Agli    assessorati alla   sanita',
                                  regioni e  provincia autonoma    di
                                  Trento
                                  All'assessorato     all'agricoltura
                                  provincia autonoma di Bolzano
                                  All'Assica
                                  All'Assocarni
                                  All'Uniceb
                                  Al Cim
                                  All'Unione nazionale avicoltura
                                  Alle M & V
                                  All'Associazione           generale
                                  cooperative italiane
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Federcarni
                                  Alla Fiaal Cna
                                  Alla     Federazione     alimentare
                                  confartigianato
                                  All'Aiipa
                                  All'Unione frigorifera italiana
                                  Alla Federalimentare
                                  All'Unionalimentari
                                  Alle Co.Na.Zo S.C.L.
                                  Alla Fiesa - Confesercenti
                                  Al Consorzio prosciutto di Parma
                                  Al Consorzio prosciutto S. Daniele
                                  Alla Sivemp
  Sulla  Gazzetta Ufficiale  delle Comunita'  europee, L  208 del  24
luglio 1998, e' stata pubblicata la decisione della Commissione del 9
luglio  1998,  98/470/CE,  recante modalita'  di  applicazione  della
direttiva 89/662/CEE del consiglio, e successive modifiche per quanto
riguarda le informazioni essenziali relative ai controlli veterinari.
  La suddetta  decisione stabilisce che gli  Stati membri dell'Unione
europea debbano presentare annualmente, per ogni settore di attivita'
di competenza veterinaria,  le informazioni di cui  all'art. 16 della
direttiva 89/662/CEE, recepita nell'ordinamento nazionale con decreto
legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
  I  dati, riferiti  all'anno solare,  devono essere  comunicati alla
Commissione europea entro  il 1 maggio dell'anno  successivo a quello
di riferimento  a partire dal  1999 utilizzando modelli  adeguati per
ciascun settore produttivo.
  La decisione 98/470/CE, considerando  opportuno procedere a partire
dalle carni fresche, prevede in  allegato l'apposito modello per tale
settore.
  Per gli  altri settori produttivi  i modelli saranno  stabiliti con
successiva decisione della Commissione.
  Al  riguardo  ai fini  della  raccolta  delle informazioni  per  la
successiva  trasmissione alla  Commissione si  riportano in  allegato
apposite  tabelle  e  le   indicazioni  relative  alle  modalita'  di
compilazione.
  Le  tabelle  riguardano  i  controlli  all'origine  effettuati  dai
servizi veterinari delle aziende sanitarie locali sulle carni fresche
come definite dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, ai fini
dell'applicazione della direttiva 89/662/CEE.
  Tali controlli riguardano gli stabilimenti che sono riconosciuti ai
sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 286/1994; sono pertanto
esclusi i controlli effettuati sugli impianti a capacita' limitata.
  Sono state previste 3 tabelle:
  Tabella 1/STAB:  viene compilata  a cura del  veterinario ufficiale
per ciascun  impianto e  trasmessa all'A.S.L. per  l'aggregazione dei
dati;
  Tabella 2/A.S.L.:  viene compilata a cura  dell'A.S.L. aggregando i
dati  parziali  contenuti  nelle  tabelle  1/STAB  e  trasmessa  alla
regione;
  Tabella 3/REG:  viene compilata a  cura della regione  aggregando i
dati  parziali  contenuti  nelle  tabelle  2/A.S.L.  e  trasmessa  al
Ministero della sanita'.
  Le  regioni,  che   gia'  dispongono  di  un   proprio  sistema  di
rilevazione  dei  dati,  potranno  utilizzare  tale  sistema  per  la
compilazione della tabella 3/REG.
  Qualora invece la regione non disponga di un proprio sistema potra'
servirsi  delle  tabelle  1/STAB  e 2/A.S.L.  come  supporto  per  la
corretta  raccolta delle  informazioni, fissando  le scadenze  per la
loro compilazione rispettivamente da  parte del veterinario ufficiale
dello stabilimento e da parte  del dirigente del servizio veterinario
dell'azienda sanitaria locale.
  Al riguardo  occorre tener presente  che le tabelle  3/REG dovranno
pervenire  al Dipartimento  alimenti  nutrizione  e sanita'  pubblica
veterinaria  del  Ministero  della  sanita' entro  il  31  marzo  per
consentire l'elaborazione e la trasmissione dei dati alla Commissione
europea  entro il  termine  del 1  maggio  stabilito dalla  decisione
98/470/CE.
                                                   Il Ministro: Bindi