IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile; Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1175 del 26 novembre 1991, con il quale e' stata disposta l'erogazione al comune di Venezia della somma complessiva di L. 4.268.000.000 per interventi su opere pubbliche e per la ripresa delle attivita' produttive danneggiate dalle calamita' naturali del febbraio e agosto 1986; Vista la nota prot. n. 10716/98 del 14 luglio 1998, con la quale il comune di Venezia dichiara ultimati gli interventi con un'economia di L. 111.653.400 a valere sulla predetta somma di L. 4.268.000.000; Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7591 del centro di responsabilita' "Protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di L. 111.653.400 erogata al comune di Venezia con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1175 del 26 novembre 1991. 2. La somma di cui al comma precedente e' utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996 n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 1999 Il Sottosegretario di Stato: Barberi