L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 22 aprile 1999,
  Premesso  che   rispetto  al  valore  preso   a  riferimento  nella
deliberazione  dell'Autorita' per  l'energia elettrica  e il  gas (di
seguito:  l'Autorita') di  aggiornamento della  tariffa elettrica  25
febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n.  48 del 27 febbraio 1999 (di  seguito: deliberazione n.
24/99),  il  costo unitario  riconosciuto  dei  combustibili (Vt)  ha
registrato una variazione inferiore al 2%;
  Premesso che  la deliberazione dell'Autorita' n.  24/99 ha incluso,
nelle aliquote della  parte B della tariffa, una  quota di conguaglio
pari in media a --0,27 L/kWh, derivante dalla differenza tra la quota
di  aliquota introdotta,  a  titolo di  acconto, dalla  deliberazione
dell'Autorita' 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998 (di seguito:
deliberazione n.  161/98) pari in media  a 0,69 L/kWh, e  la quota di
aliquota risultante dall'adeguamento  del costo unitario riconosciuto
dei combustibili per effetto del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 15  gennaio 1999, di cui all'art.  1 della deliberazione
dell'Autorita' 12  febbraio 1999, n. 9/99,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale -  serie generale  - n.  43 del 22  febbraio 1999,  pari in
media a 0,42 L/kWh;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.
730;
  Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  15
gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale -
n. 11 del 15 gennaio 1998;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato   19  dicembre   1995,  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;
  Vista  la deliberazione  dell'Autorita' 26  giugno 1997,  n. 70/97,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 150 del 30
giugno 1997 (di seguito: deliberazione  n. 70/97), come modificata ed
integrata  dall'Autorita'  con  deliberazione  21  ottobre  1997,  n.
106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255
del  31 ottobre  1997,  deliberazione 23  dicembre  1997, n.  136/97,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 301 del 29
dicembre  1997, deliberazione  24 giugno  1998, n.  74/98, pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale -  serie generale  - n.  150 del  30 giugno
1998,  deliberazione 27  ottobre  1998, n.  132/98, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale -  serie generale - n. 255 del  31 ottobre 1998, e
con deliberazione n.  161/98 e deliberazione n.  24/99, richiamate in
premessa;
  Visto  in  particolare l'art.  7,  comma  7.1, della  deliberazione
dell'Autorita'  n. 70/97,  nel quale  si stabilisce  che "La  parte B
della   tariffa  verra'   aggiornata  dall'Autorita'   per  l'energia
elettrica  e  il  gas  all'inizio di  ciascun  bimestre,  qualora  si
registrino variazioni, in aumento o  diminuzione, maggiori del 2% del
costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore
preso precedentemente come riferimento";
  Ritenuto che  non si debba aggiornare  la parte B della  tariffa ai
sensi dell'art.  7, comma 7.1, della  deliberazione dell'Autorita' n.
70/97, non essendo intervenute  variazioni, in aumento o diminuzione,
maggiori  del 2%  del  costo unitario  riconosciuto dei  combustibili
(Vt), rispetto al valore preso come riferimento;
  Ritenuto altresi'  che si debba  sopprimere la quota  di conguaglio
introdotta   nella  parte   B   della  tariffa   dall'art.  3   della
deliberazione dell'Autorita' n.  24/99, dovendosi ritenere completato
il conguaglio a cui si faceva fronte con tale quota;
                              Delibera:
                               Art. 1.
         Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica
  1. Le aliquote  della parte B della tariffa  elettrica sono fissate
come indicato nella tabella 1.
  2. Il valore  medio unitario nazionale della parte  B della tariffa
e' stimato, in via provvisoria, pari a 40,00 L/kWh.