IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto   l'art.  234   del  testo   unico  delle   disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria contro  gli infortuni  sul lavoro  e le
malattie professionali,  approvato con  decreto del  Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965, n.  1124, modificato  dall'art. 3  della
legge 10  maggio 1982, n. 251,  dall'art. 20 della legge  28 febbraio
1986, n.  41, dall'art. 11  della legge 30  dicembre 1991, n.  412, e
dall'art. 14  del decreto-legge  20 maggio  1993, n.  155, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 243;
  Viste le disposizioni  dell'art. 14, comma 7,  del decreto-legge 22
dicembre 1981,  n. 791,  convertito, con  modificazioni, in  legge 26
febbraio 1982, n. 54;
  Tenuto conto che  la lettera c) dell'art. 14 della  citata legge 19
luglio 1993,  n. 243, ha stabilito  che, con decorrenza dal  1 giugno
1993, per  la rivalutazione  delle rendite agricole  la rivalutazione
retributiva  deve  fare  riferimento al  coefficiente  di  variazione
previsto dall'art. 116 del citato testo unico;
  Considerato  che,  rispetto  alla  retribuzione  media  giornaliera
stabilita con decreto  ministeriale 8 agosto 1996  e' intervenuta una
variazione del 10,21  per cento, in misura, quindi,  non inferiore al
10 per  cento, come previsto  dall'art. 20,  comma 3, della  legge 28
febbraio 1986, n. 41;
  Visti gli articoli 257 e 262 del sopra citato testo unico approvato
con  decreto   del  Presidente  della  Repubblica   n.  1124/1965,  e
successive modificazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  norma  dell'art. 234  del  testo  unico delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria contro  gli infortuni  sul lavoro  e le
malattie professionali,  approvato con  decreto del  Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965, n.  1124, modificato  dall'art. 3  della
legge 10  maggio 1982, n. 251,  dall'art. 20 della legge  28 febbraio
1986, n.  41, dall'art. 11  della legge 30  dicembre 1991, n.  412, e
dall'art. 14,  lettera c),  della legge  19 luglio  1993, n.  243, la
retribuzione annua  convenzionale per  la liquidazione  delle rendite
per inabilita' permanente e per morte e' fissata, per l'anno 1999, in
L. 32.275.000.
  A norma  dell'art. 14, lettera e),  della legge 19 luglio  1993, n.
243, la  retribuzione annua  convenzionale per la  liquidazione delle
rendite per inabilita' permanente e per morte decorrenti dal 1 giugno
1993,  in favore  dei lavoratori  di cui  all'art. 205,  comma primo,
lettera b), del  citato testo unico, e' fissata, per  l'anno 1999, in
L. 21.382.000,  pari al minimale  di legge previsto per  i lavoratori
dell'industria.