AVVERTENZA:
Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero dei
lavori  pubblici  ai  sensi  dell'art.  11,  comma 2, del testo unico
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,
commi  2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la
lettura   sia  delle  disposizioni  della  legge,  integrate  con  le
modifiche apportate dalle nuove disposizioni normative, che di quelle
modificate  o  richiamate  nella legge stessa, trascritte nelle note.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Nel  testo  di detta legge, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 41 del 19 febbraio 1994,
sono   state,   pertanto,  inserite  le  modifiche  (evidenziate  con
carattere  grassetto)  ad essa apportate dalle seguenti disposizioni,
intervenute successivamente;
Decreto-legge  3  aprile  1995,  n. 101, convertito con modificazioni
dalla  legge  2  giugno  1995,  n.  216  (Gazzetta  Ufficiale - serie
generale - n. 127 del 2 giugno 1995).
Legge  28  dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione
della  finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302
del 29 dicembre 1995).
Decreto-legge  6 settembre 1996, n. 467, convertito con modificazioni
dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, recante proroga e sospensione di
termini  per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi
nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di
giugno  1996  (Gazzetta  Ufficiale  serie  generale  -  n. 262 dell'8
novembre 1996).
Legge  15  maggio  1997,  n.  127,  recante  misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo (Supplemento ordinario n. 98/L alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 113 del 17 maggio 1997).
Legge  16 giugno 1998, n. 191, recante modifiche ed integrazioni alle
leggi  15  marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme
in  materia  di  formazione  del  personale  dipendente e di lavoro a
distanza  nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia  scolastica  (Supplemento  ordinario  n. 110/L alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1998).
Legge  18  novembre  1998,  n.  415,  recante modifiche alla legge Il
febbraio  1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori
pubblici  (Supplemento  ordinario  n.  199/L  alla Gazzetta Ufficiale
serie generale - n. 284 del 4 dicembre 1998).
Legge   17  maggio  1999,  n.  144,  recante  misure  in  materia  di
investimenti,  delega  al  Governo  per  il  riordino degli incentivi
all'occupazione  e  della  normativa  che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni  per  il  riordino degli enti previdenziali (Supplemento
ordinario  n.  99/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 118
del 22 maggio 1999).
                               Art. 1.
                         (Principi generali)
1.  In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione (a) l'attivita'
amministrativa  in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne
la  qualita'  ed  uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia,
secondo   procedure   improntate   a   tempestivita',  trasparenza  e
correttezza,  nel  rispetto  del  diritto  comunitario e della libera
concorrenza tra gli operatori.
2.  Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza
delle  regioni  anche  a statuto speciale, delle province autonome di
Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati,
i   principi  desumibili  dalle  disposizioni  della  presente  legge
costituiscono  norme  fondamentali  di  riforma  economico-sociale  e
principi  della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle
regioni   a   statuto   speciale   e   dell'articolo  117  (b)  della
Costituzione,  anche  per  il  rispetto degli obblighi internazionali
delle Stato, (c)
3.  Il  Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  (d)  emana  atti  di  indirizzo e
coordinamento   dell'attivita'   amministrativa   delle   regioni  in
conformita' alle norme della presente legge.
4.  Le  norme  della  presente  legge  non  possono  essere derogate,
modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico
riferimento a singole disposizioni.
 
          (a)  Si  riporta  l'articolo  97 della Costituzione: "97. I
          pubblici  uffici  sono  organizzati secondo disposizioni di
          legge  in  modo che siano assicurati il buon andamento e la
          imparzialita' dell'amministrazione.
          Nell'ordinamento  degli uffici sono determinate le sfere di
          competenza,  le  attribuzioni  e le responsabilita' proprie
          dei funzionari.
          Agli  impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni si accede
          mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
          (b)  Si  riporta  il testo 117 della Costituzione: "117. La
          Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei
          limiti  dei  Principi  fondamentali  stabiliti  dalle leggi
          dello  Stato,  sempreche'  le  norme  stesse  non  siano in
          contrasto  con  l'interesse nazionale e con quello di altre
          Regioni:
          ordinamento   degli  uffici  e  degli  enti  amministrativi
          dipendenti dalla Regione;
          circoscrizioni comunali;
          polizia locale urbana e rurale;
          fiere e mercati;
          beneficenza    pubblica    ed   assistenza   sanitaria   ed
          ospedaliera;
          istituzione   artigiana   e   professionale   e  assistenza
          scolastica;
          musei e biblioteche di enti locali;
          urbanistica;
          turismo ed industria alberghiera;
          tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
          viabilita',  acquedotti  e  lavori  pubblici  di  interesse
          regionale;
          navigazione e porti lacuali;
          acque minerali e termali;
          cave e torbiere;
          caccia;
          pesca nelle acque interne;
          agricoltura e foreste;
          artigianato.
          Altre materie indicate da leggi costituzionali.
          Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il
          potere di emanare nome per la loro attuazione."
          (c)  Comma cosi' modificato dall'articolo 9, comma 2, della
          legge  18  novembre  1998,  n.415.  Si riporta il testo del
          comma  2  prima  della modifica: "2 Per la disciplina delle
          opere  e  dei  lavori  pubblici di competenza delle regioni
          anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento
          e   di  Bolzano  e  degli  enti  infraregionali  da  queste
          finanziati,    le   disposizioni   della   presente   legge
          costituiscono     norme     fondamentali     di     riforma
          economico-sociale e principi della legislazione dello Stato
          ai  sensi  degli statuti delle regioni a statuto speciale e
          dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto
          degli obblighi internazionali dello Stato."
          (d)  La  legge  23  agosto  1998, n, 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita di Governo e ordinamento della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri".  Si  trascrive il testo relativo
          all'articolo 2, comma 3, lettera d):
          "3.  Sono  sottoposti  alla deliberazione del Consiglio dei
          ministri:
          a) omissis
          b) omissis
          c) omissis
          d)  gli  atti  di sua competenza previsti dall'articolo 127
          della  Costituzione  e  dagli statuti regionali speciali in
          ordine  alle  leggi  regionali e delle province autonome di
          Trento  e  Bolzano,  salvo  quanto  stabilito dagli statuti
          speciali  per  la  regione siciliana e per la regione Valle
          d'Aosta.
          e) omissis
          f) omissis
          g) omissis
          h) omissis
          i) omissis
          l) omissis
          m) omissis
          n) omissis
          o) omissis
          p) omissis
          q) omissis