Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092,  nonche' dell'art.  10, comma  3, del  medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decreto-legge  che di  quelle richiamate nel  decreto, trascritte
nelle  note. Restano  invariati il  valore e  l'efficacia degli  atti
legislativi qui riportati.
                               Art. 1.
  1. In  deroga a  quanto diversamente  previsto dall'articolo  8 del
decreto  legislativo 4  novembre 1997,  n. 396,  come modificato  dal
decreto legislativo  31 marzo 1998,  n. 80, nel comparto  "scuola" si
osservano  le  seguenti  disposizioni   in  materia  di  elezioni  di
organismi di  rappresentanza unitaria del personale  e di valutazione
della  rappresentativita'   delle  organizzazioni   e  confederazioni
sindacali:
  a) in  relazione ai tempi di  attuazione dell'autonomia scolastica,
le  elezioni  delle  rappresentanze  unitarie del  personale  di  cui
all'articolo 47  del decreto  legislativo 3 febbraio  1993, n.  29, e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  nel  comparto  "scuola"  si
svolgono nelle  date ed al livello  contrattuale individuati mediante
accordi tra  l'ARAN e le confederazioni  sindacali rappresentative ai
sensi dell'articolo 47 -bis del  citato decreto legislativo n. 29 del
1993;
  b) in  via transitoria, limitatamente al  comparto "scuola", l'ARAN
procede alla verifica della rappresentativita' delle organizzazioni e
delle confederazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), del
decreto  legislativo 4  novembre 1997,  n. 396,  come modificato  dal
decreto  legislativo 31  marzo  1998, n.  80, in  base  al solo  dato
associativo  riferito al  1998;  entro il  primo  trimestre del  2001
l'ARAN provvede,  limitatamente al  comparto "scuola",  alla verifica
definitiva in base alle deleghe relative al 2000 ed ai voti riportati
nelle elezioni delle rappresentanze  unitarie del personale, ai sensi
dell'articolo 47-bis del decreto legislativo  3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modifiche ed integrazioni.
 
          Riferimenti normativi
            -  Si  riporta  il  testo   dell'art.  8  del  D.Lgs.  n.
          369/1997  (Modificazioni   al D.Lgs.  3  febbraio  1993, n.
          29,   in materia   di contrattazione   collettiva   e    di
          rappresentativita'    sindacale    nel settore del pubblico
          impigo, a norma dell'art. 11, commi 4 e 6, della  legge  15
          marzo 1997, n. 59),  come modificato dal D.Lgs.  n. 80/1998
          (Nuove  disposizioni   in materia   di organizzazione  e di
          rapporti di lavoro  nelle  amministrazioni   pubbliche,  di
          giurisdizione    nelle  controversie  di  lavoro  e      di
          giurisdizione   amministrativa,   emanate   in   attuazione
          dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
            "Art.  8 (Disposizioni transitorie). - 1.  Nel primo anno
          di applicazione   del    presente   decreto    legislativo,
          allo     scopo   di consentite che il rinnovo dei contratti
          collettivi vigenti avvenga in coerenza con i   tempi  e  le
          modalita'   previsti    dall'accordo  23  luglio  1993,  si
          osservano le procedure seguenti:
            a) in   deroga a    quanto  previsto  dall'art.    1  del
          presente decreto legislativo, la  composizione dei comparti
          e    delle  aree  contrattuali risultante dal decreto   del
          Presidente del Consiglio   dei Ministri 30  dicembre  1993,
          n.  593,  puo' essere modificata  fino al  31 dicembre 1997
          con la  procedura  dell'art.  45  e  seguenti  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, nel   testo vigente
          prima del  presente  decreto  legislativo.    Sulla    base
          dell'assetto    dei comparti   e   delle  aree contrattuali
          risultante dopo tale  data vengono costituiti i comitati di
          settore e  avviate   le   procedure per   il   rinnovo  dei
          contratti collettivi;
            b)   nella   prima   applicazione  del  presente  decreto
          legislativo e fino alla  verifica   di  cui  alla   lettera
          g),   l'ARAN     ammette   alla  contrattazione  collettiva
          nazionale   le organizzazioni sindacali che, nel   comparto
          o    nell'area    di    contrattazione,     abbiano     una
          rappresentativita'  non  inferiore al 4  per cento, tenendo
          conto del solo   dato   associativo,   di   cui    all'art.
