Agli assessorati regionali alla Sanita' - Servizi veterinari Con nota n. 600.8/508/2729 del 4 agosto 1998 e' stato trasmesso a codesti assessorati il resoconto dell'ispezione comunitaria svoltasi dal 6 al 10 ottobre 1997 per la verifica dell'applicazione della decisione 96/449/CE, relativa all'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme. Fra le osservazioni esposte, viene rilevato che questo Ministero non ha provveduto a fornire linee guida uniformemente valide su tutto il territorio nazionale per il riconoscimento degli impianti nonche' per la validazione dei sistemi previsti per il trattamento a pressione dei rifiuti di cui al decreto legislativo n. 508/1992. Com'e' noto, il Comitato scientifico veterinario aveva predisposto un documento che pur non essendo stato ufficializzato dai competenti servizi della commissione ha costituito l'unica base scientifica per la validazione degli impianti in applicazione della decisione 94/382/CEE, abrogata con la decisione 96/449/CE. Il sopracitato documento del Comitato scientifico veterinario stato trasmesso a codesti assessorati con nota n. 600.2/vet/508/930 del 12 agosto 1997 ai fini della conseguente validazione degli impianti gia' autorizzati o da autorizzare. Purtroppo, fino ad oggi, come e' stato verificato durante le ispezioni ministeriali e comunitarie, non e' stata data sufficiente applicazione alle modalita' di validazione degli impianti secondo le procedure indicate nel documento del Comitato scientifico veterinario ponendo il nostro Paese in una situazione di debolezza nei confronti della commissione e degli altri partners comunitari. Il Dipartimento alimenti, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria, con la collaborazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - Dipartimento igiene del lavoro, ha elaborato allegato in cui vengono riportati gli elementi utili per la validazione degli impianti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 508/1992, che operano ai sensi della decisione 96/449/CE. Per quanto sopra esposto si invitano codesti assessorati a voler dare riscontro dell'avvenuta validazione tramite l'invio dell'unito modello debitamente compilato a questo Dipartimento entro sessanta giorni dalla data odierna, e richiedendo, ove sia necessario, l'intervento dei Dipartimenti periferici dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro. Il Ministro: Bindi