L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 22 aprile 1999, Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') di aggiornamento della tariffa elettrica 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999 (di seguito: deliberazione n. 24/99), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione inferiore al 2%; Premesso che la deliberazione dell'Autorita' n. 24/99 ha incluso, nelle aliquote della parte B della tariffa, una quota di conguaglio pari in media a --0,27 L/kWh, derivante dalla differenza tra la quota di aliquota introdotta, a titolo di acconto, dalla deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 161/98) pari in media a 0,69 L/kWh, e la quota di aliquota risultante dall'adeguamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, di cui all'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' 12 febbraio 1999, n. 9/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, pari in media a 0,42 L/kWh; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730; Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1998; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996; Vista la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), come modificata ed integrata dall'Autorita' con deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, e con deliberazione n. 161/98 e deliberazione n. 24/99, richiamate in premessa; Visto in particolare l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione dell'Autorita' n. 70/97, nel quale si stabilisce che "La parte B della tariffa verra' aggiornata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento"; Ritenuto che non si debba aggiornare la parte B della tariffa ai sensi dell'art. 7, comma 7.1, della deliberazione dell'Autorita' n. 70/97, non essendo intervenute variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso come riferimento; Ritenuto altresi' che si debba sopprimere la quota di conguaglio introdotta nella parte B della tariffa dall'art. 3 della deliberazione dell'Autorita' n. 24/99, dovendosi ritenere completato il conguaglio a cui si faceva fronte con tale quota; Delibera: Art. 1. Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica 1. Le aliquote della parte B della tariffa elettrica sono fissate come indicato nella tabella 1. 2. Il valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa e' stimato, in via provvisoria, pari a 40,00 L/kWh.