Alle Imprese interessate
                                     Alle Banche concessionarie
                                     Agli Istituti collaboratori
                                     All'A.B.I.
                                     All'ASS.I.LEA.
                                     All'ASS.I.RE.ME.
                                     Alla CONFINDUSTRIA
                                     Alla CONFAPI
                                     Alla CONFCOMMERCIO
                                     Alla CONFESERCENTI
                                     Al   Comitato  di  coordinamento
                                  delle confederazioni artigiane
   Il  decreto  del  Ministro   dell'Industria,   del   Commercio   e
dell'Artigianato  n.  527  del  20  ottobre  1995, come modificato ed
integrato dal D.M. n. 319 del 31 luglio 1997, di  seguito  denominato
"regolamento", in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1
del  decreto  legislativo  3  aprile  1993,  n. 96 e sulla base della
deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995, ha fissato  le  modalita',
le  procedure  ed  i  termini per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni alle attivita' produttive ai sensi dell'art. 1, comma  2
del   decreto-legge   22   ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
   L'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha esteso
le agevolazioni previste  dalla  suddetta  legge  488/92  al  settore
turistico-alberghiero. In ottemperanza a quanto disposto dal predetto
articolo,  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del  20  luglio  1998  d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-Regioni,  pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 253 del 29 ottobre 1998, sono stati fissati le  attivita'
e  le  iniziative  ammissibili,  i  meccanismi  di  valutazione delle
domande ed i criteri per la formazione di specifiche graduatorie.
   Al fine, dunque, di consentire l'accesso alle agevolazioni di  cui
si   tratta   alle  imprese  del  settore  turistico-alberghiero,  si
forniscono  le  seguenti  indicazioni,  nonche',  tra   l'altro,   in
allegato,   il  facsimile  del  modulo  di  domanda,  l'elenco  della
documentazione  da  allegare  a  quest'ultima  e  gli  schemi   delle
principali dichiarazioni necessarie per la concessione e l'erogazione
delle agevolazioni.
   1 - PREMESSE DI CARATTERE GENERALE
   1.1   Il   sistema   agevolativo  e'  applicato  attraverso  bandi
semestrali.  Esso  prevede,  sulla  base  delle  risorse  finanziarie
disponibili  per ciascun semestre, la concessione di un contributo in
c/capitale alle imprese che ne abbiano fatto domanda per il  relativo
bando,  nei  termini fissati con decreto del Ministro dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato, a fronte di iniziative  concernenti
investimenti  produttivi.  Le risorse finanziarie di ciascun semestre
sono pari alla meta' di quelle  disponibili  per  il  relativo  anno,
fatta  salva la facolta' del Ministro di modificare tale riparto, con
proprio decreto, sulla base dell'ammontare di dette risorse  annuali;
puo'  essere,  altresi'  prevista  l'emanazione  di  un  unico  bando
annuale.
   1.2 Le risorse finanziarie  disponibili  per  ciascun  bando  sono
ripartite   con  riferimento  alle  aree  regionali  interessate.  La
concessione delle agevolazioni avviene  sulla  base  della  posizione
assunta  dalle  iniziative  in  una  specifica graduatoria di merito,
diversa da quella relativa alle imprese  estrattive/manifatturiere  e
di   servizi,   seguendo   l'ordine  decrescente,  dalla  prima  fino
all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna area  regionale  e
per  il  bando di riferimento. Per l'istruttoria delle iniziative, il
Ministero si avvale di banche o di societa' di servizi controllate da
banche,   cosiddette   "banche   concessionarie",   con   lo   stesso
convenzionate.  La  posizione  dell'iniziativa  nella  graduatoria di
merito e' determinata  dal  valore  che  per  la  stessa  assumono  i
seguenti quattro indicatori:
   -  valore  del capitale proprio investito nell'iniziativa rispetto
all'investimento complessivo
-         numero  di  occupati  attivati   dall'iniziativa   rispetto
all'investimento complessivo - .fo on
-      valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella
richiesta - .fo on
   - punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla  base  di
specifiche priorita' regionali.
   Il  valore  di  ciascuno di tali indicatori e' incrementato del 5%
nel caso in cui  l'impresa  abbia  gia'  aderito  o  aderisca,  entro
l'esercizio   a   "regime"   del   programma  agevolato,  al  sistema
internazionale riconosciuto di certificazione ambientale ISO 14001.
   1.3 Le graduatorie vengono formate entro  il  mese  successivo  al
termine  finale di trasmissione delle risultanze istruttorie da parte
delle  banche  concessionarie  al   Ministero.   Contestualmente   il
Ministero  stesso  provvede alla emissione dei decreti di concessione
provvisoria in favore delle iniziative il cui fabbisogno puo'  essere
soddisfatto  con  le  risorse  disponibili  per ciascuna graduatoria,
tenendo conto di una riserva del 50% in favore delle piccole e  medie
imprese ed assegnando, comunque, alle grandi imprese le somme di tale
riserva eventualmente non utilizzate nella graduatoria medesima.
   1.4  Le  agevolazioni concesse vengono rese disponibili, a seconda
della durata del programma e della richiesta dell'impresa, in  due  o
tre  quote  annuali di pari importo alla stessa data di ogni anno, la
prima delle quali entro un mese  dalla  concessione  provvisoria.  Il
Ministero  accredita  le quote relative a ciascuna iniziativa, presso
conti correnti  appositamente  aperti  dalle  banche  concessionarie,
quando  e'  verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla
normativa per la  successiva  erogazione  alle  imprese  beneficiarie
ovvero,  per i beni acquisiti in locazione finanziaria, agli istituti
collaboratori. Le principali condizioni  per  l'erogazione  sono  che
l'iniziativa   abbia   raggiunto   uno   stato  d'avanzamento  almeno
proporzionale alla quota  da  erogare  e,  ad  eccezione  dell'ultima
quota,  che  l'impresa  abbia  versato e/o accantonato, in una o piu'
delle  forme  consentite  dalla   presente   normativa,   una   quota
corrispondente del capitale proprio posto a base del calcolo el primo
degli  indicatori di cui al precedente punto 1.2. La prima quota puo'
anche  essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione
di polizza assicurativa o fidejussione bancaria.   Dall'ultima  quota
(la seconda o la terza) viene trattenuto il 10% del contributo totale
concesso,  da  erogare  successivamente  al  decreto  di  concessione
definitiva.
   1.5 A conclusione del programma di  investimenti,  l'impresa  e/o,
secondo  il caso, l'istituto collaboratore, deve produrre la relativa
documentazione finale di spesa; sulla  base  della  stessa  la  banca
concessionaria redige una relazione sullo stato finale del programma.
Sulla scorta di detta relazione e delle risultanze degli accertamenti
sulla  realizzazione  del programma, il Ministero emana il decreto di
concessione definitiva e dispone l'erogazione, in favore dell'impresa
o,  secondo  il  caso,   dell'istituto   collaboratore,   di   quanto
eventualmente ancora dovuto.
   2 - SOGGETTI BENEFICIARI E AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
   2.1  I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le
imprese  che  svolgono  attivita'   di   gestione   delle   strutture
individuate  e  definite  dall'art.  6 della legge 17 maggio 1983, n.
217  (alberghi,  motels,   villaggi-albergo,   residenze   turistico-
alberghiere,  campeggi,  villaggi  turistici, alloggi agro-turistici,
esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case  per
ferie,  ostelli  per  la  gioventu'  e  rifugi  alpini),  quelle  che
gestiscono le eventuali  ulteriori  attivita'  indicate  da  ciascuna
singola  regione,  con  le modalita' e nei termini di cui all'art. 4,
comma 3, lettera a)  del  D.M.  20.7.98  e  che  sono  approvate  dal
Ministero  e pubblicate sulla GURI con apposito decreto ministeriale,
nonche' le agenzie di viaggio e  turismo  di  cui  all'art.  9  della
predetta legge 217/83.
   Per   beneficiare  delle  agevolazioni  in  argomento  i  predetti
soggetti devono sostenere un programma  di  investimenti  organico  e
funzionale  nell'ambito  di  un'unita'  locale  di  cui  hanno  piena
disponibilita',  anche  se  non  a  titolo  di  proprieta',  per   lo
svolgimento  di  un'attivita',  tra  quelle  ammesse  dalla  presente
normativa, tecnicamente, economicamente  e  finanziariamente  valida,
come  desumibile  dal business plan. Lo svolgimento o la possibilita'
di svolgere la detta attivita' deve  risultare,  fin  dalla  data  di
sottoscrizione  della  domanda  di  agevolazioni,  dal certificato di
iscrizione   al   registro   delle   imprese   e,   in   particolare,
dall'attivita'   dichiarata,   per   quanto   concerne   le   imprese
individuali, o dall'oggetto sociale,  per  tutte  le  altre  imprese.
Tale  unita'  locale  deve  essere ubicata in una delle medesime aree
individuate dalla Commissione dell'Unione  Europea  come  ammissibili
agli  interventi  dei  Fondi  Strutturali  Obiettivi  1,  2  e  5b  o
rientranti nella fattispecie di cui all'art. 92.3.c del  Trattato  di
Roma. Tali aree sono quelle indicate nell'Allegato n. 1.
   I  predetti  soggetti, fin dalla data di sottoscrizione del modulo
di domanda, devono essere regolarmente  costituiti,  e  cioe'  devono
essere gia' iscritti al registro delle imprese, e devono trovarsi nel
pieno  e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di
fallimento,  concordato  preventivo,  amministrazione  controllata  o
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.
   2.2 Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media
o  grande  dimensione  secondo  i  criteri  stabiliti dai decreti del
Ministro dell'Industria, del  Commercio  e  dell'Artigianato  del  18
settembre 1997 e del 27 ottobre 1997 con i quali e' stata adeguata la
definizione  di  piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della
concessione di aiuti alle attivita' produttive, ed in particolare  di
quelli   di  cui  alla  legge  n.  488/1992,  alla  nuova  disciplina
comunitaria in materia. Alla luce di tale nuova definizione:
   e' definita piccola e media l'impresa che:
   1) ha meno di 95 dipendenti e
   2) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni  di  ECU/EURO,
oppure  un  totale  di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di
ECU/EURO
   3) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come  definito
alla successiva lettera m);
   e' definita piccola l'impresa che:
   1) ha meno di 20 dipendenti e
   2)  ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ECU/EURO,
oppure un totale di bilancio annuo non superiore  a  1,9  milioni  di
ECU/EURO
   3)  ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito
alla successiva lettera m).
   I requisiti  di  cui  ai  precedenti  numeri  1),  2)  e  3)  sono
cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.
   Ai fini di cui sopra:
   a)  il  numero  dei  dipendenti,  l'ammontare  del fatturato e del
totale di bilancio vengono rilevati come somma  dei  valori  riferiti
all'impresa  richiedente  le  agevolazioni ed alle altre eventuali di
cui la stessa detenga,  anche  indirettamente,  il  25%  o  piu'  del
capitale o dei diritti di voto;
   b)  il  capitale  e i diritti di voto sono detenuti indirettamente
dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una
o piu' imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti
per il 25% o piu' dall'impresa richiedente medesima;
   c) le quote di capitale e i diritti di voto vengono  rilevati,  ai
fini di cui sopra, alla data di sottoscrizione del modulo di domanda;
   d)  il  periodo  di  rilevazione  del  numero  di  dipendenti, del
fatturato annuo e del totale  di  bilancio  e'  l'esercizio  relativo
all'ultimo  bilancio  approvato  o,  per  le  imprese esonerate dalla
tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio,
l'esercizio relativo all'ultima dichiarazione dei redditi  presentata
prima della data di sottoscrizione del modulo di domanda;
   e)  qualora la domanda, giudicata ammissibile ma non agevolata per
insufficienza  delle  disponibilita'  finanziarie  del  bando,  venga
riformulata  e  ripresentata  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  8  del
regolamento, si fa riferimento, ai fini di cui si tratta,  alla  data
di  sottoscrizione  del  modulo della domanda riformulata (si veda il
successivo punto 5.6);
   f) per le imprese che, alla data  di  sottoscrizione  del  modulo,
risultino  costituite  da non oltre un anno ovvero non abbiano ancora
approvato il primo bilancio o presentato la prima  dichiarazione  dei
redditi,  i suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione
del fatturato, che non viene preso in considerazione;
   g) il numero di  dipendenti  occupati  corrisponde  al  numero  di
unita'-lavorative-anno  (ULA),  cioe'  al  numero  medio  mensile  di
dipendenti occupati a tempo pieno durante l'esercizio di  riferimento
di  cui  alla  precedente  lettera  d),  mentre  i lavoratori a tempo
parziale  e  quelli  stagionali  rappresentano  frazioni  di ULA; per
dipendenti  occupati  si  intendono  quelli  a  tempo  determinato  o
indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, compreso il
personale  in  C.I.G.  e  con  esclusione  di  quello  in C.I.G.S.; i
dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione  di  ULA
in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal
contratto  part-time  e  quelle  fissate  dal contratto collettivo di
riferimento;
   h) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico
redatto secondo le  vigenti  norme  del  codice  civile,  si  intende
l'importo  netto  del  volume  d'affari  che  comprende  gli  importi
provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di  servizi
rientranti  nelle attivita' ordinarie della societa', diminuiti degli
eventuali sconti concessi  sulle  vendite  nonche'  dell'imposta  sul
valore  aggiunto  e  delle altre imposte direttamente connesse con il
volume d'affari;
   i) per  le  imprese  esonerate  dalla  tenuta  della  contabilita'
ordinaria  e/o  dalla  redazione  del bilancio, il valore dell'attivo
patrimoniale  e  quello  del  fatturato  sono   desunti   dall'ultima
dichiarazione  dei  redditi  presentata; il primo, in particolare, e'
desunto sulla base del "prospetto delle attivita' e delle passivita'"
redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformita'  agli
artt.2423 e seguenti del codice civile;
   l) il tasso di conversione lira/ECU per la determinazione, fino al
31.12.1998,  del  valore  del  fatturato  e  del  totale del bilancio
relativi all'esercizio di riferimento di cui alla precedente  lettera
d)  e'  annuale  ed  e' calcolato sulla base della media dei tassi di
conversione registrati nell'esercizio medesimo; il tasso da applicare
nei casi di imprese costituite da non oltre un  anno  e  di  esercizi
contabili  con chiusura infrannuale e' l'ultimo annuale fissato prima
della data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni; il  tasso
di  conversione lira/ECU per i bilanci chiusi al 31.12.1997 e' pari a
£. 1.923,6 e per quelli chiusi al 31.12.1998 e' pari  a  £.  1.947,3;
per i bilanci chiusi a partire dal 1 gennaio 1999 si applica il tasso
fisso lira/EURO pari a £. 1.936,27;
   m)  e'  considerata  indipendente  l'impresa  il  cui capitale o i
diritti di voto non siano detenuti per il 25%  o  piu'  da  una  sola
impresa   o   congiuntamente   (semplice   somma   delle   quote   di
partecipazione o dei diritti di voto) da piu' imprese  di  dimensioni
superiori; non vanno a tal fine computate le societa' di investimenti
pubblici,  le  societa'  a  capitale  di  rischio  o  gli investitori
istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo
individuale   o   congiunto   sull'impresa   richiedente;   l'impresa
considerata e' comunque indipendente qualora il capitale sia disperso
in modo tale che risulti impossibile determinare da chi e' detenuto e
l'impresa  stessa  dichiari  di  poter  legittimamente  presumere  la
sussistenza delle condizioni di indipendenza;
   n) per societa' di investimenti pubblici si intende la societa' la
cui attivita' e struttura e' definita dall'art. 154 del T.U.    delle
leggi sulle Imposte Dirette del 29.1.1958, n. 645, ed al cui capitale
lo   Stato   e/o   gli  Enti  pubblici  partecipano,  direttamente  o
indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a capitale  di
rischio  la  societa'  che  investe  il  proprio  capitale  in titoli
azionari,  senza  limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione
che  detti  titoli  offrono  in  relazione  all'andamento   economico
dell'impresa   cui   gli   stessi  si  riferiscono;  per  investitori
istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli organismi che,  per
legge  o  per  statuto,  sono  tenuti  ad  investire,  parzialmente o
totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio,
i fondi di investimento,  le  compagnie  di  assicurazione,  i  fondi
pensione, le banche, ecc.);
   o) qualora le quote di capitale sociale o i diritti di voto di una
piccola impresa siano detenuti per il 25% o piu' da imprese di grandi
dimensioni,  l'impresa considerata assume la dimensione della grande,
a prescindere  dalle  eventuali  quote  detenute  da  medie  imprese;
qualora  la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando
le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi,
la piccola impresa considerata assume la dimensione della media.
   2.3  Se  l'iniziativa  concerne  piu'  attivita',  in  parte   non
ammissibili,    l'iniziativa   stessa   non   e'   ammissibile   alle
agevolazioni, a meno che non si riescano ad individuare ed  escludere
gli  investimenti  relativi  all'attivita'  non  ammissibile. In ogni
caso, con esclusivo  riferimento  all'attivita'  ammissibile,  devono
risultare  univocamente individuabili i parametri tecnici, economici,
finanziari e, soprattutto, occupazionali, al fine  di  consentire  la
valutazione   dell'iniziativa  stessa  ed  il  calcolo  dei  relativi
indicatori di cui all'art. 6, comma 4 del regolamento.
   2.4 Le agevolazioni concedibili consistono  in  un  contributo  in
c/capitale,  nei  limiti  delle  misure  massime  consentite  di  cui
all'art. 2,  comma  9  del  regolamento,  articolate  per  dimensione
dell'impresa  beneficiaria  (piccola,  media  o grande) ed ubicazione
dell'unita' locale (aree Allegato n. 1). Per unita' locale si intende
la struttura, anche articolata su piu' entita'  fisicamente  separate
ma prossime, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa e
funzionale.  Nel  caso  in  cui l'unita' locale insista su due o piu'
territori comunali, anche appartenenti a regioni  diverse,  ai  quali
vengano  riconosciute misure agevolative diverse e/o punteggi diversi
ai fini dell'indicatore di priorita' regionale di cui  al  successivo
punto  6.5, alla stessa intera unita' locale si applica la misura e/o
il punteggio regionale relativi al comune nel quale l'unita' medesima
insiste prevalentemente (maggiore superficie)  e  l'iniziativa  viene
inserita  nella  graduatoria regionale di pertinenza di detto comune.
