Alla Presidenza del Consiglio  dei
                                  Ministri
                                   Alle    Amministrazioni   centrali
                                  dello Stato
                                   Alle   Amministrazioni   e    alle
                                  aziende autonome dello Stato
                                   Agli uffici centrali del bilancio
                                   Agli      uffici  di    ragioneria
                                  presso  le     amministrazioni   ed
                                  aziende
                                    autonome dello Stato
                                   Al  Provveditorato  generale dello
                                  Stato
                                   Al Dipartimento del tesoro
                                   Al Dipartimento  della  ragioneria
                                  generale dello Stato
                                   Al  Dipartimento  per le politiche
                                  di sviluppo e di coesione
                                    servizi del Tesoro
                                   Al  Comando  generale  del   Corpo
                                  delle capitanerie di porto
                                   Ai  provveditorati  regionali alle
                                  opere pubbliche
                                   Ai  provveditorati  regionali alle
                                  opere  pubbliche  per le  Isole
                                    (Palermo e Cagliari)
                                   Alle     sopraintendenze      alle
                                  antichita' ed alle belle arti
                                   Ai provveditorati agli studi
                                   Alle prefetture
                                   Alle avvocature distrettuali dello
                                  Stato
                                   All'ufficio  di  ragioneria presso
                                  il Magistrato per il Po
                                   Alle ragionerie provinciali  dello
                                  Stato
                                   Alle   direzioni  regionali  delle
                                  entrate
                                   Alle direzioni compartimentali del
                                  territorio
                                   Alla  Azienda  di  Stato  per  gli
                                  interventi nel mercato agricolo
                                   Al Consiglio di Stato
                                   Ai     tribunali    amministrativi
                                  regionali
                                   Alla Corte dei conti
                                   Alle delegazioni  regionali  della
                                  Corte dei conti
                                   All'Avvocatura    generale   dello
                                  Stato
                                   All'Amministrazione       centrale
                                  della      Banca     d'Italia     -
                                  Servizio
                                    rapporti col Tesoro
Premessa.
  La materia  dei fermi amministrativi  e' stata piu'  volte trattata
dallo  scrivente Ministero  che, nel  corso degli  anni ha  impartito
apposite istruzioni  a tutti gli uffici  ed amministrazioni pubbliche
interessate, con le circolari che appresso si elencano:
  n. 38, prot. 113578  del 13 marzo 1959; n. 18,  prot. 177644 del 24
marzo  1969; n.  35, prot.  122240 del  9 aprile  1980; n.  32, prot.
127440 del 28  aprile 1982;n. 24, prot. 126711 del  4 aprile 1987; n.
35,  prot. 14702  del  4 agosto  1988;  n. 51,  prot.  169077 del  30
novembre 1988.
  Al   fine  di   fornire  una   raccolta  organica,   opportunamente
aggiornata,  di  tutte le  istruzioni  inerenti  l'argomento, con  la
presente  circolare  si intende  offrire  un  unico valido  strumento
rispondente alle esigenze di chiarezza  e di attualita' di procedure,
modulari e denominazioni che, a partire dalla data di ricezione della
stessa, dovranno essere utilizzati allo scopo.
  In considerazione,  altresi', del  mutato assetto  organizzativo di
molti  Ministeri,  della  soppressione   di  enti  pubblici  e  della
trasformazione giuridica  di talune  amministrazioni autonome,  si e'
provveduto alla revisione degli indirizzi cui inviare le richieste di
emanazione dei fermi.
  1. Criteri da osservare nella emissione del fermo.
  E' necessario  richiamare l'attenzione delle  amministrazioni sulla
delicatezza e  sulla importanza  che riveste la  materia, per  cui si
chiede  di voler  preliminarmente vagliare  con accuratezza  tutte le
circostanze   relative  ai   singoli   casi  prima   di  disporre   i
provvedimenti in  rassegna, in  relazione alle  possibili conseguenze
negative  che  il  provvedimento   in  questione,  non  correttamente
utilizzato,   puo'  causare.   Si   segnala  in   proposito  che   le
amministrazioni  possono adottare,  qualora  piu' convenienti,  altre
procedure per il recupero dei loro crediti.
