IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; Visto in particolare l'art. 20, comma 2, lettera e), della suddetta legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'obbligo di comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati; Visto il decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 2 giugno 1994, che, in attuazione delle disposizioni recate dall'art. 20, comma 2, lettera e), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, stabilisce il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni all'anagrafe tributaria; Visti gli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Considerato che l'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1994 stabilisce che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti medesimi su supporto magnetico e che, ove cio' non risulti possibile, i dati possono essere trasmessi utilizzando l'apposito modello cartaceo conforme a quello allegato al decreto medesimo; Ritenuto necessario che, al fine di semplificare le attivita' di acquisizione e di controllo dell'amministrazione finanziaria, i dati richiesti siano trasmessi unicamente mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze; Considerata la necessita' di aggiornare il contenuto e le modalita' di fornitura delle comunicazioni concernenti gli adempimenti previsti dall'art. 20, comma 2, lettera e), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al fine di agevolare l'inserimento dei dati nel sistema informativo del Ministero delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. All'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1994 richiamato in premessa sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Le comunicazioni devono avere per oggetto contratti di importo complessivo non inferiore a L. 20.000.000 pari a 10.329,14 euro, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto."; b) al comma 2, le parole: "Centro informativo delle entrate, codice P05," sono soppresse; c) l'allegato A di cui al comma 2, recante la nota di accompagnamento delle comunicazioni, e' sostituito dall'allegato A al presente decreto; d) l'allegato B di cui al comma 3, recante il contenuto e le caratteristiche tecniche di fornitura dei dati, e' sostituito dall'allegato B al presente decreto; e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. Le comunicazioni possono anche essere eseguite tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze, con le modalita' indicate nell'allegato B al presente decreto.".