Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alle Amministrazioni centrali dello Stato Alle Amministrazioni e alle aziende autonome dello Stato Agli uffici centrali del bilancio Agli uffici di ragioneria presso le amministrazioni ed aziende autonome dello Stato Al Provveditorato generale dello Stato Al Dipartimento del tesoro Al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato Al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione servizi del Tesoro Al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche per le Isole (Palermo e Cagliari) Alle sopraintendenze alle antichita' ed alle belle arti Ai provveditorati agli studi Alle prefetture Alle avvocature distrettuali dello Stato All'ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po Alle ragionerie provinciali dello Stato Alle direzioni regionali delle entrate Alle direzioni compartimentali del territorio Alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo Al Consiglio di Stato Ai tribunali amministrativi regionali Alla Corte dei conti Alle delegazioni regionali della Corte dei conti All'Avvocatura generale dello Stato All'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro Premessa. La materia dei fermi amministrativi e' stata piu' volte trattata dallo scrivente Ministero che, nel corso degli anni ha impartito apposite istruzioni a tutti gli uffici ed amministrazioni pubbliche interessate, con le circolari che appresso si elencano: n. 38, prot. 113578 del 13 marzo 1959; n. 18, prot. 177644 del 24 marzo 1969; n. 35, prot. 122240 del 9 aprile 1980; n. 32, prot. 127440 del 28 aprile 1982;n. 24, prot. 126711 del 4 aprile 1987; n. 35, prot. 14702 del 4 agosto 1988; n. 51, prot. 169077 del 30 novembre 1988. Al fine di fornire una raccolta organica, opportunamente aggiornata, di tutte le istruzioni inerenti l'argomento, con la presente circolare si intende offrire un unico valido strumento rispondente alle esigenze di chiarezza e di attualita' di procedure, modulari e denominazioni che, a partire dalla data di ricezione della stessa, dovranno essere utilizzati allo scopo. In considerazione, altresi', del mutato assetto organizzativo di molti Ministeri, della soppressione di enti pubblici e della trasformazione giuridica di talune amministrazioni autonome, si e' provveduto alla revisione degli indirizzi cui inviare le richieste di emanazione dei fermi. 1. Criteri da osservare nella emissione del fermo. E' necessario richiamare l'attenzione delle amministrazioni sulla delicatezza e sulla importanza che riveste la materia, per cui si chiede di voler preliminarmente vagliare con accuratezza tutte le circostanze relative ai singoli casi prima di disporre i provvedimenti in rassegna, in relazione alle possibili conseguenze negative che il provvedimento in questione, non correttamente utilizzato, puo' causare. Si segnala in proposito che le amministrazioni possono adottare, qualora piu' convenienti, altre procedure per il recupero dei loro crediti. Com'e' noto, il fermo amministrativo costituisce un provvedimento cautelare diretto alla tutela delle ragioni di credito delle amministrazioni statali verso terzi, e come tale esso ha carattere provvisorio. Infatti, soltanto dopo l'accertamento dell'esistenza di eventuali debiti nei confronti del terzo da parte di amministrazioni statali, dell'importo, del titolo e della relativa scadenza, potra' avvenire, con provvedimento definitivo (espressamente previsto dalla norma citata), l'effettivo incameramento delle somme dovute dallo Stato al terzo e, di conseguenza, la compensazione legale dei debiti con i crediti dello Stato. Con la richiesta del fermo amministrativo l'amministrazione fa uso di un potere discrezionale che, di massima, non determina lesione di un diritto soggettivo tutelabile dinanzi alla Magistratura ordinaria. Tuttavia, se le ragioni del credito dovessero risultare arbitrarie o temerarie o comunque inesistenti - per cui viene a configurarsi un vero e proprio illecito da parte dell'amministrazione costituente lesione di diritti soggettivi - il fermo amministrativo puo' essere impugnato davanti al giudice ordinario. Ne' il diritto ne' la giurisprudenza forniscono una rigorosa definizione di ragione di credito. In proposito l'Avvocatura generale dello Stato, alla quale questo Ministero si e' rivolto, ha fornito il