Alle  regioni e  provincia autonoma
                                  di  Trento    -  Assessorati   alla
                                  sanita' - servizi veterinari
                                  Alla provincia autonoma di  Bolzano
                                  -  Assessorato  all'agricoltura   -
                                  Servizio veterinario di Bolzano
                                  Agli   uffici  veterinari  per  gli
                                  adempimenti     comunitari      del
                                  Ministero della sanita'
                                  Ai  posti  di ispezione frontalieri
                                  del Ministero della sanita'
                                  All'Istituto superiore di sanita'
                                  Al  Comando  carabinieri   per   la
                                  sanita'
                                  Agli    Istituti    zooprofilattici
                                  sperimentali
                                  All'Universita'  degli    studi   -
                                  Facolta' di medicina  veterinaria -
                                  Istituti    di    ispezione   degli
                                  alimenti di origine animale
                                  All'Assica
                                  All'Assocarni
                                  All'Uniceb
                                  Al Cim - Via Aureliana, 25
                                  All'Unione nazionale avicoltura
                                  Alle M & V
                                  All'Associazione           generale
                                  cooperative italiane
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Federcarni
                                  Alla Fiaal Cna
                                  Alla     Federazione     alimentare
                                  confartigianato
                                  All'Aiipa
                                  All'Unione frigorifera italiana
                                  Alla Federalimentare
                                  All'Unionalimentari
                                  Alla Co.Na.Zo S.C.L.
                                  Alla Fiesa - Confesercenti
                                  Al Consorzio prosciutto di Parma
                                  Al Consorzio prosciutto S. Daniele
                                  Alla Sivemp
  Con  l'emanazione del  decreto  del Presidente  della Repubblica  3
agosto 1998, n. 309, che ha  abrogato il decreto del Presidente della
Repubblica 1  marzo 1992, n.  227, viene ad essere  ridisciplinata la
produzione e  l'immissione sul mercato  delle carni macinate  e delle
preparazioni di carni con l'introduzione di importanti innovazioni.
  Si  ritiene utile  pertanto fornire  elementi di  chiarimento della
complessa materia disciplinata dal citato decreto.
 1) Campo di applicazione.
  Il decreto del  Presidente della Repubblica 3 agosto  1998, n. 309,
stabilisce  le norme  applicabili alla  produzione ed  immissione sul
mercato  delle  carni macinate  e  delle  preparazioni di  carni.  E'
opportuno ricordare che  la produzione e l'immissione  sul mercato di
carni in  pezzi inferiori a  100 grammi, originariamente  normata dal
decreto del  Presidente della  Repubblica n. 227/1992,  ricade invece
quale attivita'  di sezionamento nell'ambito applicativo  del decreto
legislativo 18  aprile 1994, n. 286,  come gia' chiarito con  nota n.
600.7/24475/AG39/2305 del 9 agosto 1994.
  Ai sensi  dell'art. 1,  comma 2, del  decreto del  Presidente della
Repubblica  3  agosto  1998,  n.  309, viene  esclusa  dal  campo  di
applicazione la  produzione di  carni macinate  e di  preparazioni di
carni,  ai  fini  della  vendita  diretta  al  "consumatore  finale",
effettuata  presso  lo stesso  esercizio  di  vendita al  minuto,  in
laboratorio ad  esso adiacente  o funzionalmente  correlato. Infatti,
diversamente da  quanto disciplinato  per altri settori,  nel decreto
del  Presidente   della  Repubblica  n.  309/1998   si  fa  esclusivo
riferimento al  consumatore finale, pertanto i  ristoranti, le mense,
gli  ospedali  e  le  altre  collettivita',  che  come  noto  vengono
considerati "consumatore"  secondo la  definizione di cui  al decreto
legislativo n. 109/1992,  dovranno rifornirsi di carni  macinate e di
preparazioni di carne esclusivamente  da stabilimenti riconosciuti ai
sensi  del  decreto in  oggetto.  Non  ricadono nelle  condizioni  di
esclusione  dal  campo  di  applicazione  del  decreto  i  laboratori
centralizzati di catene di distribuzione per la vendita al minuto.
