IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto  l'art.  8,  primo  comma, primo periodo del suddetto decreto
presidenziale, in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono  essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze;
  Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80,  del  31
marzo  1998,  concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro,
di organizzazione e  di  rapporti  di  lavoro  nelle  amministrazioni
pubbliche;
  Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale
devono  essere  adottati  dal Ministro delle finanze esclusivamente i
provvedimenti  che  sono  espressione   del   potere   di   indirizzo
politico-amministrativo  di  cui  agli  articoli 3, comma 1, e 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, con il quale e' stato emanato il Regolamento  recante  modalita'
per  la  presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi,  all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
all'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  31  luglio  1998  concernente  le
modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
  Viste le convenzioni stipulate dal Ministro delle finanze con l'ABI
e la Poste italiane S.p.a. concernenti le  modalita'  di  svolgimento
del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e
degli uffici postali;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  del  2  marzo 1999 pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo  1999
di  approvazione  dei  modelli 730, 730-1, 730-4, 730-4 integrativo e
della scheda per la destinazione del  quattro  per  mille  dell'IRPEF
nonche'  la  busta  per  la  consegna del mod. 730-1 e della suddetta
scheda;
  Visto il decreto dirigenziale del 2 marzo 1999 in base al quale con
successivo  decreto  devono  essere  approvati   il   contenuto,   le
caratteristiche  tecniche,  la bolla di consegna nonche' le modalita'
di consegna all'Amministrazione finanziaria da  parte  dei  sostituti
d'imposta   dei   supporti   magnetici   contenenti   i   dati  delle
dichiarazioni;
  Visto in particolare l'art. 1 del suddetto decreto in base al quale
con successivo  decreto  devono  essere  stabiliti  i  termini  e  le
modalita' di consegna dei mod. 730 e delle buste contenenti le scelte
per  la  destinazione  dell'otto  per  mille  e del quattro per mille
dell'IRPEF;
  Ritenuta  l'opportunita'   di   stabilire   il   contenuto   e   le
caratteristiche   tecniche   dei  supporti  magnetici  relativi  alle
comunicazioni che i centri di assistenza fiscale  devono  inviare  ai
sostituti d'imposta;
  Considerata  la  necessita'  di fornire le modalita' di controllo e
liquidazione dei mod. 730/99 ai Centri di assistenza  fiscale  ed  ai
sostituti d'imposta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  utenti  del servizio telematico, devono trasmettere i dati dei
mod. 730/99 in via telemafica secondo le specifiche tecniche  di  cui
all'allegato A al presente decreto.