LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art. 82  del decreto  del Presidente  della Repubblica  24
luglio  1977, n.  616, con  cui sono  state delegate  alle regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Visto l'art. 3  della legge regionale 27 maggio 1985,  n. 57, cosi'
come modificato dall'art. 18 della  legge regionale 9 giugno 1997, n.
18;
  Vista  la deliberazione  di  giunta regionale  n.  IV/3859, del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto "Individuazione  delle  aree  di
particolare interesse ambientale  a norma della legge  8 agosto 1985,
n. 431";
  Considerato che,  attraverso la  suddetta deliberazione  n. IV/3859
del 10 dicembre 1985 sono  stati perimetrati ambiti territoriali, nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art.  1-bis della  legge 8  agosto 1985,  n. 431,  entro i  quali
ricadono le  aree, assoggettate  a vincolo  paesaggistico, in  base a
specifico e  motivato provvedimento amministrativo ex  lege 29 giugno
1939, n. 1497 ovvero ope legis in forza degli elenchi di cui all'art.
1, primo comma,  della legge 8 agosto 1985, n.  431, nelle quali aree
trova    applicazione    il    vincolo   di    inedificabilita'    ed
immodificabilita'  dello stato  dei luoghi  previsto dall'art.  1-ter
della legge  8 agosto 1985,  n. 431, fino all'approvazione  dei piani
paesistici;
  Vista la  deliberazione della giunta  regionale n. IV/31898  del 26
aprile 1988, avente per oggetto  "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art.  7, della legge 29 giugno  1939, n. 1497,
per  la realizzazione  di  opere insistenti  su  aree di  particolare
interesse ambientale individuate dalla regione  a norma della legge 8
agosto 1985,  n. 431,  con deliberazione n.  IV/3859 del  10 dicembre
1985";
  Vista  la deliberazione  della giunta  regionale n.  22971, del  27
maggio  1992, con  la  quale  si ravvisa  l'esigenza  di estendere  i
criteri e  le procure  per il  rilascio di  autorizzazioni ex  art. 7
della  legge 29  giugno 1939,  n.  1497, fissati  con la  sopracitata
deliberazione della giunta  regionale n. 31898/88, anche  ad opere di
riconosciuta rilevanza economicosociale;
  Rilevato che  la giunta  regionale, con deliberazione  n. VI/30195,
del  25 luglio  1997, ha  adottato il  progetto di  P.T.P.R ai  sensi
dell'art. 3 della  legge regionale 27 maggio 1985, n.  57, cosi' come
modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
  Vista  la  deliberazione di  giunta  regionale  n. VI/32935  del  5
dicembre  1997,  avente  per  oggetto  "Approvazione  di  rettifiche,
integrazioni  e correzioni  di  errori materiali  agli elaborati  del
progetto di P.T.P.R  adottato con D.G.R.L. n. VI/30195  del 25 luglio
1997";
  Rilevato che,  in base alla  citata D.G.R.L. n. 3859/85  il vincolo
temporaneo di immodificabilita' di cui  all'art. 1-ter della legge n.
431/1985 opera sino all'entrata in vigore del P.T.P.R e non sino alla
data  della sua  adozione, e  che, pertanto,  allo stato  attuale, il
vincolo stesso opera ancora;
  Considerato, comunque, che l'adozione  del P.T.P.R, pur non facendo
venir meno il  regime di cui all'art. 1-ter della  legge n. 431/1985,
rende  pur  sempre  necessario  verificare  la  compatibilita'  dello
stralcio con il piano adottato,  in quanto lo stralcio, come indicato
nella D.G.R.L.  n. 31898/88,  costituisce una sorta  di anticipazione
del piano paesistico stesso;
  Atteso,   dunque,  che   la  giunta   regionale,  in   presenza  di
un'improrogabile  necessita'  di   realizzare  opere  di  particolare
rilevanza pubblica,  ovvero economicosociale,  in aree per  le quali,
seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste
un'esigenza  assoluta  di   immodificabilita',  puo'  predisporre  un
provvedimento  di  stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro
individuato dalla  delibera n.  3859/85, nel quale  siano considerati
tutti quegli elementi di carattere  sia ambientale che urbanistico ed
economicosociale, tali  da assicurare una valutazione  del patrimonio
paesisticoambientale   conforme   all'adottato   piano   territoriale
paesistico;
  Preso atto che il dirigente  del servizio proponente riferisce e il
direttore generale conferma quanto segue:
  che in  data 11 marzo  1999, e'  pervenuta l'istanza del  comune di
Esino  Lario (Lecco)  di richiesta  di stralcio  delle aree  ai sensi
dell'art.  1-ter della  legge  n. 431/1985  per  la realizzazione  di
collettore fognario di Cainallo;
  che  dalle  risultanze   dell'istruttoria  svolta  dal  funzionario
competente,  cosi'  come  risulta   dalla  relazione  agli  atti  del
servizio,  si   evince  che  non  sussistono   esigenze  assolute  di
immodificabilita' tali  da giustificare la permanenza  del vincolo di
cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene
che  vada riconosciuta  la necessita'  di realizzare  l'opera di  cui
trattasi, in  considerazione dell'esigenza  di soddisfare  i suddetti
interessi pubblici e  sociali ad essa sottesi, i  quali rivestono una
rilevanza ed urgenza  tali che la giunta regionale  non puo' esimersi
dal prenderli in esame, in  ragione dei problemi gestionali correlati
al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assogettata;
  Dato atto che la presente deliberazione non e' soggetta a controllo
ai sensi  dell'art. 17, comma  32, della legge  n. 127 del  15 maggio
1997;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
  1) di  stralciare, per  le motivazioni di  cui in  premessa, l'area
ubicata in  comune di Esino  Lario (Lecco),  foglio n. 1,  mappale n.
2615,  mulattiera Esino-Cainallo  dalla  progressiva  km. 1,240  alla
progressiva km.  1,740 - mulattiera di  Gromeduccio dalla progressiva
km. 1,120 alla progressiva km.  1,280, dall'ambito territoriale n. 6,
individuato con deliberazione  di giunta regionale n.  IV/3859 del 10
dicembre  1985,  per  la  realizzazione  di  collettore  fognario  di
Cainallo;
  2)  di  ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
precedente punto n.  1), l'ambito territoriale n.  6, individuato con
la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica  italiana, ai sensi  dell'art. 12 del  regolamento 3
giugno  1940,  n.  1357  e nel  bollettino  ufficiale  della  regione
Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo  comma,  della  legge
regionale 27  maggio 1985, n.  57, cosi' come modificato  dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 31 marzo 1999
                                                  Il segretario: Sala