  Esula   inoltre  dal   campo  di   applicazione  la   produzione  e
l'immissione sul mercato di carni  separate meccanicamente, di cui al
decreto legislativo  n. 286/1994 ed  ai decreti del  Presidente della
Repubblica  numeri 559/1992  e 495/1997  e loro  successive modifiche
concernenti rispettivamente la produzione e commercializzazione delle
carni fresche, le carni di coniglio  e selvaggina allevata e le carni
di  volatili  da  cortile;   dette  carni  possono  essere  destinate
esclusivamente  alla  trasformazione  in  prodotti a  base  di  carne
trattati termicamente  e pertanto non possono  essere utilizzate come
materia prima per  la produzione di carni macinate  e di preparazioni
di carni.
  Non rientra  altresi' nel  campo di  applicazione la  produzione ed
immissione  sul mercato  di rifilature  di carni  fresche provenienti
dall'attivita'  di  sezionamento di  cui  al  decreto legislativo  n.
286/1994, destinate a stabilimenti  riconosciuti ai sensi del decreto
legislativo n. 537/1992 per essere  utilizzate come materia prima per
il trito di salumeria, che costituisce l'impasto per la produzione di
prodotti a base di carne insaccati.
  Con il termine "rifilature" si  intendono le parti residue di carne
fresca risultanti dalla squadratura  o predisposizione dei vari tagli
tali da  rendere il  prodotto presentabile  per la  vendita o  per il
successivo trattamento (salagione, stagionatura, ecc.).
  Appare  opportuno   precisare  che,   qualora  nei   laboratori  di
lavorazione di  prodotti a base  di carne si ottengano  rifilature di
carni fresche, puo' essere consentita la loro destinazione diretta ad
altro stabilimento  di lavorazione per la  successiva trasformazione.
In  tal caso,  considerata  l'impossibilita' di  bollare le  suddette
carni  con  il bollo  sanitario  di  cui  al decreto  legislativo  n.
537/1992 dovranno comparire:
  a)  sull'etichetta   da  apporre   sulla  confezione   le  seguenti
indicazioni:
    "Carni destinate alla trasformazione";
  "Carni CEE",  se si  tratta di  carni originariamente  provviste di
bollo  CEE,  oppure "Carni  non  CEE",  se  si  tratta di  carni  con
limitazione di  commercializzazione all'ambito nazionale, al  fine di
consentire la corretta bollatura del  prodotto a base di carne finito
rispettivamente con il bollo CEE o con il bollo "Mercato italiano";
  b)  sul   documento  commerciale  di  accompagnamento   durante  il
trasporto:
  il numero di riconoscimento dello stabilimento speditore;
    l'indicazione "Carni destinate alla trasformazione".
  Va peraltro sottolineato  che le rifilature di  carni fresche, come
sopra definite,  non possono essere  utilizzate per la  produzione di
carni macinate  e di  preparazioni che  prevedono l'impiego  di carni
macinate.
 2) Carni macinate.
  In assenza  dei provvedimenti di cui  all'art. 4, commi 1  e 2, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/1998,  le  carni
macinate  destinate   ad  essere  commercializzate  tal   quali,  con
l'eventuale aggiunta  di un massimo  dell'1% di sale,  possono essere
prodotte esclusivamente da carni delle  specie bovina, suina, ovina e
caprina,  nel rispetto  delle  disposizioni previste  all'art. 3.  Le
carni macinate  delle altre specie,  ad esclusione di  quelle equine,
possono invece  essere prodotte  in uno stabilimento  riconosciuto ai
sensi del decreto  del Presidente della Repubblica  n. 309/1998, solo
ai fini della successiva elaborazione di preparazioni di carni.
  Per la produzione  di carni macinate surgelate  e' anche consentito
l'impiego  di  materia prima  congelata  o  surgelata che,  ai  sensi
dell'art. 3,  comma 3, lettera  a), del decreto del  Presidente della
Repubblica n. 309/1998, deve necessariamente provenire da un deposito
frigorifero  riconosciuto   ai  sensi  del  decreto   legislativo  n.
