Con  decreto  ministeriale  n.  25757  del  17  febbraio  1999,  e'
autorizzata   l'estensione  della   corresponsione  del   trattamento
straordinario di integrazione salariale  gia' disposta con il decreto
ministeriale del  24 settembre  1997, in favore  di n.  35 lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Setina detergenti  (ex
De.ter.bi.) per il periodo dal 18 luglio 1998 al 17 gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere   al   pagamento    diretto   del   predetto   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale ai  lavoratori interessati,
nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,
comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25758  del 17 febbraio 1999,  ai sensi
dell'art.  4, comma  21,  e  dell'art. 9,  comma  25,  punto b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre   1996,  n.  662,  dell'art.  3,   comma  3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella legge 23  maggio 1997, n. 135, e dell'art.  1, comma 1, lettera
a)  del  decreto-legge   8  aprile  1998,  n.   78,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 5  giugno 1998, n.  176, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta con  decreto ministeriale  del 29  novembre 1996,  con
effetto dal 19  novembre 1998, in favore  dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla S.p.a.  Apsia  Med, con  sede  in Reggio  Calabria,
unita' di Reggio  Calabria, per un massimo di due  dipendenti, per il
periodo dal 19 novembre 1998 al 17 marzo 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 15 luglio 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con decreto ministeriale  n. 25759 del 17 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  del 18  dicembre 1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Corte  Buona, con  sede in  Gazoldo degli  Ippoliti (Mantova),
unita' di Paliano, contrada Cervinara  (Frosinone), per un massimo di
dieci dipendenti,  per il periodo  dal 27  ottobre 1998 al  26 aprile
1999.
  Istanza aziendale presentata il 25  novembre 1998 con decorrenza 27
ottobre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25760 del 17 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  14  ottobre  1998,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale,  in  favore  dei   lavoratori  dipendenti  dalla  C.S.r.l.
Consorzio agrario provinciale di Mantova, con sede in Mantova, unita'
di Mantova, per un massimo  di diciassette dipendenti, per il periodo
dal 1 dicembre 1998 al 29 maggio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 20  gennaio 1999 con  decorrenza 1
dicembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25761 del 17 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  7 ottobre  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Bongioanni Sarb  Penotti, con sede in  Vignolo (Cuneo), unita'
di Lonate Pozzolo (Varese), per un massimo di ventiquattro dipendenti
e Vignolo (Cuneo),  per un massimo di sei dipendenti,  per il periodo
dal 1 ottobre 1998 al 31 marzo 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 19  ottobre 1998 con  decorrenza 1
ottobre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25762 del 17 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  16 luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Bicc Ceat cavi, con  sede in Settimo Torinese (Torino), unita'
di  Ascoli Piceno,  per un  massimo di  cinquantacinque dipendenti  e
Settimo Torinese (Torino), per un massimo di duecento dipendenti, per
il periodo dal 15 settembre 1998 al 14 marzo 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 5  ottobre 1998 con  decorrenza 15
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25763 del 17 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  16 luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Bicc sud cavi, con sede in Frosinone, unita' di Frosinone, per
un  massimo  di  trentacinque  dipendenti,  per  il  periodo  dal  15
settembre 1998 al 14 marzo 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 5  ottobre 1998 con  decorrenza 15
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25764 del 17 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del  16  marzo  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Compuprint, con  sede in  Caluso,  unita' di  Caluso, per  un
massimo di  ottantacinque dipendenti,  per il  periodo dal  23 giugno
1998 al 2 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 21  luglio 1998 con  decorrenza 23
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25765 del 17 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale del  29  settembre  1998, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale,  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla S.a.s.  Sole
Italia  di  Prezioso  Gennaro  &   C.,  con  sede  in  Lamezia  Terme
(Catanzaro), unita' di  Lamezia Terme (Catanzaro), per  un massimo di
venti dipendenti,  per il  periodo dal  2 dicembre  1997 al  1 giugno
1998.
