IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata"; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997, relativo alla modifica dell'ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare; Visto che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia nella seduta del 24 giugno 1998 ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica dell'ordinamento didattico relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare; Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nella seduta del 21 luglio 1998; Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione, in data 24 luglio 1998, ha approvato la suddetta modifica; Visto il parere favorevole alla modifica dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 ottobre 1998; Visto lo statuto della Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 10 dicembre 1998; Avuto riguardo al verbale del consiglio della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare dell'8 febbraio 1999, in cui si fa presente che nello statuto pubblicato, per mero errore materiale, non sono stati riportati, nella tabella B standard complessivo di addestramento professionale, gli "interventi di chirurgia generale: 100 casi di cui almeno il 10% effettuati in prima persona."; Decreta: Lo statuto della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998 e' sostituito dal seguente statuto corretto come in premessa. Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" e' cosi' ulteriormente modificato: Articolo unico A partire dall'anno accademico 1998/1999, l'ordinamento didattico della Scuola di specializzazione, del settore medico, in chirurgia vascolare viene cosi' modificato: Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare Art. 1. E' istituita la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, presso l'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata". La scuola risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica, della clinica e della terapia chirurgica delle malattie vascolari intese come malattie delle arterie, delle vene e dei linfatici. Art. 3. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare. Art. 4. Il corso ha la durata di 5 anni. Art. 5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia, cattedra di chirurgia vascolare, sede amministrativa della scuola, afferente al dipartimento di chirurgia e le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto-legge n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinare di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Art. 6 Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' di 4 (quattro) per ciascun anno di corso per un totale di 20 specializzandi. Art. 7. L'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. 5 e' determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento e' attuata nel rispetto di quanto previsto nella tabella B. Art. 8 Di norma ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Il piano didattico delle attivita' formative di cui all'art. 7 e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione su cui registrare tutta l'attivita' scientifica e chirurgica espletata dallo specializzando nel corso degli studi. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari. A. Area propedeutica: Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze di anatomofisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve inoltre apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistematizzazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici. Settori: E06A fisiologia umana; E09A anatomia umana; E098 istologia; E10X biofisica medica; F01X statistica medica; F06A anatomia patologica; F07G malattie del sangue; K05B informatica; K06X bioingegneria; L18C linguistica inglese. B. Area di semiologia clinica e diagnostica strumentale invasiva e non invasiva: Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semiologiche cliniche e di diagnostica strumentale invasiva e non invasiva idonee al trattamento delle vasculopatie cerebrali, viscerali e periferiche, nonche' delle malattie cardiache piu' frequenti. Settori: F07C malattie dell'apparato cardiovascolare; F08E chirurgia vascolare; F18X diagnostica per immagini e radioterapia. C. Area di specialita' chirurgiche correlate: Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali metodologie e cliniche relative ai settori specialistici correlati, nonche' le loro fondamentali tecniche chirurgiche. In particolare deve acquisire la pratica clinica per la diagnosi ed il trattamento chirurgico e postoperatorio delle piu' frequenti malattie chirurgiche. Settori: F08A chirurgia generale; F08D chirurgia toracica; F09X chirurgia cardiaca; F10X chirurgia urologica; F16A malattie dell'apparato locomotore. D. Area di chirurgia vascolare: Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche dell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la piu' opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici. Settori: F06A anatomia patologica; F07C malattie dell'apparato cardiovascolare; F08E chirurgia vascolare; F09X cardiochirurgia. E. Area di chirurgia endovascolare: Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le normali nozioni teoricopratiche del cateterismo arterioso e le terapie endovascolari; ivi comprese le terapie locoregionali farmacologiche, la dilatazione percutanea transluminale, l'applicazione di stent vascolari e di endoprotesi, nonche' le metodiche da esse derivanti. Deve inoltre acquisire conoscenze e capacita' pratica nelle metodiche di controllo strumentale invasive e non. Settori: F08E chirurgia vascolare; F18X diagnostica per immagini. F. Area angiologica: Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze teoricopratiche per la diagnosi e la terapia delle malattie vascolari di interesse medico. Settori: F07C malattie dell'apparato cardiovascolare. G. Area di anestesiologia e valutazione critica: Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della piu' opportuna condotta clinica; deve inoltre, acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ad alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche. Settori: F08A chirurgia generale; F08E chirurgia vascolare; F21X anestesiologia; F22B medicina legale. Tabella B - Standard complessivi di addestramento professionalizzante. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualita'; dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: procedure diagnostiche di malattie vascolari: a) diagnostica vascolare e incruenta: 200 casi di cui almeno il 50% eseguito in prima persona; b) diagnostica vascolare cruenta: 100 casi a cui lo specializzando partecipa in collaborazione; interventi di chirurgia generale: 100 casi di cui almeno il 10% effettuati in prima persona. interventi di chirurgia vascolare di alta e media chirurgia: 200 casi di cui almeno il 15% eseguiti in prima persona; interventi di chirurgia vascolare di piccola chirurgia: 240 casi di cui almeno il 15% eseguiti in prima persona; interventi di chirurgia endovascolare: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Il presente decreto verra' registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa amministrazione. Roma, 8 marzo 1999 Il rettore: Finazzi-Agro'