IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti  gli  articoli  43,  46,  56,  58,  295,  296,  del  trattato
istitutivo della  Comunita' europea, ratificato con  legge 14 ottobre
1957, n. 1203;
  Visto  il decreto-legge  31 maggio  1994, n.  332, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;
  Considerato che l'art.  2 di detto decreto  prevede la possibilita'
di  introdurre nello  statuto  di alcune  societa'  una clausola  che
attribuisca uno o piu' diritti  speciali al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
  Considerato che, pur essendo la  scelta del passaggio di un'impresa
dal  settore pubblico  a quello  privato di  competenza dello  Stato,
l'esercizio  del   gradimento  nei  confronti   dell'acquisizione  di
partecipazioni  rilevanti  non  deve ingiustificatamente  limitare  i
diritti  di  libera  circolazione  dei capitali  e  di  stabilimento,
riconosciuti dal citato trattato;
  Considerato  che analoghi  principi sono  applicabili all'esercizio
dei poteri speciali di gradimento rispetto ad accordi tra azionisti e
di veto nei confronti di alcune rilevanti deliberazioni sociali;
  Considerato  che  la  previsione  dei  citati  poteri  speciali  e'
giustificata se  diretta alla tutela di  fondamentali interessi dello
Stato, quali l'ordine  pubblico, la sicurezza pubblica,  la sanita' e
la difesa;
  Considerato che l'esercizio di detti poteri speciali deve, inoltre,
essere   aderente   ai   principi    di   non   discriminazione,   di
giustificazione  sulla base  di imprescindibili  motivi di  interesse
pubblico,   di  idoneita'   e   proporzionalita'  al   raggiungimento
dell'interesse stesso;
  Ritenuta   l'opportunita'   di  fissare   preventivamente   criteri
obiettivi, stabili  e resi pubblici  per l'esercizio di  detti poteri
speciali;
  Su  proposta  dei  Ministri  del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica   e   dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato;
                              Decreta:
  I  poteri speciali  di cui  alle premesse  sono esercitati  secondo
quanto previsto dalla presente direttiva.
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1. I poteri speciali di cui  all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio
1994, n.  332, convertito, con  modificazioni, dalla legge  30 luglio
1994,  n. 474,  hanno l'obiettivo  di salvaguardare  vitali interessi
dello Stato e rispondono,  nel rispetto dei principi dell'ordinamento
interno e  comunitario e  comunque in coerenza  con gli  obiettivi in
materia  di  privatizzazioni e  di  tutela  della concorrenza  e  del
mercato,  ad   imprescindibili  motivi  di  interesse   generale,  in
particolare   con  riguardo   all'ordine  pubblico,   alla  sicurezza
pubblica, alla sanita' pubblica ed alla difesa.