AVVERTENZA: Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni della legge, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni normative, che di quelle modificate o richiamate nella legge stessa, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Nel testo di detta legge, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1994, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con carattere grassetto) ad essa apportate dalle seguenti disposizioni, intervenute successivamente; Decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 127 del 2 giugno 1995). Legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995). Decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito con modificazioni dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996 (Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 262 dell'8 novembre 1996). Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (Supplemento ordinario n. 98/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 17 maggio 1997). Legge 16 giugno 1998, n. 191, recante modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica (Supplemento ordinario n. 110/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1998). Legge 18 novembre 1998, n. 415, recante modifiche alla legge Il febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici (Supplemento ordinario n. 199/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 284 del 4 dicembre 1998). Legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (Supplemento ordinario n. 99/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 118 del 22 maggio 1999). Art. 1. (Principi generali) 1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione (a) l'attivita' amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualita' ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestivita', trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori. 2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 (b) della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali delle Stato, (c) 3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, (d) emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni in conformita' alle norme della presente legge. 4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.
(a) Si riporta l'articolo 97 della Costituzione: "97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialita' dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. (b) Si riporta il testo 117 della Costituzione: "117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei Principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare nome per la loro attuazione." (c) Comma cosi' modificato dall'articolo 9, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n.415. Si riporta il testo del comma 2 prima della modifica: "2 Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato." (d) La legge 23 agosto 1998, n, 400, reca: "Disciplina dell'attivita di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si trascrive il testo relativo all'articolo 2, comma 3, lettera d): "3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri: a) omissis b) omissis c) omissis d) gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta. e) omissis f) omissis g) omissis h) omissis i) omissis l) omissis m) omissis n) omissis o) omissis p) omissis q) omissis