286/1994; al riguardo  si precisa che ai sensi dell'art.  3, comma 3,
di tale decreto legislativo l'attivita'  di deposito delle carni puo'
essere effettuata, oltre che nei depositi frigoriferi autonomi, anche
nelle celle frigorifere dei macelli  e dei laboratori di sezionamento
riconosciuti idonei ai  sensi dell'art. 13 e  nelle celle frigorifere
dei laboratori di lavorazione dei prodotti a base di carne.
 3) Preparazioni di carni.
  Tra  le innovazioni  introdotte  dal decreto  del Presidente  della
Repubblica 3 agosto  1998, n. 309, e' stata  prevista la possibilita'
di utilizzare carni di coniglio e  di selvaggina allevata ed uccisa a
caccia per  la produzione di  preparazioni di carni  non disciplinate
prima da decreto del Presidente della Repubblica n. 227/1992.
  Inoltre  il  citato  decreto  del Presidente  della  Repubblica  n.
309/1998 stabilisce  una distinzione  tra le  preparazioni a  base di
carni   macinate  (cs.   hamburger,  polpette,   ecc.)  e   le  altre
preparazioni di carni (spiedini, arrotolati, involtini ecc.).
  Infatti, le preparazioni ottenute dalle carni macinate delle specie
bovina,  suina,  ovina  e   caprina  devono  rispettare  le  medesime
condizioni di produzione  previste all'art. 3 per  le carni macinate,
ad esclusione  delle salsicce fresche,  che pur essendo  prodotte con
carni macinate, sono espressamente disciplinate dall'art. 5, comma 4;
a  tutte le  altre preparazioni  di  carni si  applicano, invece,  le
specifiche disposizioni dell'art. 5.
  Con  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 309/1998,  le
salsicce  fresche  vengono quindi  ad  essere  escluse dal  campo  di
applicazione del  decreto legislativo n. 537/1992,  che disciplina la
produzione dei  prodotti a base  di carne. Al riguardo,  tenuto conto
che sul territorio nazionale, con  il termine "salsiccia" si indicano
prodotti   di   salumeria   diversi   dal  punto   di   vista   delle
caratteristiche  tecnologiche   di  produzione,  si   rende  pertanto
necessario precisare quanto segue.
  La   salsiccia   fresca   costituisce  una   preparazione   qualora
l'insaccato sia  ottenuto con carni  macinate alle quali  siano stati
aggiunti eventuali  condimenti ed additivi consentiti;  non deve aver
subito alcun  trattamento di  conservazione ad eccezione  del freddo,
mantenendo  al  centro  le   caratteristiche  della  carne  fresca  e
dev'essere mantenuta ad una temperatura non superiore ai 2 C.
  Qualora  invece  la  salsiccia   abbia  subito  un  trattamento  di
conservazione,  diverso  dalla  refrigerazione,  come  l'aggiunta  di
additivi con azione  conservante, quali ad esempio  nitrati e nitriti
(il cui  impiego e'  consentito nei  prodotti a base  di carne  e non
nelle  preparazioni  di  carni),   associata  ad  un  trattamento  di
asciugatura, tale da consentire comunque  di raggiungere valori di Aw
(activity water) inferiore a 0,97,  non puo' essere ritenuta "fresca"
e pertanto  resta assoggettata  alle disposizioni  di cui  al decreto
legislativo n. 537/1992.
  Le suddette  indicazioni si  applicano anche  ad altri  prodotti di
salumeria crudi quali, zamponi, cotechini, ecc.
 4) Autocontrollo.
  Con il  decreto del Presidente  della Repubblica n.  309/1998 viene
introdotto l'obbligo, per i titolari degli stabilimenti di produzione
di carni macinate e preparazioni  di carni, di predisporre ed attuare
procedure di autocontrollo secondo  le disposizioni previste all'art.
7.
  Le  modalita'  di   autocontrollo,  preventivamente  approvate  dal
veterinario ufficiale, devono comprendere tra l'altro l'esecuzione di
analisi microbiologiche sul prodotto  finito secondo quanto stabilito
dai commi 4 e 5. Al riguardo, relativamente all'obbligo stabilito dal
comma  5,  lettera  a),   di  procedere  alla  cauterizzazione  della
superficie del campione si precisa che cio' deve ritenersi necessario
solo  qualora  si  tratti  di preparazioni  di  carni  costituite  da
porzioni muscolari significative.
