IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la  direttiva n. 98/66/CE  della Commissione del  4 settembre
1998 che  modifica la direttiva  n. 95/31/CE concernente  i requisiti
specifici di purezza degli edulcoranti per uso alimentare;
  Ritenuto di  dover procedere  al recepimento della  direttiva sopra
citata;
  Visti gli articoli 5, lettera g),  e 22 della legge 30 aprile 1962,
n. 283;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto  il  regolamento  ministeriale  27  febbraio  1996,  n.  209,
riguardante la  disciplina degli additivi alimentari  autorizzati nei
prodotti  alimentari destinati  al consumo  umano. Recepimento  delle
direttive n.  94/34/CE, n. 94/35/CE,  n. 94/36/CE,  n. 95/2/ CE  e n.
95/31/CE;
  Sentito il Consiglio superiore di  sanita' che si e' espresso nella
seduta del 16 dicembre 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I requisiti  di purezza specifici dell'additivo  E 953 Isomalto,
riportati  nell'allegato XVI  del  decreto  ministeriale 27  febbraio
1996,  n. 209,  sono  sostituiti  da quelli  di  cui all'allegato  al
presente decreto.
  Il presente  decreto sara'  trasmesso alla Corte  dei conti  per la
registrazione  e  sara'  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 febbraio 1999
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1999
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 65