IL RETTORE
  Visto il testo unico  delle leggi sull'istruzione superiore emanato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto lo  statuto dell'Universita' degli studi  di Messina, emanato
con decreto rettorale del 10 aprile 1997;
  Visti i  decreti ministeriali  dell'11 maggio 1996  e del  3 luglio
1996,  contenenti  la nuova  tabella  XLV/2  recante gli  ordinamenti
didattici delle scuole di specializzazione del settore sanitario;
  Viste le proposte di modifica di statuto, formulate dalle autorita'
accademiche dell'Universita' degli studi di Messina;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza
del 15 dicembre 1998.
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  di Messina  e' integrato
come appresso:
                               Art. 1.
  Gli attuali articoli  da 697 a 703 incluso relativi  alla Scuola di
specializzazione in  nefrologia II,  sono soppressi e  sostituiti dai
seguenti  nuovi   articoli  con  il  conseguente   scorrimento  della
numerazione degli articoli successivi.
             Scuola di specializzazione in nefrologia II
  Art. 697  (Istituzione, finalita', titolo conseguibile).  - 1.1. E'
istituita la  scuola di specializzazione  in Nefrologia II.  Il corpo
docente   della   scuola   deve  prevedere   almeno   un   professore
universitario di nefrologia.  La direzione della scuola  spetta ad un
professore universitario  di nefrologia, di  ruolo o fuori  ruolo, di
prima o, in mancanza, di seconda fascia.
  1.2.  La scuola  ha lo  scopo  di formare  specialisti nel  settore
professionale  della nefrologia,  comprensiva degli  aspetti connessi
alla terapia sostitutiva della funzione renale.
  1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.
  1.4. Conseguito il titolo  di specialista, e' possibile frequentare
la scuola  per un  ulteriore anno  di perfezionamento,  indirizzato a
settori subspecialistici.
  Art. 698 (Organizzazione, durata, norme d'accesso). - 2.1. Il corso
di  specializzazione ha  la durata  di cinque  anni. Ciascun  anno di
corso  prevede  indicativamente  300   ore  di  didattica  formale  e
seminariale ed inoltre attivita'  di tirocinio guidate, da effettuare
frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino
a raggiungere  l'orario annuo  complessivo previsto per  il personale
medico a tempo pieno operante nel servizio sanitario nazionale.
  2.2. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento
della scuola  il dipartimento  di medicina  interna e  terapia medica
dell'Universita'  di   Messina  con   annessa  l'unita'   di  terapia
dialitica, nonche' le strutture ospedaliere convenzionate.
  Le  strutture ospedaliere  convenzionabili  debbono rispondere  nel
loro  insieme   a  requisiti  di  idoneita'   per  disponibilita'  di
attrezzature  e dotazioni  strumentali, per  tipologie dei  servizi e
delle prestazioni  eseguite, secondo  gli standards stabiliti  con le
procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.
  Le  predette strutture  non  universitarie sono  individuate con  i
protocolli d'intesa  di cui allo stesso  art. 6 comma 3,  del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  La didattica  formale viene  svolta nelle  strutture universitarie.
L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita
dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed
in quelle ospedaliere convenzionate. Al  fine di garantire un congruo
addestramento  in   tutti  i  campi  della   nefrologia  clinica,  la
formazione  dello studente  potra'  compiersi anche  in  piu' di  una
struttura,   secondo   i  piani   di   studio   e  di   addestramento
professionalizzante previsti al successivo art. 699 e 700.
  2.3. Tenendo  presente i  criteri generali per  la regolamentazione
degli accessi, di cui al comma  4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990
ed  in   base  alle  risorse   ed  alle  strutture   ed  attrezzature
disponibili, la scuola e' in grado  di accettare un numero massimo di
iscritti  determinato in  dieci per  ciascun  anno di  corso, per  un
totale  di  cinquanta  specializzandi.   Il  numero  effettivo  degli
iscritti e'  determinato dalla  programmazione nazionale e  da quella
regionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
e  dalla successiva  ripartizione dei  posti tra  le universita'.  Il
numero  degli iscritti  a ciascuna  scuola non  puo' superare  quello
totale previsto nello statuto.