  La frequenza dei campionamenti deve essere giornaliera per le carni
macinate degli  animali da  macello appartenenti alle  specie bovina,
suina, ovina e caprina e per  le preparazioni ottenute con tali carni
macinate  e,  a differenza  di  quanto  precedentemente previsto  dal
decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 227/1992,  non e'  piu'
possibile prevedere per taluni parametri, a seguito di ripetuti esiti
favorevoli, una  frequenza di analisi settimanale.  I risultati delle
suddette analisi devono  essere valutati in base  ai criteri previsti
all'allegato  II;  a tal  proposito  si  segnala che  nella  Gazzetta
Ufficiale - seconda  serie speciale - n. 69 del  3 settembre 1998, e'
stata  pubblicata  una rettifica  della  direttiva  94/65/CE che  tra
l'altro  corregge il  valore  M per  Staphylococcus aureus  riportato
nella  tabella  in  allegato  II,  parte  seconda,  che  va  pertanto
sostituito con "5 times10(elevato a)3j ".
  Per le altre preparazioni di  carni, comprese le salsicce fresche e
le  preparazioni a  base  di  carni macinate  delle  altre specie,  i
controlli microbiologici  devono invece essere settimanali  e si deve
far  riferimento all'allegato  IV per  quanto concerne  i criteri  di
valutazione dei risultati.
  Per frequenza settimanale occorre far  riferimento ad un periodo di
sei giorni di produzione effettivi qualora lo stabilimento non svolga
un'attivita' di produzione giornaliera.
 5) Controlli veterinari.
  I  controlli  veterinari prescritti  dall'art.  9  del decreto  del
Presidente della  Repubblica n. 309/1998 consistono,  in buona parte,
nella verifica dei  risultati dell'autocontrollo aziendale effettuato
ai sensi  dell'art. 7.  Tali controlli  devono prevedere  la verifica
della rispondenza delle carni macinate  e delle preparazioni di carni
ai  criteri di  composizione  ed ai  criteri microbiologici  previsti
dagli allegati II  e IV e l'applicazione  delle eventuali conseguenti
misure per evitare l'immissione in commercio di prodotti pericolosi o
nocivi o  in cattivo stato  di conservazione. I  controlli veterinari
possono essere  accompagnati dall'esecuzione  di analisi  eseguite da
laboratori ufficiali  per le  quali e' necessario  attenersi comunque
alle norme di  esecuzione indicate dall'art. 7, comma  5, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 309/1998.
  Nei riguardi  dell'interpretazione dei risultati sia  delle analisi
effettuate  nell'ambito dell'autocontrollo  aziendale, sia  di quelle
eseguite ai fini  del controllo ufficiale occorre  far riferimento ai
criteri indicati dagli allegati II e IV.
  E'  importante rilevare  come l'individuazione  di "criteri"  e non
piu'  di  "norme" come  prevedeva  il  decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 227/1992 permetta di  applicare un sistema di controllo
ufficiale   che   investe   maggiormente  la   professionalita'   del
veterinario  ufficiale, non  innescando piu'  l'automatismo provocato
dal  superamento della  "norma" e,  per diretta  conseguenza, l'avvio
della procedura  di comunicazione  di notizia di  reato all'autorita'
giudiziaria per violazione dell'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n.
283. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998
infatti  prevede,   nell'ambito  della  competenza   del  veterinario
ufficiale, l'adozione di misure a carattere amministrativo graduabili
secondo  la gravita'  della  situazione accertata,  tra  le quali  la
proposta al  Ministero della sanita'  di sospensione o di  revoca del
riconoscimento di idoneita' per violazione delle norme igieniche.
  Al riguardo,  pertanto il veterinario ufficiale  dovra' valutare la
necessita' di avviare l'azione  giudiziaria, qualora ne ricorrano gli
estremi.
  Il  responsabile  dell'azienda  di  produzione deve  ad  ogni  modo
attuare  azioni correttive  che,  qualora  necessario, possono  anche
comprendere il ritiro del prodotto dal mercato.
 6) Confezionamento.
  Sussiste l'obbligo  di procedere al confezionamento  al termine del
processo  di  produzione  sia  per  le  carni  macinate  sia  per  le
preparazioni di carni, comprese le salsicce fresche.
