IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
              DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                                  E
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
 
  Visto  l'art.  4  della  direttiva  del Consiglio 91/676/CEE del 12
dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento
provocato dai nitrati provenienti dalle fonti agricole,  che  prevede
la  fissazione  di  un codice o piu' codici di buona pratica agricola
applicabili a discrezione degli agricoltori in relazione ad  appositi
elementi indicati nell'allegato II della medesima direttiva;
  Vista  la  legge  n. 146 del 22 febbraio 1994, recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee  -  legge  comunitaria  1993,  in  particolare
l'art.  37,  comma  2, paragrafo c), che prevede la individuazione di
criteri generali per la predisposizione  da  parte  delle  regioni  e
province  autonome di codici di buona pratica agricola che consentano
un adeguato utilizzo degli effluenti  zootecnici  in  relazione  alle
caratteristiche territoriali;
  Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce
il Ministero per le politiche  agricole  in  qualita'  di  centro  di
riferimento   degli  interessi  nazionali  in  materia  di  politiche
agricole, forestali e  agroalimentari  con  riguardo  ai  compiti  di
elaborazione  e  coordinamento  delle  linee  di politica agricola in
coerenza con quella comunitaria;
  Considerato che, in virtu'  della  delega  contenuta  nella  citata
legge n. 146 del 22 febbraio 1994, e' demandata al Governo l'adozione
di  un  apposito  decreto  legislativo di recepimento della direttiva
citata e che e' stato in tal senso convenuto di inserire le  relative
disposizioni  nel  quadro di una nuova disciplina generale in materia
di acque, attualmente in avanzato  stato  di  definizione  presso  le
competenti sedi istituzionali;
  Considerato altresi' che sul piano operativo il pregresso Ministero
delle  risorse agricole, alimentari e forestali con la collaborazione
del Ministero dell'ambiente e delle regioni e province autonome ha da
tempo stabilito un codice di buona pratica agricola recante criteri e
indicazioni di validita' nazionale, se del caso integrabile da  parte
delle  regioni  e province autonome medesime in relazione ad esigenze
locali, dandone diffusione presso  le  istituzioni  comunitarie  e  i
settori   nazionali  coinvolti  per  una  adeguata  conoscenza  degli
orientamenti in materia;
  Tenuto conto del ricorso promosso dalla Commissione  CE  presso  la
Corte  di giustizia delle Comunita' europee nei confronti del Governo
italiano per mancata adozione di disposizioni relative alla direttiva
91/676/CEE, nel quale fra l'altro i Servizi comunitari  rappresentano
l'esigenza di un quadro giuridico chiaro nell'ambito dell'ordinamento
nazionale  per  considerare  formalmente  recepita  la norma europea,
anche in presenza di documenti  tecnici  trasmessi  alla  Commissione
medesima  e  diffusi  negli  ambienti  interessati allo scopo di dare
comunque  a  livello  operativo  una  attuazione  degli   adempimenti
prescritti;
  Ritenuto  in  tale situazione di procedere, date anche le possibili
conseguenze sul piano giurisdizionale del mancato  adempimento  degli
specifici  obblighi derivati dal diritto comunitario, alla attuazione
formale del dispositivo di cui alla citata direttiva, per gli aspetti
di competenza, in particolare  con  la  approvazione  del  richiamato
codice di buona pratica agricola;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   In  attuazione  dell'art.  4  della  direttiva  del  Consiglio
91/676/CEE del 12 dicembre 1991, recepito con la legge n. 146 del  22
febbraio  1994,  e'  approvato il codice di buona pratica agricola di
cui  in  premessa,  recante  criteri  e  indicazioni   di   validita'
nazionale, se del caso integrabile da parte delle regioni e provincie
autonome  in  relazione a esigenze locali, fermi restando i criteri e
indicazioni ivi fissati. Tale codice e' allegato al presente  decreto
e ne costituisce parte integrante.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Roma, 19 aprile 1999
                Il Ministro per le politiche agricole
                              DE CASTRO
                      Il Ministro dell'ambiente
                               RONCHI
                      Il Ministro della sanita'
                                BINDI