IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art.  6, lettera  b), del  regio decreto-legge  16 dicembre
1926, n. 2334, ai sensi del quale e' quantificato l'importo destinato
ai sussidi  ed iniziative, studi  ed applicazioni comunque  rivolti a
favorire lo sviluppo delle piccole  industrie di cui al decreto-legge
25 maggio  1919, n. 1009, convertito  con legge n. 727  del 19 maggio
1992, recante provvedimenti in favore dell'artigianato;
  Visto l'art.  8 della  legge 29  marzo 1928, n.  631, ai  sensi del
quale  sono   stati  devoluti  i   fondi  di  cui  al   citato  regio
decreto-legge  n.  2334  all'Ente  per  le  piccole  industrie  ENPI,
successivamente  denominato ENAPI  con  disposizione ministeriale  17
febbraio 1930, n. 1121;
  Visti il  decreto legislativo 27 agosto  1947, n. 1029, la  legge 8
luglio 1950, n.  484 e la legge  7 dicembre 1960, n.  1557, che hanno
aumentato il contributo  dello Stato per la concessione  di sussidi e
premi  diretti a  promuovere  l'incremento  dell'artigianato e  della
piccola industria;
  Visto l'art.  120 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 24
luglio  1977, n.  616, richiamato  dal decreto  del Presidente  della
Repubblica 18 aprile  1979 che ha attribuito alle  regioni le entrate
dell'ENAPI,  ai sensi  del quale  la concessione  di sussidi  e premi
costituisce una voce residuale a carico del bilancio dello Stato;
  Visto il  capitolo 2073 dello  stato di previsione della  spesa del
Ministero dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  per gli
esercizi precedenti l'anno 1996,  denominato "sussidi e premi diretti
a  promuovere  l'incremento  delle piccole  industrie,  le  attivita'
imprenditoriali rivolte  ad incentivare  le esportazioni,  nonche' lo
svolgimento  di  convegni  di  studio sui  problemi  interessanti  il
settore";
  Visto l'art. 1 ed in particolare i commi 40, 41 e 42 della legge 28
dicembre  1995, n.  549,  recante misure  di razionalizzazione  della
finanza  pubblica ai  sensi del  quale il  predetto capitolo  2073 e'
stato  accorpato, con  i capitoli  2574 e  3030, nell'unico  capitolo
1184,  dello stato  di previsione  del Ministero  dell'industria, del
commercio e dell'artigianato con la denominazione "Somma da erogare a
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi";
  Visto che ai  sensi dei citati commi il riparto  dei fondi iscritti
al  capitolo 1184  deve  essere effettuato  annualmente dal  Ministro
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  Visto il  decreto 27  dicembre 1997 del  Ministero del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e l'allegata tabella n. 14,
dalla quale risulta  che il citato capitolo 1184  e' stato modificato
in 1186;
  Vista  la  propria  direttiva  3 novembre  1997,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 277 del  27 novembre 1997, concernente "criteri
e modalita'  di concessione di  sussidi e premi diretti  a promuovere
l'incremento  delle piccole  industrie, le  attivita' imprenditoriali
rivolte  ad incentivare  le  esportazioni nonche'  lo svolgimento  di
convegni di studio sui problemi interessanti il settore";
  Considerata l'opportunita'  di modificare  la citata  direttiva, in
particolare  per quanto  riguarda  i soggetti  beneficiari, le  spese
ammissibili  e la  misura  dell'intervento,  anche in  considerazione
delle limitate risorse finanziarie disponibili;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
                         Soggetti beneficiari
  1. Sono  ammessi a beneficiare di  sussidi e premi, nel  limite del
riparto  annuale dello  stanziamento di  cui al  capitolo 1186  dello
stato  di previsione  del Ministero  dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato,  gli  enti,  gli   istituti,  le  associazioni,  le
fondazioni ed  altri organismi di  diritto privato, la  cui attivita'
istituzionale sia diretta ad incentivare le esportazioni e a favorire
l'incremento  delle  piccole   imprese  industriali,  anche  mediante
l'organizzazione   di  convegni   di  studio   o  di   manifestazioni
promozionali.
  2. Sono esclusi dai benefici gli enti pubblici, nonche' le societa'
ad essi collegate  o dagli stessi direttamente  controllate, ai sensi
dell'art.  2359  del   codice  civile,  gli  enti   fieristici  e  le
associazioni di categoria.