  Ciascuna confezione costituisce un'unita' di spedizione e come tale
deve avere un unico  destinatario senza possibilita' di frazionamento
in  corso  di  distribuzione,  non   essendo  previsti  i  centri  di
riconfezionamento per le preparazioni di carne e carni macinate.
  Viene  fatta salva  la  possibilita' dell'esercente  la vendita  al
minuto di aprire le confezioni  e venderne il contenuto frazionato al
consumatore finale.
 7) Bollatura sanitaria.
  Il bollo  sanitario da riportare sull'etichetta  delle confezioni e
degli imballaggi delle  carni macinate e delle  preparazioni di carne
deve  contenere il  numero  di riconoscimento  dello stabilimento  di
produzione.
  Il suddetto  numero sara' diverso  a seconda che il  laboratorio di
produzione sia annesso  a laboratorio di sezionamento  di carni rosse
(decreto  legislativo  n.  286/1994),  a  macello  o  laboratorio  di
sezionamento di carni di volatili  da cortile (decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  495/1997),   coniglio  e  selvaggina  allevata
(decreto del  Presidente della Repubblica  n. 559/1992), a  centro di
lavorazione  o laboratorio  di  sezionamento di  selvaggina uccisa  a
caccia  (decreto  del Presidente  della  Repubblica  n. 607/1996),  a
laboratorio  di lavorazione  di  prodotti a  base  di carne  (decreto
legislativo  n.  537/1992)  o  costituisca  un'unita'  di  produzione
autonoma (decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998).
  Al riguardo pertanto,  fatti salvi i numeri  di riconoscimento gia'
assegnati ai  sensi del  decreto del  Presidente della  Repubblica n.
227/1992, il  numero di riconoscimento potra'  essere costituito come
di seguito indicato:
  a)  cifre /P  nel caso  di  stabilimento annesso  a laboratorio  di
sezionamento  di carni  rosse,  di selvaggina  di  grossa taglia  sia
allevata  che uccisa  a caccia  e nel  caso di  unita' di  produzione
autonoma;
  b)  0  cifre/P  nel  caso  di  stabilimento  annesso  a  macello  o
laboratorio di sezionamento di volatili da cortile o a laboratorio di
sezionamento  di  coniglio,  di  selvaggina  di  piccola  taglia  sia
allevata che uccisa a caccia;
  c)  cifre/LP  nel caso  di  stabilimenti  annessi a  laboratori  di
lavorazione di  prodotti a base di  carne; in questo caso  la lettera
"P" deve sempre essere associata alla lettera "L";
  d) 9-cifre/P nel caso di stabilimenti gia' riconosciuti idonei alla
lavorazione di prodotti di salumeria  a carattere non industriale che
hanno ottenuto la convalida per  la produzione esclusiva di salsiccia
fresca;
  e)  9-cifre/LP nel  caso di  stabilimenti gia'  riconosciuti idonei
alla lavorazione di prodotti di salumeria a carattere non industriale
che hanno ottenuto la convalida per la produzione di salsiccia fresca
mantenendo il riconoscimento anche per i prodotti a base di carne.
  Considerato che  le caratteristiche della bollatura  sanitaria sono
analoghe per  le diverse norme  che disciplinano la  produzione delle
carni  utilizzate  quali  materia  prima per  carni  macinate  e  per
preparazioni di  carni, la  forma del  bollo sanitario  dovra' essere
quella  ovale  prevista  dalle  suddette  norme  ad  eccezione  delle
preparazioni a  base di carni  di selvaggina  uccisa a caccia  per le
quali dovra' essere invece in ogni caso pentagonale.
 8) Trasporto.
  Ai sensi del  decreto del Presidente della  Repubblica n. 309/1998,
le carni  macinate e le  preparazioni di carne, durante  il trasporto
devono  essere accompagnate  da un  documento commerciale  rilasciato
dallo stabilimento di spedizione e riportante le indicazioni relative
al numero di riconoscimento veterinario ad esso assegnato.
  Per le  carni macinate  sono previste indicazioni  supplementari da
riportare sul  documento commerciale  come richiesto da  taluni Stati
membri  dell'Unione  europea  o   il  certificato  sanitario  di  cui
all'allegato III,  in caso  di destinazione ad  uno Stato  membro con
transito attraverso un Paese terzo.