  Istanza aziendale  presentata il 26  gennaio 1998 con  decorrenza 2
dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
19 gennaio 1999, n. 25595.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25766 del 17 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta
con  il decreto  ministeriale del  21 gennaio  1999, e'  prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcotex,
con sede in S. Nicola di  Melfi (Potenza), unita' di Melfi (Potenza),
per  un  massimo di  trentasei  dipendenti,  per  il periodo  dal  16
dicembre 1997 al 15 giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 23 gennaio 1998  con decorrenza 16
dicembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25767 del 17 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta
con  il decreto  ministeriale del  27 gennaio  1999, e'  prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcofil,
con sede in S. Nicola di  Melfi (Potenza), unita' di Melfi (Potenza),
per  un massimo  di sessantanove  dipendenti, per  il periodo  dal 16
dicembre 1997 al 15 giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 23 gennaio 1998  con decorrenza 16
dicembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25768 del 17 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  7 ottobre  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Dali  dall'8 novembre 1996  Manifattura Miraglia, con  sede in
Carini  (Padova),  unita'  di  Carini (Padova),  per  un  massimo  di
cinquanta  dipendenti,  per il  periodo  dal  28  giugno 1997  al  27
dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 23  luglio 1997 con  decorrenza 28
giugno 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25769 del 17 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  21  gennaio  1999,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Etheco -
European thermostat company, con sede in Salerno, unita' stabilimento
di Salerno, per un massimo di cinquantasei dipendenti, per il periodo
dal 1 settembre 1998 al 28 febbraio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 22  ottobre 1998 con  decorrenza 1
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25770 del 17 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  31   luglio  1998,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. -
Impresa  costruzioni   impianti,  con  sede  in   Napoli,  unita'  di
Marcianise (Caserta), per  un massimo di ventisei  dipendenti, per il
periodo dal 15 dicembre 1998 al 31 maggio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 28  dicembre 1998 con decorrenza 15
dicembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25771 del 17 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto  ministeriale del  5  dicembre 1997,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Oerlikon Contraves,  con sede in Roma, unita' di  Roma, per un
massimo di sessantaz dipendenti, per il periodo dal 21 aprile 1998 al
20 ottobre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 22  maggio 1998 con  decorrenza 21
aprile 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25772 del 17 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto  ministeriale del  21  gennaio 1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Peyrani  Sud, con sede in  Taranto, unita' di Taranto,  per un
massimo  di 30  dipendenti, per  il periodo  dal 2  luglio 1998  al 1
gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  24 luglio  1998 con  decorrenza 2
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25773 del 17 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  del 21  settembre 1998,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotostar
ora Radaelli  meccanica, con sede  in Ceprano (Frosinone),  unita' di
Ceprano (Frosinone), per un massimo  di 60 dipendenti, per il periodo
dal 18 maggio 1998 al 17 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 19  giugno 1998 con  decorrenza 18
maggio 1998.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
21 settembre 1998, n. 25062.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25774 del 17 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto  ministeriale del  15  gennaio 1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Nuovo Pignone,  con sede in Firenze, unita'  di Vibo Valentia,
per un massimo  di 62 dipendenti, per il periodo  dal 20 ottobre 1998
al 19 aprile 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 25 ottobre 1998  con decorrenza 20
ottobre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25775 del 17 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  del  12 febbraio  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. A.P.I.,
con sede  in Sesto Fiorentino  (Firenze), unita' di  Sesto Fiorentino
(Firenze), per  un massimo  di 25  dipendenti, per  il periodo  dal 7
settembre 1998 al 6 marzo 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 22  ottobre 1998 con  decorrenza 7
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25776 del 17 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  del  12 febbraio  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Erredue,
con  sede in  Marano  (Napoli),  unita' di  Marano  (Napoli), per  un
massimo di 75  dipendenti, per il periodo dal 12  gennaio 1998 all'11
luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 19  febbraio 1998 con decorrenza 11
gennaio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25777 del 17 febbraio  1999, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emmegi confezioni, con sede in
Latina,  unita'  di Latina,  per  un  massimo  di 57  dipendenti,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 4 dicembre 1998 al 3 giugno 1999.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 4
giugno 1999 al 3 dicembre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25778 del 17 febbraio  1999, in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Novel,  con sede  in Milano,
unita' di Pero (Milano), per un massimo di 21 dipendenti, Roma per un
massimo  di  3  dipendenti,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  dal 20  giugno
1998 al 19 dicembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 20
dicembre 1998 al 19 giugno 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25779 del 17 febbraio  1999, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Gimal internazional, con sede
in  Modugno,  unita'  di  Modugno   (Bari),  per  un  massimo  di  57
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale  dal 1  dicembre 1998  al 31
maggio 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 1
giugno 1999 al 30 novembre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25795  del 19 febbraio 1999,  ai sensi
dell'art.  81, comma  3, della  legge 23  dicembre 1998,  n. 448,  in
favore di  un numero di  76 lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Nuova
cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari, unita' di Arbatax (Nuoro),
e'   autorizzata,  nella   misura   ridotta   del  10%,   l'ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 14 gennaio 1999 al 13 luglio 1999.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  verifichera'  la
permanenza del  diritto alla percezione del  trattamento in questione
da  parte  dei  singoli  soggetti interessati  per  l'intero  periodo
semestrale di concessione  di cui all'art. 1,  ai fini dell'eventuale
ripetizione delle somme erogate.
  E' autorizzato,  altresi', l'esonero del contributo  addizionale di
cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988.
  Con decreto ministeriale  n. 25796 del 19 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  del 19  febbraio 1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Galileo  industrie  ottiche,  con  sede  in  Venezia-Marghera
(Venezia), unita'  di Venezia-Marghera  (Venezia), per un  massimo di
140 dipendenti, per il periodo dal 1 febbraio 1997 al 31 luglio 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 24  marzo 1997  con decorrenza  1
febbraio 1997, legge n. 223/1991, art. 1, comma 10.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25797 del 19 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto  ministeriale del  14  ottobre 1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Stabilimento  Stefano Johnson, con  sede in Milano,  unita' di
Baranzate (Milano), per  un massimo di 12 dipendenti,  per il periodo
dal 7 luglio 1998 al 6 gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  28 luglio  1998 con  decorrenza 7
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25798 del 19 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del  9  luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Raimondi valvole,  con  sede in  Rescaldina (Milano),  unita'
stabilimento e ufficio in Rescanldina  (Milano), per un massimo di 34
dipendenti, per il periodo dal 3 agosto 1998 al 2 febbraio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 17  settembre 1998 con decorrenza 3
agosto 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25799 del 19 febbraio  1999, a seguito
dell'approvazione  del programma  di  riorganizzazione aziendale,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Unitec, con  sede in  Giussano (Milano),  unita' di  Giussano
(Milano), per  un massimo  di 47  dipendenti, per  il periodo  dal 13
luglio 1998 al 12 gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  4 agosto  1998 con  decorrenza 13
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25801 del 19 febbraio  1999, a seguito
dell'accertamento  delle condizioni  di crisi  aziendale, intervenuta
con  il decreto  ministeriale del  20 ottobre  1998, e'  prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale,  in favore  dei lavoratori  poligrafici, dipendenti  dalla
S.r.l. SA.BO., con sede in Milano,  unita' di Bologna, per un massimo
di 7 dipendenti in  CIGS, per il periodo dal 15  settembre 1998 al 14
marzo 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale  n. 25802 del 19 febbraio  1999, a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di  riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con il  decreto ministeriale  del 19  febbraio 1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale,  nonche' la  possibilita' di  beneficiare del
trattamento  di pensionamento  anticipato, in  favore dei  lavoratori
poligrafici, dipendenti  dalla S.p.a. Officine grafiche  De Agostini,
con sede in Novara, unita' di Novara, per un massimo di 50 dipendenti
in CIGS, (127 prepensionabili), per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5
gennaio 1999.