seguente parere: "Il concetto di ragione di credito e' insuscettibile di una definizione rigorosa, collocato come e' nella zona grigia che va dalla pretesa creditoria pura e semplice (pertanto anche arbitraria e temeraria) al credito certo, liquido ed esigibile. L'una, come e' ovvio, insufficiente in se' e per se' a radicare il potere di fermo (che altrimenti ne conseguirebbe un inammissibile arbitrio), l'altro, eccedente in requisiti richiesti dalla legge, perche' di per se' idoneo a far realizzare i fini cui l'istituto del fermo e' preordinato - c.d. compensazione - senza bisogno della tappa intermedia di natura cautelare. L'unico termine idoneo a qualificare la pretesa come atta a radicare il potere di fermo, sembra potersi mutuare dal processo civile, ed e' il c.d. fumus boni juris, cioe' la ragionevole apparenza di fondatezza". Alla luce del predetto parere il fermo amministrativo dovrebbe scontare i seguenti presupposti: a) il credito, che una amministrazione vanta verso creditori di un'altra amministrazione, deve avere una ragionevole apparenza di fondatezza, tale cioe' da poterlo classificare fra i crediti certi, requisito senza il quale si avrebbe un "comportamento senza potere", eventualmente causativo di danno risarcibile (si tenga presente in proposito che non e' necessario che il credito sia liquido ed esigibile, in quanto entrambi tali ulteriori requisiti devono assistere il credito della pubblica amministrazione soltanto nel momento conclusivo in cui viene richiesto il versamento della somma fermata); b) il credito colpito deve appartenere all'amministrazione statale che dispone il fermo (non si possono colpire cespiti di cui lo Stato e' semplice intermediario); il provvedimento di fermo va rivolto alle sole amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, cio' in coerenza col principio del carattere unitario della personalita' dello Stato (esso infatti non trova applicazioni fra persone giuridiche distinte in relazione a quanto disposto dall'art. 1243 del codice civile cui si ispira il provvedimento cautelare in esame); c) l'amministrazione creditrice dev'essere diversa da quella debitrice. Quando trattasi di amministrazione che nello stesso tempo sia creditrice e debitrice e sempre che il suo debito non sia inferiore al credito da essa vantato, non ricorre la necessita' di un particolare provvedimento cautelativo di carattere temporaneo - quale e' quello di cui al ripetuto art. 69 - potendosi direttamente e piu' celermente addivenire alla compensazione tra debiti e crediti, purche' - s'intende - sussistano i requisiti di cui all'art. 1243 del codice civile e cioe' l'omogeneita' dei termini, nonche' la liquidita' ed esigibilita' dei crediti che vi entrano a far parte. 2. Emissione, elevazione, riduzione e revoca del fermo amministrativo. L'ultimo comma dell'art. 69 della vigente legge di contabilita' generale dello Stato, che regola l'istituto del fermo amministrativo, stabilisce che la sospensione dei pagamenti nei confronti del soggetto che sia debitore nei confronti dell'erario e' richiesta, dall'amministrazione che abbia le ragioni del credito stesso, alle altre amministrazioni eventualmente debitrici nei confronti del medesimo, le quali sono tenute ad eseguirla in attesa di un successivo provvedimento definitivo di incameramento o di sblocco del pagamento oggetto del provvedimento cautelare. Non essendo necessario un intervento di questo Dicastero, ne' in forma ordinativa della sospensione, ne' - conseguentemente - per la revoca di essa, le amministrazioni sono tenute a provvedere direttamente alla emanazione dei provvedimenti riguardanti i fermi amministrativi. Tali fermi possono essere proposti direttamente dai titolari degli uffici centrali, oppure, ove sia ritenuto opportuno - a seconda dei criteri che ciascuna amministrazione ravvisi di stabilire nella propria competenza ed in rapporto alla struttura dei propri servizi - dai titolari degli uffici periferici, rivestenti qualifica dirigenziale, preferibilmente con competenza territoriale non inferiore a quella provinciale, quali ad es. le direzioni regionali delle entrate, le prefetture, i provveditorati regionali delle opere pubbliche ecc. Ovviamente lo stesso ufficio centrale o periferico che emette il provvedimento di fermo deve avere cura di disporne tempestivamente