  Per  quanto concerne  invece le  preparazioni di  carni spedite  ad
altro Stato membro dell'Unione europea,  l'art. 5 prevede che vengano
sempre scortate da un certificato sanitario conforme all'allegato V.
  Il trasporto  delle carni  macinate e  delle preparazioni  di carne
deve avvenire con mezzi di trasporto che garantiscano il mantenimento
delle  temperature   previste  dal   decreto  del   Presidente  della
Repubblica n. 309/1998.
  Ai sensi di quanto previsto all'allegato I, capitolo IX, i mezzi di
trasporto  devono   essere  dotati  di  termometro   con  sistema  di
registrazione della temperatura.
 9) Procedura di riconoscimento.
  Il decreto del Presidente della  Repubblica n. 309/1998 modifica la
procedura di riconoscimento degli stabilimenti di produzione di carni
macinate e di preparazioni di carni prevedendo, tra l'altro, in linea
con le disposizioni che regolamentano  la produzione di carni fresche
delle  diverse  specie  animali  e  di  prodotti  a  base  di  carne,
l'introduzione  del   riconoscimento  provvisorio.   Prevede  inoltre
l'iscrizione degli stabilimenti  in elenchi diversi a  seconda che si
tratti di  laboratori annessi a  laboratori di sezionamento  di carni
rosse, a macelli o laboratori di sezionamento di carni di volatili da
cortile,  laboratori  di sezionamento  di  coniglio  e selvaggina,  a
laboratori di lavorazione di prodotti a  base di carne o di unita' di
produzione autonoma.
  A  tal  riguardo  pertanto  e'  necessario  che  nella  domanda  di
riconoscimento  sia   chiaramente  specificata  la   tipologia  dello
stabilimento e  se si tratta di  produzione di carni macinate  e/o di
preparazioni di carni.
  Per quanto riguarda la documentazione  da allegare alla domanda, da
predisporre  secondo  il  modello  riportato  in  allegato  1,  e  la
procedura da seguire per la sua presentazione si rinvia a quanto gia'
indicato  nella  circolare  8  agosto 1994,  n.  19,  riguardante  il
riconoscimento di  idoneita' degli stabilimenti ai  sensi del decreto
legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
  In attesa  dell'emanazione del  decreto ministeriale che,  ai sensi
dell'art.  5,  comma  12,  della  legge 29  dicembre  1990,  n.  407,
determinera' le tariffe per la  copertura delle spese connesse con la
procedura  di riconoscimento,  il  versamento  previsto dall'art.  8,
comma  7, del  decreto del  Presidente della  Repubblica n.  309/1998
potra'  essere effettuato  successivamente  alla presentazione  della
domanda.  Resta  inteso che  alla  domanda  di riconoscimento  dovra'
essere allegata la  dichiarazione con la quale  il responsabile dello
stabilimento si impegna ad  effettuare tale versamento entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione  in Gazzetta Ufficiale del decreto
ministeriale concernente le tariffe.
  Gli stabilimenti gia' riconosciuti idonei  ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 1 marzo  1992, n. 227, mantengono il loro
riconoscimento  e  possono  proseguire  la  propria  attivita'  fermo
restando la  necessita' di rispettare le  disposizioni introdotte dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998.
  Per  i  laboratori  di  produzione annessi  ad  un  laboratorio  di
sezionamento   di  carni   fresche  di   volatili  da   cortile  gia'
riconosciuto ai sensi del decreto  del Presidente della Repubblica n.
227/1992 e' possibile effettuare apposita domanda in carta legale per
ottenere la sostituzione del numero  di riconoscimento di cui sono in
possesso con quello previsto al punto 7, lettera b).
  Le domande  di riconoscimento presentate  ai sensi del  decreto del
Presidente della Repubblica n.  227/1992 anteriormente all'entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998 per le
quali  non sia  stata completata  ancora l'istruttoria  mantengono la
loro validita'; al riguardo potra' essere richiesto il riconoscimento
provvisorio di idoneita'  al fine di poter  dare inizio all'attivita'
produttiva.