          47-bis,   comma   1,  e  le confederazioni alle  quali esse
          siano  affiliate. Si tiene  conto del solo dato associativo
          anche  ai  fini  della    percentuale  richiesta   per   la
          sottoscrizione      dei  contratti    collettivi  nazionali
          dall'art. 47- bis,  comma    3.  Le  percentuali    vengono
          calcolate sulla base  dei dati relativi  alle  deleghe  per
          i    contributi    sindacali    rilevati   nel comparto   o
          nell'area  dal Dipartimento  della funzione   pubblica.  Le
          percentuali sono arrotondate al decimo di punto superiore;
            c)  ai  fini  del calcolo delle   percentuali di cui alla
          lettera b) si considerano le deleghe in  virtu' delle quali
          ciascuna    organizzazione    sindacale         percepisce,
          dall'amministrazione   o ente  che effettua  la trattenuta,
          la  quota  di retribuzione   volontariamente   ceduta   dal
          lavoratore per  il contributo sindacale. Le  organizzazioni
          sindacali che,  nel  corso  del  1997, abbiano  dato  vita,
          mediante    fusione, affiliazione o in altra forma,  ad una
          nuova aggregazione associativa possono imputare al    nuovo
          soggetto  sindacale  le    deleghe  delle  quali  risultino
          titolari, purche' il  nuovo soggetto succeda effettivamente
          nella titolarita'  delle    deleghe  che  ad  esso  vengono
          imputate,  o  che  le  deleghe  siano, comunque, confermate
          espressamente dai lavoratori a favore del  nuovo  soggetto.
          Le  organizzazioni   sindacali interessate hanno l'onere di
          fornire all'ARAN idonea documentazione;
            d)  nella  prima applicazione  del  presente   decreto  e
          fino    alla verifica   di cui   alla lettera  g), in  sede
          decentrata   le pubbliche  amministrazioni  ammettono  alle
          trattative   le   organizzazioni  sindacali  che  risultino
          firmatarie  dei  contratti collettivi  vigenti alla data di
          entrata in  vigore del presente decreto, a  condizione  che
          abbiano  la     rappresentativita'   richiesta    si   fini
          dell'ammissione  alla contrattazione  collettiva  nazionale
          ai sensi della lettera b), ovvero che, in  mancanza di tale
          requisito,       contino,   nell'amministrazione   o   ente
          interessato, una percentuale di  deleghe non  inferiore  al
          10 per cento rispetto al totale dei dipendenti;
            e) nella  prima applicazione  del presente  decreto resta
          fermo il contingente complessivo dei distacchi esistente al
          1 dicembre 1997 ai sensi  del  decreto del  Presidente  del
          Consiglio  dei    Ministri   27 ottobre 1994,   n. 770,   e
          successive  modifiche ed   integrazioni. Con  l'accordo  di
          cui  al  decreto-legge  10 maggio 1996, n. 254, convertito,
          con modificazioni,  dalla legge 10   maggio 1996,  n.  365,
          si  provvede alla   nuova   ripartizione  dei   contingenti
          tra   le    organizzazioni  sindacali  che    hanno  titolo
          all'ammissione  alle   trattative nazionali ai  sensi della
          lettera b)   e delle    confederazioni  alla    quali  sono
          affiliate;
            f) nella  prima applicazione  del presente  decreto resta
          fermo il contingente complessivo dei permessi retribuiti al
          1  dicembre 1997 ai sensi del citato decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri n.  770 del  1994 e i   relativi
          coefficienti di ripartizione  in ciascuna amministrazione o
          ente.  Per  avviare   le elezioni e  il funzionamento delle
          rappresentanze unitarie del personale, nel 1998 e  comunque
          fino  alla verifica di  cui alla leggera g), i permessi  di
          cui all'art. 23 della  legge  20  maggio  1970,    n.  300,
          fruibili in ogni amministrazione o ente, non possono essere
          inferiori,  nel  loro  ammontare  complessivo, a    novanta
          minuti   all'anno   per  dipendente    e  spettano     alle
          organizzazionisindacali    rappresentative  ai   sensi  del
          presente articolo   e   alle   rappresentanze      unitarie
          elette   dal  personale.  L'accordo di cui al decreto-legge
          10 maggio 1996,  n.  254,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge 10   maggio 1996, n. 365,  determina i criteri
          di gestione del monte ore risultante,  la  quota  spettante
          alle   rappresentanze   unitarie  del  personale  e    puo'
