IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 6, lettera b), del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, ai sensi del quale e' quantificato l'importo destinato ai sussidi ed iniziative, studi ed applicazioni comunque rivolti a favorire lo sviluppo delle piccole industrie di cui al decreto-legge 25 maggio 1919, n. 1009, convertito con legge n. 727 del 19 maggio 1992, recante provvedimenti in favore dell'artigianato; Visto l'art. 8 della legge 29 marzo 1928, n. 631, ai sensi del quale sono stati devoluti i fondi di cui al citato regio decreto-legge n. 2334 all'Ente per le piccole industrie ENPI, successivamente denominato ENAPI con disposizione ministeriale 17 febbraio 1930, n. 1121; Visti il decreto legislativo 27 agosto 1947, n. 1029, la legge 8 luglio 1950, n. 484 e la legge 7 dicembre 1960, n. 1557, che hanno aumentato il contributo dello Stato per la concessione di sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e della piccola industria; Visto l'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, richiamato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 che ha attribuito alle regioni le entrate dell'ENAPI, ai sensi del quale la concessione di sussidi e premi costituisce una voce residuale a carico del bilancio dello Stato; Visto il capitolo 2073 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi precedenti l'anno 1996, denominato "sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle piccole industrie, le attivita' imprenditoriali rivolte ad incentivare le esportazioni, nonche' lo svolgimento di convegni di studio sui problemi interessanti il settore"; Visto l'art. 1 ed in particolare i commi 40, 41 e 42 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica ai sensi del quale il predetto capitolo 2073 e' stato accorpato, con i capitoli 2574 e 3030, nell'unico capitolo 1184, dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la denominazione "Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi"; Visto che ai sensi dei citati commi il riparto dei fondi iscritti al capitolo 1184 deve essere effettuato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto il decreto 27 dicembre 1997 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'allegata tabella n. 14, dalla quale risulta che il citato capitolo 1184 e' stato modificato in 1186; Vista la propria direttiva 3 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 1997, concernente "criteri e modalita' di concessione di sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle piccole industrie, le attivita' imprenditoriali rivolte ad incentivare le esportazioni nonche' lo svolgimento di convegni di studio sui problemi interessanti il settore"; Considerata l'opportunita' di modificare la citata direttiva, in particolare per quanto riguarda i soggetti beneficiari, le spese ammissibili e la misura dell'intervento, anche in considerazione delle limitate risorse finanziarie disponibili; E m a n a la seguente direttiva: Art. 1. Soggetti beneficiari 1. Sono ammessi a beneficiare di sussidi e premi, nel limite del riparto annuale dello stanziamento di cui al capitolo 1186 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, gli enti, gli istituti, le associazioni, le fondazioni ed altri organismi di diritto privato, la cui attivita' istituzionale sia diretta ad incentivare le esportazioni e a favorire l'incremento delle piccole imprese industriali, anche mediante l'organizzazione di convegni di studio o di manifestazioni promozionali. 2. Sono esclusi dai benefici gli enti pubblici, nonche' le societa' ad essi collegate o dagli stessi direttamente controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, gli enti fieristici e le associazioni di categoria.