IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80, del 31 marzo 1998, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale e' stato emanato il Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni; Viste le convenzioni stipulate dal Ministro delle finanze con l'ABI e la Poste italiane S.p.a. concernenti le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e degli uffici postali; Visto il decreto dirigenziale del 2 marzo 1999 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999 di approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-4, 730-4 integrativo e della scheda per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF nonche' la busta per la consegna del mod. 730-1 e della suddetta scheda; Visto il decreto dirigenziale del 2 marzo 1999 in base al quale con successivo decreto devono essere approvati il contenuto, le caratteristiche tecniche, la bolla di consegna nonche' le modalita' di consegna all'Amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni; Visto in particolare l'art. 1 del suddetto decreto in base al quale con successivo decreto devono essere stabiliti i termini e le modalita' di consegna dei mod. 730 e delle buste contenenti le scelte per la destinazione dell'otto per mille e del quattro per mille dell'IRPEF; Ritenuta l'opportunita' di stabilire il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici relativi alle comunicazioni che i centri di assistenza fiscale devono inviare ai sostituti d'imposta; Considerata la necessita' di fornire le modalita' di controllo e liquidazione dei mod. 730/99 ai Centri di assistenza fiscale ed ai sostituti d'imposta; Decreta: Art. 1. Gli utenti del servizio telematico, devono trasmettere i dati dei mod. 730/99 in via telemafica secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A al presente decreto.