IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 2, lettere b), e) ed f), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato approvati, rispettivamente, con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, e, in particolare, l'art. 3, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esamina lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio, come residui, delle somme gia' stanziate per spese in conto capitale e non impegnate alla fine dell'esercizio; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, in particolare, l'art. 2; Vista la direttiva 16 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1998, concernente disposizioni in materia di formazione dei residui di stanziamento emanata in relazione alle esigenze di contenimento della spesa e di stabilizzazione e consolidameno della finanza pubblica ed al fine anche di dare maggiore certezza al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di definire in modo uniforme per tutte le amministrazioni dello Stato principi, obiettivi e modalita' per l'accertamento dei residui di stanziamento; Considerato che la direttiva medesima prevede, tra l'altro, che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sottopone annualmente al Consiglio dei Ministri un prospetto contenente lo schema di conservazione dei residui e che tale schema, complessivamente, dovra' comunque realizzare l'obiettivo di mantenere i residui entro la percentuale fissata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, calcolata sulle somme astrattamente conservabili per l'intero bilancio dello Stato; Visto il prospetto sottoposto al Consiglio dei Ministri dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica contenente lo schema di conservazione dei residui dell'esercizio 1998, con il quale viene realizzato l'obiettivo di mantenere i residui entro la percentuale del 70 per cento; Vista l'approvazione del Consiglio dei Ministri nella riunione del 25 febbraio 1999 del detto schema di conservazione dei residui di stanziamento; Delibera: E' stabilita nel 70 per cento, per ciascuna amministrazione, la percentue massima di conservazione dei residui di stanziamento al 31 dicembre 1998, con esclusione degli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo, nonche' all'esecuzione di accordi internazionali, secondo le indicazioni della direttiva del 16 gennaio 1998, recepite nel prospetto concernente lo schema di conservazione dei residui medesimi predisposto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ciascuna amministrazione potra' individuare gli importi da conservare per ciascun capitolo in maniera da assicurare, in ogni caso, complessivamente la detta percentuale. In assenza di indicazioni il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvedera' alla decurtazione lineare, nella misura indicata, di tutti i residui di stanziamento conservabili, con eliminazione prioritaria di quelli piu' remoti. I decreti di accertamento dei residui saranno emanati in conformita' con l'indicato prospetto di conservazione. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 1999 Il Presidente: D'Alema Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1999 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 138