IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare gli articoli 1 e 4 che conferiscono la delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria 94/9/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, e l'art. 47 che dispone un ordine alle relative tariffe e spese; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, per l'attuazione della direttiva 94/9/CE recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ed in particolare l'art. 8 relativo alle modalita' per autorizzare gli organismi ad espletare le procedure di conformita'; Vista la risoluzione del Consiglio CEE del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformita', in merito anche alla rispondenza degli organismi di certificazione alle norme della serie EN 45000; Vista la norma UNI-CEI EN 45011 sui criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti e in particolare il punto 10; Vista la norma UNI-CEI EN 45012 sui criteri generali per gli organismi di certificazione dei sistemi di qualita'; Vista la norma UNI-EN 30011/2 sui criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi di qualita' per la qualificazione dei valutatori di sistemi di qualita' (Auditors); Ritenuta l'opportunita' di fissare, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, i requisiti e le procedure per l'accertamento dell'idoneita' degli organismi a valutare la conformita' alla direttiva 94/9/CE degli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e dei sistemi di garanzia e di qualita', ai fini della immissione in commercio e messa in servizio degli apparecchi e sistemi di protezione stessi e dei relativi accessori; Decreta: Art. 1. R e q u i s i t i 1. Gli organismi per essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, debbono: a) soddisfare i criteri previsti dall'allegato XI del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126; b) disporre di personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi tecnici necessari per assolvere adeguatamente le mansioni tecniche ed amministrative connesse con le procedure per l'attestazione di conformita', come previsto dall'allegato XI del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126; c) dotarsi di un manuale di qualita' redatto in conformita' alla norma UNI-CEI EN 45011 e prevedere una regolamentazione su cui impegnare il cliente che, tra l'altro, definisca l'iter amministrativo interno e le procedure per l'ottenimento delle possibili attestazioni di conformita'; d) dimostrare che i locali interessati ed i rispettivi impianti garantiscono le norme di igiene ambientale e la sicurezza del lavoro.