IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

   Vista  la  legge  25  maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di
solidarieta' nazionale in agricoltura;
   Viste  le  leggi  15  ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n.
185, concernenti modifiche ed integrazioni della disciplina del Fondo
di solidarieta' nazionale;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996,
n.  324,  che  ha  approvato  il nuovo regolamento sull'assicurazione
agricola agevolata;
   Visto l'art. 1, comma 3, del predetto decreto del Presidente della
Repubblica  n.  324/96  che  prevede,  con  riferimento  a  territori
agricoli  omogenei,  la  determinazione  annuale  degli eventi, delle
colture,    delle    fitopatie    e    delle   garanzie   ammissibili
all'assicurazione agevolata;
   Viste  le  proposte  delle  regioni  e  delle  province autonome e
dell'Associazione  nazionale dei consorzi di difesa, per la copertura
assicurativa  delle  produzioni  agricole con ciclo produttivo avente
inizio nel 1999;
   Ritenuto   di   provvedere  agli  adempimenti  per  consentire  la
copertura assicurativa agricola agevolata delle produzioni del 1999;
   Visto   il   decreto   legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  di
conferimento  alle  regioni  delle funzioni amministrative in materia
agricola e di riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

                              Decreta:
                               Art. 1.

   Per  la copertura assicurativa agricola agevolata delle produzioni
1999,  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1996, n. 324, art. 1, comma 3, si stabilisce quanto segue:
   1) colture assicurabili al mercato agevolato nelle rispettive aree
omogenee  di cui al successivo art. 2: actinidia, albicocche, mais da
granella,  mele,  nettarine,  nettarine  precoci, pere, pere precoci,
pesche,  pesche  precoci,  piante  di  viti  porta  innesto, pomodoro
concentrato,  pomodoro  da  tavola,  pomodoro  pelato,  riso, susine,
susine  precoci,  tabacco, uva da tavola, uva da vino, vivai di viti,
peperoni,  arance, limoni, mandarance, mandarini, carciofi, frumento,
orzo,  sorgo, soia, colza, cocomeri, meloni, patate, cachi, ciliegie,
fragole, mais da seme, olive da tavola, olive da olio, Fichi d'india,
avena,  fagioli,  piselli,  fagiolini, girasole, triticale, zucchine,
mirtillo,  lampone,  vivai  di  piante  da frutto, vivai di piante di
olivo,  spinaci,  pistacchio,  melanzane,  nocciole, mandorle, ribes,
bergamotto, cedro;
   2) avversita': grandine, grandine e vento, brina e gelo, siccita';
   3)  garanzie:  risarcimento  dei  danni in base alle condizioni di
polizza contrattate.