  2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola
coloro che  siano in possesso  della laurea in medicina  e chirurgia.
Sono altresi'  ammessi al  concorso coloro che  siano in  possesso di
titolo di  studio conseguito presso universita'  straniere e ritenuto
equipollente dalle autorita' accademiche italiane.
  L'abilitazione  alla professione  di  medico  chirurgo deve  essere
conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.
  2.5. Il  concorso e'  effettuato mediante  prove e  valutazione dei
titoli. Il punteggio finale massimo di 100 punti e' cosi' suddiviso:
  a) 50  punti da prova  scritta con quiz  a risposta multipla,  + 10
punti da prova orale;
  b) 20 punti  dalla media di cinque esami  propedeutici e/o inerenti
la specialita', stabiliti con delibera del consiglio di facolta':
  c) 10 punti  dalla valutazione della tesi  o pubblicazioni inerenti
la specialita';
  d) 10 punti  per internato universitario coerente con  la scuola di
specializzazione su delibera del consiglio della scuola.
  La  commissione  del concorso  sara'  formata  dal direttore  della
scuola e da quattro docenti nominati dal preside di facolta'.
  Art. 699 (Piani di studi e di addestramento professionalizzante). -
3.1. Il  consiglio della scuola stabilisce  l'articolazione del corso
di specializzazione ed il relativo piano  di studi nei diversi anni e
nei   diversi  presidi   diagnostici  e   clinici,  compresi   quelli
convenzionati.
  Il consiglio stabilisce pertanto:
  a)  le opportune  attivita'  didattiche, comprese  le attivita'  di
laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  b) la  suddivisione nei periodi temporali  dell'attivita' didattica
teorica e  seminariale, e  la sede di  quella di  tirocinio, compreso
quello   relativo  all'area   specialistica   comune  a   specialita'
propedeutiche o affini.
  3.2.  Il  piano studi  e  di  addestramento professionalizzante  e'
determinato dal  consiglio della  scuola, sulla base  degli obiettivi
generali  e  di  quelli  da raggiungere  nelle  diverse  aree,  degli
obiettivi specifici e dei relativi settori scientificodisciplinari.
  Costituiscono aree obbligatorie  (propedeutiche, di approfondimento
scientificoculturale,  di professionalizzazione)  quelle relative  al
settori seguenti:
  E03A  biologia,  E05A  biochimica,   E06A  fisiologia  umana,  F04B
immunologia,  E07X  farmacologia,   F06A  anatomia  patologica,  F07A
medicina interna, F018X diagnostica per immagini e radioterapia, F10A
urologia, F07C medicina d'urgenza, F19C pediatria.
  Nei primi  due anni di  formazione lo specializzando  deve dedicare
almeno  il  50% del  tempo  della  sua  attivita' di  tirocinio  alla
formazione professionale nei settori  della medicina interna generale
e specialistica (F07).
  Il piano dettagliato delle attivita' formative dell'intero corso di
formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, e' deliberato
dal  consiglio della  scuola e  reso pubblico  nel manifesto  annuale
degli studi.
  Art.  700  (Programmazione  annuale   delle  attivita'  e  verifica
tirocinio). - 4.1.  All'inizio di ciascun anno di  corso il consiglio
della scuola  programma le  attivita' comuni per  gli specializzandi,
quelle  specifiche   relative  al   tirocinio  e  concorda   con  gli
specializzandi   stessi  la   scelta  di   eventuali  aree   elettive
d'approfondimento  opzionale, pari  a  non oltre  il 25%  dell'orario
annuo,   e   che   costituiscono   orientamento   all'interno   della
specializzazione.
