Agli assessorati alla sanita', regioni e provincia autonoma di Trento All'assessorato all'agricoltura provincia autonoma di Bolzano All'Assica All'Assocarni All'Uniceb Al Cim All'Unione nazionale avicoltura Alle M & V All'Associazione generale cooperative italiane Alla Confcommercio Alla Federcarni Alla Fiaal Cna Alla Federazione alimentare confartigianato All'Aiipa All'Unione frigorifera italiana Alla Federalimentare All'Unionalimentari Alle Co.Na.Zo S.C.L. Alla Fiesa - Confesercenti Al Consorzio prosciutto di Parma Al Consorzio prosciutto S. Daniele Alla Sivemp Sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, L 208 del 24 luglio 1998, e' stata pubblicata la decisione della Commissione del 9 luglio 1998, 98/470/CE, recante modalita' di applicazione della direttiva 89/662/CEE del consiglio, e successive modifiche per quanto riguarda le informazioni essenziali relative ai controlli veterinari. La suddetta decisione stabilisce che gli Stati membri dell'Unione europea debbano presentare annualmente, per ogni settore di attivita' di competenza veterinaria, le informazioni di cui all'art. 16 della direttiva 89/662/CEE, recepita nell'ordinamento nazionale con decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28. I dati, riferiti all'anno solare, devono essere comunicati alla Commissione europea entro il 1 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento a partire dal 1999 utilizzando modelli adeguati per ciascun settore produttivo. La decisione 98/470/CE, considerando opportuno procedere a partire dalle carni fresche, prevede in allegato l'apposito modello per tale settore. Per gli altri settori produttivi i modelli saranno stabiliti con successiva decisione della Commissione. Al riguardo ai fini della raccolta delle informazioni per la successiva trasmissione alla Commissione si riportano in allegato apposite tabelle e le indicazioni relative alle modalita' di compilazione. Le tabelle riguardano i controlli all'origine effettuati dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali sulle carni fresche come definite dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, ai fini dell'applicazione della direttiva 89/662/CEE. Tali controlli riguardano gli stabilimenti che sono riconosciuti ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 286/1994; sono pertanto esclusi i controlli effettuati sugli impianti a capacita' limitata. Sono state previste 3 tabelle: Tabella 1/STAB: viene compilata a cura del veterinario ufficiale per ciascun impianto e trasmessa all'A.S.L. per l'aggregazione dei dati; Tabella 2/A.S.L.: viene compilata a cura dell'A.S.L. aggregando i dati parziali contenuti nelle tabelle 1/STAB e trasmessa alla regione; Tabella 3/REG: viene compilata a cura della regione aggregando i dati parziali contenuti nelle tabelle 2/A.S.L. e trasmessa al Ministero della sanita'. Le regioni, che gia' dispongono di un proprio sistema di rilevazione dei dati, potranno utilizzare tale sistema per la compilazione della tabella 3/REG. Qualora invece la regione non disponga di un proprio sistema potra' servirsi delle tabelle 1/STAB e 2/A.S.L. come supporto per la corretta raccolta delle informazioni, fissando le scadenze per la loro compilazione rispettivamente da parte del veterinario ufficiale dello stabilimento e da parte del dirigente del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale. Al riguardo occorre tener presente che le tabelle 3/REG dovranno pervenire al Dipartimento alimenti nutrizione e sanita' pubblica veterinaria del Ministero della sanita' entro il 31 marzo per consentire l'elaborazione e la trasmissione dei dati alla Commissione europea entro il termine del 1 maggio stabilito dalla decisione 98/470/CE. Il Ministro: Bindi