Per quanto  concerne  le  agevolazioni  concedibili,  l'impresa  deve
necessariamente   richiedere,   attraverso   l'indicazione   di   una
percentuale nel modulo di domanda, la misura intera o solo una  parte
della stessa (si veda anche il successivo punto 6.4).
   2.5  Dette misure massime sono espresse in Equivalente Sovvenzione
Netto (ESN) o Lordo (ESL). Si tratta di un  sistema  di  calcolo  che
tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali
tra  la  realizzazione  degli  investimenti e la disponibilita' delle
agevolazioni, sia, limitatamente  all'ESN,  dell'imposizione  fiscale
gravante  sulle  agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL
esprimono, quindi,  l'effettivo  beneficio  di  cui  l'impresa  gode,
indipendentemente  dalle  modalita'  temporali di realizzazione degli
investimenti   e   di   disponibilita'    delle    agevolazioni    ed
indipendentemente dalle imposte.
   2.6  Per il calcolo del contributo da concedere si seguono le fasi
seguenti:
   -  l'impresa richiedente indica, nel modulo di domanda,  le  spese
relative  agli  investimenti  e la suddivisione delle stesse per anno
solare, con riferimento alle date effettive o presunte  dei  relativi
titoli, ancorche' quietanzati o comunque pagati successivamente;
   -  dette  spese,  cosi'  come giudicate pertinenti e congrue dalla
banca concessionaria, vengono attualizzate all'anno solare di avvio a
realizzazione del programma di  investimenti  (si  veda  l'Appendice:
Formula n. 1);
   -  l'ammontare  delle spese attualizzate viene moltiplicato per la
misura agevolativa massima spettante,  procedendo  separatamente  nel
caso  detta  misura  sia  espressa  parte  in  ESN e parte in ESL; il
risultato ottenuto rappresenta l'ammontare massimo delle agevolazioni
nette attualizzate concedibili;
   -  detto  ammontare  viene  rivalutato,  sempre  con   riferimento
all'anno  solare,  sulla  base  del  piano  di  disponibilita'  delle
agevolazioni, secondo il caso, in due o tre quote uguali alla  stessa
data  di  ogni  anno,  la  prima  delle  quali  entro  un  mese dalla
concessione (si veda anche il successivo punto 7.1);
   - limitatamente all'ammontare delle agevolazioni in ESN,  ciascuna
quota cosi' determinata viene incrementata della relativa imposizione
fiscale,  attualizzata  all'epoca  della  disponibilita'  della quota
medesima;
   - sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL
e riducendo il tutto in  relazione  alla  percentuale,  della  misura
massima,    richiesta    dall'impresa,    si    ottiene    la   quota
dell'agevolazione  concedibile  ed  effettivamente   erogabile   alle
previste date;
   -  la  somma  delle  due o tre quote cosi' determinate costituisce
l'ammontare delle agevolazioni concedibili  che  viene  indicato  nel
decreto di concessione.
   Per una facile determinazione dell'ammontare di ciascuna delle due
o tre quote si veda la Formula n. 2 riportata in Appendice.
   2.7 Ai fini di cui sopra:
   -  per  anno solare di avvio a realizzazione degli investimenti si
intende  quello  del  primo  dei  titoli  di  spesa  ammissibili  ivi
compresi,   qualora   vi   siano  beni  acquisiti  con  la  locazione
finanziaria, quelli intestati alla societa' di leasing;
   - per l'attualizzazione delle spese del programma, si  applica  un
unico  tasso,  e  cioe'  quello  in  vigore  alla  data  di  avvio  a
realizzazione  del  programma  medesimo,  espresso  con   due   cifre
decimali;
   -  il  tasso  di attualizzazione, determinato sulla base del tasso
indicativo di cui all'alinea successivo, entra in vigore il 1 gennaio
di ciascun anno ed e' pari alla media dei tassi indicativi registrati
nel trimestre settembre - novembre dell'anno precedente; il tasso  di
attualizzazione   puo'   essere   soggetto  a  variazioni  nel  corso
dell'anno; cio' si verifica allorche' la differenza tra il  tasso  di
attualizzazione in vigore e la media dei tassi indicativi dell'ultimo
trimestre noto superi il 15% dello stesso tasso di attualizzazione in
vigore.  Si  riportano  in  Appendice,  Tabella  n.  1,  i  tassi  di
attualizzazione in vigore a partire dal 1  gennaio  1998.    Ai  fini
della  concessione  provvisoria delle agevolazioni, qualora alla data
della stessa il programma di investimenti sia  ancora  da  avviare  a
realizzazione, si applica, in via presuntiva, il tasso in vigore alla
data della concessione medesima;
   -  il tasso indicativo e' definito come tasso "swap" interbancario
a 5 anni, in lire, maggiorato di un premio di 200 punti base;
   - per la determinazione dell'imposizione fiscale si applica quanto
indicato al punto  1  della  circolare  ministeriale  n.  900043  del
5.2.1998  (G.U.R.I. n. 45 del 24.2.1998); a tale riguardo si conviene
che l'impresa produca, nei singoli periodi  annuali  considerati,  il
sufficiente  reddito  imponibile; le aliquote fiscali sono, per tutto
il periodo, convenzionalmente  quelle  vigenti  per  le  societa'  di
capitale  alla  data  di  chiusura dei termini di presentazione delle
domande.
   2.8 L'ammontare delle  agevolazioni  come  sopra  calcolato  viene
rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base
delle  spese  ammissibili  effettivamente  sostenute e della relativa
effettiva suddivisione per anno solare, nonche' dell'effettivo  tasso
di  attualizzazione  nel  caso  in  cui  lo  stesso, al momento della
concessione provvisoria, sia stato assunto in via presuntiva  per  le
motivazioni  sopra  esposte.  L'ammontare  delle  agevolazioni  cosi'
definitivamente determinato non puo' in alcun modo essere superiore a
quello individuato in via provvisoria in  forza  di  quanto  disposto
dall'art. 2, comma 14 del regolamento.
   3 - INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI ­ IL BUSINESS PLAN
   3.1  Il  programma di investimenti da agevolare puo' riguardare la
realizzazione   di   una   nuova   unita'   locale,    l'ampliamento,
l'ammodernamento,   la   riconversione,   la   riattivazione   o   il
trasferimento di una unita' locale esistente, secondo le  definizioni
di  cui  all'art. 3 del D.M. 20.7.1998. Per una corretta applicazione
di tali definizioni, si precisa che i dati da rilevare ai fini di cui
si tratta sono quelli riferiti, qualora non diversamente specificato,
all'"unita' locale",  cosi'  come  definita  al  punto  2.4,  ovvero,
secondo  il  caso,  all'"area  produttiva  da  valutare", cosi'' come
definita al punto 3.7. Si precisa, inoltre, quanto segue:
   3.2 Per quanto concerne l'ampliamento:
-     l'"incremento dell'occupazione" e' individuato  con  i  criteri
indicati al successivo punto 6.3; - .fo on
-        per  "altri  fattori  produttivi" si intende l'ammontare del
capitale investito inteso come totale dell'attivo patrimoniale; - .fo
on
-     per "potenzialita'" delle strutture  esistenti  si  intende  la
disponibilita'  di  numero di camere, posti letto, aree di sosta, ore
uomo, ecc..  - .fo on
   Sono  altresi'  classificabili  come  ampliamento  le   iniziative
concernenti  esclusivamente  la  realizzazione  o il potenziamento di
strutture o impianti qualificabili come "servizi annessi" di  cui  al
punto  3.10  che  comportano aumento dell'occupazione; in tal caso la
relativa potenzialita' e' espressa in n. di  ore-uomo  degli  addetti
riferiti ai "servizi annessi".
   3.3  Per  quanto  concerne  l'ammodernamento,  si precisa che esso
consiste nel miglioramento organizzativo,  funzionale,  estetico  e/o
tecnologico della struttura esistente, da realizzare anche attraverso
interventi  di ristrutturazione in senso lato, ma non di manutenzione
ordinaria, di adeguamento alle  prescrizioni  normative  vigenti  (in
materia,  ad esempio, di barriere architettoniche o di sicurezza), di
riorganizzazione  dell'attivita' produttiva anche mediante l'adozione
di strumentazione informatica e tecnologie avanzate. Lo scopo che  un
intervento   di  ammodernamento  persegue  e'  quello  di  migliorare
l'attivita'  produttiva  e/o  quella  gestionale  attraverso  livelli
qualitativi  piu'  elevati,  anche  legati all'impatto ambientale (in
alcuni  casi  resi  necessari   dalle   prescrizioni   normative)   e
maggiormente rispondenti alle esigenze del mercato turistico.
   Sono  altresi'  classificabili  come  ammodernamento le iniziative
concernenti esclusivamente la realizzazione  o  il  potenziamento  di
strutture  o  impianti qualificabili come "servizi annessi" di cui al
punto 3.10 che non comportano aumento dell'occupazione.
   3.4 Per quanto concerne la riconversione, si  precisa  che  e'  da
intendere   tale   l'iniziativa  attraverso  la  quale  si  passa  da
un'attivita' funzionante, anche non ammissibile alle agevolazioni  ai
sensi  della  presente normativa, ad un'altra diversa ammissibile che
presenti  maggiori  possibilita'  di  mercato  (come  rilevabile  dal
business  plan),  sempre  che  cio' sia compatibile con gli specifici
vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso  degli  immobili
funzionali alla nuova attivita'.
   A  tal fine, per un'univoca e omogenea applicazione della presente
definizione, si intende convenzionalmente  "funzionante"  l'attivita'
in  corso alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione o
che non sia cessata prima dei due anni precedenti tale data.  Qualora
la  suddetta attivita' preesistente risulti cessata da oltre due anni
dalla  citata  data,  l'iniziativa  viene  classificata  come   nuovo
impianto.
   3.5  La  riattivazione  consiste  nell'utilizzo  di  una struttura
esistente,  della  quale  sia  accertato  un  permanente   stato   di
inattivita',  per lo svolgimento di un'attivita' ammissibile uguale o
funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. A  tal  fine,
per un'univoca e omogenea applicazione della presente definizione, si
intende  convenzionalmente  "permanente", lo stato di inattivita' che
si e'  protratto  per  almeno  i  due  anni  precedenti  la  data  di
sottoscrizione  della  domanda.  Ai  fini  della concedibilita' delle
agevolazioni e' necessario che i soggetti che determinano le scelte e
gli  indirizzi  dell'impresa  richiedente  siano  diversi  da  quelli
titolari della struttura inattiva. Per tali iniziative possono essere
ammesse  le spese di manutenzione in senso lato purche' capitalizzate
e funzionalmente indispensabili  al  ripristino  dell'attivita'.  Per
completezza   espositiva  si  precisa  che,  nel  caso  di  stato  di
inattivita' "permanente", qualora la nuova attivita' non sia uguale o
funzionalmente analoga alla precedente, tanto da  non  consentire  il
prevalente   riutilizzo   funzionale  della  struttura  preesistente,
l'iniziativa e' da classificare come nuovo impianto; qualora lo stato
di inattivita' non sia "permanente", l'iniziativa viene classificata,
a seconda delle caratteristiche del programma, di  ampliamento  o  di
ammodernamento, nel caso di attivita' uguale o funzionalmente analoga
alla  precedente, di riconversione (come indicato al precedente punto
3.4), nel caso di attivita' diversa da quella precedente.
   3.6 Per quanto concerne  il  trasferimento  si  precisa  che  tale
tipologia   sussiste   esclusivamente   allorche'   il  programma  di
investimenti riguardi il cambiamento della localizzazione dell'unita'
locale e detto cambiamento sia imposto  da  decisioni  e/o  ordinanze
emanate  dall'amministrazione  pubblica  centrale  o  locale anche in
riferimento  a  piani  di  riassetto  produttivo  e  urbanistico  o a
finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale. In tutti gli
altri casi nei quali il cambiamento della localizzazione  dell'unita'
locale   derivi  da  un'esigenza  dell'impresa,  l'iniziativa  e'  da
inquadrare, oltre che come trasferimento, anche, a tutti gli effetti,
in una delle altre tipologie di cui l'iniziativa stessa  presenta  le
caratteristiche  peculiari  ed  e'  con  riferimento  a  quest'ultima
tipologia che viene attribuito il punteggio  relativo  all'indicatore
regionale  di  cui al successivo punto 6.5. E' questo, ad esempio, il
caso legato all'impossibilita' per l'impresa di ampliare  la  propria
struttura  produttiva nell'esistente localizzazione; in tale ipotesi,
in presenza di un cambiamento della localizzazione accompagnato da un
incremento  della  potenzialita'  e  dell'occupazione,   l'iniziativa
sarebbe da classificare come "trasferimento ed ampliamento".
   In  tutti  i  casi di cambiamento della localizzazione, e, quindi,
non solo nei casi di semplice  trasferimento,  ai  fini  del  calcolo
delle  agevolazioni,  dalle  spese  ritenute  ammissibili dalla banca
concessionaria deve  essere  portato  in  detrazione  il  valore  dei
cespiti   gia'  utilizzati  e  non  piu'  reimpiegati  nell'attivita'
produttiva compresi tra quelli di cui all'art. 4,  comma  1,  lettere
b),  c) e d) del regolamento. Tale detrazione deve essere imputata in
un'unica soluzione all'anno solare in cui e' avvenuta  o  si  prevede
che avvenga la cessazione dall'impiego nell'attivita' produttiva, con
riferimento  ai  singoli  capitoli  di  spesa cui i cespiti stessi si
riferiscono e nei limiti della spesa ammissibile per il  capitolo  di
competenza. Il suddetto valore da portare in detrazione e' quello che
risulta  da  una  perizia giurata redatta da un tecnico che l'impresa
deve  individuare  in  relazione  alle  competenze  ed   abilitazioni
professionali necessarie. Tale perizia deve valutare i cespiti di cui
si  tratta  all'epoca  della  cessazione  dall'impiego nell'attivita'
produttiva,  qualora  questa  sia  gia'  avvenuta,  o  alla  data  di
redazione  della  perizia  stessa,  qualora detta cessazione si debba
ancora verificare.
   3.7  Ciascuna  iniziativa  per  la  quale  vengono  richieste   le
agevolazioni  deve  essere  correlata ad un programma di investimenti
che non puo' riguardare piu' di una sola unita'  locale  e  che  deve
essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioe', a conseguire gli
obiettivi   produttivi,   economici   ed   occupazionali   prefissati
dall'impresa ed indicati nella domanda di  agevolazione.  Uno  stesso
programma non puo' essere suddiviso in piu' domande di agevolazione.
   Allo  scopo  di  evidenziare  compiutamente le caratteristiche del
programma e di consentirne la valutazione  della  validita'  tecnico-
economico-finanziaria  e  l'idoneita'  al  conseguimento dei suddetti
obiettivi,  l'impresa,  in  ottemperanza   alle   indicazioni   della
Commissione  dell'U.E.  (Decisione  C(95)  2481  del  15.11.95), deve
allegare alla domanda di agevolazione il business plan. Si tratta  di
un  piano  strategico  aziendale  composto  di  due parti: una prima,
descrittiva, concernente l'impresa, l'iniziativa, l'unita'  locale  e
l'eventuale  "area  produttiva  da  valutare" nell'ambito delle quali
l'iniziativa stessa viene realizzata; una seconda parte, analitica  e
numerica,  che,  con riferimento all'impresa nel suo complesso o, ove
possibile o ritenuto piu' rappresentativo, all' "area  produttiva  da
valutare",  partendo  da  alcuni  dati  di base relativi all' "ultimo
bilancio  consuntivo",  sviluppi  i  prospetti  relativi  agli  stati
patrimoniali,  ai  conti  economici  ed  ai  flussi  finanziari,  per
ciascuno degli esercizi successivi fino a quello "a  regime".  A  tal
fine:
   -  per  "ultimo  bilancio consuntivo" si intende l'ultimo bilancio
approvato prima della data di sottoscrizione del Modulo  di  domanda.
Tuttavia,  qualora  a  tale data e relativamente all'ultimo esercizio
chiuso, l'impresa disponga di un bilancio  definitivo  ancorche'  non
approvato,   o   di   un   preconsuntivo   affidabile,   quest'ultimo
eventualmente anche riferito all'esercizio in corso, lo  stesso  puo'
essere  assunto  quale  "ultimo  bilancio  consuntivo";  in ogni caso
l'esercizio al quale si riferisce l'ultimo  bilancio  consuntivo  non
puo' mai essere successivo a quello di avvio a realizzazione.
   -  per  "area  produttiva  da valutare" si intende il sottosistema
aziendale minimo identificabile per il quale sussistano  entrambe  le
seguenti condizioni: 1) e' possibile identificare gli specifici costi
e  ricavi e, quindi, calcolare il relativo risultato reddituale ed il
relativo fabbisogno  finanziario;  2)  nell'ambito  dello  stesso  si
effettua  interamente  il  programma di investimenti da agevolare che
comunque, come indicato sopra, non puo' riguardare piu' di  una  sola
unita'  locale.  Il  concetto  di "area produttiva da valutare" viene
introdotto  al  fine  di  consentire  alle   imprese   una   migliore
esposizione,  ed  alle  banche  concessionarie  una  piu'  compiuta e
diretta valutazione, degli effetti derivanti sui  conti  economici  e
patrimoniali delle imprese stesse dalla realizzazione dell'iniziativa
proposta  da  imprese  gia' in attivita'. Tale concetto va utilizzato
nel caso in cui la struttura organizzativa,  produttiva  e  logistica
dell'impresa   lo  consenta  e  l'attivita'  economica  e  produttiva
interessata dall'iniziativa medesima rappresenti una quota  inferiore
al 50% del "valore della produzione" previsto "a regime" per l'intera
impresa.  Pertanto, qualora ricorrano tutte le precedenti condizioni,
risulta necessario individuare l' "area  produttiva  da  valutare"  e
descriverla  dettagliatamente nella prima parte del business plan. L'
"area  produttiva  da  valutare",  quindi,  puo'   essere   contenuta
all'interno  dell'unita'  locale,  puo'  coincidere  con  essa o puo'
riguardare piu' unita' produttive.