          prevedere, per la quota spettante    alle    organizzazioni
          sindacali,   l'utilizzo    flessibile    e  cumulativo  dei
          permessi orari;
            g) entro il  primo trimestre del 1999 l'ARAN  provvede  a
          verificare  la   rappresentativita'  delle   organizzazioni
          sindacali    e   delle confederazioni  alle    quali  siano
          affiliate,   in     base  alle  percentuali  delle  deleghe
          relative al 1998   e dei voti  riportati    nelle  elezioni
          delle     rappresentanze    unitarie      del    personale,
          applicando   l'art.    47-bis.  A  seguito  della  verifica
          vengono   definitivamente  individuate,  per    il  biennio
          successivo,   le  organizzazioni    e  le    confederazioni
          sindacali   che   hanno  titolo  per  essere  ammesse  alle
          trattative contrattuali e a fruire,   in  proporzione  alla
          rappresentativita',   dei   diritti   e  delle  prerogative
          sindacali di cui alle lettere e) ed f);
            h) prima dell'avvio  delle trattative per il  rinnovo dei
          contratti collettivi, sulla base delle direttive    emanate
          ai  sensi  dell'art.  50 e con le procedure dell'art. 45  e
          seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993,   n.  29,
          nel  testo vigente prima del  presente decreto legislativo,
          l'ARAN  e  le  confederazioni o organizzazioni sindacali di
          cui alla lettera b) definiscono   con appositi  accordi  le
          modalita'  di  elezione    e   di   funzionamento     degli
          organismi   di   rappresentanza unitaria  del    personale.
          Qualora    entro il 30   giugno 1998  non siano intervenuti
          tali  accordi o  contratti collettivi,   le  rappresentanze
          unitarie    del   personale   possono     essere   comunque
          elette   con   le procedure    previste     dai     vigenti
          protocolli     tra     l'ARAN,     le confederazioni e   le
          organizzazioni sindacali rappresentative  per la elezione e
          il funzionamento  delle rappresentanze sindacali  unitarie,
          in  quanto    compatibili con le disposizioni  inderogabili
          del presente decreto legislativo. Le elezioni  sono indette
          nell'intero comparto o anche  per aree  territoriali  dello
          stesso, di   norma   in una    sola  giornata,  individuata
          congiuntamente   dall'ARAN   e   dalle   confederazioni   o
          organizzazioni  sindacali  firmatarie,     entro  un   anno
          dall'entrata  in vigore del  presente decreto  legislativo.
          Deccorso tale   termine, le  elezioni  sono    indette  nei
          quaranta   giorni    successivi,  in    una  data  indicata
          dall'ARAN    sentite    le     organizzazioni     sindacali
          rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis, comma 1;
            i)   anche   prima  del  rinnovo  dei  vigenti  contratti
          collettivi nazionali, possono essere avviate, d'intesa  con
          il  Dipartimento  della  funziona pubblica,   e su proposta
          delle   amministrazioni interessate,  forme    sperimentali
          di     contrattazione    collettiva    a      livello    di
          amministrazione o ente,  sulla    base  delle  disposizioni
          introdotte  dal presente   decreto    legislativo,  e    in
          deroga       alle     disposizioni  previgenti        sulla
          contrattazione       collettiva       decentrata.      Tali
          sperimentazioni  possono   riguardare   la   gestione   dei
          processi    di  riorganizzazione    dei    servizi,     con
          particolare     riferimento     alla  formulazione        e
          all'aggiornamento      professionale    del      personale,
          all'articolazione flessibile  dell'orario di  lavoro e   la
          diffusione  del  parttime,   al miglioramento dell'ambiente
          di lavoro e   alle pari opportunita'.   Possono    proporre
          tali   forme      di      sperimentazione     le  pubbliche
          amministrazioni che:
            1) abbiano   avviato la riorganizzazione    prevista  dal
          titolo  I del decreto legislativo 3 febbrato 1993, n. 29;
            2)    abbiano   istituito i  nuclei  di  valutazione  o i
          servizi  di controllo  interno  di cui  all'art.   20   del
          decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29;
            3)  abbiano  definito le funzioni   dirigenziali ai sensi
          dell'art. 19 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29.