  I titolari degli stabilimenti gia' operanti ai sensi della legge n.
283/1962 alla  data di entrata  in vigore del decreto  del Presidente
della Repubblica  n. 227/1992  che, avendo  presentato la  domanda di
riconoscimento  nei  termini  prescritti,  30  giugno  1992,  tuttora
proseguono  la   propria  attivita'   in  attesa   del  completamento
dell'istruttoria, dovranno  confermare al piu' presto  e comunque non
oltre  sei mesi  dalla data  di emanazione  della presente  circolare
l'interesse a conseguire il riconoscimento  di idoneita'; a tal fine,
in  considerazione  del  tempo trascorso  dalla  presentazione  della
domanda, dovranno allegare alla lettera di conferma parere favorevole
rilasciato  in data  recente  dal  servizio veterinario  dell'azienda
U.S.L. circa  la sussistenza  dei requisiti  prescritti ai  sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998. Anche per questi
stabilimenti  potra' essere  presentata  richiesta di  riconoscimento
provvisorio. Qualora entro  il suddetto termine non  sia pervenuta la
conferma  scritta l'istanza  sara'  definitivamente  archiviata e  lo
stabilimento dovra' sospendere tale attivita'.
  10)Procedura di  convalida dei  riconoscimenti rilasciati  ai sensi
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537.
  L'art. 15, comma 3, del  decreto del Presidente della Repubblica n.
309/1998 consente  agli stabilimenti gia' riconosciuti  idonei, anche
con riconoscimento  provvisorio, ai sensi del  decreto legislativo n.
537/1992  per la  produzione  di salsiccia  fresca  di proseguire  la
propria attivita' nel  rispetto delle disposizioni di  cui all'art. 5
del citato decreto del Presidente  della Repubblica purche' entro sei
mesi  dalla data  di  entrata  in vigore  chiedano  la convalida  del
suddetto riconoscimento  fatto salvo comunque l'obbligo  di applicare
da subito le modalita' di autocontrollo previste all'art. 7.
  La convalida  dei suddetti riconoscimenti puo'  avvenire secondo le
modalita' di seguito riportate.
  A)  Stabilimenti   aventi  struttura  e  capacita'   di  produzione
industriale.
  Gli  stabilimenti  aventi  struttura   e  capacita'  di  produzione
industriale gia'  riconosciuti idonei alla lavorazione  di prodotti a
base di carne, che comprendono  nella loro attivita' la produzione di
salsiccia fresca, dovranno presentare  entro il termine dell'11 marzo
1999  richiesta di  estensione ai  sensi del  decreto del  Presidente
della  Repubblica   n.  309/1998  del  loro   riconoscimento  per  la
produzione di salsiccia fresca; in  tal caso lo stabilimento mantiene
il  numero  di   riconoscimento  "L"  gia'  assegnato   al  quale  si
aggiungera' la lettera "P".
  Gli   stabilimenti   nella    cui   attivita'   produttiva   ricade
esclusivamente la  produzione della salsiccia fresca  dovranno invece
richiedere entro lo stesso  termine la conversione del riconoscimento
"L" in  "P" in tal  caso non sara'  possibile mantenere il  numero di
riconoscimento  gia' assegnato  in  quanto  l'impianto dovra'  essere
considerato unita' di produzione autonoma e conseguentemente inserito
in un apposito elenco separato.
  Detti  stabilimenti, qualora  intendano  comprendere nella  propria
attivita'  produttiva anche  altre  preparazioni  di carni,  dovranno
seguire la normale  procedura di riconoscimento ai  sensi del decreto
del  Presidente della  Repubblica n.  309/1998 di  cui al  precedente
punto 9).
  B)  Stabilimenti non  aventi  struttura e  capacita' di  produzione
industriale.
  In deroga ai  requisiti strutturali di cui  all'allegato I capitolo
III del  decreto del Presidente  della Repubblica n.  309/1998, anche
gli  stabilimenti  non aventi  struttura  e  capacita' di  produzione
industriale gia' riconosciuti idonei per  la produzione di prodotti a
base di carne, che comprendono  nella loro attivita' la produzione di
salsiccia fresca, potranno richiedere  entro il termine dell'11 marzo
1999 l'estensione  o la  conversione del  loro riconoscimento  per la
produzione  di salsiccia  fresca, rispettando  comunque il  limite di
produzione  complessivo di  7,5  ton di  prodotto finito  comprensivo
anche dei prodotti a base di carne.
