IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   l'art.   38,   comma   2,  dello   statuto   di   autonomia
dell'Universita'  degli   studi  di  Trieste,  emanato   con  decreto
rettorale  n. 943  del 30  settembre 1996  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e
delle  scuole di  specializzazione vengono  operate sul  preesistente
statuto emanato  ai sensi dell'art.  17 del testo unico  ed approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836,
e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale 3  luglio 1996 (Gazzetta Ufficiale n.
213 dell'11 settembre 1996), relativo a modificazioni all'ordinamento
didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione
del settore medico;
  Viste  le  proposte  di   modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 15 dicembre 1998;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  di Trieste,  approvato e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso. Dopo gli articoli relativi alla numerazione
generale  delle  scuole  di specializzazione  dell'area  medica  gia'
modificate, sono inseriti, con lo scorrimento della numerazione degli
articoli successivi, i seguenti nuovi articoli.
                     Scuola di specializzazione
              in medicina legale e delle assicurazioni
                              Art. 469.
  La  scuola di  specializzazione  in medicina  legale risponde  alle
norme  generali delle  scuole di  specializzazione dell'area  medica.
Essa e' articolata nei seguenti indirizzi:
    a) medicina legale e delle assicurazioni;
    b) psicopatologia forense;
    c) tossicologia forense.
                              Art. 470.
  La scuola  ha lo  scopo di formare  medici specialisti  nel settore
professionale della medicina legale e delle assicurazioni.
                              Art. 471.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina legale.
                              Art. 472.
  Il corso ha la durata di quattro anni.
                              Art. 473.
  Concorrono  al  funzionamento  della   scuola  le  strutture  della
facolta'  di  medicina e  chirurgia,  quelle  del Servizio  sanitario
nazionale individuate  nei protocolli  di intesa  di cui  all'art. 6,
comma 2,  del decreto  legislativo n. 502/1992  e quelle  degli altri
enti  pubblici convenzionati  ai sensi  dell'art. 2  del decreto  del
Presidente della  Repubblica n. 162  del 1982, il  relativo personale
universitario appartenente ai  settori scientificodisciplinari di cui
alla tabella A, quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree
funzionali e discipline, nonche' quello dirigente degli enti pubblici
convenzionati   designato   dal   consiglio  di   scuola.   La   sede
amministrativa della scuola e'  situata presso l'istituto di medicina
legale.
                              Art. 474.
  In base alle  strutture e attrezzature disponibili,  alla scuola e'
ammesso un numero massimo di iscritti determinato in nove per ciascun
anno di corso, per un totale di trentasei specialisti in formazione.
                              Art. 475.
  Possono  partecipare  al  concorso  di  ammissione  alla  scuola  i
laureati in  medicina e chirurgia  e per l'iscrizione alla  scuola e'
richiesto  il  possesso  del diploma  di  abilitazione  all'esercizio
professionale.
                              Art. 476.
  La  scuola si  articola  secondo  otto aree  di  insegnamento e  di
addestramento    professionalizzante   con    i   relativi    settori
scientificodisciplinari:
  Tabella A  - Aree  di addestramento professionalizzante  e relativi
settori scientificodisciplinari.
 A. Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
fondamentali  di  diritto  pubblico  e privato,  di  medicina  legale
generale e metodologica, di semeiotica e diagnostica medicolegale, di
tanatologia medicolegale, di tecnica e diagnostica anatomopatologica,
di patologia medicolegale.
  Settori: E07X  Farmacologia, F04B Patologia clinica;  F06A Anatomia
patologica,  N0lX  Diritto  privato,   N09X  Istituzioni  di  Diritto
pubblico.
 B. Area di tanatologia medicolegale.
  Obiettivo: lo  specializzando deve acquisire conoscenze  di tecnica
delle  autopsie   e  diagnostica  di  tanatologia   medicolegale,  di
identificazione personale, di metodologia del sopralluogo.
  Settore: F22B Medicina legale.
 C. Area di laboratorio medicolegale.
  Obiettivo: lo specializzando deve  acquisire conoscenze di teoria e
pratica di identificazione di materiale organico.
  Settori: F22B Medicina legale.
 D. Area di ematologia forense.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze teoriche e le tecniche di emogenetica forense (antigeni ed
enzimi  eritrocitari, antigeni  ed enzimi  leucocitari, DNA)  ai fini
identificativi  personali,  criminalistici   e  di  accertamento  dei
rapporti parentali.
  Settori: F22B Medicina legale.
 E. Area di tossicologia forense.
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le basi dottrinali e le
tecniche  applicate  della   tossicologia  forense,  di  tossicologia
clinica, di  tossicologia iatrogena,  di tossicologia del  lavoro, di
tossicologia dello sport, di ecotossicologia.
  Settore: F22B Medicina legale.
  F.Area di  medicina legale  del Servizio  sanitario nazionale  e di
medicina sociale.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   apprendere  le   attivita'
medicolegali  di  competenza  del  S.S.N.  (ospedali  e  U.S.L.),  di
medicina  legale  militare,  di  medicina  del  lavoro,  di  medicina
sociale,   di  organizzazione,   di   programmazione  e   informatica
sanitaria.
  Settore: F22B Medicina legale.
 G. Area di medicina assicurativa.
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le basi dottrinali e le
attivita'  pratiche  di  medicina assicurativa  degli  infortuni  del
lavoro,  delle  malattie  professionali, delle  forme  di  protezione
sociale  affidate all'INPS,  dei vari  rami liberamente  assicurativi
(vita, infortuni,  responsabilita' civile,  malattia, responsabilita'
professionale ecc.).
  Settore: F22B Medicina legale.
 H. Area di criminologia e psicopatologia forense.
  Obiettivo:  lo  specializzando deve  apprendere  le  tecniche e  le
attivita'   pratiche  concernenti   la   criminologia  generale,   la
criminologia  clinica,   la  criminologia  minorile,   la  psicologia
giudiziaria, la psicopatologia forense.
Settore: F22B Medicina legale.
  Tabella    B    -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante.
  Lo specializzando, per essere  ammesso all'esame finale di diploma,
deve:
  1) aver  eseguito n.  50 autopsie  nel primo biennio  e n.  100 nel
biennio  ad  indirizzo  medicolegale   e  partecipato  alla  fase  di
definizione diagnostica medicolegale nei casi suddetti;
  2)  aver  esegnito  n.  50 indagini  di  laboratorio  su  materiale
organico;
  3) aver eseguito n. 50  accertamenti di emogenetica forense ai fini
identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali;
  4) aver partecipato a n. 50 accertamenti di tossicologia forense;
  5) aver partecipato  a n. 80 ore di  esercitazioni presso strutture
medicolegali  del S.S.N.,  e  di ospedali  classificati come  aziende
autonome, a n. 40 ore  di esercitazioni presso strutture medicolegali
militari, a n. 30 casi di medicina del lavoro;
  6)  aver effettuato  n. 40  ore di  esercitazione presso  strutture
medicolegali dell'I.N.A.I.L., n. 40 ore presso strutture medicolegali
dell'I.N.P.S.;
  7) aver partecipato  alla disamina di n. 80 casi  di criminologia e
di psicopatologia forense.
  Infine  lo specializzando  deve aver  partecipato alla  conduzione,
secondo  le   norme  della  buona   pratica  clinica,  di   almeno  3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Trieste, 15 marzo 1999
                                                Il rettore: Delcaro