            2.  Le  sperimentazioni di cui alla  lettera i) del comma
          1 possono avvalersi  di  fondi e  risorse   destinati   dai
          contratti     collettivi  nazionali       vigenti      alla
          contrattazione    collettiva    decentrata disponibili  per
          l'anno  1998,  di economie di gestione relative a spese del
          personale o    di  risorse    rinvenienti  da    specifiche
          disposizioni     normative     che    destinano    risparmi
          all'incentivazione del personale.
            3.  I  criteri  del  presente decreto   legislativo    in
          materia    di  rappresentativita'  sindacale  sostituiscono
          qualsiasi diverso criterio sulla  rappresentativita'  delle
          confederazioni  o delle organizzazioni sindacali richiamato
          dalle disposizioni  del deecreto   legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29".
            -  Si  riporta il  testo degli  articoli 47 e  47-bis del
          D.Lgs. n.  29/1993 (Razionalizzazione   dell'organizzazione
          delle  amministrazioni  pubbliche    e    revisione   della
          disciplina  in   materia   di   pubblico impiego,  a  norma
          dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
            "Art.  47 (Diritti e  prerogative sindacali nei luoghi di
          lavoro).
           - 1.  Nelle  pubbliche  amministrazioni  la    liberta'  e
          l'attivita'  sindacale  sono  tutelate nelle forme previste
          dalle disposizioni della legge  20 maggio  1970, n.  300, e
          successive modificazioni.   Fino a quando    non    vengano
          emanate       norme    di    carattere    generale    sulla
          rappresentativita'    sindacale  che    sostituiscano     o
          modifichino        tali    disposizioni,    le    pubbliche
          amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui  all'art.
          2,  comma  1,   lettera b), della legge 23 ottobre 1992, n.
          421,  osservano   le   disposizioni  seguenti   in  materia
          di rappresentativita'   delle    organizzazioni   sindacali
          ai     fini dell'attribuzione    dei    diritti    e  delle
          prerogative      sindacali      nei   luoghi  di  lavoro  e
          dell'esercizio della contrattazione collettiva.
            2.  In  ciascuna  amministrazione,    ente  o   struttura
          amministrativa  di  cui  al  comma    8,  le organizzazioni
          sindacali che, in  base ai criteri dell'art. 47-bis,  siano
          ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti
          collettivi,  possono  costituire  rappresentanze  sindacali
          aziendali  ai sensi  dell'art. 19  e seguenti  della  legge
          20  maggio 1970,   n.    300.   Ad   esse   spettano,    in
          proporzione       alla  rappresentativita',   le   garanzie
          previste  dagli  articoli 23,  24 e 30 della medesima legge
          20 maggio 1970, n. 300, e le migliori condizioni  derivanti
          dai    contratti    collettivi   nonche'   dalla   gestione
          dell'accordo recepito   nel decreto    del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  27  ottobre  1994,  n. 770, e dai
          successivi accordi.
            3.   In  ciascuna  amministrazione,    ente  o  struttura
          amministrativa di cui al   comma 8, ad    iniziativa  anche
          disgiunta    delle  organizzazioni  sindacali   di cui   al
          comma  2, viene  altresi'  costituito, con  le modalita' di
          cui ai commi   seguenti, un organismo    di  rappresentanza
          unitaria  del  personale   mediante elezioni alle quali  e'
          garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.