   La parte descrittiva deve adeguatamente approfondire gli argomenti
indicati in  modo  necessariamente  sintetico  nella  Scheda  Tecnica
allegata  al  Modulo  di  domanda  di  cui  al  successivo punto 5.3.
Particolare  attenzione   deve   essere   posta   nella   descrizione
dell'organizzazione   e   del   campo   di   attivita'  dell'impresa,
dell'iniziativa proposta - con particolare riguardo alle ragioni  che
ne giustificano la realizzazione - del prodotto/servizio, del mercato
di  riferimento,  dell'organizzazione  dei  fattori produttivi, delle
tematiche ambientali; deve essere rappresentata e, ove occorra  ed  a
richiesta  della  banca concessionaria, adeguatamente documentata, la
solidita' finanziaria dell'impresa stessa e, se del caso,  anche  dei
soci,  e  la  reale  capacita' di fare fronte in modo affidabile alle
esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti,  questi  ultimi
soprattutto   con   riferimento   ad   altre   eventuali   iniziative
temporalmente  sovrapposte  a  quella  da   agevolare.   Tali   altre
iniziative  devono  essere  puntualmente richiamate nella prima parte
del business plan e, per quelle oggetto di domande  presentate  sullo
stesso  bando  o  su  bandi  precedenti,  vi  e'  l'obbligo, ai sensi
dell'art. 5, comma 2 del regolamento, di allegare una  fotocopia  del
relativo Modulo e della Scheda Tecnica.
   Per  i  programmi  fino  a  un  miliardo  di  lire  ovvero  fino a
516.456,90 euro e per quelli di importo superiore a detto  limite  ma
finalizzati  all'adeguamento degli impianti alle norme di legge o che
non determinino variazioni  significative  nei  costi  e  nei  ricavi
dell'impresa o, secondo il caso, dell' "area produttiva da valutare",
il  business  plan puo' essere limitato alla prima parte descrittiva,
ritenendosi sufficienti, per quanto riguarda la seconda parte, i dati
economico-finanziari  forniti  attraverso  gli  specifici   prospetti
contenuti nella Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda.
   Al  fine  di  agevolare  la  redazione  di  tale  documento  e  di
consentire criteri di valutazione  uniformi  da  parte  delle  banche
concessionarie, si fornisce:
   -  in  Allegato  n.  2/a,  un indice ragionato degli argomenti che
devono essere contenuti nella  prima  parte  del  business  plan,  da
adattare  alle  circostanze  ed  alle  caratteristiche  specifiche di
ciascuna iniziativa,
   - in Allegato n. 2/b, i prospetti contenenti i dati  di  base  che
devono  essere  utilizzati per l'elaborazione della seconda parte del
business plan medesimo,
   - in Allegato n. 2/c i prospetti secondo  i  quali  devono  essere
rappresentati  gli  stati patrimoniali, i conti economici ed i flussi
finanziari previsionali anch'essi relativi alla seconda parte,
-    in Allegato n. 2/d  le istruzioni relative alla compilazione dei
suddetti prospetti.  - .fo on
    Agli stessi fini  di  cui  sopra,  per  le  imprese  tenute  alla
redazione della seconda parte del business plan e per quelle che, pur
non tenute, intendono redigerla comunque, il Ministero ha predisposto
uno  specifico  software che consente, oltre che l'elaborazione della
seconda parte del business plan  e  la  compilazione  dei  richiamati
prospetti,  anche  la  compilazione  della Scheda Tecnica allegata al
Modulo di domanda (si veda il successivo punto 5.3); resta  ferma  la
massima  liberta'  per le imprese interessate di elaborare i suddetti
dati di base del business plan  e  pervenire  ai  suddetti  prospetti
previsionali sviluppando le metodologie che ritengono piu' opportune,
ivi  compresa,  pertanto,  quella  messa  a  punto  dal  Ministero. I
prospetti relativi ai dati di base e quelli previsionali, compilati a
mano o a macchina o prodotti attraverso il  citato  software,  devono
essere allegati alla domanda di agevolazione.
   3.8 Le spese possono essere agevolate qualora effettuate a partire
dal  giorno  successivo  alla  chiusura  dei termini di presentazione
delle domande relative al bando precedente, ad  eccezione  di  quelle
relative a progettazioni, direzione dei lavori, studi di fattibilita'
economico-finanziaria  e  di valutazione di impatto ambientale, oneri
per concessioni  edilizie,  collaudi  di  legge,  quota  iniziale  di
franchising,  consulenze per conseguire la certificazione di qualita'
secondo standard e metodologie riconosciute (UNI o  ISO  9000)  o  la
certificazione   ambientale   secondo   il   sistema   internazionale
riconosciuto ISO 14001,  acquisto  del  suolo  aziendale  e  relative
sistemazioni e indagini geognostiche, che possono essere agevolate se
sostenute   a   partire   dai  dodici  mesi  precedenti  la  data  di
presentazione della  domanda  di  agevolazione.    L'ultimazione  del
programma deve avvenire non oltre 48 mesi dalla data di presentazione
della  domanda.  Tale  termine e' ridotto a 24 mesi nei soli casi, di
cui al successivo punto 7.1,  per  i  quali  sia  stata  richiesta  e
concessa  l'erogazione  delle  agevolazioni  in  sole  due  quote. In
entrambe tali ipotesi puo' essere concessa una proroga, di non  oltre
sei mesi, per eccezionali cause di forza maggiore, che l'impresa deve
richiedere  alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della
scadenza dei 48 o dei 24 mesi; non  possono  essere  agevolate  spese
effettuate successivamente.
   Ai  fini  di  cui  sopra,  la data di effettuazione della spesa e'
quella  del  relativo   titolo   ancorche'   quietanzato   o   pagato
successivamente.
   3.9   Per   consentire,  in  sede  di  accertamento  sull'avvenuta
realizzazione  del  programma  di  investimenti  o  di  controlli  ed
ispezioni,  un'agevole  ed  univoca  individuazione fisica di ciascun
macchinario,  impianto   ed   attrezzatura   rilevante   oggetto   di
agevolazioni,   l'impresa  deve  attestare  la  corrispondenza  delle
fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i  beni  acquisiti
in  locazione  finanziaria,  dei relativi verbali di consegna, con il
macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi. A tal fine il legale
rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi dell'art.  4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive  modifiche  e  integrazioni,
una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando
lo  schema di cui all'Allegato 3a ed il prospetto di cui all'Allegato
n. 3b. La dichiarazione puo' essere  resa  anche  da  un  procuratore
speciale,  nel  qual  caso  deve  essere  prodotta  anche la relativa
procura o copia autentica della stessa. I beni fisici elencati devono
essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui  beni  stessi,  di
una  specifica  targhetta  riportante in modo chiaro ed indelebile il
numero con il quale il bene medesimo e' stato trascritto  nell'elenco
ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale e' inserito
il  bene;  a  tal  fine  si  puo' fare riferimento anche al numero di
matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si faccia  riferimento
a  quest'ultimo,  ciascun bene deve essere identificato attraverso un
solo numero dell'elenco e non puo' essere attribuito lo stesso numero
di riferimento a piu' beni. Dal momento  che  l'impresa  puo'  essere
soggetta  a  controlli  ed  ispezioni  fin dalla fase istruttoria, e'
opportuno che l'elenco dei beni di cui si  tratta  venga  predisposto
all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto
o  all'eventuale  dismissione  dei  beni  trascritti,  riportando, in
quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica  del
rispetto  dell'obbligo  di  cui  all'art.  8, comma 1, lettera b) del
regolamento, gli  elementi  comprovanti  la  data  della  dismissione
medesima  (fattura di vendita, bolla relativa al trasporto, ecc.). Se
l'elenco dei beni e' composto da piu' pagine,  queste  devono  essere
numerate    progressivamente,   timbrate   e   firmate   dal   legale
rappresentante o suo procuratore speciale. La dichiarazione di cui si
tratta deve essere resa  dall'impresa,  su  richiesta  del  personale
incaricato  degli  accertamenti,  dei  controlli  o  delle ispezioni,
allegando alla stessa l'elenco di cui sopra. La mancata o  incompleta
tenuta di dette scritture puo' dare luogo, previa contestazione, alla
revoca totale o parziale delle agevolazioni.
   3.10  Ai  fini  dell'applicazione  della  presente  normativa,  si
intendono "servizi annessi" le strutture o gli impianti attraverso  i
quali  viene  migliorata la qualita' del servizio ricettivo offerto e
che  siano  funzionalmente   collegati   alla   struttura   ricettiva
principale   ove  viene  svolta  l'attivita'  ammissibile  (non  sono
pertanto ammessi i "servizi annessi" alle strutture diverse da quelle
ricettive). Essi devono essere  ubicati  nello  stesso  comune  della
struttura principale o, qualora alla stessa adiacenti, anche in altro
comune,  ed  essere  gestiti  dagli  stessi  soggetti della struttura
ricettiva principale medesima.
   A titolo  puramente  esemplificativo,  per  "servizi  annessi"  si
intendono:  piscine,  ristoranti,  bar,  market,  impianti  sportivi,
discoteche, sale da ballo, sale  congressuali,  impianti  ricreativi,
parcheggi  e  garage,  centri  benessere, approdi turistici, punti di
ormeggio, attrezzature e servizi per la nautica, spiagge  attrezzate,
servizi termali, ecc..
   La  gestione  dei suddetti "servizi annessi" puo' costituire anche
attivita' ammissibile qualora indicata come  tale  dalle  regioni  ai
sensi  dell'art. 4, comma 3, lettera a) del D.M. 20.7.98 e, in quanto
tale, non e' soggetta ai limiti di cui al successivo punto 3.11.
   3.11 Le  spese  ammissibili  sono  quelle  relative  all'acquisto,
all'acquisizione  mediante  locazione  finanziaria o alla costruzione
(con esclusione delle commesse  interne)  di  immobilizzazioni  nella
misura   in   cui   queste  ultime  sono  necessarie  alla  finalita'
dell'iniziativa  oggetto  della  domanda  di  agevolazioni,   purche'
capitalizzate e riguardanti:
   a)   progettazione  e  direzione  lavori,  studi  di  fattibilita'
economico-finanziaria e di valutazione di impatto  ambientale,  oneri
per  le  concessioni  edilizie e collaudi di legge, quote iniziali di
franchising,  spese  relative  alle  consulenze  per  conseguire   la
certificazione   di   qualita'   secondo   standard   e   metodologie
riconosciute (UNI o ISO 9000) o la certificazione ambientale  secondo
il  sistema internazionale riconosciuto ISO 14001, limitatamente alla
quota parte riconducibile alla struttura interessata dall'iniziativa;
le predette spese sono ammissibili fino a un valore  massimo  del  5%
dell'investimento  complessivo  ammissibile;  le  spese relative alle
consulenze per conseguire la  certificazione  di  qualita'  o  quella
ambientale  sono  ammissibili,  sulla  base di specifiche indicazioni
comunitarie, solo per le piccole e  medie  imprese  e  devono  essere
comprovate,  ai fini della loro ammissibilita' in via definitiva, con
la specifica certificazione medesima;
   b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
   c) opere murarie e assimilate;
   d) infrastrutture specifiche aziendali;
   e) macchinari, impianti, attrezzature varie ed  arredi,  nuovi  di
fabbrica,  ivi compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa
dell'impresa;
   f) programmi informatici commisurati alle  esigenze  produttive  e
gestionali dell'impresa.
   Per  le  agenzie  di  viaggio  le spese ammissibili sono solamente
quelle di cui alle lettere a), limitatamente alla quota iniziale  dei
contratti di franchising, e), ivi compresi gli arredi, ed f).
   Le spese del programma da agevolare relative ai "servizi annessi",
qualora   questi  ultimi  non  siano  indicati  dalle  regioni  quali
ulteriori  attivita'   ammissibili,   considerata   la   marginalita'
funzionale   che  gli  stessi  debbono  rappresentare  rispetto  alla
struttura principale cui si riferiscono, sommate al valore di  quelli
eventualmente  preesistenti  al  programma  medesimo,  si considerano
ammissibili,  nel  limite  del  cinquanta  per   cento   del   valore
(preesistente   +   nuovo)   dei   beni  strumentali  destinati  allo
svolgimento dell'attivita' ammissibile.  Ai  fini  della  valutazione
della suddetta incidenza massima, le imprese indicano nello specifico
prospetto   della  parte  descrittiva  del  business  plan  (si  veda
l'Allegato  n.  2/a)  il  valore  degli  eventuali  beni  strumentali
preesistenti destinati allo svolgimento dell'attivita' ammissibile e,
separatamente,  di  quelli  relativi agli eventuali "servizi annessi"
preesistenti,  desumendoli,  a  scelta  dell'impresa,  da   specifica
perizia  giurata  (da  allegare  alla  domanda di agevolazioni) o dal
libro dei cespiti ammortizzabili (al lordo  degli  ammortamenti).  Ai
fini dell'ammissibilita' delle predette spese per i "servizi annessi"
le  imprese  devono,  nella  parte  descrittiva  del  business  plan,
obbligatoriamente   dettagliarle   e   indicarle   sia    nell'ambito
dell'investimento complessivo che, separatamente da quest'ultimo, nel
richiamato specifico prospetto.
   Per  quanto  riguarda i mezzi mobili, sono considerati ammissibili
solo quelli, non iscritti ad un pubblico  registro,  funzionali  allo
svolgimento   dell'attivita'  ammissibile,  ivi  compresi  quelli  di
trasporto collettivo, e comunque utilizzati  all'interno  dell'unita'
locale interessata dall'iniziativa da agevolare.
   Le  spese  relative all'acquisto di un immobile esistente (terreno
e/o opere murarie e assimilate, funzionali, ancorche'  a  seguito  di
modifiche,  all'attivita'  ammissibile), possono essere agevolate, in
funzione   delle    caratteristiche    dell'immobile    stesso    e/o
dell'attivita'  da  svolgere,  fino  ad  un  valore  massimo  del 50%
dell'investimento  complessivo  ammissibile;  pertanto  un'iniziativa
consistente  nel  solo  acquisto  di  un  immobile  esistente  non e'
agevolabile. Le spese relative all'acquisto di immobili di proprieta'
di uno o piu' soci  dell'impresa  richiedente  le  agevolazioni  sono
ammissibili  in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa
medesima  degli  altri  soci. A tal fine si intende che sussista tale
condizione di esclusione totale o parziale  della  spesa  qualora  la
richiamata proprieta' sia riscontrabile nei dodici mesi precedenti la
data di sottoscrizione della domanda di agevolazione ed anche qualora
in  capo  a parenti o affini dei soci stessi entro il primo grado. Le
spese  relative  alla  compravendita  tra  due   imprese   non   sono
ammissibili  qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese
medesime si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del  codice
civile  o  entrambe si trovino nelle predette condizioni in relazione
ad un medesimo altro soggetto. Ai fini  di  cui  sopra  va  acquisita
specifica  dichiarazione, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 4,
del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni  o
da  suo  procuratore speciale resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4
gennaio 1968, n.15.
   Le  spese  relative  a  corredi,  stoviglie   e   posateria   sono
ammissibili   purche'   anch'esse  iscritte  nel  libro  dei  cespiti
ammortizzabili.
   Le spese ammissibili relative alle strutture agro-turistiche o  di
turismo   rurale  sono  quelle  relative  all'attivita'  ricettiva  e
relativi  "servizi  annessi",  con  l'esclusione  delle   spese   che
presentino caratteristiche prettamente agricole.
   Le  spese  relative  all'acquisto  di  beni  in valuta estera sono
ammesse alle agevolazioni per un contro valore  in  lire  o  in  euro
ottenuto  sulla  base  del  cambio  utilizzato dall'istituto bancario
tramite  il  quale  viene  eseguita  la  transazione  nel  giorno  di
effettivo  pagamento;  il  cambio deve essere comunque indicato sulla
contabile bancaria ovvero su analogo supporto probante da  conservare
in  azienda  per  i  successivi controlli. Sono esclusi gli oneri per
spese e commissioni, nonche' le imposte.
   Le spese relative a beni acquistati con  un'operazione  "Sabatini"
non agevolata, possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso
di operazione "pro-soluto".
   Le  spese  relative a commesse interne di lavorazione sono escluse
dalle agevolazioni di cui si tratta.
   4 - BANCHE CONCESSIONARIE E ISTITUTI COLLABORATORI
   4.1 Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle
agevolazioni  ed  i  riscontri,  gli  accertamenti  e  le   verifiche
necessari  all'erogazione  delle  agevolazioni  stesse fino al saldo,
nonche'  la  gestione  delle  relative  somme,   sono   affidati   in
concessione  a  banche  o  societa' di servizi controllate da banche,
denominate "banche concessionarie". I rapporti tra il Ministero e  le
banche  concessionarie  sono  regolamentati  da apposita convenzione,
predisposta  dal  Ministero  stesso,  tesa  ad  evitare  duplicazioni
dell'attivita'  istruttoria  e  ad  assicurare  snellezza e rapidita'
procedurali ed uniformita' di comportamento  da  parte  delle  banche
medesime.
   4.2 Ai fini di assicurare il pieno rispetto delle procedure di cui
al  regolamento ed alla presente circolare e facilitare le operazioni
di accreditamento delle somme da  erogare  in  favore  delle  imprese
beneficiarie delle agevolazioni, nonche' alcuni altri adempimenti, le
banche  concessionarie  possono  stipulare sub- convenzioni con altre
banche o societa' di leasing,  denominati  "istituti  collaboratori",
ferma  restando,  in  capo  alla banca concessionaria, la titolarita'
dell'attivita' istruttoria. Si riporta, in Allegato  n.  5,  l'elenco
completo, aggiornato all'8 febbraio 1999, delle banche concessionarie
convenzionate   con  il  Ministero  e  degli  istituti  collaboratori
convenzionati con le banche concessionarie.
