IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 6 febbraio 1996,  n. 52 (legge comunitaria 1994), ed
in  particolare gli  articoli 1  e 4  che conferiscono  la delega  al
Governo   per  l'attuazione   della  direttiva   comunitaria  94/9/CE
concernente il  ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati membri
relative agli apparecchi e sistemi  di protezione destinati ad essere
utilizzati  in atmosfera  potenzialmente esplosiva,  e l'art.  47 che
dispone un ordine alle relative tariffe e spese;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 23 marzo 1998, n.
126,  per  l'attuazione della  direttiva  94/9/CE  recante norme  per
l'attuazione  della  direttiva 94/9/CE  in  materia  di apparecchi  e
sistemi  di protezione  destinati ad  essere utilizzati  in atmosfera
potenzialmente esplosiva,  ed in  particolare l'art. 8  relativo alle
modalita' per autorizzare gli organismi  ad espletare le procedure di
conformita';
  Vista  la  risoluzione  del  Consiglio CEE  del  21  dicembre  1989
concernente  un approccio  globale  in materia  di valutazione  della
conformita',  in merito  anche  alla rispondenza  degli organismi  di
certificazione alle norme della serie EN 45000;
  Vista  la norma  UNI-CEI  EN  45011 sui  criteri  generali per  gli
organismi di  certificazione dei prodotti  e in particolare  il punto
10;
  Vista  la norma  UNI-CEI  EN  45012 sui  criteri  generali per  gli
organismi di certificazione dei sistemi di qualita';
  Vista la norma UNI-EN 30011/2 sui criteri generali per le verifiche
ispettive  dei   sistemi  di  qualita'  per   la  qualificazione  dei
valutatori di sistemi di qualita' (Auditors);
  Ritenuta  l'opportunita'  di  fissare,  ai sensi  dell'art.  8  del
decreto  del Presidente  della Repubblica  23 marzo  1998, n.  126, i
requisiti  e le  procedure  per  l'accertamento dell'idoneita'  degli
organismi  a valutare  la  conformita' alla  direttiva 94/9/CE  degli
apparecchi e sistemi  di protezione destinati a  essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente  esplosiva e  dei sistemi  di garanzia  e di
qualita', ai fini  della immissione in commercio e  messa in servizio
degli  apparecchi  e sistemi  di  protezione  stessi e  dei  relativi
accessori;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          R e q u i s i t i
  1. Gli organismi  per essere autorizzati ad  espletare le procedure
di  valutazione di  conformita' previste  dal decreto  del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, debbono:
  a)  soddisfare  i  criteri  previsti dall'allegato  XI  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;
  b) disporre  di personale qualificato  in numero sufficiente  e dei
mezzi  tecnici  necessari  per assolvere  adeguatamente  le  mansioni
tecniche   ed   amministrative   connesse  con   le   procedure   per
l'attestazione  di conformita',  come previsto  dall'allegato XI  del
citato decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;
  c) dotarsi  di un manuale  di qualita' redatto in  conformita' alla
norma  UNI-CEI  EN 45011  e  prevedere  una regolamentazione  su  cui
impegnare   il   cliente   che,   tra   l'altro,   definisca   l'iter
amministrativo  interno  e  le   procedure  per  l'ottenimento  delle
possibili attestazioni di conformita';
  d) dimostrare  che i  locali interessati  ed i  rispettivi impianti
garantiscono le norme di igiene ambientale e la sicurezza del lavoro.