  Com'e' noto,  il fermo amministrativo costituisce  un provvedimento
cautelare  diretto  alla  tutela   delle  ragioni  di  credito  delle
amministrazioni statali  verso terzi, e  come tale esso  ha carattere
provvisorio. Infatti, soltanto  dopo l'accertamento dell'esistenza di
eventuali debiti nei confronti del  terzo da parte di amministrazioni
statali, dell'importo,  del titolo e della  relativa scadenza, potra'
avvenire, con provvedimento  definitivo (espressamente previsto dalla
norma  citata), l'effettivo  incameramento delle  somme dovute  dallo
Stato al terzo e, di  conseguenza, la compensazione legale dei debiti
con i crediti dello Stato.
  Con la richiesta del  fermo amministrativo l'amministrazione fa uso
di un potere discrezionale che,  di massima, non determina lesione di
un diritto soggettivo tutelabile dinanzi alla Magistratura ordinaria.
  Tuttavia, se le ragioni  del credito dovessero risultare arbitrarie
o temerarie o comunque inesistenti -  per cui viene a configurarsi un
vero  e proprio  illecito da  parte dell'amministrazione  costituente
lesione di diritti  soggettivi - il fermo  amministrativo puo' essere
impugnato davanti al giudice ordinario.
  Ne'  il  diritto  ne'  la giurisprudenza  forniscono  una  rigorosa
definizione di ragione di credito. In proposito l'Avvocatura generale
dello Stato, alla quale questo Ministero si e' rivolto, ha fornito il
seguente parere:
  "Il  concetto  di  ragione  di credito  e'  insuscettibile  di  una
definizione  rigorosa, collocato  come e'  nella zona  grigia che  va
dalla pretesa creditoria pura e semplice (pertanto anche arbitraria e
temeraria) al  credito certo,  liquido ed  esigibile. L'una,  come e'
ovvio, insufficiente in  se' e per se' a radicare  il potere di fermo
(che altrimenti ne conseguirebbe un inammissibile arbitrio), l'altro,
eccedente  in requisiti  richiesti dalla  legge, perche'  di per  se'
idoneo  a  far  realizzare  i   fini  cui  l'istituto  del  fermo  e'
preordinato  -  c.d.  compensazione   -  senza  bisogno  della  tappa
intermedia di natura cautelare.  L'unico termine idoneo a qualificare
la pretesa  come atta a radicare  il potere di fermo,  sembra potersi
mutuare dal processo civile, ed e' il c.d. fumus boni juris, cioe' la
ragionevole apparenza di fondatezza".
  Alla  luce del  predetto  parere il  fermo amministrativo  dovrebbe
scontare i seguenti presupposti:
  a) il  credito, che  una amministrazione  vanta verso  creditori di
un'altra  amministrazione, deve  avere una  ragionevole apparenza  di
fondatezza, tale cioe'  da poterlo classificare fra  i crediti certi,
requisito senza il quale si  avrebbe un "comportamento senza potere",
eventualmente causativo  di danno  risarcibile (si tenga  presente in
proposito  che  non e'  necessario  che  il  credito sia  liquido  ed
esigibile,  in  quanto  entrambi   tali  ulteriori  requisiti  devono
assistere  il credito  della  pubblica  amministrazione soltanto  nel
momento conclusivo in  cui viene richiesto il  versamento della somma
fermata);
  b) il credito colpito  deve appartenere all'amministrazione statale
che dispone il fermo (non si  possono colpire cespiti di cui lo Stato
e' semplice intermediario); il provvedimento di fermo va rivolto alle
sole amministrazioni dello Stato  anche ad ordinamento autonomo, cio'
in coerenza  col principio del carattere  unitario della personalita'
dello  Stato  (esso  infatti   non  trova  applicazioni  fra  persone
giuridiche distinte in relazione a quanto disposto dall'art. 1243 del
codice civile cui si ispira il provvedimento cautelare in esame);
  c)  l'amministrazione  creditrice   dev'essere  diversa  da  quella
debitrice.
