IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, riguardante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare, l'art. 7, il quale prevede che con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al medesimo art. 7; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politicoamministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nel citato art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, tenendo conto delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Decreta: Art. 1. 1. I contribuenti possono optare, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo sui redditi di capitale e sui redditi diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da cbis ) a cquinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che conseguono nel corso del periodo d'imposta. 2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata mediante comunicazione alle: a) societa' di gestione del risparmio residenti in Italia iscritte nell'albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) banche residenti in Italia autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento; c) societa' di intermediazione mobiliare residenti in Italia iscritte nell'albo di cui all'art. 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; d) societa' fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; e) stabili organizzazioni in Italia di societa' di gestione del risparmio, di banche o di imprese di investimento non residenti, iscritte nell'albo di cui all'art. 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.