IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto legislativo 21  novembre 1997, n. 461, riguardante
il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi  diversi, a  norma dell'art.  3,  comma 160,  della legge  23
dicembre 1996, n. 662, e, in  particolare, l'art. 7, il quale prevede
che con uno o piu' decreti  del Ministro delle finanze sono stabilite
le  modalita' per  l'esercizio e  la  revoca dell'opzione  di cui  al
medesimo art. 7;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
  Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo sostituito dall'art. 11 del  decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80,  concernente nuove  disposizioni in  materia, tra  l'altro, di
organizzazione  e   di  rapporti  di  lavoro   nelle  amministrazioni
pubbliche;
  Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale
devono essere  adottati dal  Ministro delle finanze  esclusivamente i
provvedimenti   che  sono   espressione  del   potere  di   indirizzo
politicoamministrativo, di  cui agli  articoli 3, comma  1, e  14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni contenute
nel citato art.  7 del decreto legislativo 21 novembre  1997, n. 461,
tenendo  conto  delle  disposizioni   contenute  nel  citato  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I contribuenti possono optare,  ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva di  cui all'art. 7  del medesimo decreto  legislativo sui
redditi di capitale  e sui redditi diversi di cui  agli articoli 41 e
81, comma 1,  lettere da cbis ) a cquinquies),  del testo unico delle
imposte  sui  redditi, approvato  con  decreto  del Presidente  della
Repubblica 22  dicembre 1986,  n. 917, che  conseguono nel  corso del
periodo d'imposta.
  2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata mediante comunicazione
alle:
  a) societa' di gestione del  risparmio residenti in Italia iscritte
nell'albo di  cui all'art.  35, comma 1,  del decreto  legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
  b)  banche residenti  in  Italia autorizzate  alla prestazione  dei
servizi di investimento;
  c)  societa'  di  intermediazione  mobiliare  residenti  in  Italia
iscritte  nell'albo di  cui all'art.  20 del  decreto legislativo  24
febbraio 1998, n. 58;
  d) societa'  fiduciarie di  cui all'art. 60,  comma 4,  del decreto
legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
  e) stabili  organizzazioni in  Italia di  societa' di  gestione del
risparmio,  di banche  o di  imprese di  investimento non  residenti,
iscritte  nell'albo di  cui all'art.  20 del  decreto legislativo  24
febbraio 1998, n. 58.