IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999, di concerto con il Ministero dell'ambiente, con il quale sono state determinate le modalita' per la presentazione delle istanze di riconoscimento degli organismi di classifica ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con il quale sono state determinate le modalita' per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; Considerato che l'organismo denominato Registro italiano navale (RINA), con sede in Roma, ha presentato in data 17 novembre 1998 istanza di affidamento, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; Verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; Considerato che l'organismo sopra menzionato e' stato riconosciuto ai sensi dell'art. 4 della direttiva n. 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, come notificato con decisione della commissione 30 settembre 1996, aggiornata dalla decisione della commissione 12 giugno 1998; Decreta: Art. 1. 1. Sono affidati all'organismo denominato Registro italiano navale (RINA) i compiti di ispezione e controllo, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616, capo IV, relativi ai certificati di seguito elencati: a) certificato di sicurezza per navi da passeggeri; b) certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico; c) certificato di sicurezza HSC; d) autorizzazione all'esercizio HSC; e) dichiarazione di conformita' al codice ISM per le societa' di navigazione (documento di conformita'); f) certificato ISM per la nave (certificato di gestione della sicurezza); g) certificati di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio delle certificazioni specificate nelle lettere precedenti. 2. L'organismo di cui al comma precedente nell'espletamento dei compiti ad esso affidati, fornisce alle autorita' marittime locali e, all'estero, alle autorita' consolari competenti per il rilascio dei certificati, apposita "dichiarazione ai fini".