IL RETTORE
  Veduto lo  statuto vigente dell'Universita' degli  studi di Urbino,
approvato  con regio  decreto  8 febbraio  1925,  n. 230,  modificato
successivamente;
  Veduta  la deliberazione  adottata  nella riunione  del 9  dicembre
1998,   approvata  dal   senato   accademico  e   dal  consiglio   di
amministrazione nelle riunioni del 18  dicembre 1998, con la quale la
facolta' di farmacia ha proposto  la modifica del vigente statuto con
l'aggiunta,   nell'ordinamento  didattico   del   corso  di   diploma
universitario   in   tecniche    erboristiche,   di   nuovi   settori
scientifico-disciplinari;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il  regio decreto 30  settembre 1938, n. 1652,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Veduto il decreto  del Presidente della Repubblica  11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto l'atto  di indirizzo del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
                              Decreta:
  Lo  statuto  della  Libera   Universita'  degli  studi  di  Urbino,
approvato con  regio decreto  8 febbraio 1925,  n. 230,  e successive
modificazioni, al capo III -  dell'Ordinamento generale degli studi -
Sezione VI  "Norme speciali per la  facolta' di farmacia" -  Corso di
diploma  universitario in  tecniche erboristiche,  e' modificato  nel
modo che segue:
                   Corso di diploma universitario
                      in tecniche erboristiche
 Art. 1 (invariato).
 Art. 2 (invariato).
 Art. 3 (invariato).
 Art. 4 (invariato).
 Art. 5 (invariato).
  Art.     6     (Aree      didattiche     e     relativi     settori
scientifico-disciplinari).
  1) Area chimica (160 ore). Invariato.
  2) Area botanica generale e sistematica (120 ore). Invariato.
  3) Area biochimica e fisiologia vegetale (80 ore). Invariato.
  4) Area  coltivazione e difesa  delle piante officinali  (160 ore).
Settori         scientifico-disciplinari:      aggiungere        G08B
(Microbiologia agroalimentare ed ambientale).
  5)  Area tecnologie  di  conservazione e  trasformazione (40  ore).
Invariato.
  6) Area analisi delle piante  officinali e loro derivati (160 ore).
Invariato.
  7)    Area         farmacognosia    (200     ore).          Settori
scientifico-disciplinari:    aggiungere  E09A  (Anatomia umana), E04A
(Fisiologia generale).
  8)  Area  uso  delle  piante   officinali  nella  cosmesi  e  nella
alimentazione (80 ore). Invariato.
  9) Area  economia, organizzazione  aziendale e marketing  (80 ore).
Invariato.
  10) Area legislazione (40 ore). Invariato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Urbino, 26 febbraio 1999
                                                       Il rettore: Bo