IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la direttiva n. 98/66/CE della Commissione del 4 settembre 1998 che modifica la direttiva n. 95/31/CE concernente i requisiti specifici di purezza degli edulcoranti per uso alimentare; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopra citata; Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il regolamento ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, riguardante la disciplina degli additivi alimentari autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano. Recepimento delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/ CE e n. 95/31/CE; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 16 dicembre 1998; Decreta: Art. 1. 1. I requisiti di purezza specifici dell'additivo E 953 Isomalto, riportati nell'allegato XVI del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, sono sostituiti da quelli di cui all'allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 febbraio 1999 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1999 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 65