            4.   Con   appositi accordi   o   contratti    collettivi
          nazionali,  tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni
          sindacali  rappresentative ai   sensi   dell'art.   47-bis,
          sono    definite    la    composizione dell'organismo    di
          rappresentanza  unitaria  del  personale   e  le specifiche
          modalita'  delle elezioni, prevedendo  in ogni caso il voto
          segreto,  il  metodo   proporzionale    e   il    periodico
          rinnovo,   con esclusione della prorogabilita'. Deve essere
          garantita la facolta' di  presentare  liste,  oltre    alle
          organizzazioni  che, in   base ai criteri dell'art. 47-bis,
          siano ammesse alle trattative  per  la  sottoscrizione  dei
          contratti    collettivi,  anche   ad altre   organizzazioni
          sindacali, purche' siano  costituite in   associazione  con
          un  proprio    statuto  e  purche'   abbiano   aderito agli
          accordi    o    contratti  collettivi    che   disciplinano
          l'elezione  e    il funzionamento   dell'organismo. Per  la
          presentazione  delle   liste,  puo'  essere  richiesto    a
          tutte  le organizzazioni sindacali promotrici un  numero di
          firme di dipendenti con  diritto al  voto non  superiore al
          3   per     cento  del     totale  dei  dipendenti    nelle
          amministrazioni,  enti  o strutture  amministrative fino  a
          duemila  dipendenti,  e  del    2  per  cento  in quelle di
          dimensioni superiori.
            5. I medesimi  accordi  o  contratti  collettivi  possono
          prevedere  che,  alle condizioni  di cui al  comma 8, siano
          costituite rappresentanze unitarie  del   personale  comuni
          a    piu'   amministrazioni o  enti  di modeste  dimensioni
          ubicati  nel  medesimo  territorio. Essi  possono  altresi'
          prevedere      che   siano     costituiti  organismi     di
          coordinamento tra le rappresentanze unitarie  del personale
          nelle amministrazioni e  enti  con  pluralita'  di  sedi  o
          strutture di cui al comma 8.
            6.  I    componenti  della    rappresentanza unitaria del
          personale   sono   equiparati   ai       dirigenti    delle
          rappresentanze  sindacali  aziendali ai fini della legge 20
          maggio 1970, n.  300,  e  successive  modificazioni  e  del
          presente  decreto  legislativo.    Gli  accordi o contratti
          collettivi  che      regolano      l'elezione      e     il
          funzionamento    dell'organismo, stabiliscono  i criteri  e
          le   modalita' con   cui sono    trasferite  ai  componenti
          eletti  della   rappresentanza  unitaria  del personale  le
          garanzie    spettanti    alle    rappresentanze   sindacali
          aziendali    delle organizzazioni  sindacali    di  cui  al
          comma  2  che   li  abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
            7.    I  medesimi    accordi  possono    disciplinare  le
          modalita'  con  le quali  la  rappresentanza  unitaria  del
          personale   esercita   in    via  esclusiva  i  diritti  di
          informazione   e   di   partecipazione   riconosciuti  alle
          rappresentanze   sindacali    aziendali  dall'art.    10  e
          successive modificazioni    o   da    altre    disposizioni
          della    legge    e  della contrattazione collettiva.  Essi
          possono  altresi' prevedere   che, ai  fini  dell'esercizio
          della    contrattazione   collettiva      integrativa,   la
          rappresentanza unitaria  del  personale  sia  integrata  da
          rappresentanti  delle  organizzazioni sindacali  firmatarie
          del  contratto collettivo nazionale del comparto.
            8. Salvo  che i  contratti collettivi  non prevedano,  in
          relazione  alle  caratteristiche  del  compatto,    diversi
          criteri  dimensionali, gli organismi di cui ai comini 2 e 3
          del presente articolo  possono  essere  costituiti,    alle
          condizioni  previste   dai  commi  precedenti,  in ciascuna
          amministrazione   o   ente   che   occupi   oltre  quindici
          dipendenti.    Nel  caso  di  amministrazioni  o  enti  con
          pluralita'  di  sedi  o  strutture  periferiche,    possono
          essese  costituiti  anche  presso  le   sedi   o  strutture
          periferiche  che  siano considerate  livelli decentrati  di
          contrattazione   collettiva   dai   contratti    collettivi
          nazionali.