  4.2.  Il tirocinio  e' svolto  nelle strutture  universitarie e  in
quelle    ospedaliere    idonee   convenzionate.    Lo    svolgimento
dell'attivita'  di  tirocinio  e l'esito  positivo  delmedesimo  sono
attestati  dai  docenti  ai  quali sia  affidata  la  responsabilita'
didattica,  in  servizio  nelle  strutture  presso  cui  il  medesimo
tirocinio sia stato svolto.
  Ai fini  dell'attestazione di  frequenza il consiglio  della scuola
potra'  riconoscere   utile,  sulla  base   d'idonea  documentazione,
l'attivita'   svolta  all'estero   in   strutture  universitarie   ed
extrauniversitarie.
  Art. 701  (Esame di  diploma). - 5.1.  L'esame finale  consta nella
presentazione  di un  elaborato scritto  su di  una tematica  clinica
assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso.
La  commissione finale  e'  nominata dal  rettore  in relazione  alla
vigente normativa.
  5.2. Lo  specializzando, per essere ammesso  all'esame finale, deve
aver superato gli  esami annuali ed i tirocini ed  aver condotto, con
progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici
stabiliti  secondo uno  standard  nazionale  specifico della  scuola,
volto  ad  assicurare  il conseguimento  di  capacita'  professionali
adeguate agli standard europei.
  Art. 702  (Norme finali).  - Le  tabelle riguardanti  gli standards
nazionali   (sugli    obiettivi   formativi   e    relativi   settori
scientificodisciplinari  di pertinenza,  sull'attivita' minima  dello
specializzando  per adire  l'esame  finale,  nonche' sulle  strutture
minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate le
procedure di cui all'art. 7  del decreto legislativo n. 257/1991. Gli
aggiornamenti  periodici sono  disposti  con  le medesime  procedure,
sentiti i direttori delle specifiche scuole di specializzazione.
              Aree di addestramento professionalizzante
             e relativi settori scientifico disciplinari
 A. Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali  di  anatomofisiologia  renale,  biochimica  e  genetica
pertinenti  nella   nefrologia  allo  scopo  di   stabilire  le  basi
biologiche per  l'apprendimento delle tecniche di  laboratorio, della
clinica e della terapia.
  Settori:  E09A  anatomia,  E09B istologia,  E05A  biochimica,  E06A
fisiologia umana, F03X genetica medica, F07E nefrologia.
 B. Area di fisiopatologia nefrologica.
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei
meccanismi  eziopatogenetici   che  determinano  lo   sviluppo  delle
malattie renali.
  Settori:  E03A  biologia,  F03X   genetica  medica  F04C  patologia
generale,  F04A   immunologia,  F07B  fisiopatologia   clinica,  F07E
nefrologia.
 C. Area di laboratorio e diagnostica nefrologica.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze e  tecniche in  tutti i  settori di  laboratorio applicati
alla    nefrologia,     comprese    citomorfologia,    istopatologia,
immunopatologia e la diagnostica per immagini:
  Settori:  F04B patologia  clinica, F06A  anatomia patologica,  F07D
semeiotica   funzionale,  F07E   nefrologia,  F18X   diagnostica  per
immagini.
 D. Area di nefrologia clinica.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze  tecniche   e  teoriche  necessarie  per   la  valutazione
epidemiologica  e  per  la  prevenzione,  diagnosi  e  terapia  delle
malattie  del rene,  dei  disordini del  metabolismo elettrolitico  e
dell'equilibrio  acido  base,  e  dell'ipertensione  arteriosa.  Deve
infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme
di buona pratica clinica.
  Settori: F07E nefrologia, F07  medicina interna, E07X farmacologia,
F05X  microbiologia, F18X  diagnostica per  immagini e  radioterapia,
F18X statistica medica, F10A  urologia, F19C pediatria, F07C medicina
d'urgenza, F04A patologia generale.