   4.3 Nel caso in cui l'impresa intenda realizzare il programma  con
l'acquisizione,  in  tutto  o  in parte, di beni con il sistema della
locazione  finanziaria,  deve  rivolgersi  ad  uno   degli   istituti
collaboratori a tal fine abilitati (si veda anche il successivo punto
5.2).  Una  banca  concessionaria, ancorche' abilitata alla locazione
finanziaria,  non  puo'  ricoprire  il  duplice  ruolo  di   soggetto
istruttore  e  di  locatore per la medesima operazione.  All'istituto
collaboratore, per tali programmi, vengono riservati, tra l'altro,  i
seguenti ulteriori adempimenti:
   -  ricevere  la  domanda  di  agevolazioni  (art.  5,  comma 1 del
regolamento)
   -  trasmettere  tempestivamente   la   domanda   e   la   relativa
documentazione  alla  banca  concessionaria indicata dall'impresa nel
relativo modulo (art. 5, comma 1)
   -   sottoscrivere   le   dichiarazioni   concernenti   lo    stato
d'avanzamento dei lavori e documentare la regolarita' delle eventuali
opere  murarie  ai  fini  delle  erogazioni (punto 7.4 della presente
circolare)
   -  controfirmare   e   trasmettere   alla   banca   concessionaria
l'eventuale  richiesta  dell'impresa di proroga per l'ultimazione dei
lavori (art. 8, comma 4)
   - predisporre la documentazione finale  di  spesa  e  trasmetterla
alla banca concessionaria (art. 9, comma 1)
   -    sottoscrivere    le   dichiarazioni   che   accompagnano   la
documentazione finale di spesa (art. 9, comma 7).
   In relazione allo specifico adempimento di cui all'art. 5, comma 1
del regolamento, la societa' di leasing deve trasmettere  alla  banca
concessionaria  la  domanda e la relativa documentazione in originale
entro e  non  oltre  cinque  giorni  lavorativi  dal  ricevimento  ed
attraverso  un  mezzo che garantisca la consegna entro e non oltre le
48 ore successive.
   5  -  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  E  ISTRUTTORIE  DELLE  BANCHE
CONCESSIONARIE
   5.1  I  termini  di  presentazione  delle  domande di agevolazioni
relativi ai due bandi dell'anno sono fissati con decreto del Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
   5.2  La  domanda  di  agevolazioni  deve  essere   necessariamente
presentata:
   *   alla   sola   banca   concessionaria,   qualora  il  programma
d'investimenti preveda solo spese sostenute direttamente dall'impresa
richiedente;
   *  al  solo   istituto   collaboratore,   qualora   il   programma
d'investimenti   preveda,   in   tutto   o   anche   solo  in  parte,
l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria.
   Ai fini di cui sopra si precisa quanto segue:
   - la banca concessionaria e'  prescelta  dall'impresa  tra  quelle
convenzionate  con  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  per   l'effettuazione   dell'istruttoria   tecnico-
economico-finanziaria della domanda;
   -    l'istituto    collaboratore   deve   necessariamente   essere
convenzionato con la banca concessionaria prescelta dall'impresa  per
l'istruttoria  ed  essere  la  societa' di leasing locatrice dei beni
oggetto di agevolazione (si veda l'elenco di cui all'Allegato n. 5);
   -  l'attivita'  svolta   dall'istituto   collaboratore   per   gli
adempimenti finalizzati alla concessione delle agevolazioni di cui si
tratta  non  riveste  carattere  istruttorio;  per  detta  attivita',
pertanto, non e'  dovuto  dall'impresa  all'istituto  medesimo  alcun
compenso;
   -  i  beni di uno stesso programma non possono essere acquisiti in
locazione finanziaria tramite piu' societa' di leasing,  a  meno  che
queste  ultime  non  siano  riunite  in  "pool"; in tal caso, ai fini
dell'ammissibilita' delle spese  relative  ai  beni  interessati:  1)
ciascuna  societa'  di leasing deve aderire al "pool" per la frazione
di propria competenza degli investimenti del programma da  agevolare;
2)  tutte  le  societa'  aderenti  al  "pool"  devono essere istituti
collaboratori e cioe'  convenzionate  con  almeno  una  delle  banche
concessionarie;  3)  la societa' capofila del "pool", in particolare,
deve essere  convenzionata  con  la  banca  concessionaria  prescelta
dall'impresa per l'istruttoria ed a carico della stessa gravano tutti
gli adempimenti e le responsabilita' derivanti dalla normativa, ed in
particolare dal regolamento e dalla presente circolare, anche in nome
e  per conto delle altre societa' aderenti al "pool" medesimo; 4) tra
le suddette societa' deve essere sottoscritta una specifica,  formale
convenzione di "pool", una per ciascuna iniziativa da agevolare, che,
oltre ad individuare la societa' capofila, a regolamentare i rapporti
tra le parti e ad indicare gli adempimenti e le responsabilita' della
capofila  medesima  come  sopra  specificato, indichi la suddivisione
dell'investimento tra le societa' stesse;
   - nel caso di operazioni in "pool" e'  la  societa'  capofila  che
svolge le funzioni di istituto collaboratore e, pertanto, alla stessa
l'impresa deve trasmettere la domanda di agevolazione;
   -  nel caso di operazioni in "pool" la societa' capofila trasmette
alla banca concessionaria, in uno con il contratto di locazione,  una
copia della suddetta convenzione di "pool".
   5.3  La domanda di agevolazione deve essere presentata utilizzando
il modello appositamente predisposto, il cui facsimile da  utilizzare
per  il  solo  1999  e'  riportato, con le relative istruzioni per la
compilazione, negli Allegati nn. 6/a, 6/b  e  6/c.  Tale  modello  e'
valido,   indifferentemente,   per  le  iniziative  riguardanti  beni
acquistati direttamente dall'impresa o, in tutto  o  in  parte,  beni
acquisiti  tramite locazione finanziaria. Il modello si compone di un
Modulo per la richiesta vera e propria (Allegato n.  6/a)  e  di  una
Scheda  Tecnica  (Allegato n. 6/b), contenente i principali dati e le
informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti,
da allegare al Modulo  stesso  insieme  alla  documentazione  di  cui
all'Allegato  n.  7.  Il  Modulo  e  la  Scheda Tecnica devono essere
predisposti in un unico originale anche nel caso in cui il  programma
di   investimenti  preveda,  insieme,  beni  acquistati  direttamente
dall'impresa  richiedente  e   beni   acquisiti   tramite   locazione
finanziaria (cosiddetti "programmi misti").
    Il  Modulo  deve  essere  compilato utilizzando esclusivamente il
modello a stampa, che deve  essere  timbrato  e  firmato  dal  legale
rappresentante  dell'impresa  o  da  un  suo procuratore speciale, ai
sensi dell'art. 4 della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15  e  con  le
modalita'  di cui all'art. 3, comma 11 della legge 15.5.1977, n. 127,
come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n.  191,
e  dal  D.P.R.  20.10.1998,  n. 403; nel caso in cui a firmare sia un
procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata  la  relativa
procura o copia autentica della stessa. Il Modulo riporta a stampa il
numero di progetto pre-assegnato e, pertanto, al fine di eliminare il
rischio della duplicazione di tali numeri e' rigorosamente vietata la
presentazione  di  domande  redatte su fotocopie del modulo a stampa,
ancorche' compilate e firmate in originale;  qualora,  per  qualsiasi
motivo,  la domanda di agevolazioni venisse presentata in difformita'
da quanto sopra  specificato,  la  domanda  stessa,  per  i  suddetti
motivi, non sara' considerata valida.
   La  Scheda Tecnica deve essere compilata, pena l'invalidita' della
domanda, tramite personal  computer,  utilizzando  esclusivamente  lo
specifico  software  predisposto dal Ministero, stampando il relativo
file su normali fogli bianchi formato A4; la  Scheda  a  stampa  deve
essere  semplicemente firmata nell'apposito spazio di ciascuna pagina
dal soggetto che firma il Modulo e deve  essere  allegata  al  Modulo
stesso   secondo  le  modalita'  specificate  nelle  istruzioni  alla
compilazione (si veda l'Allegato n. 6/c). L'impresa deve trasmettere,
in allegato alla  domanda  su  carta  (Modulo+Scheda  Tecnica)  anche
doppia  copia (n. 2 floppy disk) del supporto magnetico contenente il
suddetto file, generato attraverso il software medesimo. Quest'ultimo
consente anche l'elaborazione e la redazione  del  business  plan  in
modo  integrato  con  la  Scheda Tecnica (si veda anche il precedente
punto 3.7). Qualora l'impresa utilizzi il suddetto software anche per
l'elaborazione  del  business  plan,  deve  trasmettere  alla   banca
concessionaria  la  documentazione relativa al business plan medesimo
sia su supporto cartaceo che magnetico come per la Scheda Tecnica.
   Il Modulo originale a stampa, il facsimile della  Scheda  Tecnica,
le  relative  istruzioni  ed  il  software  per la compilazione della
Scheda Tecnica stessa e l'elaborazione del business  plan  sono  resi
disponibili  anche  presso  gli  Uffici  centrali  e periferici della
Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle  Imprese
del   Ministero,   presso  le  banche  concessionarie,  gli  istituti
collaboratori e presso gli uffici centrali e periferici dell'Istituto
per la Promozione Industriale.
   L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare tutte  le  variazioni
riguardanti  i  dati  esposti  nella  Scheda  Tecnica  che  dovessero
intervenire  successivamente  alla   presentazione   della   domanda.
Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo
degli  indicatori  ed  intervengano  tra  il  termine  ultimo  per la
presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie,  la
relativa  domanda  sara' considerata decaduta. Cio' in considerazione
della particolare procedura (di  tipo  concorsuale)  ed  al  fine  di
evitare  alterazioni del principio della parita' di condizioni tra le
imprese partecipanti al medesimo bando.
   5.4 La domanda deve essere presentata  a  mezzo  raccomandata  con
ricevuta  di  ritorno,  posta celere, raccomandata a mano o corriere.
Nei primi due casi, quale data di presentazione si  considera  quella
del  timbro  postale  di  spedizione; negli altri due si considera la
data del timbro di accettazione  del  primo  soggetto  ricevente  (la
banca    concessionaria    o   l'istituto   collaboratore),   apposto
nell'apposito  spazio sul frontespizio del Modulo. In tali ultimi due
casi,  il  predetto  soggetto  ricevente  rilascia   all'impresa,   a
richiesta  della  stessa,  copia  del  frontespizio del Modulo stesso
recante il timbro di accettazione.
   5.5 Contestualmente alla presentazione,  con  le  modalita'  sopra
indicate,  della domanda di agevolazione alla banca concessionaria o,
secondo il caso, all'istituto collaboratore, l'impresa trasmette  una
semplice  fotocopia  del  Modulo e della relativa Scheda Tecnica alla
Regione nella quale insiste, interamente o prevalentemente  (si  veda
il  precedente  punto 2.4), l'unita' locale interessata dal programma
di investimenti. Gli indirizzi degli Uffici regionali cui trasmettere
copia della domanda sono riportati in Allegato n. 8.
   5.6 Una domanda istruita positivamente dalla banca  concessionaria
ed  inserita in una delle graduatorie di cui al successivo punto 6 ma
non agevolata, a causa  delle  disponibilita'  finanziarie  inferiori
all'importo  delle  agevolazioni  complessivamente  richieste,  viene
inserita  automaticamente,  per  una  sola  volta,  invariata,  nella
corrispondente   graduatoria   relativa   al   bando   immediatamente
successivo, mantenendo  valide,  ai  fini  dell'ammissibilita'  delle
spese,  le  condizioni previste per la domanda originaria. A tal fine
non e' posto a carico  dell'impresa  interessata  alcun  adempimento,
fatto  salvo  l'obbligo  di  comunicare  tempestivamente  alla  banca
concessionaria  eventuali  variazioni   rilevanti   ai   fini   della
concessione  delle  agevolazioni  che  dovessero essere nel frattempo
intervenute e di  corrispondere  in  modo  altrettanto  tempestivo  e
completo  alle  eventuali  richieste di precisazioni, chiarimenti e/o
integrazioni avanzate dalla banca concessionaria medesima.
   Le precedenti modalita' di  inserimento  automatico  si  applicano
anche  alle  domande  che,  sempre  a  causa dell'insufficienza delle
disponibilita'  finanziarie,  sono   state   agevolate   parzialmente
rispetto  alla  richiesta dell'impresa, a condizione che quest'ultima
lo richieda formalmente  e  che,  all'atto  della  richiesta  stessa,
rinunci  al  contributo parziale concesso e non abbia avanzato alcuna
domanda di erogazione a fronte  del  contributo  medesimo.  La  detta
richiesta,  redatta  secondo lo schema di cui all'Allegato n. 9, deve
essere trasmessa entro e non oltre 30 giorni prima del termine ultimo
utile  per  l'invio  delle  risultanze  istruttorie   relative   alle
graduatorie per le quali e' consentito l'inserimento automatico e con
le modalita' di cui al precedente punto 5.4.
   In  alternativa, l'impresa, mantenendo comunque valide le suddette
condizioni di decorrenza delle spese, puo' riformulare la domanda non
agevolata  o  agevolata  parzialmente  attraverso  modifiche,   anche
rilevanti ai fini della formazione delle graduatorie e per il calcolo
delle agevolazioni, ma non sostanziali del programma. A tal fine:
   -  l'impresa  stessa deve preventivamente trasmettere, entro e non
oltre 30 giorni prima del termine  ultimo  utile  per  l'invio  delle
risultanze  istruttorie  relative  alle  graduatorie  nelle  quali la
domanda sarebbe inserita automaticamente e con le modalita' di cui al
precedente punto 5.4, una formale rinuncia all'inserimento automatico
secondo lo schema  di  cui  all'Allegato  n.  10;  tale  adempimento,
naturalmente, non ricorre per le iniziative agevolate parzialmente;
   -  le  modifiche  possono  riguardare  esclusivamente: il capitale
investito (in modo compatibile  con  i  tempi  di  realizzazione  del
programma),   gli  occupati  attivati,  la  misura  dell'agevolazione
richiesta, l'adesione o meno al sistema  internazionale  riconosciuto
di  certificazione  ambientale  ISO  14001  e  le spese complessive a
fronte delle quali vengono richieste le agevolazioni, queste  ultime,
pero',  solo  in  diminuzione;  e',  inoltre, possibile modificare le
modalita' di acquisizione dei singoli beni del programma da  acquisto
diretto a locazione finanziaria e viceversa;
   -  la riformulazione deve avvenire obbligatoriamente attraverso la
presentazione, secondo le modalita' di cui ai precedenti punti da 5.2
a 5.5, di un nuovo modello  di  domanda  (Modulo  e  Scheda  Tecnica)
recante un nuovo numero di progetto;
   - la dimensione dell'impresa richiedente, da indicare nella Scheda
Tecnica  riformulata,  deve essere rilevata con riferimento alla data
di sottoscrizione del nuovo Modulo di domanda;
   - la domanda riformulata puo' essere presentata, entro  i  termini
prescritti di cui al precedente punto 5.1, sul solo primo bando utile
successivo   alla   rinuncia,   ivi   compreso,  qualora  i  tempi  a
disposizione lo consentano,  il  bando  immediatamente  successivo  a
quello nel quale era inserita la domanda originaria non agevolata; la
domanda   riformulata  deve  evidenziare,  nell'apposito  spazio  del
frontespizio  della  Scheda  Tecnica,  che  si  tratta   di   domanda
ripresentata  ai  sensi  dell'art. 6, comma 8 del regolamento ed alla
stessa deve essere allegata  la  documentazione  progettuale  di  cui
all'Allegato  n. 7, limitatamente a quella modificata a seguito della
riformulazione;
   - la domanda riformulata deve  necessariamente  essere  presentata
alla  banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria della domanda
originaria  ovvero,  nel  caso  di  beni  in  leasing,   all'istituto
collaboratore  locatore  dei  beni  stessi;  quest'ultimo  puo' anche
essere  diverso  rispetto  all'eventuale  originario,   purche'   sia
convenzionato con la suddetta medesima banca concessionaria;
   -   qualora  non  vengano  seguite  le  precedenti  indicazioni  e
modalita', la domanda viene considerata  a  tutti  gli  effetti  come
presentata per la prima volta.
    Le precedenti modalita' di riformulazione si applicano anche alle
predette  domande agevolate parzialmente sempre che, al momento della
riformulazione, l'impresa rinunci al contributo parziale  concesso  e
non  abbia  richiesto  alcuna erogazione del contributo stesso. A tal
fine  l'impresa  allega  alla  domanda  riformulata   una   specifica
dichiarazione secondo lo schema di cui all'Allegato n. 11.
   Nel  caso  in  cui le predette domande, inserite automaticamente o
riformulate, risultassero ancora una  volta  non  agevolate,  vengono
archiviate;  l'impresa  puo'  riproporre  il  relativo  programma  di
investimenti in uno degli ulteriori bandi  successivi  attraverso  la
presentazione,  con  le  modalita' di cui ai punti precedenti, di una
nuova domanda  che  verra'  considerata  a  tutti  gli  effetti  come
presentata per la prima volta.
   La  banca  concessionaria  trasmette  al  Ministero l'elenco delle
domande  non  agevolate  per  le  quali   l'impresa   ha   rinunciato
all'inserimento  automatico,  quelle  agevolate  parzialmente  per le
quali l'impresa ha richiesto l'inserimento automatico e le risultanze
istruttorie  delle  domande  riformulate,  entro  i  termini  di  cui
all'art. 6, comma 2 del regolamento.
