IL DIRETTORE  GENERALE
                   del  Dipartimento delle entrate
                           di concerto con
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n. 43;
  Visto il decreto  legislativo 22 febbraio 1999, n.  37, relativo al
riordino della  disciplina della riscossione mediante  ruolo, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 settembre 1998,
n. 337;
  Visto, in particolare,  l'art. 2 del citato  decreto legislativo n.
37 del 1998  che, ai commi 1 e 2,  rispettivamente, abroga sia l'art.
32, comma 3,  del decreto del Presidente della  Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, sia ogni  altra disposizione che impone ai concessionari
della riscossione l'obbligo del non riscosso come riscosso ed esonera
i concessionari stessi dall'obbligo di  effettuare i versamenti i cui
termini  scadono successivamente  all'entrata in  vigore del  decreto
legislativo n. 37 del 1999 in conseguenza di ruoli affidati in carico
prima della  stessa entrata in  vigore del decreto legislativo  n. 37
del 1999;
  Visto il comma 3 del citato art. 2 che, per la individuazione delle
modalita' di  definizione dei rapporti contabili  pendenti, rinvia ad
un decreto del Ministero delle finanze da emanarsi di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  Visti gli articoli 11 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I ruoli affidati in carico,  con l'obbligo del non riscosso come
riscosso, ai concessionari del  servizio di riscossione anteriormente
al  26  febbraio  1999,  data   di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 22  febbraio 1999, n.  37, i cui importi  dovevano essere
anticipati, in tutto o in  parte, successivamente alla predetta data,
sono rettificati,  per le somme  relative a  decimi o rate  ancora da
scadere, in ruoli  senza obbligo del non riscosso  come riscosso, con
provvedimento degli uffici del Ministero delle finanze incaricati del
servizio contabile in  materia di entrate e  patrimonio. La rettifica
del  carico avviene,  sulla base  dei dati  forniti dalle  Ragionerie
provinciali  dello Stato,  tenendo conto  del carico  originariamente
iscritto a ruolo, senza considerare le somme inerenti i provvedimenti
di sospensione, dilazione o sgravio provvisorio.
  2.  Per gli  importi oggetto  di sospensione,  dilazione o  sgravio
provvisorio, concernenti ruoli emessi  con l'obbligo del non riscosso
come  riscosso relativamente  ai  quali, al  26  febbraio 1999,  sono
scaduti i termini di versamento di  tutti i decimi da anticipare, gli
uffici del Ministero delle  finanze incaricati del servizio contabile
in  materia di  entrate  e patrimonio  procedono  alla rettifica  con
distinto provvedimento.
  3.  I provvedimenti  di cui  ai  commi 1  e 2,  sono adottati,  per
ciascun  concessionario, cumulativamente,  per  ciascuna scadenza  di
rata,  per  capitolo  articolo  e   per  competenza  e  residui,  con
riferimento a tutti gli importi  da rettificare. Essi sono notificati
al concessionario e comunicati alla competente Ragioneria provinciale
dello Stato.
  4. Per i  provvedimenti relativi all'importo dei  crediti vigenti o
alle rate  completamente scadute ma  in parte non versate,  si assume
come scadenza la data del 10 febbraio 1999. Gli stessi vengono emessi
in conto residui.