IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dall'art. 14 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243; Viste le disposizioni dell'art. 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54; Tenuto conto che la lettera c) dell'art. 14 della citata legge 19 luglio 1993, n. 243, ha stabilito che, con decorrenza dal 1 giugno 1993, per la rivalutazione delle rendite agricole la rivalutazione retributiva deve fare riferimento al coefficiente di variazione previsto dall'art. 116 del citato testo unico; Considerato che, rispetto alla retribuzione media giornaliera stabilita con decreto ministeriale 8 agosto 1996 e' intervenuta una variazione del 10,21 per cento, in misura, quindi, non inferiore al 10 per cento, come previsto dall'art. 20, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; Visti gli articoli 257 e 262 del sopra citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, e successive modificazioni; Decreta: Art. 1. A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dall'art. 14, lettera c), della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e per morte e' fissata, per l'anno 1999, in L. 32.275.000. A norma dell'art. 14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e per morte decorrenti dal 1 giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma primo, lettera b), del citato testo unico, e' fissata, per l'anno 1999, in L. 21.382.000, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.