IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 1996), relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico; Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 dicembre 1998; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso. Dopo gli articoli relativi alla numerazione generale delle scuole di specializzazione dell'area medica gia' modificate, sono inseriti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli. Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni Art. 469. La scuola di specializzazione in medicina legale risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Essa e' articolata nei seguenti indirizzi: a) medicina legale e delle assicurazioni; b) psicopatologia forense; c) tossicologia forense. Art. 470. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della medicina legale e delle assicurazioni. Art. 471. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina legale. Art. 472. Il corso ha la durata di quattro anni. Art. 473. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia, quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e quelle degli altri enti pubblici convenzionati ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A, quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline, nonche' quello dirigente degli enti pubblici convenzionati designato dal consiglio di scuola. La sede amministrativa della scuola e' situata presso l'istituto di medicina legale. Art. 474. In base alle strutture e attrezzature disponibili, alla scuola e' ammesso un numero massimo di iscritti determinato in nove per ciascun anno di corso, per un totale di trentasei specialisti in formazione. Art. 475. Possono partecipare al concorso di ammissione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia e per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Art. 476. La scuola si articola secondo otto aree di insegnamento e di addestramento professionalizzante con i relativi settori scientificodisciplinari: Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari. A. Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di diritto pubblico e privato, di medicina legale generale e metodologica, di semeiotica e diagnostica medicolegale, di tanatologia medicolegale, di tecnica e diagnostica anatomopatologica, di patologia medicolegale. Settori: E07X Farmacologia, F04B Patologia clinica; F06A Anatomia patologica, N0lX Diritto privato, N09X Istituzioni di Diritto pubblico. B. Area di tanatologia medicolegale. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di tecnica delle autopsie e diagnostica di tanatologia medicolegale, di identificazione personale, di metodologia del sopralluogo. Settore: F22B Medicina legale. C. Area di laboratorio medicolegale. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di teoria e pratica di identificazione di materiale organico. Settori: F22B Medicina legale. D. Area di ematologia forense. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e le tecniche di emogenetica forense (antigeni ed enzimi eritrocitari, antigeni ed enzimi leucocitari, DNA) ai fini identificativi personali, criminalistici e di accertamento dei rapporti parentali. Settori: F22B Medicina legale. E. Area di tossicologia forense. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le basi dottrinali e le tecniche applicate della tossicologia forense, di tossicologia clinica, di tossicologia iatrogena, di tossicologia del lavoro, di tossicologia dello sport, di ecotossicologia. Settore: F22B Medicina legale. F.Area di medicina legale del Servizio sanitario nazionale e di medicina sociale. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le attivita' medicolegali di competenza del S.S.N. (ospedali e U.S.L.), di medicina legale militare, di medicina del lavoro, di medicina sociale, di organizzazione, di programmazione e informatica sanitaria. Settore: F22B Medicina legale. G. Area di medicina assicurativa. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le basi dottrinali e le attivita' pratiche di medicina assicurativa degli infortuni del lavoro, delle malattie professionali, delle forme di protezione sociale affidate all'INPS, dei vari rami liberamente assicurativi (vita, infortuni, responsabilita' civile, malattia, responsabilita' professionale ecc.). Settore: F22B Medicina legale. H. Area di criminologia e psicopatologia forense. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le tecniche e le attivita' pratiche concernenti la criminologia generale, la criminologia clinica, la criminologia minorile, la psicologia giudiziaria, la psicopatologia forense. Settore: F22B Medicina legale. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve: 1) aver eseguito n. 50 autopsie nel primo biennio e n. 100 nel biennio ad indirizzo medicolegale e partecipato alla fase di definizione diagnostica medicolegale nei casi suddetti; 2) aver esegnito n. 50 indagini di laboratorio su materiale organico; 3) aver eseguito n. 50 accertamenti di emogenetica forense ai fini identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali; 4) aver partecipato a n. 50 accertamenti di tossicologia forense; 5) aver partecipato a n. 80 ore di esercitazioni presso strutture medicolegali del S.S.N., e di ospedali classificati come aziende autonome, a n. 40 ore di esercitazioni presso strutture medicolegali militari, a n. 30 casi di medicina del lavoro; 6) aver effettuato n. 40 ore di esercitazione presso strutture medicolegali dell'I.N.A.I.L., n. 40 ore presso strutture medicolegali dell'I.N.P.S.; 7) aver partecipato alla disamina di n. 80 casi di criminologia e di psicopatologia forense. Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme della buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trieste, 15 marzo 1999 Il rettore: Delcaro