IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.
314;
  Visto  il proprio  decreto  27  gennaio 1999,  di  concerto con  il
Ministero  dell'ambiente,  con il  quale  sono  state determinate  le
modalita' per la presentazione  delle istanze di riconoscimento degli
organismi di  classifica ai sensi  dell'art. 3, comma 2,  del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
  Visto  il proprio  decreto  27  gennaio 1999,  di  concerto con  il
Ministro  dell'ambiente,  con  il  quale sono  state  determinate  le
modalita'  per la  presentazione delle  istanze di  autorizzazione da
parte   degli    organismi   riconosciuti    e   per    il   rilascio
dell'autorizzazione  ai  sensi  dell'art.  4, comma  6,  del  decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
  Considerato  che l'organismo  denominato  Registro italiano  navale
(RINA), con  sede in  Roma, ha  presentato in  data 17  novembre 1998
istanza di affidamento, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314;
  Verificato il possesso  dei requisiti di cui all'art.  10, comma 1,
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
  Considerato che l'organismo sopra  menzionato e' stato riconosciuto
ai sensi dell'art. 4 della direttiva n. 94/57/CE del Consiglio del 22
novembre 1994,  relativa alle disposizioni  ed alle norme  comuni per
gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle
navi e  per le pertinenti attivita'  delle amministrazioni marittime,
come notificato  con decisione  della commissione 30  settembre 1996,
aggiornata dalla decisione della commissione 12 giugno 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono affidati all'organismo  denominato Registro italiano navale
(RINA)  i  compiti  di  ispezione e  controllo,  nel  rispetto  delle
procedure di cui alla legge 5  giugno 1962, n. 616, capo IV, relativi
ai certificati di seguito elencati:
    a) certificato di sicurezza per navi da passeggeri;
  b) certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico;
    c) certificato di sicurezza HSC;
    d) autorizzazione all'esercizio HSC;
  e) dichiarazione  di conformita' al  codice ISM per le  societa' di
navigazione (documento di conformita');
  f)  certificato ISM  per  la nave  (certificato  di gestione  della
sicurezza);
  g) certificati  di esenzione  in ordine a  deroghe all'applicazione
delle  regole   prescritte  per  il  rilascio   delle  certificazioni
specificate nelle lettere precedenti.
  2.  L'organismo di  cui al  comma precedente  nell'espletamento dei
compiti ad esso affidati, fornisce alle autorita' marittime locali e,
all'estero, alle  autorita' consolari competenti per  il rilascio dei
certificati, apposita "dichiarazione ai fini".