            9.  Fermo  restando   quanto previsto dal comma 2  per la
          costituzione di   rappresentanze sindacali    aziendali  ai
          sensi dell'art.  19 della legge 20 maggio  1970, n. 300, la
          rappresentanza  dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o
          strutture   amministrative e' disciplinata, in coerenza con
          la natura delle loro funzioni, dagli  accordi  o  contratti
          collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
            10.  Alle figure professionali per le quali nel contratto
          collettivo  del  comparto  sia  prevista  una    disciplina
          distinta  ai  sensi dell'art.   45,  comma  3, deve  essere
          garantita   una adeguata   presenza    negli  organismi  di
          rappresentanza  unitaria    del personale,   anche mediante
          l'istituzione,  tenuto     conto   della   loro   incidenza
          quantitativa   e   del  numero        dei        componenti
          dell'organismo,  di   specifici   collegi elettorali.
            11. Per quanto riguarda  i    diritti  e  le  prerogative
          sindacali  delle organizzazioni  sindacali delle  minoranze
          linguistiche,   nell'ambito della provincia  di  Bolzano  e
          della  regione  Valle  d'Aosta, si applica quanto  previsto
          dall'art.   9    del   decreto   del    Presidente    della
          Repubblica    6 gennaio   1978,   n.   58, e   dal  decreto
          legislativo  28 dicembre 1989, n. 430".
            "Art.   47-bis (Rappresentativita' sindacale   ai    fini
          della  contrattazione collettiva). - 1. L'ARAN ammette alla
          contrattazione  collettiva    nazionale  le  organizzazioni
          sindacali   che   abbiano  nel  comparto  o  nell'area  una
          rappresentativita' non inferiore al 5%, considerando a  tal
          fine,   la   media  tra  il  dato  associativo  e  il  dato
          elettorale.   Il dato    associativo  e'  espresso    dalla
          percentuale delle deleghe per il versamento  dei contributi
          sindacali  rispetto  al totale   delle deleghe   rilasciate
          nell'ambito  considerato. Il  dato elettorale  e'  espresso
          dalla    percentuale  dei    voti ottenuti   nelle elezioni
          delle rappresentanze  unitarie del  personale, rispetto  al
          totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
            2.  Alla  contrattazione  collettiva   nazionale  per  il
          relativo   comparto   o   area  partecipano  altresi'    le
          confederazioni  alle  quali  le  organzzazioni    sindacali
          ammesse    alla    contrattazione collettiva   ai sensi del
          comma 1 siano affiliate.
            3.   L'ARAN    sottoscrive    i  contratti     collettivi
          verificando   previamente      sulla         base     della
          rappresentativita'    accertata   per  l'ammissione    alle
          trattative    ai    sensi     del   comma   1,     che   le
          organizzazioni  sindacali  che    aderiscono    all'ipotesi
          di  accordo rappresentino nel  loro complesso almeno  il 51
          per  cento    come  media  tra    dato associativo   e dato
          elettorale nel   comparto o   nell'area, contrattuale,    o
          almeno    il   60   per cento   del   dato elettorale   nel
          medesimo ambito.
            4.   L'ARAN  ammette   alla   contrattazione   collettiva
          per   la stipulazione degli  accordi o contratti collettivi
          che definiscono o modificano i  comparti o le  aree, o  che
          regolano  istituti     comuni  a  tutte   le      pubbliche
          amministrazioni      o  riguardanti  piu'     comparti,  le
          confederazioni sindacali   alle quali,    in  almeno    due
          comparti    o due aree    contrattuali,   siano   affiliate
          organizzazioni    sindacali rappresentative  ai  sensi  del
          comma 1.
            5.   I   soggetti  e  le procedure  della  contrattazione
          collettiva integrativa sono   disciplinati, in  conformita'
          all'art.  45, comma 4, dai contratti  collettivi nazionali,
          fermo restando  quanto previsto dall'art. 47, comma  7, per
          gli organismi  di rappresentanza unitaria del personale.
