IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; Visto il decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, relativo al riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 settembre 1998, n. 337; Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto legislativo n. 37 del 1998 che, ai commi 1 e 2, rispettivamente, abroga sia l'art. 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sia ogni altra disposizione che impone ai concessionari della riscossione l'obbligo del non riscosso come riscosso ed esonera i concessionari stessi dall'obbligo di effettuare i versamenti i cui termini scadono successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 37 del 1999 in conseguenza di ruoli affidati in carico prima della stessa entrata in vigore del decreto legislativo n. 37 del 1999; Visto il comma 3 del citato art. 2 che, per la individuazione delle modalita' di definizione dei rapporti contabili pendenti, rinvia ad un decreto del Ministero delle finanze da emanarsi di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visti gli articoli 11 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. 1. I ruoli affidati in carico, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, ai concessionari del servizio di riscossione anteriormente al 26 febbraio 1999, data di entrata in vigore del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, i cui importi dovevano essere anticipati, in tutto o in parte, successivamente alla predetta data, sono rettificati, per le somme relative a decimi o rate ancora da scadere, in ruoli senza obbligo del non riscosso come riscosso, con provvedimento degli uffici del Ministero delle finanze incaricati del servizio contabile in materia di entrate e patrimonio. La rettifica del carico avviene, sulla base dei dati forniti dalle Ragionerie provinciali dello Stato, tenendo conto del carico originariamente iscritto a ruolo, senza considerare le somme inerenti i provvedimenti di sospensione, dilazione o sgravio provvisorio. 2. Per gli importi oggetto di sospensione, dilazione o sgravio provvisorio, concernenti ruoli emessi con l'obbligo del non riscosso come riscosso relativamente ai quali, al 26 febbraio 1999, sono scaduti i termini di versamento di tutti i decimi da anticipare, gli uffici del Ministero delle finanze incaricati del servizio contabile in materia di entrate e patrimonio procedono alla rettifica con distinto provvedimento. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono adottati, per ciascun concessionario, cumulativamente, per ciascuna scadenza di rata, per capitolo articolo e per competenza e residui, con riferimento a tutti gli importi da rettificare. Essi sono notificati al concessionario e comunicati alla competente Ragioneria provinciale dello Stato. 4. Per i provvedimenti relativi all'importo dei crediti vigenti o alle rate completamente scadute ma in parte non versate, si assume come scadenza la data del 10 febbraio 1999. Gli stessi vengono emessi in conto residui.