IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art. 5,  comma 2,  lettere b),  e) ed  f), della  legge 23
agosto 1988, n. 400;
  Visti  la   legge  ed   il  regolamento   sull'amministrazione  del
patrimonio  e  sulla  contabilita' generale  dello  Stato  approvati,
rispettivamente, con regio  decreto 18 novembre 1923, n.  2440, e con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Vista la  legge 5 agosto  1978, n.  468, e successive  modifiche ed
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modifiche e integrazioni;
  Vista la legge  3 aprile 1997, n. 94, e,  in particolare, l'art. 3,
in  base al  quale  il  Ministro del  tesoro,  del  bilancio e  della
programmazione economica esamina lo stato di attuazione dei programmi
in corso, ai  fini della proposta di conservazione  in bilancio, come
residui, delle somme gia' stanziate per spese in conto capitale e non
impegnate alla fine dell'esercizio;
  Visto  il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  e,  in
particolare, l'art. 2;
  Vista  la  direttiva 16  gennaio  1998,  pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 21  del 27  gennaio 1998,  concernente disposizioni  in
materia  di  formazione  dei   residui  di  stanziamento  emanata  in
relazione   alle  esigenze   di   contenimento  della   spesa  e   di
stabilizzazione  e consolidameno  della finanza  pubblica ed  al fine
anche di dare  maggiore certezza al conseguimento  degli obiettivi di
finanza  pubblica  e  di  definire  in modo  uniforme  per  tutte  le
amministrazioni  dello  Stato  principi, obiettivi  e  modalita'  per
l'accertamento dei residui di stanziamento;
  Considerato che la direttiva medesima  prevede, tra l'altro, che il
Ministro del  tesoro, del  bilancio e della  programmazione economica
sottopone  annualmente   al  Consiglio  dei  Ministri   un  prospetto
contenente lo schema di conservazione  dei residui e che tale schema,
complessivamente, dovra' comunque realizzare l'obiettivo di mantenere
i residui entro  la percentuale fissata dal  Presidente del Consiglio
dei Ministri,  su proposta  del Ministro del  tesoro, del  bilancio e
della programmazione  economica, calcolata sulle  somme astrattamente
conservabili per l'intero bilancio dello Stato;
  Visto  il  prospetto  sottoposto  al  Consiglio  dei  Ministri  dal
Ministro del  tesoro, del  bilancio e della  programmazione economica
contenente  lo schema  di  conservazione  dei residui  dell'esercizio
1998,  con  il quale  viene  realizzato  l'obiettivo di  mantenere  i
residui entro la percentuale del 70 per cento;
  Vista l'approvazione del Consiglio  dei Ministri nella riunione del
25 febbraio  1999 del  detto schema di  conservazione dei  residui di
stanziamento;
                              Delibera:
  E' stabilita  nel 70  per cento,  per ciascuna  amministrazione, la
percentue massima di conservazione dei  residui di stanziamento al 31
dicembre  1998,  con  esclusione degli  stanziamenti  destinati  alla
cooperazione  allo   sviluppo,  nonche'  all'esecuzione   di  accordi
internazionali, secondo le indicazioni della direttiva del 16 gennaio
1998, recepite  nel prospetto concernente lo  schema di conservazione
dei  residui  medesimi  predisposto  dal  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica.
  Ciascuna   amministrazione  potra'   individuare  gli   importi  da
conservare per  ciascun capitolo  in maniera  da assicurare,  in ogni
caso, complessivamente la detta percentuale.
  In assenza  di indicazioni il  Ministro del tesoro, del  bilancio e
della programmazione economica provvedera' alla decurtazione lineare,
nella   misura  indicata,   di  tutti   i  residui   di  stanziamento
conservabili, con eliminazione prioritaria di quelli piu' remoti.
  I  decreti   di  accertamento   dei  residui  saranno   emanati  in
conformita' con l'indicato prospetto di conservazione.
  Il presente decreto, previa registrazione  da parte della Corte dei
conti,  sara' pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 25 febbraio 1999
                                              Il Presidente: D'Alema
Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1999
  Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 138