP  il potere di  approvare un modello  recante il
prospetto dimostrativo  della situazione del margine  di solvibilita'
delle  imprese di  assicurazione autorizzate  all'esercizio dei  rami
vita;
  Visto il provvedimento  ISVAP del 21 febbraio 1997, n.  517, con il
quale e stato  approvato un nuovo modello  del prospetto dimostrativo
del margine di  solvibilita' in sostituzione di  quello approvato con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
2 giugno 1988;
  Visto  il  decreto legislativo  26  maggio  1997, n.  173,  recante
attuazione della direttiva  91/674/CEE in materia di  conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione;
  Visto il provvedimento  ISVAP del 5 ottobre 1998,  n. 1008, recante
disposizioni per la  redazione in euro del bilancio  delle imprese di
assicurazione;
  Ritenuta la necessita' di  approvare, in sostituzione del prospetto
previsto dal  provvedimento ISVAP  del 21 febbraio  1997, n.  517, un
nuovo modello recante il  prospetto dimostrativo della situazione del
margine  di solvibilita'  che  tenga conto  di  quanto stabilito  dal
decreto  n. 173/1997  in materia  di nuovi  schemi di  bilancio delle
imprese di assicurazione;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                Prospetto del margine di solvibilita'
  1.  Le imprese  che  esercitano le  assicurazioni  e le  operazioni
indicate al punto  A) della tabella di cui all'allegato  I al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.  174, aventi sede legale nel territorio
della Repubblica, devono allegare al  bilancio di esercizio, ai sensi
dell'art.   61,  comma   2,  del   suddetto  decreto,   il  prospetto
dimostrativo della  situazione del margine di  solvibilita' alla data
di  chiusura dell'  esercizio cui  il bilancio  stesso si  riferisce,
redatto in conformita' al modello,  con relativo allegato, annesso al
presente provvedimento.
  2. Le imprese  che hanno sede legale in uno  Stato terzo devono, ai
fini dell'adempimento dell'obbligo  di cui all'art. 61,  comma 2, del
decreto n. 174/1995, utilizzare il  modello e il relativo allegato di
cui al precedente comma 1, avuto riguardo alle disposizioni stabilite
dagli articoli 90, 91, 92 e 93 del menzionato decreto n. 174/1995.