IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                            DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10  novembre 1998,  che delega  le funzioni  del coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il decreto  del Ministro  dell'interno in  data 10  novembre
1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof.
Franco Barberi  le funzioni di  cui alla  legge 24 febbraio  1992, n.
225, nonche' quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca
di  cui  all'art. 8  del  decreto-legge  12  novembre 1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
limitatamente alle  assegnazioni disposte con ordinanze  dal Ministro
per  il coordinamento  della  protezione civile  in data  antecedente
all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6,  convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 marzo  1998, n.
61, che  prevede la rendicontazione delle  somme effettivamente spese
da parte  degli enti, al  fine di  verificare lo stato  di attuazione
degli interventi finanziati con decreti  o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione
civile n. 1175  del 26 novembre 1991, con il  quale e' stata disposta
l'erogazione  al comune  di  Venezia della  somma  complessiva di  L.
4.268.000.000  per interventi  su opere  pubbliche e  per la  ripresa
delle attivita'  produttive danneggiate dalle calamita'  naturali del
febbraio e agosto 1986;
  Vista la nota prot. n. 10716/98 del 14 luglio 1998, con la quale il
comune di Venezia dichiara ultimati gli interventi con un'economia di
L. 111.653.400 a valere sulla predetta somma di L. 4.268.000.000;
  Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo
7591 del centro di responsabilita' "Protezione civile" dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
L. 111.653.400 erogata al comune  di Venezia con decreto del Ministro
per il coordinamento della protezione  civile n. 1175 del 26 novembre
1991.
  2.  La somma  di cui  al comma  precedente e'  utilizzata ai  sensi
dell'art. 8  del decreto-legge 12  novembre 1996 n.  576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 23 marzo 1999
                                 Il Sottosegretario di Stato: Barberi