   5.7  Le  banche  concessionarie,  al  ricevimento della domanda da
parte dell'impresa o, per  i  casi  in  cui  e'  previsto,  da  parte
dell'istituto collaboratore, sono tenute a verificarne la completezza
con  riferimento  ai  dati  esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai
fini del calcolo degli indicatori ed alla presenza, secondo il  caso,
in  forma  parziale  o  completa,  del  business  plan  (si  veda  il
precedente punto 3.7); le banche, inoltre, devono verificare  che  il
Modulo  sia  in  originale,  che  la Scheda Tecnica sia stata redatta
tramite il software ministeriale e  che  alla  domanda  sia  allegata
doppia  copia del floppy disk contenente il file della Scheda Tecnica
medesima. La domanda  carente  dei  suddetti  elementi,  fatto  salvo
quanto  precisato  al  successivo  punto  6.4  in merito alla mancata
indicazione della percentuale  dell'agevolazione  richiesta,  non  e'
considerata  valida  e deve essere restituita all'impresa richiedente
entro e non oltre  il  trentesimo  giorno  lavorativo  successivo  al
relativo  ricevimento,  trattenendo  agli atti una copia del relativo
modello di domanda (Modulo e Scheda Tecnica), del business plan e del
supporto magnetico. La restituzione della  domanda  avviene  con  una
specifica  nota  contenente  -  chiare,  puntuali  ed esaurienti - le
relative motivazioni ; detta nota  deve  essere  trasmessa  anche  al
Ministero,   alla  Regione  competente  e,  secondo  il  caso,  anche
all'istituto collaboratore. Una domanda  incompleta  restituita  puo'
essere  ripresentata  dall'impresa,  dopo le necessarie integrazioni,
comunque entro i termini di cui al  precedente  punto  5.1  e  viene,
comunque,  considerata  a  tutti  gli  effetti come presentata per la
prima volta.
   Qualora la domanda risulti incompleta degli elementi  diversi  dai
precedenti,   la  banca  concessionaria  ne  richiede  l'integrazione
all'impresa con una specifica, formale nota raccomandata con ricevuta
di ritorno sempre entro il trentesimo giorno lavorativo successivo al
relativo ricevimento. L'impresa e' tenuta  a  corrispondere  in  modo
puntuale  e  completo  alla  richiesta della banca concessionaria con
nota trasmessa con le medesime modalita', valide per le  domande,  di
cui al precedente punto 5.4, entro e non oltre quindici giorni solari
dal  ricevimento  della  richiesta;  in  caso contrario la domanda si
intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne da'
tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata con  nota
trasmessa  per conoscenza anche al Ministero, alla Regione competente
e, secondo il caso, all'istituto collaboratore.
   5.8 Accertata la completezza della domanda la banca concessionaria
procede alla istruttoria e  redige  una  relazione  attenendosi  allo
schema  contenuto  nella  convenzione  con  il  Ministero.  La  banca
concessionaria puo' richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriori
dati,  informazioni,  precisazioni,  chiarimenti   e   documentazioni
purche' strettamente indispensabili per l'istruttoria.
   L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:
   -  la  sussistenza  di  tutte  le condizioni per l'ammissione alle
agevolazioni;
   -  la  consistenza   patrimoniale   e   finanziaria   dell'impresa
richiedente  e,  ove  ritenuto necessario, anche dei soci, attraverso
quanto rappresentato dall'impresa  nella  prima  parte  del  business
plan,  l'analisi  degli  ultimi  due  bilanci  approvati  prima della
sottoscrizione del modulo di domanda e la determinazione dei relativi
principali  e  piu'  significativi  indici,  nonche'  attraverso   la
comparazione  dei  bilanci  stessi con quelli di aziende dello stesso
settore  che  consentano  di  valutarne  il  grado  di affidabilita';
particolare rigore  deve  essere  riservato  alla  valutazione  della
comprovata  possibilita'  dell'impresa  e,  ove  ritenuto necessario,
anche dei soci di fare fronte, nella  misura  e  nei  tempi  previsti
dall'impresa e ritenuti necessari dalla banca concessionaria medesima
(tenuto anche conto dell'articolazione temporale degli investimenti e
delle  condizioni poste per l'erogazione delle agevolazioni di cui al
successivo  punto  6.2),  agli  impegni  finanziari  derivanti  dalla
realizzazione  dell'iniziativa  e  dal collegato eventuale incremento
del capitale circolante o, ancor piu', dalla realizzazione  di  altre
eventuali iniziative temporalmente sovrapposte. Tale valutazione, ove
ritenuto  necessario,  deve  essere estesa anche ad altre imprese che
abbiano iniziative  temporalmente  sovrapposte  a  quella  in  esame,
qualora  il  loro  capitale  sia  posseduto  in  modo rilevante da un
medesimo soggetto che, a sua volta, possegga il capitale dell'impresa
richiedente in misura altrettanto rilevante;
   - la validita' tecnico-economico-finanziaria dell'iniziativa,  con
particolare  riferimento agli obiettivi dell'iniziativa in termini di
elevazione degli standard  qualitativi  o  quantitativi  dell'offerta
turistica,   ai   livelli  occupazionali,  alle  potenzialita'  degli
impianti,  alle  prospettive  di  mercato,  ai  previsti  effetti  di
carattere  reddituale,  finanziario  e  patrimoniale  derivanti dalla
realizzazione dell'iniziativa stessa, alle prestazioni ambientali;
   - la presenza e la completezza della  dichiarazione  dell'impresa,
di  cui  all'Allegato  n.  7/a,  attestante  la  piena disponibilita'
dell'immobile (terreno e/o costruzioni) nell'ambito del  quale  viene
realizzata  l'iniziativa e la corrispondenza dell'immobile stesso, in
relazione all'attivita' da svolgere,  ai  vigenti  specifici  vincoli
edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso;
   - il piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle
spese  relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai mezzi
propri  aziendali,  alle  fonti  di  finanziamento  esterne  ed  alle
agevolazioni; dovra' essere accertata, in particolare, la sussistenza
delle  condizioni per il ricorso all'eventuale credito bancario anche
in relazione ad eventuali preesistenti esposizioni;
   - l'ammissibilita' degli investimenti indicati  dall'impresa,  sia
per  quanto  attiene  alla pertinenza che alla congruita' delle spese
prospettate, al fine di proporne l'ammontare per le agevolazioni e la
relativa suddivisione nei principali capitoli di  spesa  e  per  anno
solare;  a  tal  fine,  eventuali riduzioni, qualora non univocamente
riconducibili  ad  un  determinato   anno   solare,   devono   essere
distribuite  su  tutta la durata del programma in parti proporzionali
agli investimenti esposti in ciascun anno solare;
   - i dati che determinano il valore dei primi quattro indicatori di
cui all'art. 6, comma 4, del  regolamento,  ad  eccezione  di  quello
relativo alla misura richiesta delle agevolazioni, che viene indicato
dall'impresa   e   non   puo'   essere  modificato  a  seguito  degli
accertamenti  istruttori,  e  la  sussistenza  delle  condizioni  per
l'incremento di detti indicatori del 5% in relazione all'adesione, da
parte   dell'impresa,   al  sistema  internazionale  riconosciuto  di
certificazione ambientale ISO 14001.
   La  banca  concessionaria  puo'   rettificare,   in   esito   agli
accertamenti  istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori
(con la sola eccezione della percentuale richiesta  dell'agevolazione
massima consentita) e cio', soprattutto, in relazione all'immissione,
da  parte  dell'impresa richiedente, di capitale proprio in misura ed
in  tempi  coerenti  con  la  realizzazione  dell'iniziativa  e   con
l'erogazione  delle  agevolazioni.  Per  quanto concerne quest'ultimo
aspetto, inoltre, qualora la banca concessionaria  dovesse  accertare
che  il  capitale  proprio  dichiarato dall'impresa dovesse risultare
inadeguato o intempestivo,  potra'  richiedere  all'impresa  medesima
nuovi  o  differenti  impegni,  da  sottoscrivere e deliberare con le
modalita' previste dalla presente normativa; in quest'ultima  ipotesi
l'azione  della banca dovra' essere adeguatamente motivata, alla luce
delle considerazioni che precedono  e  delle  funzioni  svolte  dalla
banca  concessionaria;  dei nuovi apporti si terra' conto nel calcolo
dell'indicatore. Cio' si applica anche ai  casi  di  dimenticanza  da
parte   dell'impresa,   purche'   inequivocabilmente   comprovata  da
riscontri  oggettivi.  Analogamente,  allorche'  la   banca   dovesse
riscontrare  che l'impresa ha indicato un capitale proprio esuberante
rispetto ai fabbisogni finanziari e rispetto al valore massimo  utile
per  il  calcolo  dell'indicatore  (si  veda  l'ultimo  capoverso del
successivo  punto  6.2),  potra'  non  tenere  conto  della  relativa
eccedenza nelle condizioni da indicare nel decreto di concessione per
l'erogazione delle agevolazioni.
   Per  quanto  concerne  l'esame  di  pertinenza  e congruita' delle
spese, si precisa che il primo deve  tendere  ad  evidenziare  spese,
appunto,  non  pertinenti,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  al
programma da agevolare e ad escluderle  da  quelle  proposte  per  le
agevolazioni.  Tali  spese,  a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, qualsiasi
tipo di commesse interne,  compravendita  di  immobili  (terreno  e/o
opere   murarie   e   assimilate)   in   misura   superiore   al  50%
dell'investimento  complessivo  ammissibile  o  tra  imprese  che  si
trovano  nelle  condizioni  di  cui  all'art.  2359  c.c.  - anche in
relazione ad un medesimo altro soggetto  -  o  da  soci  dell'impresa
acquirente  o  da  parenti o affini dei soci stessi entro il 1 grado,
acquisto della parte del suolo aziendale eccedente rispetto ai  reali
fabbisogni  funzionali  dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi
adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attivita'  ammissibile,
realizzazione   di   "servizi   annessi"   che,   sommati   a  quelli
preesistenti,  eccedano  il  50%  del  valore  dei  beni  strumentali
destinati   all'attivita'  ammissibile,  ecc..  Per  quanto  concerne
l'esame di congruita', si distingue tra quello condotto ai fini della
concessione provvisoria e quello per la concessione definitiva. Nella
prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla  valutazione  del
costo  complessivo dell'iniziativa, in relazione alle caratteristiche
tecniche ed alla validita' economica  della  stessa,  senza  condurre
accertamenti  sul  costo  dei  singoli beni ­ a meno che non emergano
elementi chiaramente e macroscopicamente  incongrui  ­  tenuto  conto
dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non
siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso e'
finalizzato. L'esame di congruita' da condurre nella seconda fase, in
sede  di relazione finale di spesa, dovra' essere, invece, puntuale e
dovra' essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione  di
spesa  ed  in  riferimento  alle  caratteristiche  costruttive  e  di
prestazione,  l'adeguatezza  dei  piu'  significativi  costi  esposti
rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato.
   Le  risultanze  istruttorie  delle  banche  concessionarie  devono
concludersi con un giudizio positivo o  negativo  sull'agevolabilita'
dell'iniziativa. Il giudizio positivo puo' anche essere condizionato,
in  relazione  a  quanto indicato al successivo punto 6.2. In caso di
giudizio negativo la banca ne deve fornire circostanziate motivazioni
affinche'  il  Ministero  provveda  a  comunicare  il  diniego  delle
agevolazioni  alle  imprese interessate.   Il Ministero si riserva di
effettuare verifiche anche a  campione  sulle  domande  proposte,  in
qualsiasi  fase  dell'iter  procedurale.    Contestualmente all'invio
delle risultanze istruttorie al Ministero, le  banche  concessionarie
inviano  alle imprese interessate ed alle regioni competenti una nota
contenente i dati proposti per il calcolo degli  indicatori  (secondo
lo  schema  di  cui  all'Allegato  n.   12), cosi' come eventualmente
rettificati in sede istruttoria; la  banca  concessionaria  comunica,
altresi',  alle  imprese  interessate  i  beni  e  le  relative spese
eventualmente ritenute non ammissibili (a titolo di pertinenza e/o di
congruita').
   L'invio delle risultanze istruttorie avviene, ai  sensi  dell'art.
6,  comma  2  del  regolamento,  tra  il  secondo  ed  il  terzo mese
successivo alla chiusura  dei  termini  per  la  presentazione  delle
domande  (si veda il precedente punto 5.1), salvo modifiche apportate
dal Ministero ai sensi del comma 3bis dello stesso articolo.
   5.9 Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni,
al  soggetto  richiedente  le  agevolazioni  ne  subentri  un altro a
seguito di fusione, conferimento  o  cessione  d'azienda  o  di  ramo
d'azienda,  il  soggetto  subentrante  puo'  richiedere di subentrare
nella  titolarita'  della  domanda  e,  qualora  gia'  emessa,  della
concessione delle agevolazioni. A tal fine:
   a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalita',
le  dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi gia'
sottoscritti  dal  soggetto  richiedente  in  sede  di   domanda   di
agevolazioni;  esso  aggiorna,  tramite  una  specifica dichiarazione
sostitutiva  di  notorieta'  del  proprio  legale  rappresentante   o
procuratore  speciale,  solo i dati e le informazioni di cui ai punti
A, D1, D2, D3, D4 e D5 della Scheda Tecnica  allegata  al  Modulo  di
domanda  variati  a  seguito  del  subentro, fermi restando tutti gli
altri, e trasmette la documentazione, di cui al precedente punto  5.3
ed  all'Allegato  7,  limitatamente  alla parte variata a seguito del
subentro medesimo;
   b) la banca concessionaria  verifica,  con  riferimento  al  nuovo
soggetto,  alla dimensione dello stesso ed all'iniziativa di cui alla
domanda di agevolazioni, la sussistenza dei requisiti  soggettivi  ed
oggettivi  per  la  concessione  o  la  conferma  delle  agevolazioni
medesime;
   c) la dimensione del soggetto subentrante viene  rilevata,  con  i
criteri di cui al precedente punto 2.2 e con riferimento alla data in
cui  lo  stesso  diviene  legittimamente  titolare dell'iniziativa e,
quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui  si
tratta;
   d)  le  agevolazioni  vengono  calcolate  sulla  base della misura
agevolativa massima relativa al soggetto subentrante,  applicando  la
percentuale  richiesta  indicata  nel  modulo  di  domanda  dal primo
soggetto; nel caso  di  concessione  gia'  emessa,  il  nuovo  valore
dell'agevolazione non puo', comunque, superare l'importo indicato nel
decreto relativo a detta concessione. Qualora l'operazione societaria
di  cui  si tratta abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio
d'obbligo di mantenimento  dei  beni  agevolati,  nel  calcolo  delle
agevolazioni  si  tiene  conto  delle  frazioni  di detto quinquennio
relative al soggetto originario ed a quello subentrante;
   e) l'indicatore n. 1,  ricalcolato  con  riferimento  al  soggetto
subentrante,  deve essere pari a quello calcolato sulla base dei dati
esposti nella domanda dal primo soggetto, fatta salva,  nel  caso  di
concessione ancora da emettere, l'eventuale riduzione, conseguente ad
una   maggiore  agevolazione,  per  effetto  del  limite  di  cui  al
successivo punto 6.2, ultimo capoverso. Il capitale proprio ancora da
deliberare da' luogo ad  una  specifica  condizione  nel  decreto  di
concessione in favore del soggetto subentrante;
   f) gli altri dati relativi al calcolo degli indicatori di cui alla
Scheda  Tecnica  allegata  al  Modulo  di  domanda  sono  soggetti ai
medesimi vincoli ed alle medesime condizioni sussistenti in  capo  al
primo soggetto.
   6 - GRADUATORIE E CONCESSIONI PROVVISORIE
   6.1  Le  graduatorie  vengono  formate dal Ministero entro il mese
successivo al termine finale di invio delle risultanze istruttorie da
parte delle banche concessionarie e vengono  dallo  stesso  Ministero
pubblicate  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica Italiana. Il
Ministero trasmette le suddette  graduatorie  ed  i  principali  dati
relativi  alle  domande  presentate e/o agevolate al Dipartimento del
turismo della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  ai  fini  di
consentire   l'effettuazione   dell'attivita'   di   monitoraggio  di
competenza del Dipartimento stesso. Le graduatorie sono  formate  per
regione o per area. In ciascuna graduatoria vengono inserite tutte le
iniziative,  pertinenti  per territorio, i cui esiti istruttori delle
banche concessionarie siano  positivi.  In  relazione  ai  fabbisogni
finanziari  di  ciascuna iniziativa e delle disponibilita' attribuite
per la regione o per l'area e tenuto conto della  riserva  in  favore
delle PMI di cui in precedenza, in ciascuna graduatoria vengono anche
indicate  le  domande  agevolabili  per le quali si potra' provvedere
alla emanazione dei decreti di concessione provvisoria,  dalla  prima
in   graduatoria  in  poi,  e  quelle  che  ne  restano  escluse  per
insufficienza delle disponibilita' medesime.
   Qualora   il   fabbisogno   finanziario   dell'ultima   iniziativa
agevolabile  della graduatoria regionale dovesse essere solo in parte
coperto dalle disponibilita' residue,  si  procede  alla  concessione
della  somma pari a dette disponibilita' residue, con cio', di fatto,
riducendo la misura delle agevolazioni concesse. E'  fatta  salva  la
facolta'  per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette
agevolazioni ridotte  e  di  richiedere  l'inserimento  automatico  o
riformulare e ripresentare la domanda come specificato nel precedente
punto  5.6.  Eventuali  somme  che  dovessero  rendersi disponibili a
seguito di successive esclusioni dalle graduatorie, di rinunce  o  di
revoche delle agevolazioni concesse, affluiscono nelle disponibilita'
dell'anno  o del bando successivo. Il Ministero provvede a comunicare
alle imprese titolari delle domande non incluse nella graduatoria  le
motivazioni dell'esclusione, dandone informazione, ove del caso, agli
istituti collaboratori.
   La   posizione   di   ciascuna  iniziativa  nella  graduatoria  di
pertinenza e' determinata in relazione ai valori assunti dai seguenti
quattro indicatori di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), punti  1),
2), 3) e 4) del regolamento, eventualmente incrementati del 5% per le
imprese  che  aderiscano  al  sistema  internazionale riconosciuto di
certificazione ambientale ISO 14001  (si  veda  il  successivo  punto
6.6).
   6.2  L'indicatore  n.  1  e'  il  rapporto tra il capitale proprio
investito e da investire nell'iniziativa e l'investimento complessivo
dell'iniziativa medesima, risultanti dalla  istruttoria  della  banca
concessionaria.
   Il  capitale  proprio  investito o da investire nell'iniziativa e'
costituito dagli aumenti del capitale sociale  e/o  dai  conferimenti
dei  soci  in  conto  aumento  del  capitale  stesso,  deliberati dai
competenti organi sociali entro la prima erogazione dei contributi  e
versati, in un'unica o piu' soluzioni, nel corso degli anni solari di
realizzazione  del  programma  e,  comunque, in relazione al piano di
erogazione del contributo e non oltre  la  data  di  ultimazione  del
programma stesso.
