IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto l'art. 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede che i tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze, e che tale convenzione disciplina le modalita' di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonche' le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attivita': Visto il decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, con il quale e' stato adottato "Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche"; Visto il parere della commissione consultiva per la riscossione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nell'adunanza del 15 dicembre 1998, in merito allo schema di convenzione in argomento; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 dicembre 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 dicembre 1998; Sentito il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali con nota n. 9530 del 10 dicembre 1998; Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Decreta: Art. 1. Ai fini della stipulazione della convenzione tra tabaccaio e concessionario della riscossione per le tasse automobilistiche di cui all'art 17, comma 11, della legge 29 dicembre l997, n. 449, e' approvato lo schema tipo di convenzione riportato in allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 marzo 1999 Il direttore generale: Romano