 E. Area di terapia sostitutiva della funzione renale.
  Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche
e  la   pratica  clinica  correlate  con   l'emodialisi,  la  dialisi
peritoneale e il trapianto di rene.
  Settori: F07E nefrologia, F08A chirurgia dei trapianti.
 F. Area dell'emergenza nefrologica.
  Obiettivi: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze teoriche
e la pratica  clinica necessaria a prevenire,  riconoscere e trattare
le  principali patologie  che costituiscono  condizioni di  emergenza
nefrologica.
  Settori:   F07E   nefrologia,   F07C   medicina   d'urgenza,   F12X
anestesiologia e rianimazione.
Standards necessari alle strutture  sanitarie non universitarie per
   contribuire    alla       formazione   specialistica      mediante
   convenzionamento   con   l'universita'   per    la    scuola    di
   specializzazione in nefrologia II.
  Il  presidio  ospedaliero non  universitario  deve  avere, oltre  a
strutture  didattiche e  di  accoglimento  generali, una  qualificata
specifica attivita' media annuale, dimostrata per almeno un triennio,
tale  da   garantire  allo  specializzando  il   conseguimento  degli
obiettivi  formativi assegnatigli  riguardo al  periodo di  frequenza
della struttura medesima. Tali attivita' sono:
  a)  attivita'  ambulatoriale  e  di day  hospital  per  almeno  300
pazienti annui, anche con specifica attivita' per pazienti in dialisi
peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;
  b) attivita' di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia
nefrologica;
  c) attivita'  diagnostica di  istopatologia renale  comprendente il
prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;
  d) attivita' di terapia sostitutiva  acuta e cronica della funzione
renale; con almeno 8 posti dialisi.
                                                            Tabella C
                        Standard complessivo
                di addestramento professionalizzante
  Lo specializzando  per essere  ammesso all'esame finale  di diploma
deve:
  1) aver eseguito personalmente almeno  dieci biopsie renali ed aver
partecipato  alla  fase  di  definizione diagnostica  di  almeno  100
pazienti;
  2) aver eseguito personalmente almeno quindici procedure dialitiche
d'urgenza;
  3)  saper  gestire   le  metodiche  di  emodialisi   e  di  dialisi
peritoneale, partecipando attivamente ad  almeno dieci interventi per
allestimento di fistola arterovenosa e ad almeno cinque interventi di
impianto di catetere peritoneale;
  4) saper  impostare una corretta  diagnosi di nefropatia e  la piu'
adeguata  terapia  per  pazienti con  malattie  renali,  ipertensione
arteriosa,   alterazioni   del    metabolismo   idroelettrolitico   e
dell'equilibrio  acidobase, insufficienza  renale,  con trapianto  di
rene.
  Con riferimento  al punto 4,  art. 697, costituiscono  attivita' di
perfezionamento   opzionali  (obbligatorie   almeno  due   sulle  tre
previste):
  a) immunopatologia  e morfologia  delle nefropatie:  aver acquisito
conoscenze  tecniche ed  esperienza  pratica  relative alla  diagnosi
immunologica   diretta   e   morfologica   (microscopia   ottica   ed
elettronica) delle  principali nefropatie; aver  acquisito esperienza
pratica di terapia con farmaci immunodepressivi e con plasmaferesi;
  b)  terapia  sostitutiva  della  funzione  renale:  aver  acquisito
conoscenze teoriche  ed esperienza pratica  dei vari tipi  di dialisi
extracorporea  e  di dialisi  peritoneale;  saper  impostare al  piu'
corretto trattamento dialitico per  pazienti con insufficienza renale
acuta e cronica;
  c)  clinica e  terapia del  trapianto  di rene:  aver acquisito  le
conoscenze  teoriche dell'immunologia  dei trapianti;  aver acquisito
esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene
e sulle  principali terapie antirigetto; saper  gestire correttamente
l'attivita' ambulatoriale per pazienti trapiantati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Messina, 15 febbraio 1999
                                                Il rettore: Silvestri