   Nel  caso in cui, nel corso degli anni solari di realizzazione del
programma, l'impresa produca utili o effettui ammortamenti anticipati
e li accantoni in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la
durata  del  programma,  gli   stessi   possono   essere   presi   in
considerazione,  in  sostituzione dei versamenti dei suddetti aumenti
e/o conferimenti, al netto delle eventuali perdite prodotte anno  per
anno  nello  stesso  periodo  e  non  ripianate, purche' risultino da
bilanci approvati o, secondo il caso, da  dichiarazioni  dei  redditi
presentate   fino   e  non  oltre  la  data  di  presentazione  della
documentazione finale di  spesa  di  cui  all'art.  9,  comma  1  del
regolamento.  L'ammontare  di  detti  utili e/o ammortamenti relativi
all'anno  solare  di  ultimazione  del  programma  viene   preso   in
considerazione  in  proporzione  ai  mesi  dello  stesso  anno solare
interessati dal programma medesimo.
   Le  delibere  relative  ai  suddetti  aumenti,  conferimenti   e/o
accantonamenti,   ovvero   una  specifica  dichiarazione  del  legale
rappresentante dell'impresa  nel  caso  di  ammortamenti  anticipati,
devono  esplicitamente  fare  riferimento al programma agevolato o da
agevolare al quale gli stessi sono destinati, con  l'indicazione  del
relativo   numero   di  progetto;  tali  indicazioni  possono  essere
perfezionate anche successivamente alle delibere stesse,  e  comunque
entro   la   prima  erogazione  delle  agevolazioni,  attraverso  una
specifica delibera in tal senso di assemblea ordinaria.
   Qualora una delibera o una dichiarazione riguardi piu'  programmi,
la  stessa  deve  indicare,  oltre  al riferimento suddetto, anche le
singole quote destinate a ciascun programma.
   Ai fini di cui sopra:
   - l'eventuale accantonamento al fondo sovrapprezzo azioni relativo
ad un aumento di  capitale  sociale  viene  computato  come  capitale
proprio  investito  nell'iniziativa  in  proporzione alla quota parte
dell'aumento stesso utilmente considerato;
   - gli aumenti di capitale sociale possono essere realizzati, oltre
che con apporto di  mezzi  freschi,  anche  mediante  conversione  di
preesistenti finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari ed altri
debiti  assimilabili  e/o  mediante  utilizzo  di  utili  di bilancio
preesistenti.
   Per  ottenere  la  prima  erogazione  l'impresa  beneficiaria,  ad
eccezione   di   quella   individuale,   deve   produrre  alla  banca
concessionaria, qualora non gia' prodotta  in  fase  istruttoria,  la
documentazione,  indicata  nell'Allegato  n.  14,  utile a comprovare
l'impegno ad apportare il capitale proprio in una o piu' delle  forme
consentite,   fino   al   raggiungimento  dell'ammontare  complessivo
eventualmente  indicato  nella  specifica  condizione  riportata  nel
provvedimento  di concessione. Inoltre, ai fini delle erogazioni, ivi
compresa l'eventuale  quota  a  titolo  di  anticipazione,  l'impresa
beneficiaria,   sempre  ad  eccezione  di  quella  individuale,  deve
produrre  alla  banca  concessionaria  la  documentazione   utile   a
comprovare l'avvenuto versamento e/o accantonamento:
   -  nel  caso  di  due  quote: per la prima, almeno della meta' del
suddetto ammontare complessivo del capitale  proprio  indicato  nella
specifica  condizione  riportata  nel  provvedimento  di  concessione
provvisoria;
   -  nel  caso di tre quote: per la prima, di almeno un terzo, e per
la seconda di almeno due terzi del suddetto ammontare complessivo.
   Per quanto concerne le imprese individuali, il capitale proprio e'
pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti  dai
"prospetti  delle  attivita'  e passivita'", redatti con i criteri di
cui al DPR n. 689/74 ed in conformita' agli artt. 2423 e seguenti del
codice civile, relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione
del programma, da produrre anno per anno alla  banca  concessionaria;
in  relazione  all'assenza  di  un competente organo sociale preposto
alla  deliberazione  degli  aumenti,  dei  conferimenti   e/o   degli
accantonamenti  di  cui  sopra, per tali imprese non viene posta, nel
provvedimento  di  concessione,  alcuna  specifica   condizione   per
l'erogazione   delle   agevolazioni  legata  alla  dimostrazione  del
capitale  proprio  che,  pertanto,  verra'  accertato   dalla   banca
concessionaria in sede di verifiche a consuntivo di cui al successivo
punto 6.8.
   L'ammontare  e la ripartizione temporale del capitale proprio come
sopra  determinato  devono  essere  attribuiti  all'anno  solare   di
competenza.  A  tal  fine si conviene quanto segue: gli aumenti e/o i
conferimenti realizzati mediante  apporto  di  mezzi  freschi  devono
essere  imputati all'anno solare di effettivo versamento; gli aumenti
realizzati mediante conversione di  preesistenti  poste  di  bilancio
devono  essere  imputati all'anno solare della relativa delibera; gli
utili accantonati e gli ammortamenti anticipati  e,  per  le  imprese
individuali,   gli  incrementi  di  patrimonio  netto  devono  essere
imputati  con  riferimento  all'esercizio  sociale  nel  quale   sono
maturati; qualora l'esercizio sociale non coincida con l'anno solare,
gli   utili  accantonati  e/o  gli  ammortamenti  anticipati  vengono
attribuiti pro-quota a ciascuno  degli  anni  solari  nei  quali  gli
stessi sono maturati.
   Ai  fini del calcolo dell'indicatore, la banca concessionaria puo'
prendere in considerazione  l'ammontare  indicato  dall'impresa  solo
dopo  aver  valutato  che  il  nuovo  capitale  proprio sia utilmente
destinabile all'iniziativa e non, piuttosto,  alla  copertura  di  un
preesistente squilibrio finanziario dell'impresa stessa. In tal senso
la   banca   concessionaria,   con  riferimento  all'ultimo  bilancio
approvato ed al relativo  stato  patrimoniale  dell'impresa,  redatto
secondo  gli  artt.  2423 e seguenti c.c. o, per le imprese esonerate
dalla tenuta della contabilita' ordinaria  e/o  dalla  redazione  del
bilancio,   all'ultima  dichiarazione  dei  redditi  presentata,  con
riferimento al relativo "prospetto  delle  attivita'  e  passivita'",
redatto  con  i  criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformita' ai
suddetti artt.  2423  e  seguenti  c.c.,  deve  rilevare  se  vi  sia
eccedenza di attivita' immobilizzate rispetto ai capitali permanenti.
Per   attivita'   immobilizzate  si  intende  la  somma  delle  poste
dell'attivo patrimoniale di cui ai punti A (Crediti  verso  soci  per
versamenti  ancora  dovuti),  B  (Immobilizzazioni) e C.II (Crediti),
quest'ultima limitatamente agli importi esigibili  oltre  l'esercizio
successivo;  per  capitali permanenti si intende la somma delle poste
del passivo patrimoniale di cui ai  punti  A  (Patrimonio  netto),  B
(Fondi per rischi e oneri), C (Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato)  e  D  (Debiti), quest'ultima limitatamente agli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo.  Allorche' tale eccedenza  vi
sia,  la  banca  concessionaria, anche alla luce dell'eventuale nuovo
assetto patrimoniale dell'impresa  risultante  in  fase  istruttoria,
deve     valutare    l'opportunita',    ai    fini    del    giudizio
sull'agevolabilita' dell'iniziativa, che l'impresa stessa provveda  o
si  impegni  a  provvedere  in  tempi  brevi  ed  in modo adeguato, e
comunque prima dell'erogazione delle agevolazioni, a ricorrere ad uno
o piu' dei  seguenti  strumenti  per  il  ripristino  dell'equilibrio
finanziario, da effettuare, comunque, entro la prima erogazione:
   a) aumenti del capitale sociale;
   b) conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale;
   c)  strumenti di raccolta anche presso i soci, in qualsiasi forma,
purche' previsti dallo Statuto e in linea con le apposite  istruzioni
della Banca d'Italia;
   d) finanziamenti per il consolidamento dei debiti a breve;
   e) finanziamenti a fronte di fabbisogni estranei agli investimenti
dell'iniziativa da agevolare.
   Gli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) devono avere durata
non  inferiore  a  cinque anni. La banca concessionaria deve indicare
nella propria istruttoria gli strumenti  ai  quali  l'impresa  si  e'
impegnata  a  ricorrere  ed  il  relativo  ammontare,  in modo che il
Ministero possa compiutamente formulare nel  decreto  di  concessione
provvisoria   le   relative  condizioni  che  l'impresa  stessa  deve
soddisfare ai fini dell'erogazione delle agevolazioni. E' poi compito
della banca concessionaria verificare che l'impresa abbia adempiuto a
quanto previsto prima di erogare la  prima  delle  quote  di  cui  al
successivo punto 7.1.
   Ai  fini  del  calcolo dell'indicatore, per tenere conto oltre che
dell'adeguatezza  anche  della  tempestiva  immissione  di   capitale
proprio in tempi congruenti con la realizzazione dell'iniziativa, sia
il  valore del capitale proprio destinabile all'iniziativa che quello
degli investimenti vengono attualizzati all'anno solare  di  avvio  a
realizzazione  del programma, con gli stessi criteri impiegati per il
calcolo delle agevolazioni (vedi precedenti punti 2.6 e 2.7).
   Il capitale proprio da investire nell'iniziativa non puo', in ogni
caso,   essere   superiore   alla   differenza   tra   l'investimento
attualizzato  e  l'ammontare  delle  agevolazioni  nette attualizzate
concedibili    nella  misura  in  cui  richieste  dall'impresa   (per
semplicita' di calcolo, non si fa differenza tra percentuali in ESN e
in ESL) (si veda il precedente punto 2.6).
   6.3  L'indicatore  n.  2  e' il rapporto tra il numero di occupati
attivati dall'iniziativa e l'investimento complessivo. Il  valore  di
quest'ultimo  e'  lo  stesso  di  quello  impiegato  per  il  calcolo
dell'indicatore n. 1. Il numero di occupati attivati  dall'iniziativa
e'  rilevato,  con  riferimento  alla  sola  ed  intera unita' locale
interessata dall'iniziativa  medesima,  comprensiva  degli  eventuali
"servizi  annessi", come differenza, positiva o uguale a zero, tra il
dato riferito all'esercizio "a regime" e quello  riferito  ai  dodici
mesi  che  precedono  quello  di  avvio a realizzazione del programma
ovvero, per i programmi  da  avviare  successivamente  alla  data  di
sottoscrizione  della  domanda,  ai  dodici mesi che precedono quello
della sottoscrizione medesima (per l'individuazione dell'esercizio "a
regime" si veda il successivo punto  6.8).  Il  dato  "a  regime"  da
considerare  e'  quello che rileva, rispetto al dato "precedente", la
sola    variazione    occupazionale    strettamente     riconducibile
all'iniziativa.
   Ai fini di cui sopra:
   -  il numero dei dipendenti e' quello medio mensile degli occupati
durante i dodici mesi di riferimento; esso e' determinato sulla  base
dei  dati  rilevati  alla  fine  di ciascun mese con riferimento agli
occupati a tempo  determinato  e  indeterminato  iscritti  nel  libro
matricola, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello
in  C.I.G.S.;  i  lavoratori  a tempo parziale vengono considerati in
frazioni decimali in proporzione al rapporto tra  le  ore  di  lavoro
previste  dal  contratto  part-time  e  quelle  fissate dal contratto
collettivo di riferimento;
   - il numero dei dipendenti e'  espresso  in  unita'  intere  e  un
decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore;
   - qualora i dodici mesi antecedenti (a seconda dei casi, l'avvio a
realizzazione  del  programma  o  la  sottoscrizione  della  domanda)
precedano in tutto o in parte l'esercizio "a regime" di un  eventuale
programma precedente, quale dato "precedente" si deve assumere quello
"a   regime"   previsto   per   detto   precedente   programma,  come
eventualmente aggiornato con nota  ufficiale  alla  competente  banca
concessionaria;
   -  nei  casi  di  ammodernamento  e  trasferimento  - quest'ultimo
qualora non sia classificabile anche secondo un'altra delle tipologie
ammissibili - e nei casi in cui vi sia una diminuzione del numero  di
occupati,  ai fini del calcolo dell'indicatore, il numero di occupati
attivati  dall'iniziativa   e'   pari   a   zero,   indipendentemente
dall'effettiva   variazione  connessa  al  programma  risultante  dal
prospetto di cui al punto B9 della Scheda Tecnica allegata al  Modulo
di domanda.
   6.4  L'indicatore  n.  3 e' pari al rapporto tra la misura massima
dell'agevolazione  concedibile,  per   dimensione   di   impresa   ed
ubicazione  dell'unita'  locale,  e  la  misura  richiesta.  Ciascuna
impresa, all'atto della presentazione della domanda di  agevolazioni,
deve   richiedere   tutta   la  misura  agevolativa  massima  (100%),
consentita dall'art. 2, comma 9 del  regolamento,  ovvero  una  parte
della  stessa  (dall'1%  al  99%).  Detto  indicatore non puo' essere
oggetto  di  rettifica  da  parte  della  banca  concessionaria   ne'
l'impresa,  una  volta  indicata  la  misura  richiesta  nella Scheda
Tecnica allegata al Modulo di  domanda,  puo'  piu'  modificarla;  la
misura  deve  risultare  coerente  con  il  piano  di  copertura  del
fabbisogno finanziario dell'iniziativa e cio' in relazione  a  quanto
esposto   al   precedente   punto  5.8  in  merito  alle  valutazioni
istruttorie da parte della banca concessionaria.
   Ai fini di cui sopra:
   -   la   misura   dell'agevolazione    richiesta    deve    essere
necessariamente  espressa  in punti percentuali interi, in lettere ed
in cifre; in caso di difformita' tra le due indicazioni si assume  la
percentuale  in  lettere;  nel  caso in cui vengano indicate frazioni
decimali,  come  misura  richiesta  viene  assunta  la  parte  intera
precedente la virgola;
   -  in  caso  di  mancata  indicazione nella Scheda Tecnica di tale
percentuale si considera che l'impresa non abbia inteso rinunciare ad
una quota  dell'agevolazione  massima  concedibile  e,  pertanto,  la
misura richiesta viene assunta pari al 100%.
   6.5  L'indicatore  n.  4  e' determinato dal punteggio complessivo
conseguito da ciascuna iniziativa sulla base di specifiche  priorita'
regionali  individuate con riferimento alle aree del territorio, alle
attivita'  ed  alle  tipologie  di  investimento   ammissibili   alle
agevolazioni.  Tali  priorita'  sono  indicate  da  ciascuna  regione
attraverso l'attribuzione di un punteggio  numerico  intero  compreso
tra  zero e dieci a ciascuno dei seguenti singoli elementi o compreso
tra zero e trenta a ciascuna combinazione degli elementi medesimi:
   - territorio, con riferimento alle aree dei singoli Comuni o parti
individuate degli stessi,
   - attivita', con riferimento a ciascuna delle attivita' di cui  al
precedente punto 2.1;
   -  tipologia,  con  riferimento  a  ciascuna  delle  tipologie  di
investimento di cui al precedente punto 3.1.
   Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni  possono  formulare
al  Ministero  le  proprie  proposte  relative  ai suddetti elementi,
individuando i corrispondenti punteggi da applicare alle  domande  da
presentare  entro l'anno successivo. Dette proposte vengono formulate
anche mediante supporto magnetico, utilizzando lo specifico  software
predisposto dal Ministero. Qualora la regione non formuli le proposte
entro  il  termine suddetto, l'indicatore regionale assume, per tutte
le iniziative della graduatoria regionale di competenza, valore  pari
a  zero.  Analogamente,  assume valore zero ciascun elemento al quale
non viene attribuito alcun punteggio.
   Sulla base  delle  proposte  avanzate  dalle  singole  regioni  il
Ministero,  valutata  la  compatibilita' delle stesse con lo sviluppo
complessivo di tutte le aree interessate e con  le  disposizioni  del
regolamento,  approva  entro  il  30  novembre  successivo i punteggi
attribuiti  ai  singoli  elementi  e  li  rende  noti   ai   soggetti
interessati.
   A  ciascuna  iniziativa  viene,  pertanto, attribuito un punteggio
numerico intero compreso tra zero e trenta sulla  base  dei  punteggi
attribuiti  dalla  regione  a  ciascuno  di  detti  elementi  o  alle
combinazioni  degli  elementi  stessi,  cosi'  come   approvati   dal
Ministero;  tale  punteggio  costituisce  il  valore  dell'indicatore
regionale dell'iniziativa medesima.
   Ai fini di cui sopra:
   -  il  punteggio  relativo  al  territorio  viene  attribuito  con
riferimento  all'ubicazione  dell'unita'  locale indicata al punto B1
della Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda;  quello  relativo
all'attivita',  con  riferimento  al punto B4.2; quello relativo alla
tipologia, con riferimento al punto B5 (si veda l'Allegato n. 6/b);
   - nel caso di iniziativa classificata, insieme, di "trasferimento"
e di un'altra  tipologia  (si  veda  il  precedente  punto  3.6),  il
punteggio  relativo  all'elemento tipologico assume, per l'iniziativa
stessa, il valore attribuito dalla regione a tale altra tipologia.
   6.6 Il valore dei  predetti  indicatori  e'  incrementato  del  5%
qualora  l'impresa  abbia  gia'  aderito  o  intenda  aderire,  entro
l'esercizio "a  regime"  dell'iniziativa  da  agevolare,  al  sistema
internazionale  riconosciuto  di certificazione ambientale ISO 14001.
A tal fine l'impresa fornisce la propria  indicazione  compilando  il
punto  C3.1.1  della  Scheda  Tecnica  allegata al Modulo di domanda.
L'impresa stessa deve tenere a disposizione, per eventuali  controlli
e/o  ispezioni,  la  documentazione  idonea  a comprovare l'eventuale
adesione al suddetto sistema.