  Quando  trattasi  di amministrazione  che  nello  stesso tempo  sia
creditrice e debitrice  e sempre che il suo debito  non sia inferiore
al  credito  da  essa  vantato,  non  ricorre  la  necessita'  di  un
particolare provvedimento cautelativo di carattere temporaneo - quale
e' quello di cui al ripetuto  art. 69 - potendosi direttamente e piu'
celermente  addivenire  alla  compensazione  tra  debiti  e  crediti,
purche' - s'intende - sussistano i requisiti di cui all'art. 1243 del
codice  civile   e  cioe'  l'omogeneita'  dei   termini,  nonche'  la
liquidita' ed esigibilita' dei crediti che vi entrano a far parte.
  2.   Emissione,   elevazione,   riduzione  e   revoca   del   fermo
amministrativo.
  L'ultimo  comma dell'art.  69 della  vigente legge  di contabilita'
generale dello Stato, che regola l'istituto del fermo amministrativo,
stabilisce  che  la  sospensione  dei  pagamenti  nei  confronti  del
soggetto  che sia  debitore nei  confronti dell'erario  e' richiesta,
dall'amministrazione che  abbia le  ragioni del credito  stesso, alle
altre  amministrazioni  eventualmente  debitrici  nei  confronti  del
medesimo,  le  quali  sono  tenute  ad  eseguirla  in  attesa  di  un
successivo provvedimento definitivo di incameramento o di sblocco del
pagamento oggetto del provvedimento cautelare.
  Non essendo  necessario un intervento  di questo Dicastero,  ne' in
forma ordinativa della  sospensione, ne' - conseguentemente  - per la
revoca  di   essa,  le  amministrazioni  sono   tenute  a  provvedere
direttamente alla  emanazione dei  provvedimenti riguardanti  i fermi
amministrativi.
  Tali fermi possono essere  proposti direttamente dai titolari degli
uffici centrali, oppure,  ove sia ritenuto opportuno -  a seconda dei
criteri  che  ciascuna  amministrazione ravvisi  di  stabilire  nella
propria competenza ed in rapporto alla struttura dei propri servizi -
dai   titolari   degli   uffici  periferici,   rivestenti   qualifica
dirigenziale,   preferibilmente  con   competenza  territoriale   non
inferiore a quella  provinciale, quali ad es.  le direzioni regionali
delle entrate, le prefetture,  i provveditorati regionali delle opere
pubbliche ecc.
  Ovviamente lo  stesso ufficio centrale  o periferico che  emette il
provvedimento di fermo deve avere cura di disporne tempestivamente la
revoca, non appena il credito  erariale sia stato recuperato, al fine
di evitare eventuali danni ai soggetti colpiti dal fermo stesso.
  Nei  casi in  cui, per  la delicatezza  delle questioni  giuridiche
sottostanti o per qualsivoglia altro  motivo appaia probabile o anche
possibile   un  ricorso   alla  magistratura,   si  suggerisce   alle
amministrazioni che  intendono disporre  il fermo  amministrativo, di
rivolgersi preventivamente  all'Avvocatura generale  dello Stato  o a
quelle distrettuali, per il parere di competenza.
  Si    ribadisce,    inoltre,    l'avvertenza   che    e'    compito
dell'amministrazione  che  ha  emanato  il  fermo  amministrativo  di
disporre,  su segnalazione  di  variazioni  sull'entita' del  credito
erariale  da  parte  di  altre  amministrazioni,  l'elevazione  o  la
riduzione dell'importo.
  Analoghe modalita' sono da applicarsi  per la revoca del fermo gia'
disposto,  che  dovra'  operarsi  non  appena  sia  stato  recuperato
l'intero credito erariale.