            6.   Agli   effetti   dell'accordo   tra   l'ARAN   e  le
          confederazioni sindacali  rappresentative,  previsto    dal
          comma  1  dell'art.    54,  e  dai contratti collettivi che
          regolano la  materia, le confederazioni e le organizzazioni
          sindacali   ammesse     alla   contrattazione    collettiva
          nazionale ai  sensi dei commi  precedenti, hanno titolo  ai
          permessi,  aspettative  e    distacchi  sindacali, in quota
          proporzionale alla loro rappresentativita' ai    sensi  del
          comma      1,   tenendo  conto     anche  della  diffusione
          territoriale  e   della    consistenza  delle     strutture
          organizzative nel comparto o nell'area.
            7.  La  raccolta dei  dati sui  voti e  sulle deleghe  e'
          assicurata dall'ARAN.  I   dati   relativi   alle   deleghe
          rilasciate     a     ciascuna  amministrazione    nell'anno
          considerato   sono rilevati   e   trasmesssi  all'ARAN  non
          oltre    il  31 marzo dell'anno  successivo dalle pubbliche
          amministrazioni,         controfirmati       da          un
          rappresentante     dell'organizzazione            sindacale
          interessata,   con     modalita'     che garantiscano    la
          riservatezza    delle    informazioni.      Le    pubbliche
          amministrazioni   hanno    l'obbligo    di  indicare     il
          funzionario   responsabile   della   rilevazione   e  della
          trasmissione dei dati. Per il controllo    sulle  procedure
          elettorali    e per   la  raccolta dei  dati relativi  alle
          deleghe l'ARAN   si   avvale,   sulla base   di    apposite
          convenzioni,  della collaborazione  del  Dipartimento della
          funzione   pubblica,  del    Ministero  del  lavoro,  delle
          istanze  rappresentative  o  associative  delle   pubbliche
          amministrazioni.
            8.  Per  garantire    modalita' di rilevazione certe   ed
          obiettive, per la   certificazione dei   dati   e per    la
          risoluzione  delle    eventuali controversie e'   istituito
          presso l'ARAN un   comitato paritetico, che  puo'    essere
          articolato    per    comparti,   al  quale  partecipano  le
          organizzazioni  sindacali  ammesse    alla   contrattazione
          collettiva nazionale.
            9.  Il comitato   procede alla verifica dei dati relativi
          ai voti ed alle deleghe. Puo' deliberare  che    non  siano
          prese  in  considerazione,  ai fini della   misurazione del
          dato associativo, le  deleghe a favore di    organizzazioni
          sindacali  che   richiedano  ai   lavoratori  un contributo
          economico  inferiore di piu'  della meta' rispetto a quello
          mediamente richiesto  dalle organizzazioni   sindacali  del
          comparto o dell'area.
            10.    Il     comitato   delibera   sulle   contestazioni
          relative   alla rilevazione dei  voti    e  delle  deleghe.
          Qualora  vi  sia    dissenso, e in ogni   caso   quando  la
          contestazione sia  avanzata   da   un   soggetto  sindacale
          non   rappresentato  nel   comitato,  la  deliberazione  e'
          adottata su   conforme parere   del CNEL,  che    lo  emana
          entro  quindici giorni   dalla richiesta.  La  richiesta di
          parere  e' trasmessa  dal comitato  al  Ministro   per   la
          funzione   pubblica,   che  provvede  a presentarla al CNEL
          entro cinque giorni dalla ricezione.
            11.  Ai   fini   delle   deliberazioni,   l'ARAN   e   le
          organizzazioni sindacali rappresentate  nel comitato votano
          separatamente    e  il voto dello   seconde   e'   espresso
          dalla  maggioranza  dei  rappresentanti presenti.
            12.  A  tutte  le     organizzazioni  sindacali   vengono
          garantite adeguate forme  di  informazione  di  accesso  ai
          dati,  nel  rispetto  della legislazione sulla riservatezza
          delle  informazioni di cui alla legge 31 dicembre  1996, n.
          675,   o      successive   disposizioni      correttive  ed
          integrative".