la revoca, non appena il credito erariale sia stato recuperato, al fine di evitare eventuali danni ai soggetti colpiti dal fermo stesso. Nei casi in cui, per la delicatezza delle questioni giuridiche sottostanti o per qualsivoglia altro motivo appaia probabile o anche possibile un ricorso alla magistratura, si suggerisce alle amministrazioni che intendono disporre il fermo amministrativo, di rivolgersi preventivamente all'Avvocatura generale dello Stato o a quelle distrettuali, per il parere di competenza. Si ribadisce, inoltre, l'avvertenza che e' compito dell'amministrazione che ha emanato il fermo amministrativo di disporre, su segnalazione di variazioni sull'entita' del credito erariale da parte di altre amministrazioni, l'elevazione o la riduzione dell'importo. Analoghe modalita' sono da applicarsi per la revoca del fermo gia' disposto, che dovra' operarsi non appena sia stato recuperato l'intero credito erariale. Circa poi gli sviluppi dei fermi in parola, le amministrazioni centrali o periferiche che li hanno disposti sono pregate di segnalare al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con periodicita' almeno semestrale, gli incameramenti parziali disposti o conseguiti, le azioni intraprese ed ogni altra notizia idonea a far seguire lo svolgimento del recupero del credito erariale. Si ritiene oltremodo opportuno rammentare che, per il disposto di cui al secondo comma dell'art. 562 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, gli atti impeditivi di cui trattasi devono essere notificati alle tesorerie competenti nei casi in cui le stesse siano gia' in possesso di titoli di spesa emessi in favore del debitore erariale, ovvero per le eventualita' che i predetti titoli, sebbene emessi, non siano ancora pervenuti alle stesse. Per effetto dell'anzidetta disposizione, la notifica in parola deve recare l'indicazione dei titoli per i quali si chiede la sospensione del pagamento. In assenza di tale indicazione, le tesorerie segnalano formalmente alle amministrazioni scriventi l'inapplicabilita' dell'atto cautelativo qualora, trascorsi sessanta giorni dalla notifica stessa, non abbiano ricevuto alcun ordinativo di pagamento in favore dei debitori nei cui confronti siano stati disposti i fermi amministrativi. 3. Procedura di compensazione. L'amministrazione che ha disposto il fermo, avuta notizia dell'esistenza del debito nei confronti del soggetto colpito dal provvedimento cautelativo da parte delle altre amministrazioni, invita queste ultime ad incamerare le somme dovute ai debitori sino a concorrenza dei crediti vantati dall'amministrazione procedente. A tal fine, l'invito deve contenere il capo ed il capitolo del bilancio cui imputare le somme oggetto di compensazione e la relativa causale. Qualora trattasi di ordinatori secondari di spesa, il funzionario responsabile emette il titolo di pagamento intestandolo al creditore con clausola di commutazione dello stesso in quietanza di entrata a favore dell'erario, secondo le indicazioni di cui al periodo precedente. Qualora trattasi di mandati informatici, ferma restando l'assunzione dell'impegno in capo al creditore colpito dal fermo, l'ordine di pagare va intestato all'erario ed estinto mediante versamento al pertinente capo e capitolo di entrata delle somme relative; nell'oggetto vanno inoltre indicati il codice fiscale del creditore e la dicitura "fermo amministrativo". Nell'ipotesi di titoli di spesa o di mandati informatici per i quali sia stata richiesta la sospensione del pagamento alle sezioni di tesoreria, a mente dell'art. 562 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, queste provvedono a restituirli alle amministrazioni emittenti le quali dispongono il loro annullamento e la relativa riemissione con le modalita' sopra descritte. Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di portare a conoscenza dei propri uffici periferici, aventi la facolta' di disporre i fermi in argomento, il contenuto delle presenti istruzioni. Si allegano degli schemi di lettere, opportunamente aggiornati, che potranno essere usati per le relative procedure, restando in attesa di un cortese cenno d'intesa. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle istruzioni di cui trattasi, cessano di avere effetto le circolari indicate in premessa. p. Il Ministro: Pennacchi