  La produzione  di salsiccia fresca  deve avvenire nel  rispetto del
controllo della temperatura delle  carni, come previsto dall'allegato
I, capitolo IV,  lettera a); a tal fine anche  negli stabilimenti non
industriali sussiste  l'obbligo di condizionanento  della temperatura
del locale di produzione.
  Detti stabilimenti non possono avanzare richiesta di riconoscimento
ai sensi del decreto del  Presidente della Repubblica n. 309/1998 per
la  produzione di  altre preparazioni  di carni  in quanto  privi dei
necessari requisiti strutturali.
  Sia nel caso degli stabilimenti  industriali che non industriali le
domande di  estensione o conversione del  riconoscimento di idoneita'
dovranno essere formulate secondo il  modello riportato in allegato 2
e trasmesse al Ministero della sanita' per il tramite della regione o
provincia autonoma.
  Le suddette domande  devono essere corredate da una  marca da bollo
di valore corrente  e dal parere favorevole  del servizio veterinario
circa la  permanenza dei  requisiti strutturali previsti  dal decreto
legislativo n.  537/1992 rispettivamente per gli  stabilimenti aventi
struttura e capacita'  industriale e per gli  stabilimenti non aventi
struttura  e  capacita'  industriale. Il  parere  veterinario  dovra'
inoltre  attestare  il  rispetto  dei  requisiti  igienicosanitari  e
funzionali previsti  dal decreto  del Presidente della  Repubblica n.
309/1998.
 11) Importazioni.
  Il   decreto  del   Presidente   della   Repubblica  in   argomento
ridisciplina l'importazione  dai Paesi  terzi delle carni  macinate e
delle preparazioni  di carne  superando le precedenti  disposizioni e
gli accordi bilaterali con esso in contrasto.
  Ai sensi dell'art.  13 l'importazione delle carni  macinate e delle
preparazioni di carne puo' avvenire solo se:
  a) sono state surgelate nel laboratorio di produzione di origine.
  Le  carni macinate  e  le preparazioni  di  carne debbono  pertanto
essere  state  sottoposte,  nel  laboratorio di  produzione,  ad  una
temperatura  pari o  inferiore a  รน-18 C  come previsto  dall'art. 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110.
Deve  essere  inoltre  chiarito  che   gli  obblighi  in  materia  di
confezionamento  ed etichettatura  degli alimenti  surgelati previsti
dal  decreto legislativo  citato riguardano  esclusivamente le  carni
macinate e  le preparazioni di  carne destinate ad essere  immesse in
commercio sul territorio comunitario tal quali e non quelle destinate
ad ulteriore lavorazione prima dell'immissione in commercio;
  b)  provengono da  un  Paese  terzo o  parte  di  esso compreso  in
apposito   elenco  comunitario   dal  quale   non  sono   vietate  le
importazioni per motivi  di polizia sanitaria delle  carni fresche da
cui esse sono costituite.
  Tale   prescrizione  sta   a  significare   che,  ad   esempio,  le
preparazioni   a  base   di  carne   di  pollame   possono  provenire
esclusivamente  dai Paesi  terzi contenuti  nella lista  di cui  alla
decisione della Commissione n. 94/85/CE  che fissa l'elenco dei Paesi
terzi da cui gli Stati  membri autorizzano l'importazione di carni di
pollame fresche  (in G.U.C.E.  n. L  44 del 17  febbraio 1994)  e sue
successive modifiche;
  c) sono  accompagnate da un  certificato sanitario conforme  ad uno
dei due modelli allegati alla decisione della Commissione n. 97/29/CE
del 17 dicembre 1996 (in G.U.C.E. n. L 12 del 15 gennaio 1997);
  d)  provengono,  fino  a  tanto che  non  saranno  stabilite  liste
comunitarie,   da  un   laboratorio   riconosciuto  dallo   scrivente
Ministero;
  e) sono state sottoposte con esito favorevole ai controlli previsti
dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.
                                                   Il Ministro: Bindi