   6.7  Il  punteggio  che  l'iniziativa  consegue e che determina la
posizione  della  stessa  in   graduatoria   e'   ottenuto   sommando
algebricamente  i valori normalizzati dei suddetti quattro indicatori
eventualmente incrementati del 5% (si veda  l'Appendice,  Formula  n.
3).
   Per le iniziative utilmente collocate in graduatoria, il Ministero
adotta  i  decreti di concessione provvisoria e li invia alle imprese
interessate, alle  banche  concessionarie  e,  in  presenza  di  beni
acquisiti  o  da  acquisire  in  locazione finanziaria, agli istituti
collaboratori.
   Il  decreto  di   concessione,   oltre   ad   indicare   l'impresa
beneficiaria,  la  tipologia dell'iniziativa agevolata e l'ubicazione
dell'unita' locale,  indica,  separatamente  per  i  beni  acquistati
direttamente   dall'impresa  e  per  quelli  acquisiti  in  locazione
finanziaria, gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per
capitolo  di  spesa,  l'ammontare  delle  agevolazioni  totali  e  di
ciascuna delle due o, secondo il caso, tre disponibilita'. Il decreto
stabilisce,  inoltre,  a  carico  dell'impresa  titolare,  i seguenti
obblighi:
   a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non
aver ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di
rinunciare ad ottenere, per  i  beni  dell'iniziativa  oggetto  della
concessione,  agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi
nazionali, regionali o comunitarie o  comunque  concesse  da  enti  o
istituzioni pubbliche;
   b)  di  ottemperare,  prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad
eventuali  condizioni  particolari  specificatamente   indicate   nel
decreto medesimo;
   c)  di  non  distogliere  dall'uso  previsto  le  immobilizzazioni
materiali o  immateriali  agevolate  per  almeno  cinque  anni  dalla
relativa data di entrata in funzione;
   d)  di  osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme
sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
   e) di ultimare l'iniziativa entro 24 o, secondo il caso,  48  mesi
dalla  data  di presentazione della relativa domanda di agevolazione,
fatti  salvi  i  minori  termini  eventualmente  previsti  ai   sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera d) del regolamento;
   f)  di  comunicare  tempestivamente,  e  comunque  entro i termini
prescritti, la data di ultimazione  del  programma  e,  nel  caso  di
iniziativa  che  preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni
in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale di
consegna dei beni;
   g) di comunicare  tempestivamente,  e  comunque  entro  i  termini
prescritti, la data di entrata  a regime degli impianti;
   h)  di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti
all'ordinamento comunitario;
   i) di non modificare, nel corso  di  realizzazione  del  programma
agevolato,    l'indirizzo    produttivo   dell'impianto,   con   cio'
trasformando l'attivita' esercitata  nell'unita'  locale  interessata
dal programma stesso da ricettiva a non ricettiva o viceversa;
   l)  di  restituire le somme ottenute a seguito della concessione e
non dovute, rivalutate sulla base dell'indice  ISTAT  dei  prezzi  al
consumo  per  le  famiglie  di  operai e impiegati e maggiorate degli
interessi legali, a seguito di provvedimenti di revoca da  parte  del
Ministero,  o  dei  soli  interessi  legali  in tutti gli altri casi,
interessi da calcolare per il periodo intercorrente dalla data  delle
erogazioni alla data della restituzione.
   6.8  Il Ministero si riserva di sottoporre a verifica a consuntivo
il valore degli indicatori suscettibili di subire variazioni al  fine
di  evidenziarne  gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto a
quelli  posti  a  base  per  la  formazione  delle  graduatorie.  Gli
indicatori  da  prendere  in considerazione a tal fine sono quelli di
cui ai precedenti punti 6.2, 6.3 e  6.5,  le  cui  variazioni  devono
naturalmente essere valutate tenendo conto anche degli effetti dovuti
all'adesione  o meno al predetto sistema di certificazione ambientale
ISO 14001. In tal senso per ciascun indicatore, sia il valore posto a
base per la formazione della  graduatoria  che  quello  verificato  a
consuntivo,  al  fine  di  valutarne  lo  scostamento,  devono essere
incrementati o meno del 5%. Qualora il valore del singolo  indicatore
subisca   uno   scostamento  in  diminuzione  superiore  a  30  punti
percentuali ovvero la media degli scostamenti  in  diminuzione  degli
indicatori interessati superi i 20 punti percentuali, le agevolazioni
concesse vengono revocate.
   Ai fini della verifica a consuntivo:
   -   l'ammontare  del  capitale  proprio  effettivamente  destinato
nell'iniziativa e' accertato dalla banca  concessionaria,  secondo  i
criteri  e  le  modalita'  indicati  al  precedente  punto  6.2,  con
riferimento  alla  data  immediatamente  successiva   a   quella   di
ultimazione del programma;
   -  la  data  di  ultimazione  del  programma  e'  quella  relativa
all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili  ovvero,  per  i  beni  in
leasing,  e' quella relativa all'ultimo verbale di consegna dei beni;
per i  programmi  che  comprendono  sia  beni  in  leasing  che  beni
acquistati direttamente dall'impresa, la data di ultimazione coincide
con  l'ultima  delle  suddette  date;  nel caso in cui, per i beni in
leasing, la data del primo titolo di  spesa  ammissibile  e,  quindi,
quella  di  avvio  a  realizzazione  del  programma (si veda anche il
precedente punto 2.7), sia successiva alla data di consegna dei beni,
per ultimazione del programma si intende la data  dell'ultimo  titolo
di  spesa  ammissibile,  in  analogia  alle  iniziative con soli beni
acquistati direttamente dall'impresa; in tal  caso  la  dichiarazione
relativa  all'ultimazione  del programma, di cui all'art. 6, comma 10
del regolamento,  non  e'  sostituita  dalla  copia  del  verbale  di
consegna  dei  beni  bensi'  dalla  stessa dichiarazione resa, con le
previste modalita', dall'istituto collaboratore  (si  veda  anche  il
precedente punto 6.7, lettera f);
   - il numero di occupati attivati dall'iniziativa, rilevato con gli
stessi  criteri  di cui al precedente punto 6.3, ed i dati "a regime"
relativi all'indicatore ambientale vengono rilevati  con  riferimento
all'esercizio  successivo  all'entrata  a  regime  degli impianti del
programma;
   - l'entrata a regime deve verificarsi entro 24  mesi  dall'entrata
in   funzione   dell'iniziativa;   in  caso  contrario  le  verifiche
concernenti l'occupazione ed i parametri  dell'indicatore  ambientale
vengono  effettuate  con  riferimento  all'esercizio successivo ai 24
mesi dall'entrata in funzione stessa;
   -  la  data  di  entrata  in  funzione  dell'iniziativa  coincide,
convenzionalmente,  con  quella  di  ultimazione;  qualora  l'impresa
dichiari piu' date di entrata in funzione, per blocchi funzionalmente
autonomi,  tali date hanno validita' solo ai fini della condizione di
cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento (si veda anche il
successivo punto 8.1);
   - gli investimenti complessivi sono  quelli  ritenuti  ammissibili
dalla  banca  concessionaria,  in  sede di relazione finale di cui al
successivo punto 8.5, attualizzati.
   7 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
   7.1  Le agevolazioni concesse per ciascuna iniziativa vengono rese
disponibili dal Ministero in due o  tre  quote  annuali  uguali  alla
stessa  data  di  ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla
pubblicazione   delle   graduatorie;   in   particolare,   la   detta
disponibilita'   avviene   in  due  quote,  qualora  l'iniziativa  da
agevolare venga ultimata entro i 24  mesi  successivi  alla  data  di
presentazione  della  domanda  e  l'impresa  ne abbia fatta esplicita
richiesta nella Scheda Tecnica di cui al  punto  5.3,  in  tre  quote
negli altri casi.
   Il  Ministero  accredita tali quote presso i conti correnti aperti
dalle banche concessionarie, uno per ciascuna banca,  quando  risulta
verificata  la  sussistenza delle condizioni previste dalla normativa
per  la  successiva  erogazione  alle   imprese   o   agli   istituti
collaboratori,  ivi  inclusa  quella  concernente  il  versamento e/o
l'accantonamento di  una  quota  proporzionale  di  capitale  proprio
(vedasi  precedente  punto  6.2). A tal fine le banche concessionarie
trasmettono periodicamente al  Ministero  l'elenco  delle  iniziative
agevolate per le quali, a seguito di richiesta di erogazione da parte
delle  imprese  o  degli  istituti  collaboratori  interessati, hanno
verificato  con  esito  positivo  le  condizioni   per   l'erogazione
medesima.  L'inserimento  della  singola  iniziativa nell'elenco puo'
avvenire qualora sia trascorso non meno di un mese dalla  concessione
provvisoria delle agevolazioni, per la prima quota, e non meno di uno
o  due anni da detto termine, rispettivamente, per la seconda e terza
quota.  La   trasmissione   degli   elenchi   avviene   con   cadenza
quindicinale,  alla  meta' ed alla fine di ciascun mese. Tali elenchi
riguardano tutte  le  richieste  esaminate  favorevolmente  entro  le
scadenze  fissate;  gli  stessi  sono  predisposti  per  bando e, per
ciascuna iniziativa, riportano, nell'ordine, il numero  di  progetto,
la   denominazione   dell'impresa   beneficiaria,  l'area  obiettivo,
l'importo  della  quota  di  contributo  indicata  nel   decreto   di
concessione,  l'importo  della  quota  di  contributo erogabile ed il
numero  d'ordine  di  quest'ultima  (prima,   seconda,   terza).   Al
ricevimento  degli  elenchi,  il  Ministero  provvede  nei tempi piu'
solleciti ad accreditare,  presso  i  predetti  conti,  le  quote  di
contributo  richieste  ovvero a comunicare i nominativi delle imprese
per le quali non e' possibile procedere  all'erogazione.  Tali  somme
sono  quindi  immediatamente  erogate  alle  imprese  o agli istituti
collaboratori   e   comunque   entro   cinque    giorni    lavorativi
dall'intervenuto    accreditamento.    L'impresa    puo'   provvedere
tempestivamente ai propri adempimenti, cosi' da attivare le  suddette
procedure  di  erogazione della singola quota fin dallo stesso giorno
della disponibilita'.
   L'ammontare    delle   agevolazioni   concedibili   e'   calcolato
convenzionalmente in base al  programma  temporale  di  realizzazione
degli  investimenti  assunto in sede di concessione provvisoria ed in
base al piano  di  disponibilita'  delle  quote  (si  veda  anche  il
precedente punto 2.6).
   7.2  Nel  caso  in  cui l'iniziativa preveda, in tutto o in parte,
l'acquisizione  di  beni  in  locazione   finanziaria,   le   singole
erogazioni  vengono richieste alla banca concessionaria dall'istituto
collaboratore o, separatamente, anche dall'impresa, ciascuno  per  la
parte  di  contributo  relativo  alle  spese  ammesse  e sostenute di
propria competenza, e vengono disposte in favore del richiedente.
   L'istituto  collaboratore,  a  partire  dalla  prima   erogazione,
trasferisce  all'impresa  il  contributo  nell'arco  del  quinquennio
successivo  alla   data   di   decorrenza   di   ciascun   contratto,
indipendentemente  dalla  durata  dello stesso; cio' avviene per rate
semestrali  posticipate  determinate  sulla  base  dell'ammontare  di
ciascuna  quota  di  contributo  erogata.  Nel  caso  di investimenti
realizzati con piu' contratti di locazione, la  quota  di  contributo
erogata  andra' attribuita prioritariamente ai contratti gia' entrati
in decorrenza,  a  partire  dal  primo,  nel  limite  del  contributo
relativo a ciascun contratto medesimo.
   Il  primo trasferimento comprende le eventuali quote di contributo
relative ai semestri gia' scaduti e gli  interessi  sulle  erogazioni
gia'   effettuate   dalla   banca   concessionaria,   calcolati   con
capitalizzazione annua  al  TUS  vigente  al  momento  delle  singole
erogazioni stesse, per il periodo intercorrente tra la data di valuta
di ciascuna erogazione e quella dell'effettivo trasferimento.
   I  successivi  trasferimenti  comprenderanno  anche  gli interessi
maturati  nel  semestre  sul  residuo   contributo,   calcolati   con
capitalizzazione  annua  al  TUS  vigente  al  momento  delle singole
erogazioni.
   7.3 Ciascuna erogazione in  favore  dell'impresa  o  dell'istituto
collaboratore  avviene  per  stato  d'avanzamento, ad eccezione della
prima, che puo', a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento  del
programma  ed  essere  disposta  a  titolo  di  anticipazione, previa
presentazione  di  fideiussione  bancaria  o   polizza   assicurativa
irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore
del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
   Ai  fini  delle  erogazioni  per  stato d'avanzamento, l'impresa o
l'istituto collaboratore,  ferme  restando  le  eventuali  condizioni
poste dal decreto di concessione provvisoria, deve avere sostenuto:
   -  nel  caso  di  due  erogazioni:  almeno  la  meta'  della spesa
approvata di rispettiva competenza per  la  prima  erogazione  ed  il
totale della stessa per la seconda;
   -  nel  caso  di  tre  erogazioni:  almeno  un  terzo  della spesa
approvata di rispettiva competenza per la prima erogazione, almeno  i
due  terzi  per la seconda ed il totale della stessa per la terza. In
ogni caso il raggiungimento, alla data della disponibilita',  di  uno
stato    d'avanzamento   superiore   a   quello   corrispondentemente
necessario, non puo' dare luogo ad una erogazione superiore a  quella
predeterminata,   ne'   il   raggiungimento   del   necessario  stato
d'avanzamento prima della data della disponibilita', puo' dare  luogo
ad un'erogazione anticipata.
   Nei  casi  di riduzione del programma di spesa, prima di procedere
all'erogazione delle  quote  residue  in  favore,  secondo  il  caso,
dell'impresa  o  dell'istituto collaboratore, la banca concessionaria
procede al ricalcolo della singola quota costante erogabile.
   Qualora l'impresa debba comunque restituire  quote  di  contributo
gia'  erogate,  la  stessa  puo',  in  alternativa  alla restituzione
diretta delle somme, attivare una procedura di compensazione.  A  tal
fine,  e'  necessario  che  l'impresa  medesima  ne  faccia esplicita
richiesta alla  banca  concessionaria  e  che  la  stessa  non  abbia
provveduto  alla  restituzione  all'atto della prima erogazione utile
successiva. In  tale  ultima  circostanza,  la  banca  concessionaria
richiede  al  Ministero  la quota spettante al netto dell'importo, in
linea capitale, che l'impresa  stessa  deve  restituire.  I  relativi
interessi e le eventuali maggiorazioni sono trattenute dalla banca al
momento  dell'erogazione  e  successivamente restituite al Ministero.
Detti  interessi   sono   computati   dal   momento   dell'erogazione
all'impresa  delle  somme  non  dovute,  comprensive  delle eventuali
relative maggiorazioni, fino  alla  data  della  valuta  della  prima
erogazione utile successiva.
   7.4  Ai  fini  di  ciascuna  erogazione,  l'impresa,  per  i  beni
acquistati o realizzati direttamente, e/o  l'istituto  collaboratore,
per i beni acquisiti in locazione finanziaria, trasmettono alla banca
concessionaria la relativa richiesta/dichiarazione secondo gli schemi
di cui rispettivamente agli Allegati nn. 13/a o 13/b, con allegata la
documentazione  di cui all'Allegato n. 14 e, limitatamente all'ultima
erogazione (la seconda o la terza), qualora non gia'  presentata,  la
documentazione   finale  di  spesa  e  le  dichiarazioni  di  cui  al
successivo  punto  8.4.   La   richiesta   di   erogazione   avanzata
dall'istituto   collaboratore   deve   essere   accompagnata  da  una
dichiarazione dell'impresa, secondo lo schema di cui all'Allegato  n.
13/c,  concernente  le  spese  ed i relativi beni cui si riferisce la
richiesta di erogazione medesima. Con dette richieste  l'impresa  e/o
l'istituto  collaboratore  dichiarano l'importo delle spese sostenute
per le opere murarie  e/o  i  macchinari,  impianti  e  attrezzature,
distinto  per  capitolo  di  spesa,  espresso in lire o in euro ed in
percentuale del programma di investimenti approvato per la  parte  di
rispettiva   competenza,   alla   data  cui  si  riferisce  lo  stato
d'avanzamento anche finale; a tal fine si fa  riferimento  alla  data
dell'effettivo pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa.
I  beni  relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere
fisicamente  individuabili  e   presenti   presso   l'unita'   locale
interessata  dal  programma di investimenti alla data della richiesta
ad eccezione di quelli acquistati con contratti "chiavi in mano".
   In    relazione    alle    spese    cui    si     riferisce     la
richiesta/dichiarazione  di  erogazione  per  stato d'avanzamento, si
precisa che le stesse non possono comprendere  quelle  che  la  banca
concessionaria   ha   ritenuto  non  ammissibili,  indicandole  nella
comunicazione di cui al precedente punto  5.8;  si  precisa  altresi'
che,   contestualmente   alla   richiesta  di  erogazione  per  stato
d'avanzamento, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa,
in modo indelebile, la dicitura "Spesa di £./euro {{  dichiarata  per
la  {(prima,  seconda, terza){ erogazione del prog. n.  {{/199{ ex L.
488/92".
   7.5  Entro  il termine di quindici giorni lavorativi dalla data di
presentazione della documentazione e, comunque, non prima della  data
della disponibilita', la banca concessionaria, dopo aver accertato la
vigenza  dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, la completezza
e la pertinenza all'iniziativa agevolata della documentazione esibita
dall'impresa stessa o dall'istituto collaboratore e la corrispondenza
tra la percentuale dello  stato  d'avanzamento  dichiarata  e  quella
necessaria  per  l'erogazione,  inserisce l'iniziativa nell'elenco di
cui al punto 7.1.
   7.6 Nel caso in cui, al momento dell'erogazione dell'ultima quota,
la concessione definitiva non sia stata emanata, la quota  stessa  e'
ridotta  del  10%  del  contributo  totale  concesso, da conguagliare
successivamente alla concessione definitiva medesima.