  Circa  poi gli  sviluppi dei  fermi in  parola, le  amministrazioni
centrali  o  periferiche  che  li  hanno  disposti  sono  pregate  di
segnalare al Dipartimento della  ragioneria generale dello Stato, con
periodicita' almeno semestrale, gli incameramenti parziali disposti o
conseguiti, le azioni  intraprese ed ogni altra notizia  idonea a far
seguire lo svolgimento del recupero del credito erariale.
  Si ritiene oltremodo  opportuno rammentare che, per  il disposto di
cui  al secondo  comma dell'art.  562 delle  istruzioni generali  sui
servizi del Tesoro, gli atti impeditivi di cui trattasi devono essere
notificati alle tesorerie competenti nei  casi in cui le stesse siano
gia' in  possesso di titoli  di spesa  emessi in favore  del debitore
erariale, ovvero per  le eventualita' che i  predetti titoli, sebbene
emessi, non siano ancora pervenuti alle stesse.
  Per effetto dell'anzidetta disposizione, la notifica in parola deve
recare l'indicazione dei titoli per  i quali si chiede la sospensione
del pagamento. In assenza di tale indicazione, le tesorerie segnalano
formalmente   alle   amministrazioni   scriventi   l'inapplicabilita'
dell'atto  cautelativo  qualora,   trascorsi  sessanta  giorni  dalla
notifica stessa,  non abbiano ricevuto alcun  ordinativo di pagamento
in favore dei debitori nei cui confronti siano stati disposti i fermi
amministrativi.
3. Procedura di compensazione.
  L'amministrazione  che   ha  disposto   il  fermo,   avuta  notizia
dell'esistenza  del debito  nei  confronti del  soggetto colpito  dal
provvedimento  cautelativo  da  parte  delle  altre  amministrazioni,
invita queste ultime ad incamerare le somme dovute ai debitori sino a
concorrenza dei crediti vantati dall'amministrazione procedente.
  A tal  fine, l'invito  deve contenere  il capo  ed il  capitolo del
bilancio cui imputare le somme oggetto di compensazione e la relativa
causale.
  Qualora trattasi  di ordinatori secondari di  spesa, il funzionario
responsabile emette il titolo  di pagamento intestandolo al creditore
con clausola di  commutazione dello stesso in quietanza  di entrata a
favore  dell'erario,  secondo  le   indicazioni  di  cui  al  periodo
precedente.
  Qualora   trattasi   di   mandati   informatici,   ferma   restando
l'assunzione  dell'impegno in  capo al  creditore colpito  dal fermo,
l'ordine  di  pagare  va  intestato all'erario  ed  estinto  mediante
versamento  al pertinente  capo  e capitolo  di  entrata delle  somme
relative; nell'oggetto  vanno inoltre indicati il  codice fiscale del
creditore e la dicitura "fermo amministrativo".
  Nell'ipotesi  di titoli  di spesa  o di  mandati informatici  per i
quali sia stata  richiesta la sospensione del  pagamento alle sezioni
di tesoreria,  a mente  dell'art. 562  delle istruzioni  generali sui
servizi   del   tesoro,   queste  provvedono   a   restituirli   alle
amministrazioni emittenti le quali  dispongono il loro annullamento e
la relativa riemissione con le modalita' sopra descritte.
  Le  amministrazioni   in  indirizzo  sono  pregate   di  portare  a
conoscenza  dei  propri  uffici  periferici, aventi  la  facolta'  di
disporre  i   fermi  in   argomento,  il  contenuto   delle  presenti
istruzioni.
  Si allegano degli schemi di lettere, opportunamente aggiornati, che
potranno essere usati  per le relative procedure,  restando in attesa
di un cortese cenno d'intesa.
  Dalla  data   di  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale  delle
istruzioni di  cui trattasi,  cessano di  avere effetto  le circolari
indicate in premessa.
                                            p. Il Ministro: Pennacchi