   7.7  E'  consentito  che  l'impresa  titolare  delle  agevolazioni
rilasci  regolare  procura speciale all'incasso o cessione di credito
in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine:
   - sia la procura speciale all'incasso che la cessione  di  credito
non  possono  essere  rilasciate in favore della banca concessionaria
incaricata dell'istruttoria ne' dei  propri  istituti  collaboratori;
cio'  in  considerazione  della commistione di interessi contrastanti
che verrebbe in tal caso a determinarsi in capo  a  tali  soggetti  a
causa  della  sovrapposizione  di  compiti  da  un  canto  di  natura
pubblicistica e dall'altro di natura privatistica;
   - e' consentito che cio' avvenga in favore di  quei  soggetti  che
non  svolgono  funzioni  con  incidenza  diretta  nel procedimento di
concessione ed erogazione di cui si tratta e, quindi, anche le  altre
banche  concessionarie  ed  i relativi istituti collaboratori, questi
ultimi,   naturalmente,   purche'   non   siano    contemporaneamente
collaboratori della banca concessionaria incaricata dell'istruttoria;
   -  per assicurare snellezza operativa, devono essere notificati al
Ministero, per la conseguente presa d'atto,  unicamente  le  cessioni
del  credito;  il  Ministero formalizza tale presa d'atto all'impresa
cedente ed alla  banca  concessionaria,  condizionandone  l'efficacia
agli  esiti della prevista certificazione antimafia nei confronti del
cessionario (con esclusione  dei  soggetti  considerati  "pubblici"),
certificazione  che  deve essere acquisita dalla banca concessionaria
medesima; in attesa della presa d'atto e, qualora  necessaria,  degli
esiti  della certificazione antimafia l'erogazione delle agevolazioni
resta sospesa;
   -   le  procure  speciali  all'incasso  devono  essere  notificate
dall'impresa  cedente unicamente alla banca concessionaria incaricata
dell'istruttoria  che,  previa   formale   presa   d'atto,   provvede
all'erogazione nei confronti del nuovo soggetto titolato all'incasso.
   8 - DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E CONCESSIONI DEFINITIVE
   8.1  Entro  un  mese  dalla  data  di  ricevimento  del decreto di
concessione provvisoria, per i programmi gia' ultimati a  tale  data,
ovvero  entro  un  mese  dalla data di ultimazione del programma e di
entrata  in  funzione  degli  impianti,  per  i  programmi   ultimati
successivamente,  l'impresa deve inviare alla banca concessionaria le
dichiarazioni,  di  cui  all'art.  6,  comma  10   del   regolamento,
attestanti dette date. Le dichiarazioni devono essere rese dal legale
rappresentante   dell'impresa  o  da  suo  procuratore  speciale.  In
considerazione del fatto  che  dalla  data  di  entrata  in  funzione
decorre  il  periodo  di  cinque  anni di cui all'art. 8, comma 1 del
regolamento durante il quale i  beni  agevolati  non  possono  essere
distolti  dall'uso  previsto,  pena la revoca totale o parziale delle
agevolazioni, e' data facolta' alle imprese,  in  caso  di  programmi
articolati,  per  i  quali  l'entrata in funzione degli impianti puo'
anche in parte precedere l'ultimazione del programma, di rendere piu'
dichiarazioni  di  entrata  in  funzione,  relative  a   blocchi   di
investimento  funzionalmente  autonomi. In tale ultimo caso l'impresa
deve individuare, con ciascuna dichiarazione,  i  beni  del  relativo
blocco funzionalmente autonomo, facendo anche riferimento ai relativi
numeri  di identificazione riportati nell'elenco di cui al precedente
punto 3.9. Ai fini di cui sopra, la data di ultimazione del programma
e' quella  definita  al  precedente  punto  6.8.  Per  le  iniziative
riguardanti solo beni in locazione finanziaria, ovvero per quelle che
ne  comprendono  parte  ed  il  cui  ultimo  verbale  di  consegna e'
successivo alla data dell'ultimo titolo di  spesa  relativo  ai  beni
acquistati  direttamente dall'impresa, la dichiarazione attestante la
data di ultimazione del programma e' sostituita  dall'ultimo  verbale
di consegna dei beni.
   8.2  Dopo  l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver
effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa  beneficiaria
delle  agevolazioni  e/o  l'istituto  collaboratore,  ciascuno per le
spese dallo stesso sostenute, trasmette alla banca concessionaria  la
documentazione  comprovante  l'effettuazione  delle  spese stesse. La
trasmissione deve avvenire entro e non oltre sei mesi dalla  data  di
ultimazione  del programma o, per i programmi gia' ultimati alla data
di ricevimento del decreto di concessione provvisoria,  entro  e  non
oltre  sei  mesi  da  quest'ultima  data (si veda il precedente punto
8.1). Alla scadenza dei sei mesi, in assenza di gravi e  giustificati
motivi - che, comunque, devono essere rassegnati con congruo anticipo
alla  banca  concessionaria  -  quest'ultima  propone la revoca delle
agevolazioni al  Ministero  il  quale  procede  alla  emanazione  del
conseguente decreto.
   8.3  La  documentazione  di  spesa  consiste nella copia autentica
delle fatture o  delle  altre  documentazioni  fiscalmente  regolari,
quietanzate  o accompagnate dalle dichiarazioni di avvenuto pagamento
a saldo, sottoscritte  da  ciascun  fornitore.  Le  copie  autentiche
possono  essere  predisposte anche dalla banca concessionaria, previa
esibizione, da parte  dell'impresa,  dei  documenti  in  originale  e
copia. In alternativa, la documentazione in argomento puo' consistere
in  elenchi  o in elaborati di contabilita' industriale riepilogativi
dei  suddetti  titoli;  in  questo  caso  i  titoli   devono   essere
riepilogati per capitolo di spesa e per ciascuno deve essere indicato
il  numero  e la data, il fornitore, la descrizione e la natura della
spesa relativa al bene agevolato ed  il  relativo  importo  al  netto
dell'I.V.A.  Gli  originali  dei  documenti  di  spesa  e  di  quelli
attestanti l'avvenuto pagamento,  devono  comunque  essere  tenuti  a
disposizione  dall'impresa  per  gli  accertamenti,  i controlli e le
ispezioni previsti dal regolamento.
   8.4 La documentazione finale di  spesa  deve  essere  solidalmente
allegata  ad una dichiarazione dell'impresa o, nel caso di iniziative
comprendenti beni acquisiti in leasing, dell'istituto  collaboratore;
la  documentazione  e la rispettiva dichiarazione devono, a tal fine,
essere cucite tra loro e devono essere firmate o timbrate  a  cavallo
di  ciascuna  coppia  di  fogli prima della firma della dichiarazione
medesima. Detta dichiarazione deve essere resa, a seconda  dei  casi,
secondo  uno degli schemi seguenti, avendo cura di ricopiare il testo
corrispondente al caso ricorrente e  omettendo  le  ipotesi  che  non
ricorrono, onde evitare cancellazioni o abrasioni:
   *  Allegato  n.  15, resa dal legale rappresentante dell'impresa o
suo procuratore speciale, nel caso  di  iniziative  con  investimenti
ammessi  in via provvisoria inferiori a tre miliardi di lire ovvero a
1.549.370,70  euro  relativi  solo  a  beni  acquistati  direttamente
dall'impresa stessa,
   *  Allegato  n.  16, resa dal legale rappresentante dell'impresa o
suo procuratore speciale, nel caso  di  iniziative  con  investimenti
ammessi  in via provvisoria inferiori a tre miliardi di lire ovvero a
1.549.370,70 euro relativi in tutto o in parte a  beni  acquisiti  in
locazione finanziaria,
   *  Allegato  n.  17, resa dal legale rappresentante dell'impresa o
suo procuratore speciale, nel caso  di  iniziative  con  investimenti
ammessi  in  via  provvisoria pari o superiori a tre miliardi di lire
ovvero  a  1.549.370,70  euro  relativi  solo   a   beni   acquistati
direttamente dall'impresa stessa,
   *  Allegato  n.  18, resa dal legale rappresentante dell'impresa o
suo procuratore speciale, nel caso  di  iniziative  con  investimenti
ammessi  in  via  provvisoria pari o superiori a tre miliardi di lire
ovvero a 1.549.370,70 euro relativi  in  tutto  o  in  parte  a  beni
acquisiti in locazione finanziaria,
   *  Allegato  n.  19, resa dall'istituto collaboratore, nel caso di
iniziative con investimenti relativi in  tutto  o  in  parte  a  beni
acquisiti in locazione finanziaria.
   Tali  dichiarazioni  concernono anche la data di entrata a regime,
ancorche' prevista, dell'iniziativa, con cio' intendendo  il  momento
in  cui  tutti  i  fattori  della  produzione oggetto dell'iniziativa
medesima  si  integrano  tra  loro  e  con  gli  eventuali   impianti
preesistenti  raggiungendo  gli  obiettivi  previsti, soprattutto con
riferimento ai livelli occupazionali.  Sull'argomento  si  rinvia  al
precedente  punto  6.8, in merito alla verifica degli scostamenti del
secondo indicatore e della conferma o meno della maggiorazione del 5%
del valore di tutti gli indicatori.
   8.5 Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione finale di
spesa e  delle  dichiarazioni  di  cui  al  punto  precedente  ovvero
dell'eventuale  ulteriore  documentazione ritenuta necessaria per gli
accertamenti richiesti dalla  normativa,  ed  in  particolare  quelli
relativi al capitale proprio, le banche concessionarie provvedono a:
   -   verificare  la  completezza  e  la  pertinenza  all'iniziativa
agevolata  della  documentazione  e  delle  dichiarazioni   trasmesse
dall'impresa e/o dall'istituto collaboratore;
   -  redigere  una  relazione  sullo  stato  finale del programma di
investimenti, secondo gli schemi concordati in  sede  di  convenzione
con  il Ministero, contenente gli elementi indicati all'art. 9, comma
10  del  regolamento,  nonche'  notizie   in   merito   all'eventuale
sussistenza  di procedure concorsuali e/o, qualora previsto, di cause
ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;
   - trasmettere al Ministero la relazione finale, la  documentazione
finale  di  spesa  e le dichiarazioni di cui al precedente punto 8.4.
Qualora la documentazione finale di spesa consista nella copia  delle
fatture,  ciascuna  copia deve essere vistata, punzonata o timbrata a
secco dalla banca  concessionaria  per  attestazione  di  conformita'
della copia stessa agli originali quietanzati.
   8.6  Ricevuta  la  documentazione  finale  di  spesa ed i relativi
allegati da parte della banca  concessionaria  il  Ministero,  per  i
programmi con spesa ammessa in via provvisoria pari o superiore a tre
miliardi  di  lire  ovvero  a 1.549.370,70 euro, dispone accertamenti
sull'avvenuta realizzazione del programma di  investimenti  nominando
apposite  commissioni.  Per  i programmi la cui spesa ammessa risulta
inferiore  a  tre  miliardi  di  lire  ovvero  a  1.549.370,70  euro,
l'accertamento  sulla  realizzazione  dell'iniziativa  consiste nella
verifica della sussistenza e della completezza  della  documentazione
di cui al precedente punto 8.5.
   Sulla base di una relazione monografica riassuntiva degli esiti di
detti  accertamenti,  il  Ministero  emana  il decreto di concessione
definitivo, dando disposizioni alla banca concessionaria  di  erogare
quanto  ancora  dovuto  all'impresa,  ivi  compreso  il 10% di cui al
precedente punto 7.6. Qualora sia decorso il termine di cui  all'art.
10,  comma  6  del  regolamento,  si  procede come disciplinato dallo
stesso articolo.
   9 - REVOCHE
   9.1 Il Ministero procede  alla  revoca  parziale  o  totale  delle
agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della
banca  concessionaria,  previo eventuale accertamento ispettivo sulle
inadempienze da parte dell'impresa.  Il  decreto  di  revoca  dispone
l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalita'.
   Con riferimento all'art. 8, comma 1 del regolamento, danno luogo a
revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c),
c1),  e),  f)  e g); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di
cui alle lettere a), b) e d).
   In relazione a quanto indicato alla lettera a) si precisa  che  il
divieto  di  cumulare le agevolazioni di cui alla legge n. 488/92 con
altre,  disposte  da  leggi  nazionali,  regionali  o  comunitarie  o
comunque  concesse  da  Enti o istituzioni pubbliche, riguarda quelle
normative che, avendo carattere di uniforme generalita' per tutte  le
imprese  e su tutto il territorio nazionale, siano qualificabili come
"aiuti di stato" ai sensi degli artt.92 e 93 del  Trattato  di  Roma;
tale  divieto  e'  peraltro circoscritto alle sole altre agevolazioni
che, tenuto conto delle relative  fonti  normative,  regolamentari  o
amministrative,  siano  espressamente  riferibili agli stessi singoli
beni della medesima iniziativa  per  la  quale  vengono  concesse  le
agevolazioni  della  legge  488/92.  Cio'  premesso,  la revoca delle
agevolazioni e' parziale, qualora il cumulo riguardi singoli  beni  e
qualora  tale  cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione
prevista  successivamente  alla  concessione  provvisoria   e   prima
dell'erogazione  delle  agevolazioni  o,  quanto  meno,  di diligente
informazione in via autonoma dell'impresa al Ministero o  alla  banca
concessionaria; la revoca e' totale in tutti gli altri casi.
   In relazione a quanto indicato alla lettera c1), si precisa che la
revoca   delle   agevolazioni   interviene   qualora,  alla  data  di
disponibilita' dell'ultima quota in cui si  articola  l'agevolazione,
l'impresa  non  abbia avanzato regolare richiesta di erogazione della
prima  quota  di  contributo,  corredata   di   tutta   la   prevista
documentazione per l'erogazione per stato d'avanzamento.
   In  relazione a quanto indicato alla lettera d) si precisa che nel
caso  in  cui  l'iniziativa  non  venga  ultimata  entro  i   termini
prescritti, comprensivi di eventuale proroga, la revoca e' parziale e
interessa   le  agevolazioni  afferenti  i  titoli  di  spesa  datati
successivamente  a  detti  termini,  fatta   salva   ogni   ulteriore
determinazione     conseguente    alle    verifiche    sull'effettivo
completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli  obiettivi
prefissati.
   Nei  casi  di  revoca  parziale,  ai  fini  della rideterminazione
dell'ammontare delle agevolazioni e di quello, secondo il caso, delle
due o tre quote, si procede, come  per  la  concessione  provvisoria,
alla  distribuzione  per anno solare delle residue spese ammissibili.
In tal senso provvedono le banche concessionarie in sede di parere di
cui all'art.8 comma 2 del regolamento.
   In relazione a quanto indicato alla lettera f) si precisa che,  ai
fini  del  calcolo dello scostamento medio, si determina la somma dei
soli  scostamenti   negativi   degli   indicatori   suscettibili   di
variazione,  e  cioe' di quelli di cui ai precedenti punti 6.2, 6.3 e
6.5, e la si divide per tre. In tal senso, al  fine  di  valutare  il
suddetto  scostamento  relativo a ciascuno dei tre indicatori, sia il
loro valore posto a base per  la  formazione  della  graduatoria  che
quello  verificato a consuntivo devono essere incrementati o meno del
5% derivante  dall'adesione  o  meno  al  sistema  di  certificazione
ambientale   ISO   14001.   Si   procede  alla  revoca  totale  delle
agevolazioni allorche' si verifichi anche una sola delle due seguenti
ipotesi: 1) anche uno solo degli indicatori subisca  uno  scostamento
superiore  ai  30  punti  percentuali; 2) la media degli scostamenti,
come sopra determinata, superi i 20 punti percentuali.
   In relazione a quanto indicato alla lettera  g),  si  intende  che
venga   modificato  l'indirizzo  produttivo  dell'impianto  allorche'
l'attivita'  cui  e'  destinata  l'unita'  locale   interessata   dal
programma  di investimenti agevolato venga trasformata da ricettiva a
non ricettiva o viceversa.
   Le agevolazioni sono altresi' revocate qualora l'attivita' ammessa
alle agevolazioni non permanga presso l'unita' locale interessata dal
programma di investimenti per almeno il quinquennio  successivo  alla
data  di  entrata in funzione del programma medesimo ovvero, nel caso
di piu' date, dall'ultima delle stesse. La revoca e'  commisurata  al
periodo  di  mancato  mantenimento  dell'attivita' con riferimento al
detto quinquennio.
   9.2 Nel caso in cui una o piu' imprese presentino,  a  fronte  del
medesimo  programma  di  investimenti, piu' domande di agevolazione a
valere sulla stessa graduatoria, anche se  per  il  tramite  di  piu'
banche  concessionarie  o istituti collaboratori, le domande medesime
vengono respinte e le agevolazioni eventualmente concesse ed  erogate
vengono   revocate   e  recuperate  con  le  modalita'  previste  dal
regolamento. Restano  ferme  le  eventuali  sanzioni  previste  dalla
normativa vigente.
   10 - NORME TRANSITORIE DI PRIMA APPLICAZIONE
   10.1  Il   termine  di  ammissibilita'  delle  spese  relativo  al
primo   bando   di   applicazione della    L. 488/92    al    settore
turistico-alberghiero,  gia' indicato  al  1  gennaio  1998 dall'art.
5 del  D.M.  20.7.1998, deve  intendersi  sostituito, a seguito degli
esiti della notifica del presente regime di  aiuto  alla  Commissione
dell'Unione   Europea,   da   quello  ordinariamente  previsto  dalla
normativa   di   riferimento;   pertanto,   per  il  primo  bando  di
applicazione della presente normativa,  il  predetto    termine    e'
fissato  al  giorno  successivo  alla  data  di  chiusura  del quarto
bando   e, quindi, al  1 luglio  1998, fermo  restando  che le  spese
relative  a  progettazioni, direzione  lavori, studi di  fattibilita'
economico-finanziaria   e   di   valutazione  di  impatto ambientale,
oneri   per   concessioni   edilizie, collaudi    di    legge,  quota
iniziale    dei    contratti    di   franchising, consulenze inerenti
attivita'  di    certificazione  di  qualita'  e  di   certificazione
ambientale,  acquisto  del  suolo aziendale e relative sistemazioni e
indagini geognostiche  sono  ammesse  a  decorrere  dai  dodici  mesi
precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione.
   Il Ministro: BERSANI